Sentenza 10 agosto 1987
Massime • 1
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, salvo che risulti una intesa, anche tacita, delle parti - la quale va accertata con particolare rigore - volta a stabilire, per particolari esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una durata dell'orario normale diversa da quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Pertanto, in Mancanza di un'intesa siffatta, il compenso per l'anzidetto straordinario fisso non è computabile nelle spettanze del lavoratore per tredicesima mensilità, ferie, festività infrasettimanali e riposi, da quantificare, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con riferimento alla retribuzione per la prestazione lavorativa normale, atteso che il principio della onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, dal quale risulta adottato solo in alcuni casi (art. 2121 cod. civ.), e considerato che - fatti salvi i criteri enunciati dall'art. 36 cost. - l'autonomia contrattuale delle parti non incontra specifiche limitazioni legislative che ostino alla esclusione di detta computabilità. ( Conf 4259/85, mass n 441746).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1987, n. 6870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6870 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1987 |
Testo completo
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, salvo che risulti una intesa, anche tacita, delle parti - la quale va accertata con particolare rigore - volta a stabilire, per particolari esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una durata dell'orario normale diversa da quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Pertanto, in Mancanza di un'intesa siffatta, il compenso per l'anzidetto straordinario fisso non è computabile nelle spettanze del lavoratore per tredicesima mensilità, ferie, festività infrasettimanali e riposi, da quantificare, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con riferimento alla retribuzione per la prestazione lavorativa normale, atteso che il principio della onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, dal quale risulta adottato solo in alcuni casi (art. 2121 cod. civ.), e considerato che - fatti salvi i criteri enunciati dall'art. 36 cost. - l'autonomia contrattuale delle parti non incontra specifiche limitazioni legislative che ostino alla esclusione di detta computabilità. ( Conf 4259/85, mass n 441746).*