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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
12615/24
TRA
nato a [...] l'[...], Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], nella qualità Parte_3 di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Calvizzano il 11.09.2023, rapp.ti e difesi dall'avv. Simona
Potenza
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: riconoscimento ratei pensione di inabilità
Motivi della decisione
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 16.10.2024, ha dedotto che la propria de cuius era stata riconosciuta inabile al
100% con sentenza n. 3061/2024 di questo Tribunale;
avendo quindi notificato l'11.06.2024 all' la suddetta sentenza ed il CP_1 modello AP23, senza tuttavia ricevere le somme dovute, ha chiesto la condanna dell' convenuto al pagamento di quanto CP_2 spettante a titolo di ratei di pensione d'inabilità civile a decorrere dal mese di agosto 2022 sino al 11.09.2023, oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' ha invece dedotto di aver provveduto al riconoscimento CP_1 della prestazione richiesta con provvedimento del 13.02.2025 ed alla sua successiva liquidazione con provvedimento del 19.03.2025; tuttavia non erano risultate somme da corrispondere in quanto trattenute a recupero parziale del maggior debito della sig.ra nei confronti dell'Istituto per € 7.568,39, come riportato Per_1 nel provvedimento di liquidazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
3.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
E' stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' CP_1 il 19.03.2025, ha emesso provvedimento di liquidazione per l'importo complessivo di € 3.159,25, senza tuttavia provvedere al pagamento della prestazione richiesta, avendo recuperato un precedente indebito dell'importo di € 7.568,39 (provvedimento indebito del 19.10.2021).
In proposito occorre evidenziare l'inammissibilità di tali ulteriori deduzioni in quanto estranee al tema di indagine, relativo solo al pagamento dei ratei dovuti, ma riguardando la fondatezza o meno di ulteriori pretese creditorie vantate dall' nei confronti della parte resistente che potranno CP_2 formare oggetto di diverso ed autonomo giudizio.
In presenza quindi dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore, l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, della prestazione suindicata, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, pro CP_1 quota, della somma di € 3.159,25, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 886,00, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Aversa, 4.04.2025
Il Giudice