Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da
AB OH SA OA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Pizzimenti, Ginevra Bardazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento datato 15.1.2025, di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato in data 19.5.2024, comunicato al ricorrente mediante consegna a mani in data 15.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il lavoratore ricorrente espone che:
- a) entrava regolarmente nel territorio italiano in data 15.1.2025, previo ritiro del visto d’ingresso presso la competente Autorità consolare italiana, rilasciatogli sulla base del nulla-osta al lavoro subordinato che, ai sensi degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998, era stato concesso, in suo favore, su istanza del datore di lavoro, che voleva assumerlo quale lavoratore subordinato nel settore dell’assistenza domiciliare e socio sanitaria;
- b) è infatti interessato a lavorare in Italia per poter avviare una propria carriera nel Paese d’origine;
- c) dopo l’atterraggio in Italia e recatosi presso lo sportello CAF incaricato di perfezionare la pratica per l’ottenimento del nulla-osta al lavoro, ivi gli veniva consegnata la revoca del predetto nulla-osta.
2) Il provvedimento di revoca è motivato nei termini che seguono:
“ VISTO il preavviso di REVOCA del Nulla Osta emesso in data 06/06/2024 con il quale veniva richiesta la documentazione necessaria a completare una corretta istruttoria (Proposta di contratto di soggiorno, richiesta di idoneità alloggiativa relativa all'alloggio dove il lavoratore andrà a dimorare, marca da bollo presentata in domanda, autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale del datore di lavoro, impegno a produrre la cessione di fabbricato, asseverazione dei redditi del datore di lavoro, dichiarazione del Centro per l’Impiego che attesti l’esito della ricerca di personale da parte del datore di lavoro);
CONSIDERATO il mancato riscontro a tale preavviso di revoca entro i termini previsti dalla legge
ACCERTATO presso il Centro per l’impiego che la procedura di verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale non è stata mai avviata, non rispettando quanto indicato dalla Circolare congiunta prot. 5969 del 27/10/2023, che stabilisce che tale verifica debba essere completata prima dell’invio dell’istanza di decreto flussi ”.
3) Il ricorrente si duole della suddetta revoca, all’uopo deducendo che:
- a) il provvedimento è carente di motivazione, perché fa rinvio a un preavviso di revoca che non gli è stato notificato e, quindi, egli ignora se e in che termini la domanda di nulla-osta fosse effettivamente carente (v. prima censura);
- b) il preavviso di revoca non è mai stato notificato al ricorrente (v. seconda censura).
4) Si è costituta in giudizio la P.A.
5) Con ordinanza cautelare n. 94 del 20 febbraio 2025, la domanda cautelare veniva accolta sul periculum in mora e veniva fissata l’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, nelle more ordinandosi all’Amministrazione di depositare copia della comunicazione di avvio del procedimento con dimostrazione dell’avvenuto ricevimento.
6) L’Amministrazione riscontrava la suddetta ordinanza in data 5 marzo 2025 e, con memoria del 6 giugno 2025, il ricorrente ne ha contestato l’efficacia probatoria, in quanto recante solo le schermate della procedura telematica ma non le prove di notifica.
7) All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è infondato perché:
- a) nel provvedimento impugnato è chiaramente riportato il contenuto del preavviso di revoca, al quale il datore di lavoro non ha fornito riscontro, quindi non può dirsi che il provvedimento non sia motivato;
- b) l’istanza di nulla-osta è presentata dal datore di lavoro ed è quindi a tale soggetto che vanno notificati gli atti endoprocedimentali, come il preavviso di revoca;
- c) infatti, nel caso di specie, le carenze riscontrate dipendono dal datore di lavoro;
- d) l’Amministrazione ha prodotto in giudizio le schermate della procedura telematica che riportano i) la stringa del preavviso di revoca, evidentemente inviato al datore presso il domicilio digitale eletto ai fini della procedura, ii) la pec indicata in sede di domanda come domicilio digitale.
9) Il ricorso va quindi respinto.
10) Le spese di lite possono essere compensate considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO