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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1873/2024 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento del figlio minore proposta da
C.F.: , nata a [...], il [...] e residente in Persona_1 C.F._1 Villanova D'Asti (AT), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Sirico del Foro di Torino parte ricorrente E
, C.F.: , nato il [...], Controparte_1 C.F._2 parte resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
− Nel merito: 1) Disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio minore C.F.: Persona_2
, nato a [...], in data [...], alla madre , in C.F._3 Persona_1 considerazione dello stato di totale abbandono del minore da parte del padre.
2) Stabilire la collocazione e la residenza anagrafica del minore presso la madre, , in Persona_1
Vigone, Via Torino n. 43.
3) Stabilire che il padre debba concorrere al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
pagina 1 di 4 4) Stabilire che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non previste dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative che si rendessero necessarie per il figlio minore. Per la individuazione e determinazione, per l'onere della loro concertazione, per le modalità di contabilizzazione, documentazione e corresponsione, si fa espresso richiamo e riferimento al protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio nonché procedimenti ex art. 337 ter c.c. sottoscritto in data 07.07.2017.
5) Stabilire che i costi dell'asilo nido che ricomincerà a frequentare da settembre 2025 Per_2 nonché quelli della futura mensa scolastica siano divisi al 50% tra i genitori.
6) Stabilire che la sola madre sig.ra percepisca al 100% l'Assegno Unico per i figli a Persona_1 carico mentre le eventuali deduzioni e le detrazioni per le spese di siano divise al 50% tra i Per_2 genitori sempre che il padre si faccia carico del 50% delle stesse.
per il P.M. nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che dalla relazione more uxorio con il resistente era nato, in data 07.11.2023, il figlio che la convivenza era cessata nel maggio 2024 e che le parti avevano raggiunto una Persona_2 accordo in ordine all'affidamento (come da scrittura 12.7.2024 versata in atti), citava in Persona_1 giudizio chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore, la di lui collocazione Controparte_1 presso di sé con regolamentazione del diritto di visita del padre (essenzialmente a week end alternati oltre ad uno o due pomeriggi alla settimana) e la posizione a carico del padre di contributo al mantenimento del minore pari ad euro 400,00 mensili oltre concorso spese straordinarie.
Attesa la asserita sopravvenuta irreperibilità del resistente, la ricorrente modificava le conclusioni nel senso di cui in epigrafe.
La parte resistente non si costituiva in giudizio. All'udienza di prima comparizione, la parte ricorrente, unica presente, confermava le circostanze in atti, dando atto che il figlio viveva stabilmente ed esclusivamente con lei, non vedeva il padre dall'estate del 2024, né lo aveva mai frequentato regolarmente, che inoltre detto padre era di fatto irreperibile, né contattabile telefonicamente, e non aveva mai versato nulla per il mantenimento del minore. Ribadiva dunque le tolte conclusioni.
La causa era immediatamente rimessa al Collegio per la decisione,
***
Ritiene anzitutto il Collegio che debbano essere accolte le conclusioni tolte in punto affido e collocazione del minore. L'art. 337 quater c.c. stabilisce che l'affidamento del figlio ad uno solo dei genitori possa essere disposto solo qualora “l'affidamento all'altro [genitore] sia contrario all'interesse del minore”. Nel caso di specie la madre ricorrente allega che il figlio, in tenerissima età, non ha rapporti col padre sin dall'estate 2024, che inoltre detto padre è irreperibile. Il padre resistente, non costituendosi in giudizio e neppure comparendo all'udienza fissata ex art 473 bis.14 c.p.c., ha omesso di allegare qualunque circostanza di segno opposto, altresì dimostrando disinteresse per il figlio minore. Il bambino, nato in data [...], evidentemente necessitante costante accudimento in ogni settore della vita, deve dunque essere affidato in via esclusiva alla madre, comportando l'affidamento anche al padre, che ha manifestato disinteresse nei suoi confronti, un pregiudizio per il minore stesso.
pagina 2 di 4 Si aggiunga che le già citate esigenze di gestione della vita del minore, anche dal punto di vista scolastico e sanitario, inducono a ritenere opportuno stabilire la facoltà della madre di assumere decisioni autonome anche sulle questioni di maggior interesse per il minore.
Nulla quaestio in punto collocazione del minore presso la madre.
Quanto al rispetto del principio di bigenitorialità ritiene il Collegio che, attesa la già detta tenerissima età del minore per il quale il padre deve ritenersi, stanti le allegazioni in atti confermate dalla parte ricorrente in sede di interrogatorio libero, sostanzialmente sconosciuto, debba stabilirsi che, ove intenda riprendere i rapporti col figlio, il padre debba rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al domicilio del minore che, sentita la madre, procederanno nel modo ritenuto più opportuno alla organizzazione degli incontri.
Quanto poi al contributo di mantenimento del minore, rilevato che la madre, sulla base della documentazione in atti, risulta percettrice dell'Assegno di inclusione e dell'Assegno unico INPS, essendo priva di redditi propri, che nulla è noto circa i redditi del resistente che peraltro, per età ed assenza di indici di segno opposto, deve senz'altro ritenersi dotato di capacità lavorativa, considerata l'età del minore e la sua esclusiva permanenza presso la madre, ritiene equo il Collegio recepire, anche sul punto, le conclusioni in essere.
Nel resto disponendosi, ancora una volta in conformità alle conclusioni, la posizione a carico del padre del 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017 (anche, evidentemente, in punto retta scolastica).
Le spese di lite, liquidate come infra in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore, indeterminato, della lite, della semplicità della stessa e delle attività in concreto svolte, devono essere poste a carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza. Attesa la ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera COA 27.6.2024, nonché la revoca, con decorrenza dalla annualità 2025, della ammissione stessa come disposta ex art 136 DPR 115/2002 con separato decreto in data odierna, si dispone il pagamento a favore dello Stato delle somme dovute in relazione alle fasi di studio e introduttiva (per euro 851,00 ed euro 602,00 ) ed a favore della parte in relazione alle fasi di trattazione e decisione (per euro 903,00 e 1453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone che il minore nato il [...] sia affidato in via esclusiva alla madre e Persona_2 collocato presso la stessa, stabilisce il diritto della madre di assumere decisioni autonome anche sulle questioni di maggior interesse per il minore, stabilisce che, ove intenda riprendere i rapporti col figlio, il padre si rivolga ai Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al domicilio del minore che, sentita la madre, procederanno nel modo ritenuto più opportuno alla organizzazione degli incontri, pone a carico del padre resistente contributo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, dichiara tenuto e condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate in complessivi euro 3809,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA
e CPA, disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato per euro 1453,00 oltre accessori ed a favore della parte ricorrente quanto ad euro 2356,00 oltre accessori.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 3 di 4 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Giudice Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei dottori:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1873/2024 avente ad oggetto: affido, collocazione, frequentazione, mantenimento del figlio minore proposta da
C.F.: , nata a [...], il [...] e residente in Persona_1 C.F._1 Villanova D'Asti (AT), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Sirico del Foro di Torino parte ricorrente E
, C.F.: , nato il [...], Controparte_1 C.F._2 parte resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero parte necessaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
− Nel merito: 1) Disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio minore C.F.: Persona_2
, nato a [...], in data [...], alla madre , in C.F._3 Persona_1 considerazione dello stato di totale abbandono del minore da parte del padre.
2) Stabilire la collocazione e la residenza anagrafica del minore presso la madre, , in Persona_1
Vigone, Via Torino n. 43.
3) Stabilire che il padre debba concorrere al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
pagina 1 di 4 4) Stabilire che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese mediche non previste dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative che si rendessero necessarie per il figlio minore. Per la individuazione e determinazione, per l'onere della loro concertazione, per le modalità di contabilizzazione, documentazione e corresponsione, si fa espresso richiamo e riferimento al protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio, procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio nonché procedimenti ex art. 337 ter c.c. sottoscritto in data 07.07.2017.
5) Stabilire che i costi dell'asilo nido che ricomincerà a frequentare da settembre 2025 Per_2 nonché quelli della futura mensa scolastica siano divisi al 50% tra i genitori.
6) Stabilire che la sola madre sig.ra percepisca al 100% l'Assegno Unico per i figli a Persona_1 carico mentre le eventuali deduzioni e le detrazioni per le spese di siano divise al 50% tra i Per_2 genitori sempre che il padre si faccia carico del 50% delle stesse.
per il P.M. nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che dalla relazione more uxorio con il resistente era nato, in data 07.11.2023, il figlio che la convivenza era cessata nel maggio 2024 e che le parti avevano raggiunto una Persona_2 accordo in ordine all'affidamento (come da scrittura 12.7.2024 versata in atti), citava in Persona_1 giudizio chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore, la di lui collocazione Controparte_1 presso di sé con regolamentazione del diritto di visita del padre (essenzialmente a week end alternati oltre ad uno o due pomeriggi alla settimana) e la posizione a carico del padre di contributo al mantenimento del minore pari ad euro 400,00 mensili oltre concorso spese straordinarie.
Attesa la asserita sopravvenuta irreperibilità del resistente, la ricorrente modificava le conclusioni nel senso di cui in epigrafe.
La parte resistente non si costituiva in giudizio. All'udienza di prima comparizione, la parte ricorrente, unica presente, confermava le circostanze in atti, dando atto che il figlio viveva stabilmente ed esclusivamente con lei, non vedeva il padre dall'estate del 2024, né lo aveva mai frequentato regolarmente, che inoltre detto padre era di fatto irreperibile, né contattabile telefonicamente, e non aveva mai versato nulla per il mantenimento del minore. Ribadiva dunque le tolte conclusioni.
La causa era immediatamente rimessa al Collegio per la decisione,
***
Ritiene anzitutto il Collegio che debbano essere accolte le conclusioni tolte in punto affido e collocazione del minore. L'art. 337 quater c.c. stabilisce che l'affidamento del figlio ad uno solo dei genitori possa essere disposto solo qualora “l'affidamento all'altro [genitore] sia contrario all'interesse del minore”. Nel caso di specie la madre ricorrente allega che il figlio, in tenerissima età, non ha rapporti col padre sin dall'estate 2024, che inoltre detto padre è irreperibile. Il padre resistente, non costituendosi in giudizio e neppure comparendo all'udienza fissata ex art 473 bis.14 c.p.c., ha omesso di allegare qualunque circostanza di segno opposto, altresì dimostrando disinteresse per il figlio minore. Il bambino, nato in data [...], evidentemente necessitante costante accudimento in ogni settore della vita, deve dunque essere affidato in via esclusiva alla madre, comportando l'affidamento anche al padre, che ha manifestato disinteresse nei suoi confronti, un pregiudizio per il minore stesso.
pagina 2 di 4 Si aggiunga che le già citate esigenze di gestione della vita del minore, anche dal punto di vista scolastico e sanitario, inducono a ritenere opportuno stabilire la facoltà della madre di assumere decisioni autonome anche sulle questioni di maggior interesse per il minore.
Nulla quaestio in punto collocazione del minore presso la madre.
Quanto al rispetto del principio di bigenitorialità ritiene il Collegio che, attesa la già detta tenerissima età del minore per il quale il padre deve ritenersi, stanti le allegazioni in atti confermate dalla parte ricorrente in sede di interrogatorio libero, sostanzialmente sconosciuto, debba stabilirsi che, ove intenda riprendere i rapporti col figlio, il padre debba rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al domicilio del minore che, sentita la madre, procederanno nel modo ritenuto più opportuno alla organizzazione degli incontri.
Quanto poi al contributo di mantenimento del minore, rilevato che la madre, sulla base della documentazione in atti, risulta percettrice dell'Assegno di inclusione e dell'Assegno unico INPS, essendo priva di redditi propri, che nulla è noto circa i redditi del resistente che peraltro, per età ed assenza di indici di segno opposto, deve senz'altro ritenersi dotato di capacità lavorativa, considerata l'età del minore e la sua esclusiva permanenza presso la madre, ritiene equo il Collegio recepire, anche sul punto, le conclusioni in essere.
Nel resto disponendosi, ancora una volta in conformità alle conclusioni, la posizione a carico del padre del 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017 (anche, evidentemente, in punto retta scolastica).
Le spese di lite, liquidate come infra in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore, indeterminato, della lite, della semplicità della stessa e delle attività in concreto svolte, devono essere poste a carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza. Attesa la ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera COA 27.6.2024, nonché la revoca, con decorrenza dalla annualità 2025, della ammissione stessa come disposta ex art 136 DPR 115/2002 con separato decreto in data odierna, si dispone il pagamento a favore dello Stato delle somme dovute in relazione alle fasi di studio e introduttiva (per euro 851,00 ed euro 602,00 ) ed a favore della parte in relazione alle fasi di trattazione e decisione (per euro 903,00 e 1453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone che il minore nato il [...] sia affidato in via esclusiva alla madre e Persona_2 collocato presso la stessa, stabilisce il diritto della madre di assumere decisioni autonome anche sulle questioni di maggior interesse per il minore, stabilisce che, ove intenda riprendere i rapporti col figlio, il padre si rivolga ai Servizi Sociali competenti per territorio in relazione al domicilio del minore che, sentita la madre, procederanno nel modo ritenuto più opportuno alla organizzazione degli incontri, pone a carico del padre resistente contributo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, dichiara tenuto e condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente e liquidate in complessivi euro 3809,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA
e CPA, disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato per euro 1453,00 oltre accessori ed a favore della parte ricorrente quanto ad euro 2356,00 oltre accessori.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
pagina 3 di 4 dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Giudice Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
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