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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 428/2024 R.G. tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rampino come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti F.R. Belli e F. Florio come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 63%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento dello stesso, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, la domanda deve essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio, il CTU ha restituito gli atti evidenziando come parte ricorrente – sebbene regolarmente convocata a visita medica – non si sia mai presentata davanti al CTU. Ciò per due volte successive e senza che sia stata provata in giudizio una effettiva situazione di impedimento.
Consegue a quanto sopra che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito sanitario, la domanda deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 428/2024 R.G. tra
nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rampino come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti F.R. Belli e F. Florio come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 63%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento dello stesso, con condanna dell' al pagamento CP_1 degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, la domanda deve essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio, il CTU ha restituito gli atti evidenziando come parte ricorrente – sebbene regolarmente convocata a visita medica – non si sia mai presentata davanti al CTU. Ciò per due volte successive e senza che sia stata provata in giudizio una effettiva situazione di impedimento.
Consegue a quanto sopra che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito sanitario, la domanda deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)