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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 21.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vizzari, C.F._1
appellante e
(codice fiscale, numero d'iscrizione Controparte_1
al registro delle Imprese di Roma e partita Iva ), con sede P.IVA_1
legale e direzione generale in Roma al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo, appellata
1 avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2024, in cui si dà atto che:
-l'avv. ANTONELLA VIZZARI, per delega dell'avv. GAETANO
VIZZARI, per l'appellante, ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.
1303/21: 1. accertare e dichiarare la tenutezza della convenuta CP_2
all'emissione del duplicato del certificato di deposito al portatore recante numero 1001698619 dell'importo di €3.381,46; 2. condannare la medesima al pagamento in favore del signor dell'importo di Parte_1
€3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione
(02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo;
3. condannare parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano
Vizzari”;
-l'avv. MARIA DANIELA GRILLO, per l'appellata, ha così precisato le conclusioni: “Voglia L'On. Le Tribunale adito rigettare l'appello promosso dal Sig. con l'atto di citazione notificato il giorno Parte_1
08/03/2022 così confermando l'impugnata sentenza;
con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1303/2021, pubblicata il 13.09.2021, non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da
[...] nei confronti della al Parte_2 Controparte_1
fine di sentire condannare la banca, previo accertamento della tenutezza della medesima all'emissione del duplicato del certificato di deposito recante n. 1001698619, al pagamento in suo favore “dell'importo di
€3.381,46 oltre l'1,25% dall'emissione alla data di scadenza (02.07.2014) ed oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo”, ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il soccombente, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo, in totale riforma, di “
1. accertare e dichiarare la tenutezza della convenuta CP_2
all'emissione del duplicato del certificato di deposito al portatore recante numero 1001698619 dell'importo di € 3.381,46; 2. condannare la medesima al pagamento in favore del signor dell'importo di Parte_1
€ 3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione
(02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo;
3. condannare parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. Si è costituita la chiedendo di Controparte_1
rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace, all'udienza del 21.10.2024 la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§5. Con l'unico motivo di gravame censura la sentenza Parte_1
impugnata per “erroneità e/o illogicità” nella parte in cui il primo giudice
3 ha rigettato la domanda sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “La sostiene, e prova, tramite allegata mail, che ai fini dell'emissione di CP_1
un nuovo certificato o del rimborso, si chiedeva al sig. una Parte_1
nuova dichiarazione di mantenuto possesso che tenesse conto della dedotta circostanza (errata indicazione delle date) ma il sig. non Parte_1
solo non ha adempiuto ma non si è presentato in sede di mediazione.
Dunque alla luce di tutto ciò la non si è sottratta all'emissione del CP_1
duplicato, ha semplicemente chiesto una rettifica nella documentazione e una integrazione della stessa. Sia dall'interrogatorio che dall'escussione dei testi è emerso che l'errore sulla data della dichiarazione sottoscritta dal sig. (circostanza pacifica), nasceva da un refuso del proprio Pt_1
difensore, e che una nuova dichiarazione corretta non è mai stata portata in Banca così come richiesto, tale circostanza ha impedito alla Banca di emettere un duplicato del titolo come richiesto dall'attore” (p. 2).
Precisamente, si legge nell'atto di appello:
a) che la sentenza è “incomprensibile in diritto”, in quanto la dichiarazione di mantenuto possesso non è prescritta da alcuna norma di legge e comunque non può costituire fatto impeditivo o estintivo di un diritto di credito un “minuto errore materiale, caduto su una circostanza secondaria all'interno di un documento avente funzione istruttoria in un procedimento a carattere privatistico, come quello seguito dall'istituto di credito per poter emettere il duplicato del certificato smarrito, oggetto di provvedimento di ammortamento emesso (così come la legge prescrive) dall'Autorità Giudiziaria”;
b) che la pronuncia è, inoltre, erronea in fatto, nella parte in cui afferma che la data sbagliata non sarebbe mai stata corretta, poiché è stata inviata al
Contro procuratore della via pec, in data 18.07.2019 e poi prodotta in
4 giudizio una dichiarazione di mantenuto possesso integrativa ed emendativa, in base alla quale l'istituto di credito avrebbe potuto completare l'istruttoria per la liquidazione del titolo, così consentendo di chiudere bonariamente la vicenda (cfr. verbale dell'udienza del
07.10.2019);
c) che non è vero che il non si sia presentato all'incontro di Pt_1
mediazione, avendo lo stesso partecipato per il tramite del suo difensore, quale procuratore speciale, dotato del potere di conciliare e transigere, senza che in quella sede sia stata manifestata alcuna reale volontà Contro conciliativa da parte della d) che, in ogni caso, a prescindere “dalla necessità dell'emendata dichiarazione di mantenuto possesso ai fini del rilascio del duplicato del Contr certificato di deposito, i titoli CDL Efibanca depositati presso sono scaduti sin dal 02.07.2014 e il portatore del certificato di deposito, cioè
l'odierno appellante sig. , ha comunque diritto alla loro Parte_1
liquidazione”.
§6. L'appello è meritevole di accoglimento.
Nella sentenza impugnata si ritiene nella sostanza che la mancata consegna alla banca di una dichiarazione di mantenuto possesso del titolo per cui è causa (consistente nel certificato di deposito CDL Efibanca 1,25%
18M/1430, dell'importo di €3.381,46, recante n. 1001698619, emesso dalla Contro
filiale di Reggio Calabria, con scadenza 02.07.2014), emendata quanto alla data rispetto a quella originaria, avrebbe impedito l'emissione di un duplicato del titolo, come richiesto dall'odierno appellante.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Giova sottolineare al riguardo che si discute di un certificato di deposito che ha formato oggetto di una procedura di ammortamento, posto che con
5 decreto depositato il 17.06.2014, il Presidente delegato del Tribunale di
Reggio Calabria, visti gli artt. 7, 9 e 11 della legge n. 948 del 1951, ha autorizzato l'emittente, in assenza di opposizione, a rilasciare il duplicato, trascorsi novanta giorni dall'affissione del decreto a cura dell'Istituto emittente nei locali aperti al pubblico dello stabilimento. È inoltre pacifico tra le parti che l'affissione sia avvenuta e che non siano intervenute opposizioni.
Ora, come è noto, l'ammortamento, in ipotesi di smarrimento, furto o distruzione, consente al legittimo possessore di dichiarare il certificato inefficace, evitare che soggetti terzi possano utilizzarlo in modo fraudolento e richiedere un duplicato o ottenere la restituzione del deposito.
In sintesi, la legge citata prevede una procedura che si articola nella presentazione della denuncia di smarrimento, furto o distruzione, nella proposizione di apposito ricorso al tribunale competente, con allegazione della denunzia, dei dettagli del certificato di deposito e di eventuale documentazione fornita dalla banca, nell'emissione (previa istruzione del procedimento all'occorrenza) del decreto di ammortamento (che rende per l'appunto inefficace il certificato di deposito e a cui va data la pubblicità prevista per rendere noto il fatto a terzi) e nella richiesta del duplicato del certificato o del rimborso da parte del titolare una volta trascorso il termine per eventuali opposizioni.
In particolare, decorso l'apposito termine senza che siano state fatte opposizioni e senza che il certificato o il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato (art. 13 legge n. 948 del 1951).
6 Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata in atti emerge allora che, nel caso di specie, l'odierno appellante si è attivato per denunciare la perdita del certificato di deposito ed ottenere il relativo duplicato, come previsto dalle “Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari”, ma che, ciò nonostante, la banca non ha provveduto.
Il diritto al rilascio del duplicato del certificato de quo, quindi, risulta ritualmente perfezionato, di talché, ricorrendo le condizioni normativamente previste, la sentenza non può che essere riformata. Contro
Ed invero, in primo luogo, la è l'emittente del certificato di che trattasi, per come confermato nella nota in data 27 maggio 2014, diretta al
Tribunale di Reggio Calabria, del seguente tenore:
Risulta, altresì, la denuncia di smarrimento del titolo e l'emissione del decreto di ammortamento non seguita da alcuna opposizione.
Nulla ostava, dunque, al rilascio del duplicato del titolo, non integrando in specie l'errore di data presente nella c.d. dichiarazione di mantenuto possesso, su cui fa leva la banca (errore emendato solo in corso di causa), un fatto impeditivo ai sensi dell'art. 2697 c.c., dal momento che il diritto al duplicato discende direttamente dal decreto di ammortamento, che determina l'inefficacia ex nunc del titolo smarrito ed estingue a norma dell'art. 15 della legge n. 948 del 1951 i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente.
La procedura di ammortamento ha, del resto, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di
7 accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli art. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli art. 7 ss. l. 30 luglio 1951 n. 948.
Peraltro, nel caso in esame è incontroverso che la dichiarazione di mantenuto possesso contenga un mero errore materiale e non è messa in dubbio la continuità del possesso del titolo fino alla denuncia di smarrimento.
Ne consegue che l'odierno appellante ben può riscuotere la somma portata dall'originario certificato con gli accessori di cui infra.
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata ed in ragione del diritto di al rilascio del Parte_1
duplicato del certificato di deposito al portatore recante n. 1001698619, Contro dell'importo di €3.381,46, la va condannata al pagamento in favore del dell'importo di €3.381,46, oltre interessi convenzionali pari Pt_1
all'1,25% dall'emissione (02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), ed oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo (con esclusione dell'invocata rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta).
§8. Infine, dato l'esito della lite, le spese dei due gradi di giudizio, liquidate nell'intero come da dispositivo (in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, con riferimento al valore della controversia), si pongono a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la previo riconoscimento del diritto di CP_2
8 al rilascio del duplicato del certificato di deposito al Parte_1
portatore per cui è causa, al pagamento in favore del medesimo dell'importo di €3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione (02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), ed oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'appellata a pagare le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €98,00 per esborsi ed €671,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva,
e per l'appello in €174,00 per esborsi ed €1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 13/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 21.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vizzari, C.F._1
appellante e
(codice fiscale, numero d'iscrizione Controparte_1
al registro delle Imprese di Roma e partita Iva ), con sede P.IVA_1
legale e direzione generale in Roma al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo, appellata
1 avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2024, in cui si dà atto che:
-l'avv. ANTONELLA VIZZARI, per delega dell'avv. GAETANO
VIZZARI, per l'appellante, ha così precisato le conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.
1303/21: 1. accertare e dichiarare la tenutezza della convenuta CP_2
all'emissione del duplicato del certificato di deposito al portatore recante numero 1001698619 dell'importo di €3.381,46; 2. condannare la medesima al pagamento in favore del signor dell'importo di Parte_1
€3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione
(02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo;
3. condannare parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano
Vizzari”;
-l'avv. MARIA DANIELA GRILLO, per l'appellata, ha così precisato le conclusioni: “Voglia L'On. Le Tribunale adito rigettare l'appello promosso dal Sig. con l'atto di citazione notificato il giorno Parte_1
08/03/2022 così confermando l'impugnata sentenza;
con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1303/2021, pubblicata il 13.09.2021, non notificata, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da
[...] nei confronti della al Parte_2 Controparte_1
fine di sentire condannare la banca, previo accertamento della tenutezza della medesima all'emissione del duplicato del certificato di deposito recante n. 1001698619, al pagamento in suo favore “dell'importo di
€3.381,46 oltre l'1,25% dall'emissione alla data di scadenza (02.07.2014) ed oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo”, ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il soccombente, affidandosi ad un unico motivo e chiedendo, in totale riforma, di “
1. accertare e dichiarare la tenutezza della convenuta CP_2
all'emissione del duplicato del certificato di deposito al portatore recante numero 1001698619 dell'importo di € 3.381,46; 2. condannare la medesima al pagamento in favore del signor dell'importo di Parte_1
€ 3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione
(02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.07.2014 all'effettivo soddisfo;
3. condannare parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. Si è costituita la chiedendo di Controparte_1
rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi davanti al giudice di pace, all'udienza del 21.10.2024 la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§5. Con l'unico motivo di gravame censura la sentenza Parte_1
impugnata per “erroneità e/o illogicità” nella parte in cui il primo giudice
3 ha rigettato la domanda sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “La sostiene, e prova, tramite allegata mail, che ai fini dell'emissione di CP_1
un nuovo certificato o del rimborso, si chiedeva al sig. una Parte_1
nuova dichiarazione di mantenuto possesso che tenesse conto della dedotta circostanza (errata indicazione delle date) ma il sig. non Parte_1
solo non ha adempiuto ma non si è presentato in sede di mediazione.
Dunque alla luce di tutto ciò la non si è sottratta all'emissione del CP_1
duplicato, ha semplicemente chiesto una rettifica nella documentazione e una integrazione della stessa. Sia dall'interrogatorio che dall'escussione dei testi è emerso che l'errore sulla data della dichiarazione sottoscritta dal sig. (circostanza pacifica), nasceva da un refuso del proprio Pt_1
difensore, e che una nuova dichiarazione corretta non è mai stata portata in Banca così come richiesto, tale circostanza ha impedito alla Banca di emettere un duplicato del titolo come richiesto dall'attore” (p. 2).
Precisamente, si legge nell'atto di appello:
a) che la sentenza è “incomprensibile in diritto”, in quanto la dichiarazione di mantenuto possesso non è prescritta da alcuna norma di legge e comunque non può costituire fatto impeditivo o estintivo di un diritto di credito un “minuto errore materiale, caduto su una circostanza secondaria all'interno di un documento avente funzione istruttoria in un procedimento a carattere privatistico, come quello seguito dall'istituto di credito per poter emettere il duplicato del certificato smarrito, oggetto di provvedimento di ammortamento emesso (così come la legge prescrive) dall'Autorità Giudiziaria”;
b) che la pronuncia è, inoltre, erronea in fatto, nella parte in cui afferma che la data sbagliata non sarebbe mai stata corretta, poiché è stata inviata al
Contro procuratore della via pec, in data 18.07.2019 e poi prodotta in
4 giudizio una dichiarazione di mantenuto possesso integrativa ed emendativa, in base alla quale l'istituto di credito avrebbe potuto completare l'istruttoria per la liquidazione del titolo, così consentendo di chiudere bonariamente la vicenda (cfr. verbale dell'udienza del
07.10.2019);
c) che non è vero che il non si sia presentato all'incontro di Pt_1
mediazione, avendo lo stesso partecipato per il tramite del suo difensore, quale procuratore speciale, dotato del potere di conciliare e transigere, senza che in quella sede sia stata manifestata alcuna reale volontà Contro conciliativa da parte della d) che, in ogni caso, a prescindere “dalla necessità dell'emendata dichiarazione di mantenuto possesso ai fini del rilascio del duplicato del Contr certificato di deposito, i titoli CDL Efibanca depositati presso sono scaduti sin dal 02.07.2014 e il portatore del certificato di deposito, cioè
l'odierno appellante sig. , ha comunque diritto alla loro Parte_1
liquidazione”.
§6. L'appello è meritevole di accoglimento.
Nella sentenza impugnata si ritiene nella sostanza che la mancata consegna alla banca di una dichiarazione di mantenuto possesso del titolo per cui è causa (consistente nel certificato di deposito CDL Efibanca 1,25%
18M/1430, dell'importo di €3.381,46, recante n. 1001698619, emesso dalla Contro
filiale di Reggio Calabria, con scadenza 02.07.2014), emendata quanto alla data rispetto a quella originaria, avrebbe impedito l'emissione di un duplicato del titolo, come richiesto dall'odierno appellante.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Giova sottolineare al riguardo che si discute di un certificato di deposito che ha formato oggetto di una procedura di ammortamento, posto che con
5 decreto depositato il 17.06.2014, il Presidente delegato del Tribunale di
Reggio Calabria, visti gli artt. 7, 9 e 11 della legge n. 948 del 1951, ha autorizzato l'emittente, in assenza di opposizione, a rilasciare il duplicato, trascorsi novanta giorni dall'affissione del decreto a cura dell'Istituto emittente nei locali aperti al pubblico dello stabilimento. È inoltre pacifico tra le parti che l'affissione sia avvenuta e che non siano intervenute opposizioni.
Ora, come è noto, l'ammortamento, in ipotesi di smarrimento, furto o distruzione, consente al legittimo possessore di dichiarare il certificato inefficace, evitare che soggetti terzi possano utilizzarlo in modo fraudolento e richiedere un duplicato o ottenere la restituzione del deposito.
In sintesi, la legge citata prevede una procedura che si articola nella presentazione della denuncia di smarrimento, furto o distruzione, nella proposizione di apposito ricorso al tribunale competente, con allegazione della denunzia, dei dettagli del certificato di deposito e di eventuale documentazione fornita dalla banca, nell'emissione (previa istruzione del procedimento all'occorrenza) del decreto di ammortamento (che rende per l'appunto inefficace il certificato di deposito e a cui va data la pubblicità prevista per rendere noto il fatto a terzi) e nella richiesta del duplicato del certificato o del rimborso da parte del titolare una volta trascorso il termine per eventuali opposizioni.
In particolare, decorso l'apposito termine senza che siano state fatte opposizioni e senza che il certificato o il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato (art. 13 legge n. 948 del 1951).
6 Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata in atti emerge allora che, nel caso di specie, l'odierno appellante si è attivato per denunciare la perdita del certificato di deposito ed ottenere il relativo duplicato, come previsto dalle “Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari”, ma che, ciò nonostante, la banca non ha provveduto.
Il diritto al rilascio del duplicato del certificato de quo, quindi, risulta ritualmente perfezionato, di talché, ricorrendo le condizioni normativamente previste, la sentenza non può che essere riformata. Contro
Ed invero, in primo luogo, la è l'emittente del certificato di che trattasi, per come confermato nella nota in data 27 maggio 2014, diretta al
Tribunale di Reggio Calabria, del seguente tenore:
Risulta, altresì, la denuncia di smarrimento del titolo e l'emissione del decreto di ammortamento non seguita da alcuna opposizione.
Nulla ostava, dunque, al rilascio del duplicato del titolo, non integrando in specie l'errore di data presente nella c.d. dichiarazione di mantenuto possesso, su cui fa leva la banca (errore emendato solo in corso di causa), un fatto impeditivo ai sensi dell'art. 2697 c.c., dal momento che il diritto al duplicato discende direttamente dal decreto di ammortamento, che determina l'inefficacia ex nunc del titolo smarrito ed estingue a norma dell'art. 15 della legge n. 948 del 1951 i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente.
La procedura di ammortamento ha, del resto, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di
7 accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli art. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli art. 7 ss. l. 30 luglio 1951 n. 948.
Peraltro, nel caso in esame è incontroverso che la dichiarazione di mantenuto possesso contenga un mero errore materiale e non è messa in dubbio la continuità del possesso del titolo fino alla denuncia di smarrimento.
Ne consegue che l'odierno appellante ben può riscuotere la somma portata dall'originario certificato con gli accessori di cui infra.
§7. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata ed in ragione del diritto di al rilascio del Parte_1
duplicato del certificato di deposito al portatore recante n. 1001698619, Contro dell'importo di €3.381,46, la va condannata al pagamento in favore del dell'importo di €3.381,46, oltre interessi convenzionali pari Pt_1
all'1,25% dall'emissione (02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), ed oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo (con esclusione dell'invocata rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta).
§8. Infine, dato l'esito della lite, le spese dei due gradi di giudizio, liquidate nell'intero come da dispositivo (in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, con riferimento al valore della controversia), si pongono a carico dell'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la previo riconoscimento del diritto di CP_2
8 al rilascio del duplicato del certificato di deposito al Parte_1
portatore per cui è causa, al pagamento in favore del medesimo dell'importo di €3.381,46, oltre interessi convenzionali pari all'1,25% dall'emissione (02.01.1998) alla data di scadenza (02.07.2014), ed oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l'appellata a pagare le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €98,00 per esborsi ed €671,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva,
e per l'appello in €174,00 per esborsi ed €1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 13/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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