TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 12.2.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13727/2021 R.G. promossa da
, , , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di (n. il 3.7.1958 a Villa di Briano e deceduto il 15.1.2022), Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. RAFFAELE FERRARA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
- resistente contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.12.2021 ha convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
, esponendo quanto segue: Controparte_1
- di aver svolto la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della per il Controparte_1
periodo dal 27.11.2017 al 23.10.2019, presso il cantiere di Arzano (NA), Via dell'Industria, con contratto a tempo indeterminato e regime orario part-time, come indicato nei cedolini paga, nel Modello C2 Storico e nel modulo recesso rapporto di lavoro in atti;
- di essere stato inquadrato nel Livello 1 del c.c.n.l. Edilizia PMI – Confapi e di aver svolto per l'intero periodo di lavoro le mansioni di guardiano notturno del cantiere di
Arzano, addetto a sorvegliare il cantiere stazionando nell'apposita guardiola ed ispezionando lo stesso ad intervalli regolari;
- di aver ricevuto direttive per lo svolgimento della propria attività lavorativa dal geometra del cantiere di Arzano, oltre che dal sig. , figlio del sig. Persona_2
socio e legale rappresentante della società convenuta;
Controparte_2
- di aver prestato la propria attività lavorativa a giorni alterni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 07:00 del giorno successivo ed il sabato e la domenica per l'intera giornata;
- di aver diritto, pertanto, alla luce dell'orario di lavoro svolto, al pagamento di n. 20 ore mensili di lavoro straordinario notturno e n. 40 ore mensili di lavoro straordinario festivo notturno;
- di aver percepito, per l'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile di euro
1000,00, con esclusione del mese di aprile 2019 e del periodo dal 28.04.2019 al
23.10.2019, essendosi assentato per motivi di salute;
- di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro straordinario svolto;
- di aver ricevuto l'indennità di cassa edile in relazione alle ore indicate nei cedolini paga e pertanto di aver diritto ad un ricalcolo della stessa in base all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- di essersi assentato dal lavoro dal 28.04.2019 e sino alla conclusione del rapporto lavorativo avvenuta in data 23.10.2019 per motivi di salute, senza ricevere alcuna
2 indennità di malattia e pertanto di aver richiesto il pagamento di quest' ultima a mezzo pec, in data 21.10.2019, e, non avendo ricevuto né risposte né il pagamento, di essersi dimesso per giusta causa con decorrenza dal 23.10.2019;
- di non aver ricevuto a seguito delle dimissioni, il pagamento del TFR né dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tanto premesso, parte istante ha chiesto accertarsi il diritto a percepire la somma complessiva di € 31.665,63 a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
2. A seguito di decesso del ricorrente e successiva interruzione del giudizio in data Pers 28.9.2022, si sono costituiti con ricorso in riassunzione gli eredi Parte_1
, , .
[...] Parte_2 Parte_3
Il Tribunale, sulla base delle risultanze della visura camerale, dalla quale emergeva che la società aveva sede legale in Formia, ha invitato parte ricorrente ad interloquire sulla competenza del Tribunale adito.
Parte ricorrente ha chiesto ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto relative all'orario di lavoro osservato nonché al luogo in cui si trovava la dipendenza aziendale dedotta in ricorso.
3. In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla competenza territoriale.
Alla luce degli esiti della prova testimoniale espletata può ritenersi provato l'assunto di parte ricorrente e lo svolgimento della prestazione lavorativa presso il cantiere di Arzano, circostanza che consente di affermare la competenza territoriale del Tribunale.
Difatti, il teste ha confermato l'esistenza del cantiere di Arzano dove Testimone_1
erano in corso i lavori di costruzione ed ha dichiarato: “ho lavorato come guardiano per la
[...] dal novembre ad aprile del 2019, era prima del covid;
lavoravo ad Arzano c'era una CP_1 chiesa in costruzione in quel periodo;
andavo alle 5 in cantiere poi alle 7 del giorno dopo come arrivavano gli operai aprivo e me ne andavo;
non ricordo preciso quanto è durato quel cantiere ma quando me ne sono andato era ancora in costruzione;
confermo di conoscere lavorava Persona_1 anche lui ad Arzano e anche lui era un guardiano notturno come anche il figlio”.
4. Passando al merito, la sussistenza di in rapporto di lavoro subordinato tra le parti trova riscontro probatorio sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore (buste paga, modello c2 storico), ossia dal 27.11.2017 al 23.10.2019 con inquadramento nel livello I ccnl
3 edilizia. Alla luce delle difese svolte dalla parte ricorrente all'udienza del 5.2.2025 e della limitazione della domanda, va esaminata la richiesta delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR sulla base del formale inquadramento, sulla cui base è stato chiesto ed autorizzato il deposito di nuovi conteggi.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa nei limiti di quanto accertato sulla base della documentazione prodotta e dell'inquadramento formale,
è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente ed adeguatamente retribuito il dipendente, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita, essendo rimasto contumace.
Vanno pertanto riconosciute al ricorrente le differenze retributive che conseguono automaticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per quanto riguarda la quantificazione dei crediti, sulla base dei conteggi depositati dal ricorrente, correttamente formulati, va riconosciuta al ricorrente la somma complessiva di euro € 17.041,05 al lordo di ritenute di legge (di cui euro 14.829,20 a titolo di retribuzione ordinaria e 13^ mensilità ed euro 2.211,85 a titolo di tfr).
Pertanto, la società resistente va condannata al relativo pagamento della somma complessiva di € 17.041,05 al lordo di ritenute di legge a lordo delle ritenute di legge;
su tale somma sono dovuti interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di , Parte_1 [...]
, , nella qualità di eredi di , della Pt_2 Parte_3 Persona_1 somma complessiva di € 17.041,05 al lordo di ritenute fiscali e contributive per i titoli indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in
4 complessivi € 2.295,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
Aversa, 12.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
5