Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28/05/2025, alle ore 12,22 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. TONA MARINA e ANNA MARIA corna per la parte ricorrente e l'Avv. GUALTIERI STEFANIA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,48.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
1
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 729 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. TONA MARINA
CONTRO
Controparte_1
[...] rappresentata da Avv. GUALTIERI STEFANIA
MOTIVI DELLA DECISIONE huh Con ricorso depositato in data 27-10-23 la società
[...] ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
066202300595624600, del complessivo importo di € 374.538,00, relativa a premi previdenziali 2019-2020-2021-2022- CP_1
2023, notificata dall' il Controparte_2
18.9.2023 a seguito di verbale unico di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa
Carrara n. LU00000/2021-858-01 del 16.12.2021, notificato in pari data e di certificato di variazione del 26.7.2022, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n.
0662023005956246 impugnata;
nel merito, in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità e /o invalidità
e/o inefficacia della cartella, con conseguente revoca e
2 comunque dichiarazione di inefficacia;
in via subordinata, qualora la pretesa fosse risultata in qualche modo riconducibile al verbale unico di accertamento del
16.12.2021, che venisse accertato e dichiarato che nessuna delle violazioni contestate era stata posta in essere dalla società e che venissero conseguentemente annullate e/o revocate le variazioni effettuate sulla PAT 95549024, con conferma dell'inquadramento tariffario preesistente al verbale del 16.12.2021 e al provvedimento del 26.7.2022; in estremo subordine, si chiedeva di applicare la voce tariffaria 9220 limitatamente ai lavoratori addetti alle operazioni di carico/scarico delle navi, con conferma per il restante personale della classificazione precedente alla variazione;
sempre in subordine, dichiarare in ogni caso non dovuti gli importi pretesi da per il periodo CP_1 precedente al 26.7.2022 (data del certificato di variazione) o in estremo subordine al 16.12.2021 (data del verbale unico di accertamento).
Parte resistente eccepiva l'inammissibilità per tardività del ricorso e nel merito sosteneva la legittimità dell'operato degli Ispettori, anche sulla scorta di pareri della Pt_2
I – TEMPESTIVITA' DEL RICORSO
Il ricorso è stato tempestivamente depositato in data 27-10-23
(notifica della cartella impugnata in data 18.9.2023), entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 l.n. 46/1999 in relazione alle contestazioni di merito.
Era invece da osservare il minor termine di cui all'art. 617
c.p.c., con riguardo alle doglianze relative a vizi formali
(nullità e/o inammissibilità della cartella di pagamento in quanto priva di valida motivazione, illegittimità e vizi del verbale del 16 dicembre 2021 e nullità derivata della cartella di pagamento).
Tali censure sono inammissibili in quanto tardive.
3 II – L'INQUADRAMENTO TARIFFARIO OPERATO DALLA SOCIETA'
RICORRENTE E LA VARIAZIONE INAIL
Alla ricorrente sono stati contestati l'erroneo inquadramento tariffario e l'erroneo pagamento del premio relativo alle lavorazioni di “sbarco e imbarco merci presso il piazzale del porto – conduzione di mezzi meccanici semplici di sollevamento o traino” e alla posizione del sig. , avendo gli Pt_3 ispettori ritenuto che “l'attività di carico e scarico merci
(diversamente da quanto comunicato dal datore di lavoro con e- mail del proprio studio di consulenza dell'8 aprile
2019, prot. n. 21200-143016509 dell'11.04.2019) è effettuata sulle banchine a bordo e sottobordo, dunque i salari dichiarati dalla società per le operazioni carico e scarico sulla v.t 9233 dovranno essere riclassificati alla più idonea voce di tariffa 9220 ....” e che – con riferimento alla posizione di - “le attività svolte dal Pt_3 sig. sono fondamentali per la realizzazione Persona_2 del ciclo di operazioni necessarie per realizzare la lavorazione principale di cui alla v.t. 9220, pertanto i salari imponibili, per attività non d'ufficio, relativi alle lavorazioni poste in essere dal sig.
[...]
sono ascrivibili nell'area del rischio assicurato Per_2 per la lavorazione principale (v.t. 9220) ...”.
La ricorrente ha sostenuto che il terminal multipurpose, diversamente dal full container in cui la merce arriva nel container e non richiede operazioni di “confezionamento”, implica lo svolgimento di diverse attività che prescindono dalla presenza in porto delle navi, in quanto finalizzate al confezionamento delle merci, quali stoccaggio, trasferimento su flat rack o container, rizzaggio e movimentazione.
Tali attività, secondo sarebbero prevalenti Parte_1 rispetto a quelle di imbarco/sbarco, svolte dalla maggior
4 parte dei dipendenti, caratterizzate da un minor rischio e meritevoli di essere ascritte alla v.c. 9233.
III – LA NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA
L'art. 9 TARIFFE 2019, relativo alla “Classificazione delle lavorazioni”, prevede al I comma:
“Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.”
La disposizione corrisponde all'art. 4 dm 12-12-2000.
I commi 4 e 5 dispongono:
“4. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da
19 a 25.”
La disposizione riprende l'art. 6, I comma d.m. 12-12-2000.
Il comma 5 dell'art. 9 dispone: “Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sè stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempre ché la tariffa non disponga altrimenti.” E' stato ripreso pari pari il comma III dell'art. 5 d.m. 12-12-2000.
A questo punto è da evidenziare che fin dalla vigenza del DM
2000, rispetto al quale il DM 2019, per quanto qui ci occupa, si pone in linea di continuità, non è sufficiente, ai fini della individuazione di un'attività complessa e dell'applicazione di distinte voci di tariffa, che vengano in
5 rilievo diverse lavorazioni astrattamente riconducibili a quelle voci, occorrendo anche che si tratti di produzioni completamente autonome, cui siano addetti lavoratori in via esclusiva, e che talune non siano a servizio di altre.
Qualora, invece, alcune lavorazioni siano propedeutiche e/o complementari e cioè funzionalmente collegate ad un'altra attività, da qualificarsi principale secondo criteri finalistici, dovrà applicarsi la tariffa prevista per la produzione/lavorazione principale. L'utilizzo promiscuo dei lavoratori addetti alle diverse attività è indice del difetto di autonomia delle diverse lavorazioni.
Il criterio classificatorio da tenere presente, quindi, è la prevalenza non in termini quantitativi (e cioè in termini di tempo e di impiego di personale) di una lavorazione rispetto ad un'altra, ma in termini funzionali: un'attività è da qualificarsi come principale allorché le altre lavorazioni siano strumentali e strettamente funzionali alla realizzazione delle finalità aziendali.
Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25020 del 25/11/2014: Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' ove un'impresa CP_1 tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale, sicché, solo all'esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva classificato l'attività di frantumazione di rocce nella voce 7161 della tariffa di cui al
6 d.m. 12 dicembre 2000, prevista per l'attività di estrazione di cava, sul solo presupposto che l'impianto di frantumazione, contiguo a quello di estrazione, servisse solo quest'ultimo, senza svolgere alcun accertamento sulle lavorazioni svolte e sulle relative specifiche connotazioni).
V. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27106 del 25/10/2018: Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione CP_1 contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, una lavorazione può essere considerata complementare e sussidiaria rispetto ad una lavorazione principale, con conseguente attribuzione della stessa voce tariffaria, quando entrambe siano svolte dal medesimo datore di lavoro e, tra esse, sussista un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario, che si esplica mediante una connessione operativa, la quale non è necessariamente topografica, ma è senza dubbio tecnica e funzionale, nel senso che le lavorazioni complementari e sussidiarie devono consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria, e imposta, dalla lavorazione principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'attività di magazzinaggio e deposito, anche se svolta in un luogo diverso da quello di produzione, costituisse un'operazione complementare e accessoria all'attività principale di costruzione di mobili e, come tale, dovesse essere assoggettata alla medesima tariffa prevista per quest'ultima).
V. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3311 del 05/02/2019: Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione CP_1 contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, ciò non è di per sé sufficiente a rendere
7 applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del
d.m. 12 dicembre 2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda
l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art. 4 del d.m. citato. (Nella specie, riguardante un'impresa dotata di due linee produttive autonome - l'una relativa alla ghisa e all'acciaio, l'altra al carbone coke - la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che si era limitata a constatare la previsione nella tariffa della produzione di carbone coke come lavorazione autonoma, senza tuttavia valutare se la stessa fosse connessa funzionalmente al ciclo di operazioni necessario per la lavorazione principale di produzione di ghisa e acciaio).
La voce di tariffa (applicata dall' in sede di CP_1 variazione) 9220 si riferisce a “Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina.
Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210.
Per la movimentazione merci su piazzale, in zona extrabanchina, effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, vedi voce 9233.”
La voce di tariffa 9233 (applicata ab origine a seguito delle indicazioni fornite dalla società ricorrente) riguarda la
“Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 (carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti, NDR) e 9220”.
8 Si tratta di voce residuale che si applica soltanto alla movimentazione delle merci non collegata ad attività di scarico e carico merci a bordo nave, operata da personale che si occupa esclusivamente di tale attività: trasporto merci dai magazzini al piazzale o da un punto all'altro del piazzale e, comunque, in zona extra banchina.
Si tratta di mero facchinaggio effettuato da ditte specializzate in tale lavorazione, che utilizza personale assegnato esclusivamente a tale attività; la movimentazione delle merci nel piazzale e nei depositi è caratterizzata da un rischio minore rispetto a quella finalizzata allo sbarco/imbarco.
Qualora le attività di movimentazione e preparatorie delle merci siano finalizzate ad operazioni sottobordo o a bordo delle navi (es. al carico delle merci sulle navi o allo scarico delle merci dalle navi, siano o no dette merci contenute in containers), le attività svolte nei depositi o sul piazzale sono strumentali alle lavorazioni di cui alla v.t. 9220, anche se il tempo trascorso sottobordo o a bordo nave è inferiore a quello impiegato nelle operazioni preparatorie e complementari, posto che, in definitiva, si tratta di attività non a sé stanti ed autonome, ma finalizzate all'attività principale costituita dall'imbarco e sbarco di merci.
IV – LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
Il teste portuale presso il Porto di Testimone_1
Carrara, preposto ed operatore di gate, dipendente di dal settembre 2018 con contratto a tempo Parte_1 indeterminato, ha riferito: “…nelle banchine arrivano i camion carichi di merci oppure abbiamo delle merci da caricare sui camion. Nel caso di attività di carico, posso dire che arrivano i camion con la merce che poi verrà caricata sulla nave. Il camion si ferma ai gate che altro non sono che degli uffici avanti ai quali ci sono
9 due pese (una in ingresso ed una in uscita). Al gate facciamo l'accettazione della merce (controlliamo i documenti della merce in arrivo nel porto verso la nave).
Fatte le verifiche, il camion entra nel terminal e si ferma nella zona di carico/scarico. A questo punto, la merce viene scaricata e stoccata nelle aree a cui abbiamo destinato quella merce. Con questo voglio dire, ad esempio, che se si tratta di blocchi di marmo o granito li mettiamo in una zona mentre se si tratta di container li mettiamo in un'altra zona. Se la merce è più piccola (per esempio dei pallet) la mettiamo nel magazzino. A quel punto il camionista esce dal terminal, si ferma al gate e gli viene fatta la ricevuta di scarico. Quando abbiamo raggiunto il quantitativo della merce da caricare sulla nave e la nave arriva, la merce la carichiamo sulla nave. Con un carrello portiamo i blocchi di marmo o granito sotto la nostra gru della A quel punto la merce viene Parte_1 controllata dal nostro operatore di controllo. Poi viene imbragata alla gru ed il blocco, a mezzo della gru, viene messo nella stiva della nave. Viene posizionato nella zona di carico ed una volta che il blocco è fermo vengono tolte le imbragature. Ci avvaliamo spesso del personale della personale che, Parte_4 generalmente, viene chiamato quando ci sono le navi da caricare o scaricare perché è necessario più personale. Nel
Porto non ci sono traffici lineari e quindi non c'è una frequenza precisa nell'utilizzo del personale della cooperativa. Quando ci sono le navi, il personale della contestualmente al personale che si occupa Parte_1 del carico scarico, continua a lavorare anche sul piazzale”…“Per quanto è a mia conoscenza, la
[...]
chiama il personale della cooperativa in caso Pt_1 di attività di carico/scarico dalla nave perché non
10 abbiamo personale sufficiente per svolgere contemporaneamente anche tutte le altre attività di banchina. Posso dire che se c'è una nave di soli container, siccome tale attività comporta l'utilizzo di un numero inferiore di personale, possiamo fare da soli e quindi è capitato, in tali casi, di non dover chiamare il personale della cooperativa. Nella MDC ci sono persone che stanno nei piazzali che non sono abilitate a svolgere attività di “sotto e sopra nave”.
terminal manager della dal 2018 Persona_2 Parte_1 assegnato al Porto di Marina di Carrara, ha confermato le allegazioni del ricorso e ha dichiarato: “… La distinzione
è tra terminal full container e terminal multipurpose. Il multipurpose è composto da merci varie, per esempio i blocchi di marmo che possono essere caricati nella nave o possono essere messe nel magazzino o nel piazzale e comunque nelle aree operative”… “Il personale della
[...]
è presente in Porto tutti i giorni dalle Parte_1
7.00 alle 19.00, su due turni di 6 ore, dal lunedì al sabato”… “Si è vero, dal lunedì al sabato il personale
è sempre dedicato a questa attività di ricezione della merce in esportazione e di scarico per quella di importazione”.
ADR: “Per quanto riguarda la presenza delle navi in porto, in media posso dire che si va dalle 5 o 6 navi al mese nei periodi di calma ad un numero di 10 al mese
Part nei periodo di massimo lavoro”. “…I dipendenti della sono meno di 30 operai e 5/6 impiegati. Il nostro personale è dedicato ad attività specialistiche
(preposti, autisti di mezzi ed addetti al controllo delle merci ed ai gate). La manodopera viene appaltata, nei momenti di picco, da tutti e tre i terminalisti del porto, alla cooperativa esterna”… “Ogni Part dipendente di è abilitato almeno per due o tre mansioni. In maniera occasionale, abbiamo chiesto alla
11 cooperativa l'intervento di un operatore abilitato all'uso del carrello (tra l'altro, la cooperativa ha addetti abilitato solo all'uso di carrelli fork lift)”…
Part
“ si avvale quasi esclusivamente del proprio personale per svolgere le attività specialistiche sia di piazzale, per esempio il controllo merci in ingresso ed in uscita, sia per le attività legate al bordo nave. Per attività specialistiche di piazzale si intendono operatore di mezzi meccanici e operatori di controllo merci piazzale e gate, preposti. Per attività specialistiche di bordo nave si intende il segnalatore e stivatore. Il gruista lo considero in banchina e lo intendo ancora nella fase di piazzale e rientra negli operatori specialistici di banchina, è l'unico che rimane fermo sul ciglio della banchina e non va a bordo della nave”. Sul cap. 5 punto gg (La misura dell'impiego del personale operativo di MDC nelle attività di confezionamento e movimentazione merce in piazzale e magazzino e nelle attività di imbarco e sbarco in presenza nave è illustrata dalla seguente tabella aggiornata alla data odierna:
N. lavoratori Confezionamento e Attività a bordo movimentazione merce nave complementari in piazzale e delle operazioni di magazzino carico e scarico
7 operai 63% 37%
16 operai 92% 8%
5 impiegati 99% 1%
6 operai (*) 100% 0%
1 (**) 0%: 0%
(*) Trattasi dei 2 operai inidonei e dei 4 privi di abilitazione
(**) Trattasi del responsabile operativo impegnato Persona_3 esclusivamente nelle attività di ufficio più avanti illustrate.”),
il teste ha dichiarato:
“Per quanto è la mia percezione, grosso modo le percentuali indicate corrispondono allo stato di fatto.
I numeri dei lavoratori corrispondono”.
12 Il teste dipendente della società Testimone_2 ricorrente dal mese di settembre dell'anno 2018 con mansioni di preposto, di controllo, pesatore, carrellista, segnalatore estivatore, ha riferito: “…. Nella mia qualità di preposto alla stiva davo indicazioni agli altri addetti alla stiva e contestualmente facevo lo stivatore.
Quando in porto non c'erano le navi, tutti gli abilitati ad andare a bordo compreso me stesso rimanevamo sul piazzale. Comunque, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, si lavora sul piazzale. Quando, invece, ci sono le navi in porto, gli abilitati a bordo si recano a lavorare in stiva e coordinato l'ulteriore personale che viene chiamato a lavorare (il personale delle cooperative) mentre quando non ci sono le navi in porto lavoriamo tutti sul piazzale per l'invio e la ricezione della merce.
Tutta la merce che entra in porto e che viene messa in piazzale è merce che deve essere imbarcata e che deve andare via. In genere, i container che scarichiamo dalle navi sono vuoti, sono privi di merce che deve essere distribuita. I container pieni di merce che vengono scaricati dalle navi sono pochissimi;
non è detto che ogni nave abbia container che contengono merce da scaricare”.
Il teste dipendente della società ricorrente Tes_3 dal settembre 2018 con mansioni di responsabile operativo, svolgendo mansioni di controllo, pianificazione e formazione/informazione del personale, posizionato nell'ufficio che si trova all'interno del terminal, ha riferito: “Il multipurpose è un mix di tutta la merce e ci può essere marmo, tubi, casse, contenitori, container, pallet, qualsiasi cosa”; “…per ciascuna nave in porto le operazioni di carico/scarico necessitano di un giorno o, al massimo, di due giorni di lavoro. Le nostre attività sono per lo più attività accessorie, relative
13 alle navi e quindi attività di piazzale”. “…Quando non c'è la nave ci occupiamo anche della pulizia del piazzale e sistemazione del magazzino”…“Cerchiamo di utilizzare il nostro personale come “specialisti” e di utilizzare il personale della cooperativa come manovalanza. All'epoca dei fatti gli inidonei ed i privi di abilitazione erano complessivamente 6 (SEI) mentre oggi sono 8 (OTTO).
Indicativamente le percentuali indicate in capitolo corrispondono ai dati reali”.
Sul cap. hh ( e i 5 impiegati indicati alla Pt_3 precedente lettera z) non partecipano MAI direttamente alle attività di movimentazione, stoccaggio, rizzaggio, sbarco e/o imbarco di cui alle precedenti lettere): “Si è vero. Io faccio dei controlli relativamente alla sicurezza a bordo o in piazzale. Faccio attività di controllo e non operativa”.
Sul cap. jj [“Il sig. solo in casi eccezionali si Pt_3 reca nei piazzali, nei magazzini e sulle banchine, ad esempio, in caso di verifiche da parte degli enti di controllo (es. Capitaneria di Porto, USL, Autorità portuale, ecc.)]”: “Si è vero, rientra nei compiti di e quando lui non c'è lo sostituisco io”. Sul cap. Pt_3 kk [L'attività del sig. consiste, come dallo stesso Pt_3 dichiarato in sede ispettiva, in attività di carattere esclusivamente amministrativo presso gli uffici del terminal e nello specifico di attività di: interfaccia con gli enti
(AdSP, Capitaneria, GdF, etc); gestione del personale
(assunzioni, turnazioni, rapporti con RSA, elaborazione dati per cedolini, ferie, permessi, etc); programmazione accosti e operatività nave;
programmazione e formazione del personale;
coordinamento del personale operativo d'ufficio e del Sistema di gestione integrato. Il sig.
è inoltre AS (addetto servizio prevenzione e Pt_3
14 protezione) e SO (port facility security officer)”]: “Si è vero”.
L'attività di MDC è quella di un terminal c.d. multi purpose, nel quale la merce export arrivata e movimentata all'interno del terminal deve essere preparata prima dell'imbarco (e successivo scarico nel porto di destinazione) mediante attività di stoccaggio e rizzaggio svolte precedentemente all'arrivo della nave nei piazzali e nei magazzini situati all'interno dell'area oggetto della concessione demaniale del Porto di Marina di Carrara, mentre la merce import è ricaricata su camion.
Inoltre, la società svolge operazioni di carico/scarico sottobordo, in banchina, e operazioni a bordo nave (stivaggio etc.).
Tali attività rientrano in quanto previsto dall'art. 4 dello
Statuto
Sociale: “esercizio, per conto proprio e/o di terzi, di operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e la movimentazione di merci in ambito portuale, nonché tutti gli altri servizi portuali connessi e complementari alle operazioni portuali medesime.” (v. doc. 22 fasc. . CP_1
Anche dal conferimento del ramo d'azienda per la gestione della concessione demaniale marittima in uso esclusivo, costituita dalle opere infrastrutturali di parte della banchina Chiesa e parte della banchina Taliercio nel porto di Marina di Carrara (v. doc. n.
8.8 fasc. , è CP_1 desumibile una regolare attività in banchina.
Tale attività risulta anche dal Documento di sicurezza (DS) del 28.10.20 (v. doc.
8.5 fasc. ). CP_1
Secondo parte ricorrente l' attività in banchina è sub valente, come risulterebbe dalla tabella di cui al cap. 5 punto gg dell'atto introduttivo confermata dai testi e dai dati forniti dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara
15 in data 3 agosto 2022 (v. doc. 11 fasc. ricorrente), posto che dal 2019 al luglio 2022 sarebbero risultate presenti navi presso il terminal di Marina di Carrara della società
Part circa 1/3 delle giornate lavorative annuali utili di
Tali elementi non paiono dirimenti per le motivazioni di cui infra.
V – LE CONCLUSIONI. LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE.
Dalle risultanze di causa è emerso che nella fattispecie in esame la maggior parte del personale era utilizzata in modo promiscuo in banchina e nel piazzale, occupandosi sia di movimentazione delle merci, sia dell'attività di carico delle navi e scarico dalle stesse e che, comunque, tutte le attività svolte nel piazzale erano finalizzate a operazioni sottobordo o a bordo nave.
Soltanto 6 operai non erano abilitati a tali attività.
Comunque, anche le persone che stavano nel piazzale e non erano abilitate a svolgere attività di “sotto e sopra nave”, effettuavano attività complementari che si inserivano nel ciclo di operazioni destinate al carico e scarico della nave, da qualificarsi come attività principale.
Non viene in rilievo un'attività complessa, caratterizzata da
ATTIVITA' AUTONOME cui è assegnato PERSONALE DISTINTO, sia in ragione dello svolgimento promiscuo delle varie attività da parte di quasi tutto il personale, sia soprattutto, in via assorbente, del nesso di interdipendenza e connessione funzionale delle attività del piazzale rispetto a quelle della banchina.
Pertanto, deve essere applicata la voce di tariffa 9220 del settore industria.
Quanto a (“inquadrato” dalla società alla Persona_3 voce 0723), che secondo la società era impegnato esclusivamente nelle attività di ufficio e non partecipava direttamente alle attività di movimentazione, stoccaggio, rizzaggio, sbarco e/o imbarco, si osserva che la voce di
16 tariffa 0723 si applica alle “Attività di cui alla voce 0722
(Attività d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici) effettuate da personale che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede anche in cantieri, opifici e simili. Personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili. Agenti e rappresentanti di commercio. Informatori scientifici del farmaco. Compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto.”
Viceversa le mansioni del predetto si inserivano nel ciclo di operazioni destinate al carico e allo scarico della nave, tutte interdipendenti tra loro, e non erano esclusivamente amministrative: , che non effettuava accessi in Pt_3 cantieri esterni, opifici e simili, non si limitava a lavorare in ufficio, ma svolgeva anche attività operative, così come ritenuto dagli ispettori (che lo hanno inquadrato nelle voci
0722 e 9220) e dichiarato dallo stesso lavoratore (v. dichiarazioni rese in data 05.05.21), posto che il predetto si occupava anche di programmazione accosti e operatività nave, svolgeva attività di AS e SO e coordinava le attività operative, dovendosi quindi recare nei piazzali, nei magazzini e sulle banchine, anche per verificare il rispetto e l'attuazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e delle misure di sicurezza in esso previste.
D'altra parte, si consideri che nella denuncia di inizio attività (v. doc. n. 12 fasc. ricorrente) è stata indicata
“ATTIVITA' SALTUARIA AMMINISTRATIVA D'UFFICIO”. L'attività in ufficio era sub valente anche per parte ricorrente.
Da precisare, infine, che alle vv.tt. 9220 e 0722 sono stati ricondotti dagli ispettori anche i dipendenti Tes_3 responsabile dell'ufficio operativo e Persona_4
17 impiegato coordinamento ufficio operativo, mentre gli altri impiegati amministrativi sono stati classificati alla sola v.t. 0722.
VI – DECORRENZA DELLA CLASSIFICAZIONE
L'art. 11 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe
(MAT) prevede: “1. L' , accertato in qualsiasi momento CP_1 che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassa- zione dovevano essere applicati:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
”
…omissis
Ad avviso della decidente ricorre una ipotesi di retroattività della riclassificazione, posto che la variazione non dipende da una modifica dell'attività aziendale o da un ripensamento dell'Istituto: nella denunzia di attività inoltrata da parte ricorrente lo spazio riservato al “Ciclo Lavorativo” è stato lasciato in bianco ed è stato dichiarato come “Settore
Attività Presunto: Terziario”, mentre i chiarimenti forniti all' dal consulente della società dott. CP_1 Persona_5 hanno escluso attività in banchina.
Quindi, soltanto a seguito dell'accertamento è stato possibile individuare la corretta classificazione valevole ex tunc e cioè dall'inizio dell'attività in data 15.3.2019.
In particolare, l'attribuzione della voce 9233 del settore terziario alla lavorazione principale (e non della voce 9220
18 del settore industria) è avvenuta in base ai chiarimenti del consulente del lavoro della società, che, su richiesta di , ha precisato con mail che i dipendenti CP_1 della società non operavano sulla banchina del Parte_1 porto (v. doc. 4 fasc. ). CP_1
Il potere rappresentativo (contestato dalla società ricorrente) del consulente del lavoro, dott. , che Persona_5 ha presentato all' le denunzie ed i chiarimenti è CP_1 desumibile dalla denuncia di attività ove il predetto ha autocertificato di essere munito di mandato della società
(“dichiara: di avere il mandato dalla Ditta all'espletamento degli adempimenti per conto ed in nome della stessa CP_1 nonché' alla sottoscrizione del documento informatico;
di impegnarsi ad esibire il mandato su richiesta dell' CP_1 di avere la delega della Ditta al trattamento di tutti i dati nel rispetto della normativa sul diritto alla privacy (D.lgs.
196/2003), e si impegna a esibirla su richiesta dell'Istituto. Si dichiara altresì disponibile per eventuali chiarimenti, qualora la Sede ne avesse bisogno”), nonché dalla
Part ampia procura rilasciata da in favore del predetto in data 24.8.2022 per proporre il ricorso amministrativo, con promessa di ratifica (v. doc. n. 14 procura speciale fasc.
. CP_1
Da precisare che la giurisprudenza invocata da parte ricorrente fa salva la retroattività della classificazione in ipotesi di imputabilità al datore di lavoro dell'errore.
V. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6081 del 04/03/2021:
In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del d.m. 12 CP_1 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal
19 primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell' , in nome del principio di irretroattività della CP_1 legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato.
VII – PAGAMENTO PARZIALE.
La società in corso di causa, previe le verifiche del caso, ha pagato l'importo di euro 12.951,12, relativo ai premi ed alle sanzioni dovuti in riferimento a mere omissioni salariali (così come individuate ai punti A e B, pag. 9
e seguenti del verbale unico di accertamento del 16 dicembre 2021; v. note di precisazione del 27-03-24). CP_1
La società ha documentato il versamento all' CP_1 dell'importo di euro 13.896,55 (v. doc. 22 allegato alle note conclusive).
L' importo capitale di € 12.951,12 deve essere quindi detratto dal dovuto indicato in cartella (il maggior importo pagato dipende dagli accessori).
Per il resto, in ordine al quantum si rileva come l' CP_1 abbia dettagliato gli importi richiesti, anche con nota esplicativa depositata il 27.3.2024, e come le contestazioni di parte ricorrente non siano assistite da un adeguato grado di specificità.
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità per tardività delle doglianze formali, la cessazione della materia del contendere in relazione all'importo in linea capitale di €
12.951,12 e rigettarsi il ricorso nel resto.
La complessità della materia induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara
20 1)l'inammissibilità per tardività delle doglianze formali e di quelle relative alla nullità del verbale di accertamento e della cartella,
2)la cessazione della materia del contendere in ordine all'importo in linea capitale di € 12.951,12.
3)Rigetta il ricorso nel resto.
4) Dichiara inoltre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Massa, 28/05/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
21