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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Catania
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia
Leonardi, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22462023 R.G. Lavoro, promossa
DA
. con sede legale in Bronte (CT), Via Enrico Toti, Pt_1 Parte_2
n. 6 C.F. e P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.A_
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al Parte_2 ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Giovanni Petronaci
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via P.IVA_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato
Alessandra Vetri;
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Con ricorso depositato il 24.02.2023 la ha proposto Parte_3 opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI - 001610418, notificata il
27.01.2023, con la quale l' ha ingiunto, il pagamento della somma ivi indicata a CP_1
titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per la annualità 2017. Parte opponente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento quale atto presupposto, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione, stante il rinvio contenuto nell'ordinanza ingiunzione agli atti di accertamento, e la violazione del diritto di difesa;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata attesa la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla presunta omissione contributiva di € 694,00. Infine ha eccepito la prescrizione, stante la mancata notifica di alcun atto di accertamento. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e delle sanzioni accessorie e dei provvedimenti connessi;
di dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute dall'odierna ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la prescrizione delle violazioni contestate con gli atti di accertamento richiamati in seno all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con gli atti di accertamento ivi indicati;
di dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con gli atti di accertamento ivi indicati sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierna ricorrente;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli atti di accertamento ivi indicati, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
di annullare e privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. .2100.18/01/2019.0028048 del 30/01/2019, e l'atto CP_1 di accertamento prot. n. .2100.18/01/2019.0028049 del 30/01/2019 e l'ingiunzione CP_1
di pagamento n. OI-001610418; In,subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale. In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Pag. 2 di 8 Si è costituito, con memoria difensiva l' spiegando ampie ed articolate difese CP_1
volte al rigetto del ricorso e contestando puntualmente le eccezioni formulate dal ricorrente. Ha infine dato atto, documentandolo, di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Ha chiesto: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata disporre rinvio al fine di consentire a controparte di valutare la rideterminazione delle sanzioni allegata. Con il favore di spese e compensi di lite.
Con le note di trattazione depositate il 18.12.2023, per l'udienza di trattazione , parte ricorrente ha integrato i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L
689/81.
La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che ha rinviato all'udienza del 5.12.2024 per discussione e decisione con termine per note conclusive e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note insistendo nelle rispettive domande e chiedendo la decisione della causa. Indi la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, 27.01.2023, e alla data di deposito del ricorso, 24.02.2023 il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, preliminarmente va rilevato che con le note scritte ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., depositate il
18.12.2023, ha integrato i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L
689/81, deducendo così nuovi profili di illegittimità degli atti impugnati e precisamente la decadenza.
Pag. 3 di 8 In merito, si osserva come il giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione sia un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione;
ed invero, si tratta di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicché la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14 gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178). Devono, pertanto, ritenersi inammissibili motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo che siano stati dedotti nel corso del giudizio (Cass.
3 agosto 2007, n. 17073).
Pertanto, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 della L 689/81, non espressamente eccepita in ricorso e dedotta per la prima volta nelle note depositate il
18.12.2023 è inammissibile. Da quanto sopra consegue che gli unici motivi di censura proposti contro l'ordinanza ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto all'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto, si osserva che l'Istituto ha dato prova della regolare notificata all'odierna ricorrente/obbligato solidale, avvenuta in data
30.01.2019.
Invero appaiono del tutto infondate le avverse deduzioni secondo cui “il soggetto a cui
è stato notificato l'avviso di accertamento sottostante all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata non è un soggetto addetto o abilitato a ricevere notifiche per conto dell'odierna ricorrente, per come risulta dalla visura camerale storica della Pt_1 che si allega alle presenti note cartolari [doc. all. n. 1]”. Parte_2
Invero, ciò che rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in questione è che l'accertamento sia stato recapitato alla sede dell'azienda (che peraltro coincide con la residenza del legale rappresentante) e che sia stata ricevuta da soggetto qualificatosi
(cfr. a.r. allegato al fascicolo di costituzione ) come “al servizio del destinatario CP_1 addetto alla ricezione delle notificazioni”, ed in ordine alla ricezione della suddetta dichiarazione da parte dell'agente postale l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela
Pag. 4 di 8 di falso, dovendosi altresì richiamare al riguardo quanto disposto dall'art. 145 c.p.c., a tenore del quale: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.” . Dunque, le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto.
In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, alla persona addetta alla sede, cioè a colei che è legata da un particolare rapporto anche non subordinato o provvisorio, non essendo in alcun modo richiesta l'instaurazione di un rapporto di lavoro organico con l'azienda.
Nella specie la notifica, è stata eseguita ai sensi dell'art. 7 L. 890/82. Ai fini della prova del perfezionamento della notifica contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente non è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuta notifica (CAN) (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n.
10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 05/01/ 2022, n. 201 Cass. 30/11/ 2021, nn.
37391 e 37392; Cass. 20/07/2021, n. 20736). Nella fattispecie, così come è dato evincere dall'esame della relata, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica risulta attestata dall'agente notificatore.
Come rilevato dalla Suprema Corte nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata
(si veda anche Cassazione Num. 10012/2021).
Va inoltre rilevato che nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova dell'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.
Pag. 5 di 8 Dalla regolare notifica degli atti di accertamento consegue l'infondatezza delle eccezioni di violazione dell'obbligo di motivazione e violazione del diritto di difesa, siccome formulate da parte ricorrente come conseguenti all'omessa notifica.
Del pari infondata e l'eccezione di prescrizione della sanzione sollevata dal ricorrente.
L'art. 28 L. 689/1981, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella specie trattandosi di violazioni afferenti all'annualità 2017 risulta interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta in data 30.01.2019. Conseguentemente alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposta (27.01.2023) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Sì dà atto, inoltre, che nelle more del giudizio l' , ha provveduto a modificare - in CP_1 esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 04.05.2023 - l'importo della ordinanza ingiunzione n. OI- 1610419, in €. 1.388,00 con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Pag. 6 di 8 Sul punto, va rilevato, che parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati in ricorso, non aderendo alla rideterminazione della sanzione.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' , vanno CP_1
poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2246/2023 R.G. così statuisce:
Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo CP_1
della ordinanza ingiunzione opposta n. OI-1610418, con determinazione della sanzione amministrativa in €. 1.388,00 e conferma l'ordinanza ingiunzione nell'importo rideterminato;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi €. 800,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA, nelle misure di legge e se dovuta.
Catania, li 14.1.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia
Leonardi, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22462023 R.G. Lavoro, promossa
DA
. con sede legale in Bronte (CT), Via Enrico Toti, Pt_1 Parte_2
n. 6 C.F. e P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.A_
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al Parte_2 ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Giovanni Petronaci
CONTRO
in persona del suo Presidente Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via P.IVA_2
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato
Alessandra Vetri;
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Con ricorso depositato il 24.02.2023 la ha proposto Parte_3 opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. OI - 001610418, notificata il
27.01.2023, con la quale l' ha ingiunto, il pagamento della somma ivi indicata a CP_1
titolo di sanzione amministrativa, per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per la annualità 2017. Parte opponente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento quale atto presupposto, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione, stante il rinvio contenuto nell'ordinanza ingiunzione agli atti di accertamento, e la violazione del diritto di difesa;
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata attesa la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla presunta omissione contributiva di € 694,00. Infine ha eccepito la prescrizione, stante la mancata notifica di alcun atto di accertamento. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e delle sanzioni accessorie e dei provvedimenti connessi;
di dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato non sono dovute dall'odierna ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la prescrizione delle violazioni contestate con gli atti di accertamento richiamati in seno all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con gli atti di accertamento ivi indicati;
di dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con gli atti di accertamento ivi indicati sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierna ricorrente;
Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, degli atti di accertamento ivi indicati per l'omessa notifica degli atti di accertamento e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità degli atti di accertamento ivi indicati, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
di annullare e privare di ogni effetto giuridico l'atto di accertamento prot. n. .2100.18/01/2019.0028048 del 30/01/2019, e l'atto CP_1 di accertamento prot. n. .2100.18/01/2019.0028049 del 30/01/2019 e l'ingiunzione CP_1
di pagamento n. OI-001610418; In,subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale. In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Pag. 2 di 8 Si è costituito, con memoria difensiva l' spiegando ampie ed articolate difese CP_1
volte al rigetto del ricorso e contestando puntualmente le eccezioni formulate dal ricorrente. Ha infine dato atto, documentandolo, di aver provveduto alla rideterminazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Ha chiesto: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata disporre rinvio al fine di consentire a controparte di valutare la rideterminazione delle sanzioni allegata. Con il favore di spese e compensi di lite.
Con le note di trattazione depositate il 18.12.2023, per l'udienza di trattazione , parte ricorrente ha integrato i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L
689/81.
La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che ha rinviato all'udienza del 5.12.2024 per discussione e decisione con termine per note conclusive e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note insistendo nelle rispettive domande e chiedendo la decisione della causa. Indi la causa viene decisa con sentenza.
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione, 27.01.2023, e alla data di deposito del ricorso, 24.02.2023 il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, preliminarmente va rilevato che con le note scritte ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., depositate il
18.12.2023, ha integrato i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L
689/81, deducendo così nuovi profili di illegittimità degli atti impugnati e precisamente la decadenza.
Pag. 3 di 8 In merito, si osserva come il giudizio in opposizione ad ordinanza ingiunzione sia un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione;
ed invero, si tratta di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicché la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14 gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178). Devono, pertanto, ritenersi inammissibili motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo che siano stati dedotti nel corso del giudizio (Cass.
3 agosto 2007, n. 17073).
Pertanto, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 della L 689/81, non espressamente eccepita in ricorso e dedotta per la prima volta nelle note depositate il
18.12.2023 è inammissibile. Da quanto sopra consegue che gli unici motivi di censura proposti contro l'ordinanza ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto all'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto, si osserva che l'Istituto ha dato prova della regolare notificata all'odierna ricorrente/obbligato solidale, avvenuta in data
30.01.2019.
Invero appaiono del tutto infondate le avverse deduzioni secondo cui “il soggetto a cui
è stato notificato l'avviso di accertamento sottostante all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata non è un soggetto addetto o abilitato a ricevere notifiche per conto dell'odierna ricorrente, per come risulta dalla visura camerale storica della Pt_1 che si allega alle presenti note cartolari [doc. all. n. 1]”. Parte_2
Invero, ciò che rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in questione è che l'accertamento sia stato recapitato alla sede dell'azienda (che peraltro coincide con la residenza del legale rappresentante) e che sia stata ricevuta da soggetto qualificatosi
(cfr. a.r. allegato al fascicolo di costituzione ) come “al servizio del destinatario CP_1 addetto alla ricezione delle notificazioni”, ed in ordine alla ricezione della suddetta dichiarazione da parte dell'agente postale l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela
Pag. 4 di 8 di falso, dovendosi altresì richiamare al riguardo quanto disposto dall'art. 145 c.p.c., a tenore del quale: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.” . Dunque, le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto.
In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, alla persona addetta alla sede, cioè a colei che è legata da un particolare rapporto anche non subordinato o provvisorio, non essendo in alcun modo richiesta l'instaurazione di un rapporto di lavoro organico con l'azienda.
Nella specie la notifica, è stata eseguita ai sensi dell'art. 7 L. 890/82. Ai fini della prova del perfezionamento della notifica contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente non è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuta notifica (CAN) (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n.
10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 05/01/ 2022, n. 201 Cass. 30/11/ 2021, nn.
37391 e 37392; Cass. 20/07/2021, n. 20736). Nella fattispecie, così come è dato evincere dall'esame della relata, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica risulta attestata dall'agente notificatore.
Come rilevato dalla Suprema Corte nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata
(si veda anche Cassazione Num. 10012/2021).
Va inoltre rilevato che nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito la prova dell'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.
Pag. 5 di 8 Dalla regolare notifica degli atti di accertamento consegue l'infondatezza delle eccezioni di violazione dell'obbligo di motivazione e violazione del diritto di difesa, siccome formulate da parte ricorrente come conseguenti all'omessa notifica.
Del pari infondata e l'eccezione di prescrizione della sanzione sollevata dal ricorrente.
L'art. 28 L. 689/1981, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella specie trattandosi di violazioni afferenti all'annualità 2017 risulta interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento avvenuta in data 30.01.2019. Conseguentemente alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposta (27.01.2023) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
Sì dà atto, inoltre, che nelle more del giudizio l' , ha provveduto a modificare - in CP_1 esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 04.05.2023 - l'importo della ordinanza ingiunzione n. OI- 1610419, in €. 1.388,00 con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Pag. 6 di 8 Sul punto, va rilevato, che parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati in ricorso, non aderendo alla rideterminazione della sanzione.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' , vanno CP_1
poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2246/2023 R.G. così statuisce:
Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo CP_1
della ordinanza ingiunzione opposta n. OI-1610418, con determinazione della sanzione amministrativa in €. 1.388,00 e conferma l'ordinanza ingiunzione nell'importo rideterminato;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi €. 800,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA, nelle misure di legge e se dovuta.
Catania, li 14.1.2025
Il Giudice onorario
Dott. ssa Alessia Trovato
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