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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 525/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa. Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. MARCUCCI ANTONELLO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentata e difesa da: avv. Controparte_1
MICCINELLI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti;
anche quale mandatario ex lege della rappresentato e difeso da: avv.ti CP_2 Controparte_3
DEL SORDO ROBERTA, GRAPPONE CRISTINA e GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellati-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo. Appello avverso la sentenza n. 219/2024 del 27/06/2024, emessa dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/12/2024 ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 27/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta l'opposizione, proposta con ricorso del 15/04/2024, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03280 2024 00001103 000 del 02/02/2024, notificatogli il
29/03/2024 in base agli avvisi di addebito nn. 332 2016 0000142609 000 notificato il CP_2
12/04/2016, 332 2016 0001159844 000 notificato il 3/11/2016, 332 2016 0002524318 000 notificato il 13/01/2017, 332 2017 0000871527 000 notificato il 25/09/2017, 332 2017
0001756037 000 notificato il 15/01/2018, 332 2018 000375572 000 notificato il 26/06/2018,
332 2018 0001687377 000 notificato il 12/12/2018, 332 2019 00002998 42 000 notificato il
26/06/2019, 332 2019 0001838281 000 notificato il 17/12/2019, 332 2021 0000372584 000, asseritamente notificato il 24/11/2021, 332 2022 0000568877 000 notificato il 29/07/2022 e
332 2022 0001717532 000 notificato il 18/01/2023, con i quali l' gli aveva intimato il CP_4 pagamento della contribuzione previdenziale in favore della gestione commercianti per gli anni dal 2015 al 2021.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'incontestabilità nel merito della sussistenza della pretesa contributiva azionata dall' per intervenuta decadenza ex art. 24 d.l.gs n. 46/1999, avendo CP_2
l'opponente proposto ricorso oltre il termine perentorio di 40 giorni, ivi previsto, sia rispetto alla notifica del preavviso opposto e sia, comunque, rispetto alle date delle notifiche degli avvisi di addebito su cui il preavviso era fondato, regolarmente eseguite;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai contributi dovuti per i periodi precedenti al marzo 2019 (quinquennio anteriore alla notifica del preavviso opposto), avendo l' validamente interrotto la prescrizione mediante notifica Controparte_1 all'opponente, in date 26/02/2020 e 17/05/2023, di intimazioni di pagamento relative a tutti gli avvisi di addebito portati nel preavviso opposto.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. l'opposizione era stata proposta 17 giorni dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto, e non 47 giorni dopo, come erroneamente ritenuto dall'impugnata sentenza, ed era quindi tempestiva;
2. la contribuzione previdenziale richiesta dall' con gli avvisi di addebito portati nel CP_2 preavviso opposto non era dovuta essendo gli avvisi relativi a periodi successivi all'avvenuta cessazione dell'attività commerciale esercitata ed alla cancellazione della partita IVA, e la non debenza andava comunque giudizialmente accertata, anche qualora gli avvisi di addebito fossero inoppugnabili, potendo comunque l' intervenire in autotutela riconoscendo le CP_2 ragioni del contribuente ed annullando in tutto o in parte la pretesa creditoria pur in presenza di una cartella esattoriale o di un avviso di addebito inoppugnabili.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante gravato solo la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla tempestività dell'opposizione rispetto alla notifica del preavviso impugnato, ma non quelle relative all'avvenuto decorso dei termini perentori rispetto alle notifiche degli avvisi di addebito su cui il preavviso era basato, e non avendo fatto oggetto del primo grado del giudizio le questioni dedotte con il secondo motivo, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_2 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente inammissibile, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo ed al primo profilo del secondo, l'impugnata sentenza ha ritenuto non contestabile in giudizio la sussistenza nel merito della pretesa contributiva azionata dall' CP_2 con gli avvisi di addebito per cui è causa per intervenuta decadenza dell'opponente, avendo egli proposto opposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n.
46/1999, sia rispetto alla data di notifica del preavviso opposto, sia rispetto alle date delle notifiche dei detti avvisi di addebito, ritenendole regolarmente eseguite nei confronti dell'opponente a mezzo raccomandata a.r. (cfr. pag. 7 della motivazione, rispettivamente primo e terzo capoverso).
Quanto alla non proponibilità, nel presente giudizio, di questioni attinenti al merito della pretesa contributiva dell' , per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, CP_2
l'impugnata sentenza è cioè, con evidenza, fondata su due rationes decidendi, ciascuna idonea da sola, a sostenere la decisione.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza che l'omessa impugnazione di un avviso di addebito nei termini perentori di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999 (decorrenti dalla notifica dell'avviso, ovvero del successivo atto con il quale, in caso di omessa o viziata notifica dell'avviso,
l'obbligato venga per la prima volta a conoscenza della pretesa) comporta decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione nel merito ed effetto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo, anche con riferimento alla maturazione della prescrizione dei crediti contributivi nel periodo anteriore alla notifica (cfr. Cass. Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016 rv.
641632 e successive conformi).
Di tale duplice ratio decidendi, l'appellante ha fatto oggetto di gravame solo la prima, attinente al decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. cit. rispetto alla notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto, ma non ha in alcun modo contestato le statuizioni della sentenza relative alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito portati nel preavviso opposto ed al decorso del richiamato termine perentorio rispetto a tali notifiche, ciò che comporta in ogni caso (cioè anche qualora si ritenesse che il presente giudizio fosse stato introdotto entro il termine di cui all'art. 24 cit. rispetto alla notifica del preavviso opposto) l'irretrattabilità nel merito del credito contributivo per cui è causa per intervenuta decadenza.
Pertanto, pur essendo corretto il rilievo dell'appellante sull'avvenuta proposizione di opposizione 17 giorni dopo la notifica del preavviso opposto, e non 47 come ritenuto nell'impugnata sentenza, la questione è assolutamente irrilevante, poiché la decadenza dalla contestazione del merito della pretesa contributiva dell' era già ampiamente maturata per CP_2 decorso dei termini perentori di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999 rispetto alle date di notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, cioè, al più tardi, il 27/02/2023 (essendo stato l'ultimo avviso notificato il 18/01/2023).
Il primo motivo di appello ed il primo profilo del secondo non sono quindi idonei a condurre ad una diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice e ad una modifica della decisione, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse ad agire, non potendo le censure mosse alla sentenza impugnata, quand'anche, in ipotesi, fondate, determinarne la riforma (cfr. Cass. Sez. L. n. 17712 del 07/09/2016 rv. 640991 – 01;
Cass. Sez. 6 – 2 n. 21336 del 14/09/2017 rv. 645703 - 01).
Nemmeno l'appellante ha fatto oggetto di gravame le statuizioni della sentenza di primo grado relative all'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione (successiva alle notifiche degli avvisi di addebito), per avere l' appellata tempestivamente interrotto il CP_1 decorso di essa mediante notifica delle intimazioni di pagamento indicate a pag. 7, secondo capoverso, della sentenza stessa, con conseguente formazione di giudicato tra le parti al riguardo.
La legittimità della pretesa contributiva azionata dall' con gli avvisi di addebito per cui è CP_2 causa deve quindi ritenersi non più contestabile dall'appellante.
Anche il secondo profilo del secondo motivo di appello è inammissibile, poiché l'appellante, pur avendo già chiesto in primo grado l'accertamento della non debenza dei contributi previdenziali per cui è causa per intervenuta cessazione dell'attività commerciale, non aveva in alcun modo dedotto questioni relative alla sussistenza di interesse all'accertamento di detta non debenza ai fini dell'esercizio di potere di autotutela da parte dell' , sicché si tratta, CP_2 con evidenza, di domanda nuova proposta in violazione dell'art. 437 c.p.c., in quanto fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e su causa petendi diversa, con introduzione in sede di gravame di un nuovo tema d'indagine (giurisprudenza pacifica in materia: cfr. Sez. L. nn. 2271 del 02/02/2021 rv. 660333 – 01, 24480 del
01/10/2019 rv. 655132 – 01 e 5051 del 15/03/2016 rv. 639302 - 01).
In ogni caso, la relativa domanda sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, non essendo il potere di autotutela dell' , proprio perché fondato sulle CP_2 potestà discrezionali dell' quale pubblica amministrazione, in alcun modo condizionato CP_4
o limitato, né quanto all'iniziativa né quanto alle modalità di esercizio, alle statuizioni dell'a.g..
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 219/2024 in data 27/06/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, liquidate per ciascuna parte in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa. Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. MARCUCCI ANTONELLO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentata e difesa da: avv. Controparte_1
MICCINELLI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti;
anche quale mandatario ex lege della rappresentato e difeso da: avv.ti CP_2 Controparte_3
DEL SORDO ROBERTA, GRAPPONE CRISTINA e GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellati-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo. Appello avverso la sentenza n. 219/2024 del 27/06/2024, emessa dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/09/2025. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/12/2024 ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 27/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta l'opposizione, proposta con ricorso del 15/04/2024, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03280 2024 00001103 000 del 02/02/2024, notificatogli il
29/03/2024 in base agli avvisi di addebito nn. 332 2016 0000142609 000 notificato il CP_2
12/04/2016, 332 2016 0001159844 000 notificato il 3/11/2016, 332 2016 0002524318 000 notificato il 13/01/2017, 332 2017 0000871527 000 notificato il 25/09/2017, 332 2017
0001756037 000 notificato il 15/01/2018, 332 2018 000375572 000 notificato il 26/06/2018,
332 2018 0001687377 000 notificato il 12/12/2018, 332 2019 00002998 42 000 notificato il
26/06/2019, 332 2019 0001838281 000 notificato il 17/12/2019, 332 2021 0000372584 000, asseritamente notificato il 24/11/2021, 332 2022 0000568877 000 notificato il 29/07/2022 e
332 2022 0001717532 000 notificato il 18/01/2023, con i quali l' gli aveva intimato il CP_4 pagamento della contribuzione previdenziale in favore della gestione commercianti per gli anni dal 2015 al 2021.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'incontestabilità nel merito della sussistenza della pretesa contributiva azionata dall' per intervenuta decadenza ex art. 24 d.l.gs n. 46/1999, avendo CP_2
l'opponente proposto ricorso oltre il termine perentorio di 40 giorni, ivi previsto, sia rispetto alla notifica del preavviso opposto e sia, comunque, rispetto alle date delle notifiche degli avvisi di addebito su cui il preavviso era fondato, regolarmente eseguite;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai contributi dovuti per i periodi precedenti al marzo 2019 (quinquennio anteriore alla notifica del preavviso opposto), avendo l' validamente interrotto la prescrizione mediante notifica Controparte_1 all'opponente, in date 26/02/2020 e 17/05/2023, di intimazioni di pagamento relative a tutti gli avvisi di addebito portati nel preavviso opposto.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. l'opposizione era stata proposta 17 giorni dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto, e non 47 giorni dopo, come erroneamente ritenuto dall'impugnata sentenza, ed era quindi tempestiva;
2. la contribuzione previdenziale richiesta dall' con gli avvisi di addebito portati nel CP_2 preavviso opposto non era dovuta essendo gli avvisi relativi a periodi successivi all'avvenuta cessazione dell'attività commerciale esercitata ed alla cancellazione della partita IVA, e la non debenza andava comunque giudizialmente accertata, anche qualora gli avvisi di addebito fossero inoppugnabili, potendo comunque l' intervenire in autotutela riconoscendo le CP_2 ragioni del contribuente ed annullando in tutto o in parte la pretesa creditoria pur in presenza di una cartella esattoriale o di un avviso di addebito inoppugnabili.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante gravato solo la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla tempestività dell'opposizione rispetto alla notifica del preavviso impugnato, ma non quelle relative all'avvenuto decorso dei termini perentori rispetto alle notifiche degli avvisi di addebito su cui il preavviso era basato, e non avendo fatto oggetto del primo grado del giudizio le questioni dedotte con il secondo motivo, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_2 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente inammissibile, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo ed al primo profilo del secondo, l'impugnata sentenza ha ritenuto non contestabile in giudizio la sussistenza nel merito della pretesa contributiva azionata dall' CP_2 con gli avvisi di addebito per cui è causa per intervenuta decadenza dell'opponente, avendo egli proposto opposizione oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n.
46/1999, sia rispetto alla data di notifica del preavviso opposto, sia rispetto alle date delle notifiche dei detti avvisi di addebito, ritenendole regolarmente eseguite nei confronti dell'opponente a mezzo raccomandata a.r. (cfr. pag. 7 della motivazione, rispettivamente primo e terzo capoverso).
Quanto alla non proponibilità, nel presente giudizio, di questioni attinenti al merito della pretesa contributiva dell' , per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, CP_2
l'impugnata sentenza è cioè, con evidenza, fondata su due rationes decidendi, ciascuna idonea da sola, a sostenere la decisione.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza che l'omessa impugnazione di un avviso di addebito nei termini perentori di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999 (decorrenti dalla notifica dell'avviso, ovvero del successivo atto con il quale, in caso di omessa o viziata notifica dell'avviso,
l'obbligato venga per la prima volta a conoscenza della pretesa) comporta decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione nel merito ed effetto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo, anche con riferimento alla maturazione della prescrizione dei crediti contributivi nel periodo anteriore alla notifica (cfr. Cass. Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016 rv.
641632 e successive conformi).
Di tale duplice ratio decidendi, l'appellante ha fatto oggetto di gravame solo la prima, attinente al decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. cit. rispetto alla notifica del preavviso di fermo amministrativo opposto, ma non ha in alcun modo contestato le statuizioni della sentenza relative alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito portati nel preavviso opposto ed al decorso del richiamato termine perentorio rispetto a tali notifiche, ciò che comporta in ogni caso (cioè anche qualora si ritenesse che il presente giudizio fosse stato introdotto entro il termine di cui all'art. 24 cit. rispetto alla notifica del preavviso opposto) l'irretrattabilità nel merito del credito contributivo per cui è causa per intervenuta decadenza.
Pertanto, pur essendo corretto il rilievo dell'appellante sull'avvenuta proposizione di opposizione 17 giorni dopo la notifica del preavviso opposto, e non 47 come ritenuto nell'impugnata sentenza, la questione è assolutamente irrilevante, poiché la decadenza dalla contestazione del merito della pretesa contributiva dell' era già ampiamente maturata per CP_2 decorso dei termini perentori di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999 rispetto alle date di notifica degli avvisi di addebito per cui è causa, cioè, al più tardi, il 27/02/2023 (essendo stato l'ultimo avviso notificato il 18/01/2023).
Il primo motivo di appello ed il primo profilo del secondo non sono quindi idonei a condurre ad una diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice e ad una modifica della decisione, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse ad agire, non potendo le censure mosse alla sentenza impugnata, quand'anche, in ipotesi, fondate, determinarne la riforma (cfr. Cass. Sez. L. n. 17712 del 07/09/2016 rv. 640991 – 01;
Cass. Sez. 6 – 2 n. 21336 del 14/09/2017 rv. 645703 - 01).
Nemmeno l'appellante ha fatto oggetto di gravame le statuizioni della sentenza di primo grado relative all'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione (successiva alle notifiche degli avvisi di addebito), per avere l' appellata tempestivamente interrotto il CP_1 decorso di essa mediante notifica delle intimazioni di pagamento indicate a pag. 7, secondo capoverso, della sentenza stessa, con conseguente formazione di giudicato tra le parti al riguardo.
La legittimità della pretesa contributiva azionata dall' con gli avvisi di addebito per cui è CP_2 causa deve quindi ritenersi non più contestabile dall'appellante.
Anche il secondo profilo del secondo motivo di appello è inammissibile, poiché l'appellante, pur avendo già chiesto in primo grado l'accertamento della non debenza dei contributi previdenziali per cui è causa per intervenuta cessazione dell'attività commerciale, non aveva in alcun modo dedotto questioni relative alla sussistenza di interesse all'accertamento di detta non debenza ai fini dell'esercizio di potere di autotutela da parte dell' , sicché si tratta, CP_2 con evidenza, di domanda nuova proposta in violazione dell'art. 437 c.p.c., in quanto fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e su causa petendi diversa, con introduzione in sede di gravame di un nuovo tema d'indagine (giurisprudenza pacifica in materia: cfr. Sez. L. nn. 2271 del 02/02/2021 rv. 660333 – 01, 24480 del
01/10/2019 rv. 655132 – 01 e 5051 del 15/03/2016 rv. 639302 - 01).
In ogni caso, la relativa domanda sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, non essendo il potere di autotutela dell' , proprio perché fondato sulle CP_2 potestà discrezionali dell' quale pubblica amministrazione, in alcun modo condizionato CP_4
o limitato, né quanto all'iniziativa né quanto alle modalità di esercizio, alle statuizioni dell'a.g..
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 219/2024 in data 27/06/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, liquidate per ciascuna parte in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/09/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -