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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 30/10/2023, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 04431/2023 REG.PROV.CAU.
N. 07950/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7950 del 2023, proposto da ST Di CC e EO Di CC, nella qualità di erede di AN Di CC, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Troia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) n. 1127 del 13 settembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Troia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Rilevato che
- gli odierni appellanti hanno chiesto la sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1127 del 13 settembre 2023 che ha rigettato il ricorso ed i secondi motivi aggiunti da essi proposti avverso gli atti espropriativi di un’area di proprietà - destinata dal Comune di Troia alla realizzazione di un’area verde attrezzata - dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui primi motivi aggiunti, volti alla determinazione dell’indennità di esproprio;
Ritenuto che
- la suddetta istanza non possa essere, allo stato, accolta, non essendo assistita da apprezzabili profili di fondatezza, con particolare riguardo alla possibilità di ricomprendere il progetto de quo nell’ambito dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, da attuarsi da parte del Comune conformemente alla pianificazione urbanistica, e in ragione della spettanza, in ogni caso, all’Autorità comunale delle scelte localizzative;
- sia superflua, in mancanza del requisito del fumus boni iuris, ogni considerazione sul periculum in mora ;
- le spese della presente fase possano essere comunque compensate per giusti motivi, stante la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) rigetta l’istanza di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1127/2023.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO