CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1747/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1747/2022 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINUZZI Parte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 1 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. MARTINUZZI AN
APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCONI Controparte_1 C.F._2 LI SE DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D. TOSCHI N. 11 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZUCCONI LI SE DR
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2338/2022 del Tribunale di Bologna (causa civile n. 6686/2020 R.G.) depositata in data 19/09/2022.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 3.6.2025;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione notificato in data 16/06/2020, ha promosso nei confronti della Parte_1 vicina, azione di accertamento della servitù di veduta, costituita per destinazione del Controparte_1 padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in favore del proprio fondo in corrispondenza del confine posto sul lato sud del fabbricato ove risiede, a Castel San Pietro Terme (BO), in via del Molino n. 21, chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1079 c.c., di ordinare alla convenuta l'immediata cessazione delle turbative al godimento del fondo dell'attrice, oltre alla rimessione in pristino dello status quo ante dei luoghi. Ha inoltre formulato istanza di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato godimento della servitù a partire dal luglio 2015, da quantificarsi secondo equità.
L'attrice ha dedotto, a sostegno della propria pretesa, di aver acquistato, a seguito dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile adibito a propria abitazione del 26.09.2008, la servitù di veduta sul fondo vicino, per destinazione del padre di famiglia, trovandosi i due immobili confinanti in dislivello l'uno rispetto all'altro, con il piano di calpestio della proprietà più basso di circa un metro rispetto CP_1
a quello della (cfr. Doc. 8). Inoltre, in corrispondenza del dislivello di confine, il Pt_1 costruttore/originario proprietario, suo dante causa, aveva realizzato unicamente un parapetto idoneo a consentire l'agevole prospezione dal fondo dominante verso ed oltre quello subsidente.
Ha dunque evidenziato che, a partire dal 2016, la vicina aveva installato sul punto di confine con la sua corte terrazzata alcuni alti manufatti prima in reticolato di legno e cannicciato e, successivamente, in legno, metallo e rete di plastica ombreggiante verde scuro, privando la proprietà di aria e luce, Pt_1 nonché della veduta. Inoltre, doveva ritenersi che l'anomala installazione della vicina fosse parte di un complessivo comportamento meramente emulativo posto in essere dalla medesima con il fine di disturbare la quiete nei rapporti di vicinato e idoneo a giustificare la pretesa risarcitoria.
Con comparsa di risposta si è costituita tempestivamente deducendo l'inesistenza Controparte_1 del diritto di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia vantato dall'attrice in assenza dei relativi requisiti, non consentendo le opere divisorie previste nel progetto del complesso immobiliare pagina 2 di 12 approvato dal Comune, mai realizzate dall'attrice malgrado le diffide ad adempiere inoltrate dalla convenuta, alcuna veduta dalla proprietà superiore a quella inferiore. Ha inoltre rilevato l'inesistenza dei pregiudizi lamentati da controparte ed evidenziato come la attuale struttura dei fondi confinanti e il comportamento dell'attrice, costantemente diretto ad arrecarle molestie e turbamenti, fossero lesivi del suo diritto alla riservatezza.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla realizzazione del muro divisorio e dell'aiuola previsti dalle tavole allegate al permesso di costruire, con rimozione dell'attuale recinzione, nonché al risarcimento dei danni cagionatile, da liquidarsi in separato giudizio.
*
Con sentenza n. 2338/2022 depositata in data 19/09/2022, il Tribunale di Bologna, accertato che il confine fra il fondo dell'attrice e il fondo già della convenuta è posto in posizione arretrata di 15 cm. rispetto alla delimitazione attuale e alla posizione attuale della recinzione, ha condannato l'attrice ad arretrare all'interno della propria area cortiliva esclusiva qualsivoglia forma di delimitazione del confine, con arretramento dell'attuale recinzione, di 15 cm.
Inoltre, ha accertato la sussistenza di servitù di veduta in favore del fondo di cui è nuda Parte_1 proprietaria e gravante sul fondo già di (che l'aveva ceduto in corso di causa); Controparte_1 veduta da esercitarsi a vantaggio del fondo dominante, in maniera arretrata di cm 70 dal confine con la proprietà già e in presenza di arbusti collocati nella fioriere, arbusti di altezza pari al bancale CP_1 della finestra del bagno dell'abitazione della stessa condannandola, nel caso di mancato Parte_1 arretramento di qualsivoglia forma di delimitazione del confine e di realizzazione e collocazione dei manufatti e degli arbusti atti a limitare il diritto di veduta nel termine di 270 giorni, a corrispondere alla convenuta Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.
Infine, ha rigettato le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti e condannato l'attrice alla rifusione alla convenuta di ½ delle spese processuali, compensandole per la rimanente parte.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Bologna, dopo avere escluso, sulla base della documentazione depositata in atti e degli accertamenti effettuati dal CTU, che risultasse costituita in favore del fondo di cui l'attrice è nuda proprietaria, servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia con le caratteristiche e con l'ampiezza dalla stessa rivendicata, ha rilevato come la recinzione in essere fosse apposta all'interno della proprietà della convenuta, ed ha dunque condannato l'attrice a rimuoverla. Inoltre, sulla base della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta di arretramento della veduta diretta e laterale sul proprio fondo da parte della vicina non già nel rispetto delle norme codicistiche, ma tramite la realizzazione dei manufatti e la collocazione delle essenze pagina 3 di 12 arboree previste nel progetto, ha ritenuto che ella fosse disposta ad accettare l'esercizio del diritto di veduta da parte dei proprietari e utilizzatori del fondo confinante nei termini di cui al progetto, riconoscendo in favore del fondo del quale la nuda proprietà è attualmente in capo a Parte_1 servitù di veduta da esercitarsi in maniera arretrata di cm 70 dal confine e in presenza di arbusti collocati nella fioriere, arbusti di altezza pari al bancale della finestra del bagno dell'abitazione della stessa Pt_1
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza sulla qualificazione della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, motivo sintetizzato in tre punti:
a. Sulla erroneità della qualificazione della domanda della convenuta come azione che attiene al rispetto delle distanze: rileva l'appellante l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado laddove ha qualificato la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla realizzazione del muretto divisorio e dell'aiuola previsti dal progetto di costruzione come “azione che attiene al rispetto delle distanze […] modellata sullo schema della negatoria servitutis”, dovendosi invece evincere, dalla lettura attenta degli atti di controparte, che nessuna delle domande formulate in via riconvenzionale avesse a che fare con la disciplina codicistica delle distanze fra vedute e costruzioni;
b. Sull'omesso rilievo della tardività della contestazione sulle distanze ai fini dell'art. 872, c.
2°, c.c., svolta dalla convenuta per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, c. 6°,
c.p.c.;
c. Sull'errata qualificazione della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino come azione reale sul modello della negatoria servitutis, essendo invece essa caratterizzata da una natura propriamente manutentiva, con conseguente soggezione ai limiti di cui all'art. 1170
c.c.
d. Erroneo accoglimento implicito nel merito della domanda riconvenzionale qualificata come negatoria servitutis, non avendo la convenuta mai chiesto, in via subordinata, di limitare la veduta eventualmente accertata nei termini di cui al progetto, di talché l'accertamento della sussistenza di una qualsiasi servitù in favore dell'attrice avrebbe dovuto comportare l'integrale rigetto nel merito della domanda inquadrata dal Tribunale come actio negatoria servitutis, mentre così non è stato.
2) Erronea valutazione delle prove e delle risultanze peritali, motivo sintetizzato in due punti:
a. Erroneità della condanna all'arretramento del confine rispetto al titolo concessionato emergendo, da un esame più attento dei documenti e delle risultanze peritali, che la pagina 4 di 12 condanna alla modifica dello stato dei luoghi disposta dal Tribunale si pone in aperto contrasto con quanto concessionato dal permesso di costruire;
b. Erroneità del rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, avendo la parte attrice dimostrato la effettiva lesione del diritto di veduta alla medesima spettante;
3) Erronea statuizione sulle spese di lite, da rideterminarsi nel caso di accoglimento dell'appello ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi 1° e 2° di appello, da compensarsi integralmente fra le parti.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano limitatamente a quanto interessa:
“In via preliminare di rito
− omissis …
− Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1170, c. 1°, c.c. dalla domanda riconvenzionale di manutenzione formulata da Controparte_1
− Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
Nel merito
− Accertare e dichiarare ex art. 1079 c.c. l'esistenza della servitù di veduta in favore del fondo di proprietà della Signora e contro quello di proprietà della Signora Parte_1 Controparte_1
− Omissis …
− Condannare la Signora all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dalla Controparte_1
Signora in conseguenza del mancato godimento della servitù a partire dal luglio 2015 e Parte_1 da quantificarsi secondo equità.”.
Si è costituita l'appellata proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti Controparte_1 motivi:
I. Inesistenza di servitù di veduta - violazione artt. 1061, 1062, 832, 1079, 1350, 2697 c.c.,
112 c.p.c., non sussistendo alcuna servitù di veduta a carico del fondo e non CP_1 avendo quest'ultima mai acconsentito, neppure implicitamente, all'esercizio della servitù nemmeno nei limiti statuiti in sentenza;
II. Violazione degli artt. 905, 907, 1350,2697 c.c. e 112 c.p.c. in tema di distanze delle vedute dirette e laterali oblique;
errata valutazione della Ctu e mancata indicazione della distanza di oltre un metro dal confine - posto in arretrato a cm 15 dalla attuale ringhiera – rilevato dal CTU, mancata indicazione dell'altezza delle piante indicata da progetto ben oltre il pagina 5 di 12 parapetto tra le parti, mancata indicazione della quinta verde per una lunghezza di 6 metri con funzione di schermo. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza laddove, a pagina
6, riconosce in favore del fondo della una servitù di veduta da esercitarsi in maniera Pt_1 arretrata di cm 70 dal confine e in presenza di arbusti collocati nella fioriere, arbusti di altezza pari al bancale della finestra del bagno dell'abitazione della stessa non Pt_1 corrispondendo tali misure alle risultanze della CTU, né alle piante di progetto;
III. Danni e spese;
violazione artt. 2043,2051,1226,832, 905,906,872 c.c. e 91 c.p.c., lamenta l'appellata il mancato riconoscimento nella sentenza impugnata dei danni dalla stessa patiti a causa dell'abusivo esercizio della veduta sul fondo e dell'abusiva apposizione CP_1 della ringhiera;
lamenta inoltre l'erroneità della statuizione in ordine alle spese di lite;
IV. Quarto motivo di appello incidentale: violazione normativa privacy ed omessa motivazione, non avendo il Giudice del primo grado tenuto in alcun conto la normativa citata, imponendo una limitata servitù di veduta cui questa la difesa della convenuta si era opposta in tutti gli atti difensivi, sia perché senza titolo sia per la violazione della normativa di legge sia per la violazione della privacy.
Ha dunque concluso chiedendo a questa Corte di rigettare l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore della proprietà ed a carico della proprietà Pt_1 CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto, respingendo tutte le domande attrici.
Inoltre, ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, siano applicate “le distanze previste dal codice civile e in subordine quelle indicate dal CTU (oltre un metro) e per quanto riguarda
l'altezza delle piante di cui al progetto, accertare che le stesse sono alte quanto il filo della finestra della Sig.ra come da tavole del permesso di costruire per la lunghezza di 6 mt. e non solo CP_1 per 2 mt. in accoglimento delle domande proposte”.
In via riconvenzionale, ha ribadito le domande formulate nel primo grado del giudizio, chiedendo la rifusione integrale delle spese e compensi dei due gradi di giudizio nonché rifusione delle spese CTU e
CTP.
Con ordinanza in data 14.02.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico devono prioritariamente essere esaminati i motivi dell'appello incidentale pagina 6 di 12 proposti da volti a contestare la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto Controparte_1 esistente una servitù di veduta in favore del fondo di cui è nuda proprietaria la e a carico di Pt_1 quello già di sua proprietà.
Il motivo è fondato.
Invero, la sentenza di primo grado ben chiarisce al paragrafo 2, non oggetto di impugnazione da parte della come la documentazione depositata in atti e gli accertamenti effettuati dal CTU Dott. Pt_1 [...] portino ad escludere che risulti costituita la servitù di veduta oggetto della domanda Persona_1 dell'attrice per destinazione del padre di famiglia con le caratteristiche e con l'ampiezza dalla stessa rivendicata.
E' infatti emerso chiaramente dalla documentazione depositata in giudizio (allegato E del documento
12 depositato da parte convenuta, piante e tavole planimetriche allegate al permesso di costruire -docc. da 2 a 3F del fascicolo della convenuta -) nonchè dagli approfondimenti del CTU (allegato 3.0), che in fase progettuale era prevista la realizzazione sul confine tra gli immobili delle parti in causa di manufatti idonei a limitare significativamente se non impedire la possibilità di affaccio diretto dal fondo di cui la signora è nuda proprietaria sul fondo sottostante, già di proprietà Pt_1 CP_1
Tanto, come è ben esplicitato nella relazione di cui al suddetto allegato E, per garantire la piena indipendenza delle singole unità abitative, con l'intento evidente di contemperare possibilità di veduta e privacy.
In sede di CTU si evidenzia che in luogo della ringhiera avrebbe dovuto essere realizzato “un muretto con funzione di confine progettuale” e che a ridosso dello stesso avrebbe dovuto essere collocata a terra una fioriera delle dimensioni di cm 40x cm 40 e posta a ridosso della citata “struttura piena sul confine progettuale”, alta quanto il bancale della finestra del bagno dell'attrice, ossia cm 110. Dall'esame delle rappresentazioni grafiche di progetto il CTU arriva ad affermare che “si ha la prova certa che la delimitazione del confine tra le due proprietà doveva essere rappresentata da un muretto con alla base la fioriera o aiuola”. Il consulente soggiunge che “nella fioriera vengono riconfermate in progetto delle essenze ornamentali che nella fattispecie potrebbero essere arbusti, anche se non specificati nella relazione tecnica, che eserciterebbero una ulteriore funzione di schermo verso la proprietà sottostante, per avvalorare l'indipendenza tra le abitazioni come riportato nella stessa relazione tecnica del progettista ing. . Persona_2
Il CTU ancora precisa che “il permesso di costruire con le tavole di progetto allegate prevedono la realizzazione sul confine tra le proprietà prospetto sud, di un elemento Parte_2 divisorio rappresentato da una fioriera posta a terra appoggiata al muretto divisorio, che interessa l'intera lunghezza di m. 6,00…Come raffigurato in progetto, il muretto divisorio con la fioriera alla pagina 7 di 12 base che contiene essenze ornamentali, esercita la divisione tra le due proprietà, per tutelare maggiormente la privacy della porzione di fabbricato della posto a quota più bassa. Inoltre CP_1 la presenza della fioriera a terra costringerebbe le persone a tenersi ad una maggiore distanza dal confine, che limiterebbe gli sguardi diretti ed indiscreti sulla proprietà sottostante. Ciò è dovuto non solo alla larghezza di cm 40 della fioriera, ma anche al successivo sviluppo di essenze ornamentali, tipo arbusti, non piante arboree, che crescendo in poco tempo tendono ad allargarsi, considerando mediamente una occupazione delle loro branche di 50-60 cm, per una distanza complessiva da tenere di oltre 1 metro dal confine. Da aggiungere che in progetto, sul prospetto sud, è indicato il collocamento di n. 8 piante che dal giardino della convenuta, per una lunghezza di n. 7, definiscono il margine del piano antistante l'ingresso di (corte-solaio) e che rappresentano di fatto una quinta verde con CP_1 funzione anche di schermo per la tutela della privacy.”
Dall'accertamento peritale è poi emerso che l'acquisto dell'immobile da parte dell'attrice è avvenuto quando l'insediamento abitativo era ancora in fase di completamento;
in particolare, non era ancora stato realizzato il previsto muretto divisorio con fioriere alla base volto a separare le unità abitative, impedendo l'affaccio diretto dalla proprietà soprastante verso quella posta in posizione sottostante, tanto che, nel rogito di compravendita fra l'impresa GI Srl e del 26.09.2008, a pagina 5 Parte_1 si legge: “precisa la parte alienante che rimangono da eseguire alcuni lavori di rifinitura delle parti esterne del complesso immobiliare in oggetto, lavori che la parte alienante si obbliga ad eseguire, a sue cure e spese, entro il 30 (trenta) novembre 2008 (duemilaotto)”.
Pare del tutto verosimile che fra i “lavori di rifinitura delle parti esterne” vi fossero anche la realizzazione dei muretti e la posa delle fioriere.
In ragione di tali elementi, correttamente il primo giudice ha negato, ai fini dell'affermata sussistenza di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia, che al momento della compravendita vi fosse la volontà dell'alienante di “lasciare” la situazione dei luoghi esattamente come era al momento della consegna dell'immobile all'attrice. Tanto in forza di “riconoscimento” del parziale inadempimento risultante da atto pubblico.
L'accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti per la costituzione della servitù vantata dall'attrice avrebbe però dovuto indurre il giudice a rigettare l'azione di accertamento dalla medesima proposta;
la pronuncia impugnata va dunque riformata, in accoglimento dell'appello incidentale, nella parte in cui giunge invece ad affermare l'esistenza in favore del fondo dell'attrice di una diversa servitù di veduta sulla base della implicita disponibilità in tal senso data dalla convenuta, peraltro neppure rinvenibile nei relativi atti difensivi (come riconosciuto dalla stessa appellante principale, nel motivo di appello n. 1, lett. d), laddove viene chiaramente domandato il rigetto della domanda ex adverso proposta. pagina 8 di 12 E' appena il caso di precisare, invero, che la servitù è un diritto reale che può essere costituito soltanto nei modi previsti dalla legge, tra cui non rientra il comportamento, sostanziale o processuale, del proprietario del fondo servente, che può rilevare soltanto ai fini dell'usucapione, non invocata nel caso di specie.
Il primo motivo di appello incidentale è dunque fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata laddove accerta e dichiara la sussistenza di servitù di veduta in favore del fondo di cui
è nuda proprietaria e gravante sul fondo di cui era proprietaria Parte_1 Controparte_1
Il secondo motivo di appello della deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo, CP_1 attendendo alle modalità di esercizio della servitù di veduta accertata dal giudice che, come detto, non può ritenersi sia mai stata costituita.
Del pari assorbito il quarto motivo, che presuppone l'imposizione della servitù sul fondo dell'appellata.
Il terzo motivo di appello incidentale è invece infondato, essendo corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del danno alla salute lamentato dalla di cui – soltanto CP_1
– ella ha chiesto di essere risarcita nel giudizio di primo grado.
È invece inammissibile, in quanto tardivamente introdotta solo in questo grado di giudizio, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle limitazioni al godimento della piena proprietà del bene.
Infine, sulle spese, anche del primo grado di giudizio (oggetto anch'esse del terzo motivo di appello incidentale), si provvederà all'esito dell'esame dei motivi dell'appello principale, in considerazione del complessivo esito della causa.
Venendo dunque ai predetti motivi, con il primo si contesta la sentenza impugnata laddove qualifica la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino svolta dalla volta ad ottenere la condanna CP_1 dell'attrice alla realizzazione del muretto divisorio e dell'aiuola previsti dal progetto di costruzione, come “azione che attiene al rispetto delle distanze […] modellata sullo schema della negatoria servitutis”, avendo la convenuta allegato tardivamente il mancato rispetto delle distanze.
L'appellata contesta la fondatezza del motivo di appello, deducendo di aver formulato due domande riconvenzionali, la prima connessa con quella principale di rigetto della servitù di veduta, volta ad ottenere l'eliminazione della veduta abusiva e la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui (Cass. 23.10.2020); la seconda volta all'eliminazione della ringhiera abusiva posta sulla proprietà in violazione della norma di CP_1 legge.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche pagina 9 di 12 quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (così ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 29/12/2014).
E' evidente che la tramite la richiesta di condanna della controparte alla realizzazione del CP_1 muretto divisorio e dell'aiuola previsti dal progetto di costruzione, ha inteso esercitare l'azione negatoria, onde ottenere l'eliminazione della situazione antigiuridica in essere, talchè corretta è sul punto la relativa qualificazione effettuata nella sentenza impugnata;
nondimeno, essa non può essere accolta nei termini in cui è stata formulata, dovendo escludersi che rientri nel perimetro dalla tutela ripristinatoria ottenibile tramite la citata azione l'ordine di esecuzione di opere specifiche in conformità del progetto originario dell'immobile, mai prima d'ora realizzate (nello specifico, muretto di determinate dimensioni e fioriere con piante ornamentali).
Invero, la Suprema Corte ha chiarito che: “La actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non
l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 27564 del 31/12/2014).
Ne consegue che, riformando sul punto la sentenza impugnata, la condanna va limitata (ciò che deve ritenersi consentito, in quanto ricompreso nella richiesta di riduzione in pristino formulata dall'appellata ex art. 949 c.c.) alla eliminazione del parapetto idoneo a consentire l'agevole prospezione dal fondo dominante verso ed oltre quello subsidente, con realizzazione di quelle opere o accorgimenti idonei ad escludere la possibilità di veduta e di affaccio dalla corte della proprietà verso la Pt_1 proprietà (ex) CP_1
Ciò comporta altresì la revoca dei provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. contenuti nella sentenza impugnata, di cui l'odierna appellata ha chiesto l'emissione con riferimento ad obblighi di fare che non potevano essere disposti.
Venendo al secondo motivo di appello, deduce anzitutto l'appellante (sub lett. a) l'erroneità della condanna posta a suo carico all'arretramento del confine di “cm 15 verso il proprio fondo per tutta la lunghezza di 2 metri in cui il fondo di cui è nuda proprietaria si “affaccia” verso il fondo sottostante già di proprietà di ”, nonché la limitazione della servitù oggetto di accertamento nel Controparte_1
pagina 10 di 12 senso che essa possa essere esercitata “in maniera arretrata di cm 70 dal confine e in presenza di arbusti collocati nelle fioriere, arbusti di altezza pari al bancale della finestra del bagno dell'abitazione della stessa .”, ponendosi ciò in aperto contrasto con quanto concessionato Parte_1 dal permesso di costruire.
Il motivo risulta in parte assorbito in considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale (che esclude l'esistenza della servitù di veduta vantata dalla . Pt_1
Resta la condanna della all'arretramento di qualsivoglia forma di delimitazione del confine di Pt_1
15 cm;
essa è da confermare, a fronte dell'accertamento della linea di confine contenuto nella sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione.
Infine, è infondato il secondo motivo di appello (sub lett. b) nella parte in cui lamenta il mancato risarcimento del danno patito dall'attrice per la lesione del diritto di veduta di cui, come sopra rilevato, non è stata dimostrata l'esistenza.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto dell'azione confessoria proposta da che va Parte_1 condannata alla eliminazione del parapetto esistente e alla realizzazione di quelle opere o accorgimenti idonei ad escludere la possibilità di veduta e di affaccio dalla corte di sua proprietà verso la proprietà
(ex) CP_1
Fermo il resto.
Il complessivo esito del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 2338/2022 del
Tribunale di Bologna così dispone:
I – rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di veduta in favore del fondo di cui
è nuda proprietaria e gravante sul fondo di cui era proprietaria Parte_1 Controparte_1
II – condanna alla eliminazione del parapetto in ferro esistente e alla realizzazione di Parte_1 quelle opere o accorgimenti idonei ad escludere la possibilità di veduta e di affaccio dalla corte di cui è nuda proprietaria verso la proprietà (ex) CP_1
III – compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia pagina 11 di 12 Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1747/2022 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINUZZI Parte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 1 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. MARTINUZZI AN
APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZUCCONI Controparte_1 C.F._2 LI SE DR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA D. TOSCHI N. 11 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ZUCCONI LI SE DR
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2338/2022 del Tribunale di Bologna (causa civile n. 6686/2020 R.G.) depositata in data 19/09/2022.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 3.6.2025;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione notificato in data 16/06/2020, ha promosso nei confronti della Parte_1 vicina, azione di accertamento della servitù di veduta, costituita per destinazione del Controparte_1 padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in favore del proprio fondo in corrispondenza del confine posto sul lato sud del fabbricato ove risiede, a Castel San Pietro Terme (BO), in via del Molino n. 21, chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1079 c.c., di ordinare alla convenuta l'immediata cessazione delle turbative al godimento del fondo dell'attrice, oltre alla rimessione in pristino dello status quo ante dei luoghi. Ha inoltre formulato istanza di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato godimento della servitù a partire dal luglio 2015, da quantificarsi secondo equità.
L'attrice ha dedotto, a sostegno della propria pretesa, di aver acquistato, a seguito dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile adibito a propria abitazione del 26.09.2008, la servitù di veduta sul fondo vicino, per destinazione del padre di famiglia, trovandosi i due immobili confinanti in dislivello l'uno rispetto all'altro, con il piano di calpestio della proprietà più basso di circa un metro rispetto CP_1
a quello della (cfr. Doc. 8). Inoltre, in corrispondenza del dislivello di confine, il Pt_1 costruttore/originario proprietario, suo dante causa, aveva realizzato unicamente un parapetto idoneo a consentire l'agevole prospezione dal fondo dominante verso ed oltre quello subsidente.
Ha dunque evidenziato che, a partire dal 2016, la vicina aveva installato sul punto di confine con la sua corte terrazzata alcuni alti manufatti prima in reticolato di legno e cannicciato e, successivamente, in legno, metallo e rete di plastica ombreggiante verde scuro, privando la proprietà di aria e luce, Pt_1 nonché della veduta. Inoltre, doveva ritenersi che l'anomala installazione della vicina fosse parte di un complessivo comportamento meramente emulativo posto in essere dalla medesima con il fine di disturbare la quiete nei rapporti di vicinato e idoneo a giustificare la pretesa risarcitoria.
Con comparsa di risposta si è costituita tempestivamente deducendo l'inesistenza Controparte_1 del diritto di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia vantato dall'attrice in assenza dei relativi requisiti, non consentendo le opere divisorie previste nel progetto del complesso immobiliare pagina 2 di 12 approvato dal Comune, mai realizzate dall'attrice malgrado le diffide ad adempiere inoltrate dalla convenuta, alcuna veduta dalla proprietà superiore a quella inferiore. Ha inoltre rilevato l'inesistenza dei pregiudizi lamentati da controparte ed evidenziato come la attuale struttura dei fondi confinanti e il comportamento dell'attrice, costantemente diretto ad arrecarle molestie e turbamenti, fossero lesivi del suo diritto alla riservatezza.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla realizzazione del muro divisorio e dell'aiuola previsti dalle tavole allegate al permesso di costruire, con rimozione dell'attuale recinzione, nonché al risarcimento dei danni cagionatile, da liquidarsi in separato giudizio.
*
Con sentenza n. 2338/2022 depositata in data 19/09/2022, il Tribunale di Bologna, accertato che il confine fra il fondo dell'attrice e il fondo già della convenuta è posto in posizione arretrata di 15 cm. rispetto alla delimitazione attuale e alla posizione attuale della recinzione, ha condannato l'attrice ad arretrare all'interno della propria area cortiliva esclusiva qualsivoglia forma di delimitazione del confine, con arretramento dell'attuale recinzione, di 15 cm.
Inoltre, ha accertato la sussistenza di servitù di veduta in favore del fondo di cui è nuda Parte_1 proprietaria e gravante sul fondo già di (che l'aveva ceduto in corso di causa); Controparte_1 veduta da esercitarsi a vantaggio del fondo dominante, in maniera arretrata di cm 70 dal confine con la proprietà già e in presenza di arbusti collocati nella fioriere, arbusti di altezza pari al bancale CP_1 della finestra del bagno dell'abitazione della stessa condannandola, nel caso di mancato Parte_1 arretramento di qualsivoglia forma di delimitazione del confine e di realizzazione e collocazione dei manufatti e degli arbusti atti a limitare il diritto di veduta nel termine di 270 giorni, a corrispondere alla convenuta Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.
Infine, ha rigettato le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti e condannato l'attrice alla rifusione alla convenuta di ½ delle spese processuali, compensandole per la rimanente parte.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Bologna, dopo avere escluso, sulla base della documentazione depositata in atti e degli accertamenti effettuati dal CTU, che risultasse costituita in favore del fondo di cui l'attrice è nuda proprietaria, servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia con le caratteristiche e con l'ampiezza dalla stessa rivendicata, ha rilevato come la recinzione in essere fosse apposta all'interno della proprietà della convenuta, ed ha dunque condannato l'attrice a rimuoverla. Inoltre, sulla base della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta di arretramento della veduta diretta e laterale sul proprio fondo da parte della vicina non già nel rispetto delle norme codicistiche, ma tramite la realizzazione dei manufatti e la collocazione delle essenze pagina 3 di 12 arboree previste nel progetto, ha ritenuto che ella fosse disposta ad accettare l'esercizio del diritto di veduta da parte dei proprietari e utilizzatori del fondo confinante nei termini di cui al progetto, riconoscendo in favore del fondo del quale la nuda proprietà è attualmente in capo a Parte_1 servitù di veduta da esercitarsi in maniera arretrata di cm 70 dal confine e in presenza di arbusti collocati nella fioriere, arbusti di altezza pari al bancale della finestra del bagno dell'abitazione della stessa Pt_1
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Contraddittorietà ed erroneità della motivazione della sentenza sulla qualificazione della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino, motivo sintetizzato in tre punti:
a. Sulla erroneità della qualificazione della domanda della convenuta come azione che attiene al rispetto delle distanze: rileva l'appellante l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado laddove ha qualificato la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla realizzazione del muretto divisorio e dell'aiuola previsti dal progetto di costruzione come “azione che attiene al rispetto delle distanze […] modellata sullo schema della negatoria servitutis”, dovendosi invece evincere, dalla lettura attenta degli atti di controparte, che nessuna delle domande formulate in via riconvenzionale avesse a che fare con la disciplina codicistica delle distanze fra vedute e costruzioni;
b. Sull'omesso rilievo della tardività della contestazione sulle distanze ai fini dell'art. 872, c.
2°, c.c., svolta dalla convenuta per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, c. 6°,
c.p.c.;
c. Sull'errata qualificazione della domanda riconvenzionale di riduzione in pristino come azione reale sul modello della negatoria servitutis, essendo invece essa caratterizzata da una natura propriamente manutentiva, con conseguente soggezione ai limiti di cui all'art. 1170
c.c.
d. Erroneo accoglimento implicito nel merito della domanda riconvenzionale qualificata come negatoria servitutis, non avendo la convenuta mai chiesto, in via subordinata, di limitare la veduta eventualmente accertata nei termini di cui al progetto, di talché l'accertamento della sussistenza di una qualsiasi servitù in favore dell'attrice avrebbe dovuto comportare l'integrale rigetto nel merito della domanda inquadrata dal Tribunale come actio negatoria servitutis, mentre così non è stato.
2) Erronea valutazione delle prove e delle risultanze peritali, motivo sintetizzato in due punti:
a. Erroneità della condanna all'arretramento del confine rispetto al titolo concessionato emergendo, da un esame più attento dei documenti e delle risultanze peritali, che la pagina 4 di 12 condanna alla modifica dello stato dei luoghi disposta dal Tribunale si pone in aperto contrasto con quanto concessionato dal permesso di costruire;
b. Erroneità del rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, avendo la parte attrice dimostrato la effettiva lesione del diritto di veduta alla medesima spettante;
3) Erronea statuizione sulle spese di lite, da rideterminarsi nel caso di accoglimento dell'appello ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi 1° e 2° di appello, da compensarsi integralmente fra le parti.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano limitatamente a quanto interessa:
“In via preliminare di rito
− omissis …
− Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1170, c. 1°, c.c. dalla domanda riconvenzionale di manutenzione formulata da Controparte_1
− Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
Nel merito
− Accertare e dichiarare ex art. 1079 c.c. l'esistenza della servitù di veduta in favore del fondo di proprietà della Signora e contro quello di proprietà della Signora Parte_1 Controparte_1
− Omissis …
− Condannare la Signora all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dalla Controparte_1
Signora in conseguenza del mancato godimento della servitù a partire dal luglio 2015 e Parte_1 da quantificarsi secondo equità.”.
Si è costituita l'appellata proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti Controparte_1 motivi:
I. Inesistenza di servitù di veduta - violazione artt. 1061, 1062, 832, 1079, 1350, 2697 c.c.,
112 c.p.c., non sussistendo alcuna servitù di veduta a carico del fondo e non CP_1 avendo quest'ultima mai acconsentito, neppure implicitamente, all'esercizio della servitù nemmeno nei limiti statuiti in sentenza;
II. Violazione degli artt. 905, 907, 1350,2697 c.c. e 112 c.p.c. in tema di distanze delle vedute dirette e laterali oblique;
errata valutazione della Ctu e mancata indicazione della distanza di oltre un metro dal confine - posto in arretrato a cm 15 dalla attuale ringhiera – rilevato dal CTU, mancata indicazione dell'altezza delle piante indicata da progetto ben oltre il pagina 5 di 12 parapetto tra le parti, mancata indicazione della quinta verde per una lunghezza di 6 metri con funzione di schermo. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza laddove, a pagina
6, riconosce in favore del fondo della una servitù di veduta da esercitarsi in maniera Pt_1 arretrata di cm 70 dal confine e in presenza di arbusti collocati nella fioriere, arbusti di altezza pari al bancale della finestra del bagno dell'abitazione della stessa non Pt_1 corrispondendo tali misure alle risultanze della CTU, né alle piante di progetto;
III. Danni e spese;
violazione artt. 2043,2051,1226,832, 905,906,872 c.c. e 91 c.p.c., lamenta l'appellata il mancato riconoscimento nella sentenza impugnata dei danni dalla stessa patiti a causa dell'abusivo esercizio della veduta sul fondo e dell'abusiva apposizione CP_1 della ringhiera;
lamenta inoltre l'erroneità della statuizione in ordine alle spese di lite;
IV. Quarto motivo di appello incidentale: violazione normativa privacy ed omessa motivazione, non avendo il Giudice del primo grado tenuto in alcun conto la normativa citata, imponendo una limitata servitù di veduta cui questa la difesa della convenuta si era opposta in tutti gli atti difensivi, sia perché senza titolo sia per la violazione della normativa di legge sia per la violazione della privacy.
Ha dunque concluso chiedendo a questa Corte di rigettare l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia a favore della proprietà ed a carico della proprietà Pt_1 CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto, respingendo tutte le domande attrici.
Inoltre, ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, siano applicate “le distanze previste dal codice civile e in subordine quelle indicate dal CTU (oltre un metro) e per quanto riguarda
l'altezza delle piante di cui al progetto, accertare che le stesse sono alte quanto il filo della finestra della Sig.ra come da tavole del permesso di costruire per la lunghezza di 6 mt. e non solo CP_1 per 2 mt. in accoglimento delle domande proposte”.
In via riconvenzionale, ha ribadito le domande formulate nel primo grado del giudizio, chiedendo la rifusione integrale delle spese e compensi dei due gradi di giudizio nonché rifusione delle spese CTU e
CTP.
Con ordinanza in data 14.02.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico devono prioritariamente essere esaminati i motivi dell'appello incidentale pagina 6 di 12 proposti da volti a contestare la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto Controparte_1 esistente una servitù di veduta in favore del fondo di cui è nuda proprietaria la e a carico di Pt_1 quello già di sua proprietà.
Il motivo è fondato.
Invero, la sentenza di primo grado ben chiarisce al paragrafo 2, non oggetto di impugnazione da parte della come la documentazione depositata in atti e gli accertamenti effettuati dal CTU Dott. Pt_1 [...] portino ad escludere che risulti costituita la servitù di veduta oggetto della domanda Persona_1 dell'attrice per destinazione del padre di famiglia con le caratteristiche e con l'ampiezza dalla stessa rivendicata.
E' infatti emerso chiaramente dalla documentazione depositata in giudizio (allegato E del documento
12 depositato da parte convenuta, piante e tavole planimetriche allegate al permesso di costruire -docc. da 2 a 3F del fascicolo della convenuta -) nonchè dagli approfondimenti del CTU (allegato 3.0), che in fase progettuale era prevista la realizzazione sul confine tra gli immobili delle parti in causa di manufatti idonei a limitare significativamente se non impedire la possibilità di affaccio diretto dal fondo di cui la signora è nuda proprietaria sul fondo sottostante, già di proprietà Pt_1 CP_1
Tanto, come è ben esplicitato nella relazione di cui al suddetto allegato E, per garantire la piena indipendenza delle singole unità abitative, con l'intento evidente di contemperare possibilità di veduta e privacy.
In sede di CTU si evidenzia che in luogo della ringhiera avrebbe dovuto essere realizzato “un muretto con funzione di confine progettuale” e che a ridosso dello stesso avrebbe dovuto essere collocata a terra una fioriera delle dimensioni di cm 40x cm 40 e posta a ridosso della citata “struttura piena sul confine progettuale”, alta quanto il bancale della finestra del bagno dell'attrice, ossia cm 110. Dall'esame delle rappresentazioni grafiche di progetto il CTU arriva ad affermare che “si ha la prova certa che la delimitazione del confine tra le due proprietà doveva essere rappresentata da un muretto con alla base la fioriera o aiuola”. Il consulente soggiunge che “nella fioriera vengono riconfermate in progetto delle essenze ornamentali che nella fattispecie potrebbero essere arbusti, anche se non specificati nella relazione tecnica, che eserciterebbero una ulteriore funzione di schermo verso la proprietà sottostante, per avvalorare l'indipendenza tra le abitazioni come riportato nella stessa relazione tecnica del progettista ing. . Persona_2
Il CTU ancora precisa che “il permesso di costruire con le tavole di progetto allegate prevedono la realizzazione sul confine tra le proprietà prospetto sud, di un elemento Parte_2 divisorio rappresentato da una fioriera posta a terra appoggiata al muretto divisorio, che interessa l'intera lunghezza di m. 6,00…Come raffigurato in progetto, il muretto divisorio con la fioriera alla pagina 7 di 12 base che contiene essenze ornamentali, esercita la divisione tra le due proprietà, per tutelare maggiormente la privacy della porzione di fabbricato della posto a quota più bassa. Inoltre CP_1 la presenza della fioriera a terra costringerebbe le persone a tenersi ad una maggiore distanza dal confine, che limiterebbe gli sguardi diretti ed indiscreti sulla proprietà sottostante. Ciò è dovuto non solo alla larghezza di cm 40 della fioriera, ma anche al successivo sviluppo di essenze ornamentali, tipo arbusti, non piante arboree, che crescendo in poco tempo tendono ad allargarsi, considerando mediamente una occupazione delle loro branche di 50-60 cm, per una distanza complessiva da tenere di oltre 1 metro dal confine. Da aggiungere che in progetto, sul prospetto sud, è indicato il collocamento di n. 8 piante che dal giardino della convenuta, per una lunghezza di n. 7, definiscono il margine del piano antistante l'ingresso di (corte-solaio) e che rappresentano di fatto una quinta verde con CP_1 funzione anche di schermo per la tutela della privacy.”
Dall'accertamento peritale è poi emerso che l'acquisto dell'immobile da parte dell'attrice è avvenuto quando l'insediamento abitativo era ancora in fase di completamento;
in particolare, non era ancora stato realizzato il previsto muretto divisorio con fioriere alla base volto a separare le unità abitative, impedendo l'affaccio diretto dalla proprietà soprastante verso quella posta in posizione sottostante, tanto che, nel rogito di compravendita fra l'impresa GI Srl e del 26.09.2008, a pagina 5 Parte_1 si legge: “precisa la parte alienante che rimangono da eseguire alcuni lavori di rifinitura delle parti esterne del complesso immobiliare in oggetto, lavori che la parte alienante si obbliga ad eseguire, a sue cure e spese, entro il 30 (trenta) novembre 2008 (duemilaotto)”.
Pare del tutto verosimile che fra i “lavori di rifinitura delle parti esterne” vi fossero anche la realizzazione dei muretti e la posa delle fioriere.
In ragione di tali elementi, correttamente il primo giudice ha negato, ai fini dell'affermata sussistenza di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia, che al momento della compravendita vi fosse la volontà dell'alienante di “lasciare” la situazione dei luoghi esattamente come era al momento della consegna dell'immobile all'attrice. Tanto in forza di “riconoscimento” del parziale inadempimento risultante da atto pubblico.
L'accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti per la costituzione della servitù vantata dall'attrice avrebbe però dovuto indurre il giudice a rigettare l'azione di accertamento dalla medesima proposta;
la pronuncia impugnata va dunque riformata, in accoglimento dell'appello incidentale, nella parte in cui giunge invece ad affermare l'esistenza in favore del fondo dell'attrice di una diversa servitù di veduta sulla base della implicita disponibilità in tal senso data dalla convenuta, peraltro neppure rinvenibile nei relativi atti difensivi (come riconosciuto dalla stessa appellante principale, nel motivo di appello n. 1, lett. d), laddove viene chiaramente domandato il rigetto della domanda ex adverso proposta. pagina 8 di 12 E' appena il caso di precisare, invero, che la servitù è un diritto reale che può essere costituito soltanto nei modi previsti dalla legge, tra cui non rientra il comportamento, sostanziale o processuale, del proprietario del fondo servente, che può rilevare soltanto ai fini dell'usucapione, non invocata nel caso di specie.
Il primo motivo di appello incidentale è dunque fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata laddove accerta e dichiara la sussistenza di servitù di veduta in favore del fondo di cui
è nuda proprietaria e gravante sul fondo di cui era proprietaria Parte_1 Controparte_1
Il secondo motivo di appello della deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo, CP_1 attendendo alle modalità di esercizio della servitù di veduta accertata dal giudice che, come detto, non può ritenersi sia mai stata costituita.
Del pari assorbito il quarto motivo, che presuppone l'imposizione della servitù sul fondo dell'appellata.
Il terzo motivo di appello incidentale è invece infondato, essendo corretta la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza di prova del danno alla salute lamentato dalla di cui – soltanto CP_1
– ella ha chiesto di essere risarcita nel giudizio di primo grado.
È invece inammissibile, in quanto tardivamente introdotta solo in questo grado di giudizio, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle limitazioni al godimento della piena proprietà del bene.
Infine, sulle spese, anche del primo grado di giudizio (oggetto anch'esse del terzo motivo di appello incidentale), si provvederà all'esito dell'esame dei motivi dell'appello principale, in considerazione del complessivo esito della causa.
Venendo dunque ai predetti motivi, con il primo si contesta la sentenza impugnata laddove qualifica la domanda riconvenzionale di riduzione in pristino svolta dalla volta ad ottenere la condanna CP_1 dell'attrice alla realizzazione del muretto divisorio e dell'aiuola previsti dal progetto di costruzione, come “azione che attiene al rispetto delle distanze […] modellata sullo schema della negatoria servitutis”, avendo la convenuta allegato tardivamente il mancato rispetto delle distanze.
L'appellata contesta la fondatezza del motivo di appello, deducendo di aver formulato due domande riconvenzionali, la prima connessa con quella principale di rigetto della servitù di veduta, volta ad ottenere l'eliminazione della veduta abusiva e la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui (Cass. 23.10.2020); la seconda volta all'eliminazione della ringhiera abusiva posta sulla proprietà in violazione della norma di CP_1 legge.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche pagina 9 di 12 quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (così ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 29/12/2014).
E' evidente che la tramite la richiesta di condanna della controparte alla realizzazione del CP_1 muretto divisorio e dell'aiuola previsti dal progetto di costruzione, ha inteso esercitare l'azione negatoria, onde ottenere l'eliminazione della situazione antigiuridica in essere, talchè corretta è sul punto la relativa qualificazione effettuata nella sentenza impugnata;
nondimeno, essa non può essere accolta nei termini in cui è stata formulata, dovendo escludersi che rientri nel perimetro dalla tutela ripristinatoria ottenibile tramite la citata azione l'ordine di esecuzione di opere specifiche in conformità del progetto originario dell'immobile, mai prima d'ora realizzate (nello specifico, muretto di determinate dimensioni e fioriere con piante ornamentali).
Invero, la Suprema Corte ha chiarito che: “La actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non
l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 27564 del 31/12/2014).
Ne consegue che, riformando sul punto la sentenza impugnata, la condanna va limitata (ciò che deve ritenersi consentito, in quanto ricompreso nella richiesta di riduzione in pristino formulata dall'appellata ex art. 949 c.c.) alla eliminazione del parapetto idoneo a consentire l'agevole prospezione dal fondo dominante verso ed oltre quello subsidente, con realizzazione di quelle opere o accorgimenti idonei ad escludere la possibilità di veduta e di affaccio dalla corte della proprietà verso la Pt_1 proprietà (ex) CP_1
Ciò comporta altresì la revoca dei provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. contenuti nella sentenza impugnata, di cui l'odierna appellata ha chiesto l'emissione con riferimento ad obblighi di fare che non potevano essere disposti.
Venendo al secondo motivo di appello, deduce anzitutto l'appellante (sub lett. a) l'erroneità della condanna posta a suo carico all'arretramento del confine di “cm 15 verso il proprio fondo per tutta la lunghezza di 2 metri in cui il fondo di cui è nuda proprietaria si “affaccia” verso il fondo sottostante già di proprietà di ”, nonché la limitazione della servitù oggetto di accertamento nel Controparte_1
pagina 10 di 12 senso che essa possa essere esercitata “in maniera arretrata di cm 70 dal confine e in presenza di arbusti collocati nelle fioriere, arbusti di altezza pari al bancale della finestra del bagno dell'abitazione della stessa .”, ponendosi ciò in aperto contrasto con quanto concessionato Parte_1 dal permesso di costruire.
Il motivo risulta in parte assorbito in considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale (che esclude l'esistenza della servitù di veduta vantata dalla . Pt_1
Resta la condanna della all'arretramento di qualsivoglia forma di delimitazione del confine di Pt_1
15 cm;
essa è da confermare, a fronte dell'accertamento della linea di confine contenuto nella sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione.
Infine, è infondato il secondo motivo di appello (sub lett. b) nella parte in cui lamenta il mancato risarcimento del danno patito dall'attrice per la lesione del diritto di veduta di cui, come sopra rilevato, non è stata dimostrata l'esistenza.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto dell'azione confessoria proposta da che va Parte_1 condannata alla eliminazione del parapetto esistente e alla realizzazione di quelle opere o accorgimenti idonei ad escludere la possibilità di veduta e di affaccio dalla corte di sua proprietà verso la proprietà
(ex) CP_1
Fermo il resto.
Il complessivo esito del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 2338/2022 del
Tribunale di Bologna così dispone:
I – rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza della servitù di veduta in favore del fondo di cui
è nuda proprietaria e gravante sul fondo di cui era proprietaria Parte_1 Controparte_1
II – condanna alla eliminazione del parapetto in ferro esistente e alla realizzazione di Parte_1 quelle opere o accorgimenti idonei ad escludere la possibilità di veduta e di affaccio dalla corte di cui è nuda proprietaria verso la proprietà (ex) CP_1
III – compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia pagina 11 di 12 Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12