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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza del 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2036 R.G.A.C. per l'anno 2022, vertente
TRA
( , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Angela Cordaro, presso il cui studio in Cimitile (NA), via Forno n. 14, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale P_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giovanni Ippolito, presso il cui studio in
Napoli, v.le Antonio Gramsci n. 13, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9172/2021, pubblicata in data 11.11.2021.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.2.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2017, Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la
(già , in persona del P_ Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 9625/17, emesso in data 16.11.2017 (notificatole il 23.11.2017), con cui il tribunale di Napoli le ingiungeva di pagare, in favore della , l'importo di € 11.046,54, oltre interessi, P_ spese legali (liquidate in € 685,50) ed oneri di legge, per il mancato versamento dei canoni di fitto di ramo d'azienda dovuti in virtù del
1 contratto intercorso tra le parti in data 27.10.2008 e per il mancato pagamento di fatture relative alla vendita di merce a marchio
” inerenti al contratto di franchising stipulato tra le stesse CP_3 parti in data 1.11.2008.
Eccepita preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria, la a sostegno della spiegata opposizione, Pt_1 contestava l'ammontare delle somme richieste dalla P_ deducendo che le fatture prodotte non costituissero una prova sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando gli estratti autentici delle scritture contabili della P_ opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, per mancanza dei presupposti di legge.
Contestava, altresì, la risoluzione contrattuale operata da controparte, eccependo l'avvenuto pagamento, seppur parziale, di due fatture poste a base dell'ingiunzione e la mancata applicazione dello sconto concordato tra le parti, spiegando, infine, domanda riconvenzionale onde sentir dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della e per l'effetto P_ condannarla al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti, diretti e indiretti, che quantificava in € 520.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della riconvenzionale, deduceva che il franchisor P_ aveva violato l'esclusiva territoriale in Frattamaggiore,
[...] mediante l'apertura di un punto vendita diretto di capi in CP_3 via Lupoli n. 74, con applicazione di programmi promozionali diversi rispetto a quelli imposti alla ditta creando concorrenza sleale. Pt_1
Eccepiva, altresì, la mancata fornitura in tempi utili dei capi di abbigliamento del catalogo , l'effettuazione nel settembre CP_3
2017 di un inventario di chiusura senza alcun preavviso,
l'applicazione di un illegittimo ricarico del canone di fitto del ramo di azienda rispetto all'effettivo canone di locazione versato dal franchisor Saggese S.p.A. al proprietario del locale commerciale di corso Durante 252 in Frattamaggiore;
tutte circostanze che avrebbero determinato un calo del fatturato ed il conseguente ritardo nei pagamenti, fino alla chiusura dell'attività causata dalla risoluzione contrattuale operata dalla Controparte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento delle spiegate riconvenzionali, la declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società opposta, con condanna della stessa al risarcimento dei danni. Vinte le spese, con distrazione in favore del costituito difensore antistatario.
Incardinata la lite, con comparsa del 26.3.2018, si costituiva in giudizio l'opposta contestando fermamente gli avversi P_
2 addebiti, concludendo per il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto e in diritto.
Deduceva, in particolare, che le somme portate in decreto ingiuntivo corrispondevano alla somma matematica delle fatture di fornitura merce non pagate, delle fatture relative ai canoni del fitto di ramo
d'azienda e delle note di addebito; che non era mai stata concordata verbalmente una percentuale di sconto diversa da quella indicata nel contratto di franchising, modificabile solo per patto scritto;
che infondati erano i motivi posti a base della spiegata riconvenzionale, non sussistendo la dedotta violazione dell'art. 6 del contratto di franchising, non risultando l'affiliante/franchisor P_ titolare di alcun punto vendita diretto di capi nel comune di CP_3
Frattamaggiore; che infondata risultava pertanto l'avversa affermazione dell'apertura di un punto vendita diretto di capi in via Lupoli n. 74, trattandosi di negozio non direttamente CP_3 né personalmente gestito dalla , già operante sul territorio P_ ben prima della sottoscrizione del contratto di fitto di ramo di azienda, non recante insegna o marchi distintivi del brand;
che del CP_3 pari infondate erano tutte le altre contestazioni, anche in merito alla violazione dell'art. 2 del contratto di franchising;
che nel settembre
2017 si era provveduto ad un mero controllo della merce presente in magazzino, concordato con la stessa laddove, di contro, Pt_1
l'inventario di chiusura era stato redatto e sottoscritto dalle parti successivamente all'avvenuta risoluzione contrattuale, oltre che preannunziato con racc. A/R del 10.10.2017 in atti;
che, peraltro, la confondeva i canoni di locazione ad uso commerciale Pt_1 corrisposti dalla al proprietario dell'immobile di corso P_
Durante n. 252 con il canone pattuito tra le parti in causa per il fitto di ramo d'azienda; che, in definitiva, alcun inadempimento era ascrivibile all'opposta, laddove, di contro, risultava del tutto legittima la risoluzione contrattuale esercitata da , avendo la P_ Pt_1 violato le disposizioni contrattuali risultando inadempiente nel pagamento delle fatture riportate nel decreto opposto.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletato (con esito negativo) il tentativo di mediazione, acquisita documentazione ed assunta la prova testimoniale ammessa, il tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione, con sentenza n. 9172/2021, pubblicata in data 11.11.2021, così decideva: “a) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento dell'importo di Parte_1 euro 8546,54 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora del
3 2.10.2017; c) rigetta le domande riconvenzionali;
d) condanna Parte_1 al pagamento delle spese processuali nella misura di 2/3 liquidate, al netto della compensazione di 1/3, nell'importo finale di euro 3225,00 per compensi ed euro 20,00 per esborsi oltre spese generali cpa ed iva nelle misure di legge”.
In particolare, il primo giudice, ritenuto provato da parte dell'opponente il pagamento attraverso bonifico bancario di due fatture poste a base della richiesta monitoria, scorporava dalla somma ingiunta l'importo di € 2.500,00, ritenendo infondati gli altri motivi di opposizione, evidenziando come non risultasse provata l'applicazione concordata degli “sconti” dedotta dalla infine rigettando le Pt_1 riconvenzionali da quest'ultima spiegate, non emergendo dall'espletata istruttoria alcun inadempimento contrattuale imputabile alla Controparte_1
Contro tale sentenza, non notificata, con ricorso depositato in data
10.5.2022 (notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione il 27.5.2022), proponeva appello Parte_1 lamentando: 1) omessa, insufficiente, contraddittoria e, comunque, erronea motivazione della sentenza impugnata e della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. - errata valutazione delle prove acquisite circa l'inadempimento contrattuale da parte della P_
2) omessa motivazione circa la mancata ammissione dei capi
[...] di prova testimoniale articolati nella memoria istruttoria, determinanti ai fini dell'accoglimento delle domande riconvenzionali - omessa valutazione dei documenti prodotti;
3) omessa pronuncia sull'eccezione di non congruità/inefficacia delle fatture emesse in conto vendita dalla relative a merce successivamente P_ ritirata dal franchisor nonché su quella relativa al canone di fitto d'azienda del mese di ottobre 2017; 4) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo n. 9625/17, per la non debenza di tutte le somme in esso portate;
in via subordinata, di accertare e dichiarare il grave inadempimento della ex art. 1455 c.c. e per P_
l'effetto condannare l'opposta/appellata al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di € 520.000,00,o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi i capi di prova testimoniale espunti in primo grado e consulenza tecnica contabile per la
4 quantificazione dei danni subiti, anch'essa richiesta nelle memorie istruttorie.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del
30.9.2022, la in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, concludendo per l'integrale rigetto del gravame, inammissibile in rito ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., ed infondato nel merito, con conseguente conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado (in parte cartaceo, in parte telematico), dichiarata inammissibile (perché generica) la richiesta di inibitoria, all'udienza di discussione del 13.2.2025, nell'assenza dell'appellante, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
*******
I. In rito, premesso che, stante la fase decisionale della causa, deve intendersi superata l'eccezione invocata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass. S.U. n. 27199/2017; in senso conforme,
Cass. S.U. 36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che
5 sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
II. Nel merito, giova premettere che la presente controversia scaturisce dall'inadempimento del contratto di fitto di ramo d'azienda stipulato il 27.10.2008, relativo all'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento donna presso il punto vendita sito in Frattamaggiore al Corso Durante n. 252, e del contratto di franchising stipulato l'1.11.2008, entrambi intercorsi tra la locatrice/franchisor (o affiliante) (ora a seguito della fusione Controparte_2 P_ con cfr. atto per notar del 21.3.2016) e Controparte_2 Persona_1 la affittuaria/franchisee (o affiliato) titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale.
Deve anche precisarsi che, come chiaramente si evince dall'esame degli atti, parti del presente giudizio sono esclusivamente Parte_1
e la , restando all'evidenza estraneo alla lite P_ CP_4
in proprio, nei cui confronti, contrariamente a quanto dedotto
[...] dall'appellata società (pag. 7 della relativa comparsa), non risulta che l'appellante abbia inteso estendere il giudizio, dovendosi piuttosto ritenere che il riferimento contenuto nell'atto di gravane (cfr. pagg. 1 e
29) a , sempre ed esclusivamente nella qualità di Controparte_4 legale rappresentante (o titolare) della (già P_ CP_2
e , sia stato determinato dalla circostanza che il decreto CP_2 ingiuntivo opposto, che dava origine alla presente vicenda, veniva emesso dal tribunale di Napoli a seguito di ricorso monitorio presentato proprio da , quale legale rappresentante Controparte_4 della (già e , all'epoca P_ Controparte_2 Controparte_2 amministratore delegato con poteri di rappresentanza della P_
(cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e procura rilasciata in calce,
[...] richiamata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione).
Tanto opportunamente chiarito, l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, a suo dire comprovanti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'inadempimento contrattuale dell'appellata per aver P_ violato il diritto di esclusiva di cui all'art. 6 del contratto di franchising.
Nello specifico, la assume che le prove testimoniali assunte Pt_1 dimostravano che la (oggi aveva Controparte_2 P_ aperto, in via Lupoli n. 74, a poche centinaia di metri di distanza dal negozio condotto in locazione dall'appellante al corso Durante n. 252 in Frattamaggiore, un “punto vendita diretto di capi “ ”, che, CP_3 libero dalle restrizioni del franchising, nel corso degli anni aveva posto in essere una concorrenza sleale mediante l'adozione di
6 programmi promozionali più vantaggiosi per la clientela rispetto a quelli adottati dalla ditta determinando un calo dei fatturati. Pt_1
Deduce, dunque, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il tribunale riteneva indimostrata la dedotta violazione dell'art. 6 del contratto di franchising, così argomentando: <non provata quindi l dell opponente di un punto vendita diretto capi alla via lupoli in frattamaggiore. invero detto>CP_3 negozio, che non è né direttamente né personalmente gestito dalla P_
[...
, operava già sul territorio ben prima della sottoscrizione del contratto di fitto di ramo d'azienda e non è un punto vendita diretto della né P_ reca insegna o marchi distintivi del (cfr. dichiarazioni del Controparte_5 teste )>>. Testimone_1
La censura è infondata.
Deve premettersi che, in materia di franchising, l'art. 1 della legge n.
129/2004 (Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale) fornisce la seguente definizione: “L'affiliazione commerciale
(franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. Il successivo art. 3, punto 4, lettera c), nel disciplinare il contenuto minimo di tale tipologia contrattuale, stabilisce che il contratto deve espressamente indicare “l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante”.
Nella specie, le parti, in applicazione della normativa vigente, regolavano l'eventuale esclusiva mediante la formulazione dell'art. 6 del contratto di franchising (“Ambito territoriale di operatività, esclusiva e diritto di sostituzione”), che ai punti 6.1. e 6.2 prevedeva: <<6.1. L'ambito di attività del presente rapporto tra e l'Affiliato è Parte_2 delimitato dai confini del comune di Frattamaggiore. L'Affiliante si impegna, pertanto, a non cedere a terzi licenza per l'apertura di punti vendita qualificabili come della costituenda rete del marchio nel predetto
Comune. 6.2. L'Affiliante si impegna a non aprire direttamente e personalmente propri punti vendita relativi al marchio nella CP_3 predetta zona di esclusiva, senza aver preliminarmente comunicato per iscritto tale intento all'Affiliato e prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto dell'Affiliato a sostituirsi all'Affiliante per l'apertura del punto vendita, così come di seguito regolamentato>>.
Orbene, com'è noto, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), tant'è che per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità:
7 “In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art.
1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. 11475/2024).
Procedendo dunque in siffatta indagine, riservata al giudice di merito, tenuto anche conto dell'oggetto normativamente tipizzato del contratto di franchising – che prevede che l'affiliante inserisca l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio –, ritiene questa corte che le clausole di cui all'art. 6 del contratto in esame vadano necessariamente lette e interpretate anche alla luce della premessa della citata scrittura in cui si prevedeva che “l'organizzazione del CH (nel seguito individuata come Rete) comprende i punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. I singoli punti della Rete sono sia esercizi ove il
CH conduce la vendita al dettaglio direttamente attraverso proprio personale specializzato, sia esercizi in franchising ove, con le medesime modalità e sotto la stessa immagine commerciale complessiva, vengono commercializzati gli stessi prodotti da imprenditori indipendenti”.
Quanto sopra consente di affermare, con ragionevole certezza, che l'esclusiva prevista con l'art. 6 a vantaggio della comporta il Pt_1 solo divieto, posto a carico del franchisor di P_ concedere licenza di vendita di prodotti ad altri affiliati CP_3 della propria rete di franchising, nonché il divieto (per il franchisor) di aprire direttamente (quindi con propria organizzazione e personale) esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nella CP_3 indicata zona territoriale.
Così interpretata la clausola, non può che ribadirsi che è rimasta sfornita di riscontro probatorio, ed anzi contraddetta dalle risultanze dell'espletata prova orale, sia l'affiliazione di altri soggetti commerciali alla rete di franchising nel territorio del CP_3 comune di Frattamaggiore, sia l'apertura di un punto vendita di capi
, gestito direttamente e personalmente dalla CP_3 P_ nella medesima area.
8 Il teste (di parte opponente) , escusso all'udienza del Testimone_2
19.10.2020, confermava, infatti, che alla via Lupoli n. 74 in
Frattamaggiore, a poche centinaia di metri di distanza da quello della vi era un negozio che dall'anno 2010 vendeva, tra l'altro, Pt_1 abbigliamento e che detto negozio era un cliente, un CP_3 rivenditore dei prodotti della nonché di essere a conoscenza P_ di lamentele della circa la presenza di altro negozio che Pt_1 vendeva prodotti . Circostanze confermate dal teste CP_3
(sempre addotto dall'opponente) Testimone_3 all'udienza del 7.4.2021, che dichiarava che la si occupava solo Pt_1 del marchio mente il negozio di via Lupoli 74 vendeva CP_3 anche altre marche, oltre , e che detto ultimo negozio era un CP_3 vecchio cliente della e che l'affiliata aveva P_ Pt_1
l'esclusiva di vendita.
Nulla di quanto sopra consente di ritenere provato che la P_ abbia violato l'art. 6 del contratto di franchising, ampliando la
[...] propria rete mediante un nuovo affiliato, in quanto il negozio di via
Lupoli n. 74 è un esercizio commerciale autonomo, con insegna autonoma (cfr. rilievi fotografici allegati in atti sub g), multimarca ed indipendente dalla rete di franchising, dotato di organizzazione di mezzi e personale propri, risultando addirittura essere un vecchio cliente dell'appellata società. Ciò porta, altresì, ad escludere, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il negozio in questione fosse un punto diretto di vendita della . P_
Del resto, le deposizioni dei testi addotti dalla trovano Pt_1 conferma in quelle rese dai testi addotti dalla società opposta/odierna appellata, sig.ri (escusso all'udienza del 19.10.2020, Testimone_4 dipendente della da sei anni) ed (escusso P_ Testimone_1 all'udienza del 7.4.2021, dipendente della dal 1984, con P_ funzioni di responsabile amministrativo), che riferivano, concordemente e senza incertezze, che nel territorio del comune di
Frattamaggiore vi era un solo negozio affiliato in franchising
, ossia quello di , e che la non CP_3 Parte_1 P_ aveva alcun punto vendita diretto di capi gestito con propria CP_3 organizzazione.
Restano così superate tutte le obiezioni formulate al riguardo dall'appellante, dovendo confermarsi l'insussistenza del dedotto inadempimento della alla clausola di cui all'art. 6 del P_ contratto di franchising, non potendo peraltro sottacersi che, come emerge dall'allegata corrispondenza intercorsa tra le parti, l'affiliata esercitava la risoluzione contrattuale per inadempimento Parte_1 della solo nell'anno 2017, precisamente a mezzo pec P_ dell'11.10.2017, dopo aver ricevuto, il giorno prima, in data
10.10.2017, missiva della con cui si comunicava la P_
9 risoluzione anticipata dei contratti di fitto di ramo d'azienda e di franchising per il mancato pagamento sia dei ratei di fitto, sia delle fatture della merce a marchio , e ciò benché l'appellante, CP_3 come riferito dai testi escussi, fosse a conoscenza della vendita di capi di abbigliamento , e quindi di una presunta violazione CP_3 dell'esclusiva, da parte di altro esercizio commerciale, fin dall'anno
2010.
§. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la mancata ammissione dei capi di prova testimoniale, a suo dire determinanti per l'accoglimento delle spiegate riconvenzionali, già articolati nella memoria istruttoria del 30.5.2019, e l'assenza di motivazione sul punto, dolendosi altresì dell'omessa valutazione di documenti prodotti. Chiede, quindi, in via istruttoria di dare ingresso ai capi di prova non ammessi in primo grado e di disporre consulenza tecnica contabile d'ufficio per la quantificazione dei danni subiti.
La censura va disattesa.
Deve premettersi che il tribunale, a scioglimento della riserva assunta per la valutazione delle richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza dell'11.11.2019 così disponeva: “ritenuta l'ammissibilità e rilevanza della prova testi articolata da nelle memorie ex art. Parte_1
183 co VI n. 2 cpc limitatamente ai capi n. 1 e n. 2 essendo gli altri capi, per come formulati e in base alla documentazione in atti, ininfluenti per la decisione; ritenuta l'ammissibilità e rilevanza della prova testi articolata da
nelle memorie ex art. 183 co VI n. 2 cpc limitatamente ai Controparte_4 capi nn. 1, 2 e 3 essendo gli altri capi del pari irrilevanti per la decisione; ritenuto di abilitare entrambe le parti alla prova contraria come richiesta nelle rispettive memorie ex art. 183 co VI n. 3 cpc”, ammettendo, pertanto, la prova orale nei limiti indicati.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dunque, il primo giudice specificamente motivava l'esclusione della prova testimoniale sui capi dal n. 3) al n. 25) della memoria istruttoria dell'opponente e dal n. 4 al n. 14) della memoria istruttoria dell'opposta Pt_1
Controparte_1
Va altresì osservato che, in prime cure, la giammai formulava Pt_1 istanza di revoca dell'anzidetta ordinanza dell'11.11.2019, reiterando la richiesta di ammissione dei capi di prova esclusi, né, tantomeno, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello, riproponeva specificamente, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie (già motivatamente) disattese dal tribunale.
Dall'esame del fascicolo telematico di primo grado emerge, infatti, che: i) all'udienza del 7.4.2021 (cfr. verbale telematico), dopo l'escussione degli ultimi due testi ammessi, l'avv. Cordaro, per la insisteva esclusivamente nella CTU per la quantificazione dei Pt_1 danni, laddove l'avv. Annunziata, per la si opponeva e P_
10 chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni; ii) il giudicante si riservava sulla richiesta di CTU riproposta dalla e, sciolta la Pt_1 riserva, con ordinanza resa in pari data (7.4.2021), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 giugno 2021, tenuta con modalità cartolare;
iii) con le note scritte autorizzate per detta udienza, depositate in data 19.6.2021,
l'opponente chiedeva “ammettersi i mezzi istruttori così Parte_1 come già dedotti nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e ribaditi a verbale della scorsa udienza”, udienza (del 7.4.2021) nella quale, però, come si è detto, la insisteva per la sola CTU, Pt_1 giammai ribadendo la richiesta di ammissione della prova testimoniale sui capi non ammessi con l'ordinanza dell'11.11.2019. Prova alla quale, in verità, si fa cenno solo nella replica ex art. 190 cpc del 4 ottobre 2021 (pag. 6), con cui peraltro l'opponente chiedeva ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze tutte di cui alla II memoria ex art. 183 VI comma, nonché ctu tecnica quantificativa, nella sola denegata ipotesi in cui l'on. Giudicante non ritenesse già provati le violazioni contestate alla e i danni subiti, già P_ accertati in quanto non solo non contestati e pure provati documentalmente.
Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, afferma che le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice devono intendersi tacitamente rinunciate qualora la parte non le abbia espressamente reiterate nelle conclusioni definitive del giudizio di primo grado: “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (Cass. 10767/2022; nello stesso senso, Cass. 27205/2023).
Ebbene, nella specie, non può ritenersi sussistente una volontà inequivoca della di “insistere” nella richiesta di ammissione dei Pt_1 capi di prova non ammessi, ove si consideri che la difesa dell'opponente, come già si è detto, oltre a non chiedere la revoca/modifica del provvedimento dell'11.11.2019, che detti capi motivatamene escludeva, si limitava ad insistere esclusivamente sulla richiesta di CTU contabile, l'unica reiterata anche dopo l'escussione
11 dei testi e (implicitamente) in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dell'implicita rinuncia all'espletamento della prova testimoniale sui capi espunti, poi specificamente richiesta, avuto contezza dell'esito sfavorevole della lite, solo in grado di appello.
Consegue, in applicazione del su richiamato indirizzo giurisprudenziale, l'inammissibilità della richiesta di prova orale formulata dall'appellante in sede di gravame.
Fermo quanto precede, per completezza di trattazione, si osserva che, anche a voler ragionare diversamente, i capi di prova orale articolati dalla nella memoria istruttoria del 30.5.2019 (ritrascritti alle Pt_1 pagg. 11-13 del ricorso in appello), non ammessi dal tribunale, appaiono, per come formulati, oltre che inammissibili (in quanto valutativi, generici e per lo più privi di specifici riferimenti temporali), in ogni caso ininfluenti ai fini decisori, tenuto conto della documentazione acquisita.
In proposito, giova evidenziare che, con gli anzidetti capi di prova orale, la tenta di contrastare la sentenza gravata nella parte in Pt_1 cui il tribunale, esclusa la violazione dell'art. 6 del contratto di franchising, riteneva insussistenti anche gli ulteriori addebiti formulati dall'opponente, così argomentando: <gli altri motivi di opposizione sono invece infondati. innanzitutto appare ultroneo e privo rilievo il richiamo alla vicenda che investe tale nulla c con>CP_6
l'odierno giudizio né con le ragioni del ricorso per decreto ingiuntivo. Né viene provata l'applicazione concordata di "sconti" sulle fatture in oggetto, circostanza fortemente contestata dalla parte opposta. […]
Parimenti infondate risultano poi le sollevate contestazioni in merito alle violazioni dell'art. 2 del contratto di franchising. Infatti, la lamenta Pt_1 una mancata consegna “in blocco” di capi dal catalogo “che notoriamente sono i capi più venduti e richiesti dalla clientela”; al riguardo si evidenzia che l'art. 2 del contratto di franchising non fa riferimento alle modalità e termini di consegna della merce, né tantomeno di consegne in blocco. Ne deriva che non risulta provato alcun inadempimento ascrivibile alla P_
[...
e comunque nessun inadempimento potrebbe giustificare l'interruzione dei pagamenti della merce e dei canoni del fitto di ramo d'azienda da parte della Ne deriva il rigetto delle spiegate domande riconvenzionali in Pt_1 assenza di prova di inadempimenti imputabili alla e quindi di prova P_ di conseguenziali danni>>.
Decisione condivisa dalla corte, che va qui confermata, vieppiù perché confortata dal contratto di franchising intercorso tra le parti, dal cui esame innanzitutto si evince che l'applicazione “concordata” di sconti maggiori rispetto a quelli indicati in contratto - che la avrebbe Pt_1 voluto provare con la prova testimoniale (come detto generica) non ammessa in prime cure - si poneva in aperto contrasto sia con la previsione dell'art. 1.4 (“
1.4. Il presente contratto può essere modificato soltanto con il consenso scritto di entrambe i fìrmatari. Ogni modifìca
12 costituirà parte integrante del contratto stesso”), sia con quanto previsto nell'art. 4 che, nel regolare gli aspetti economici del rapporto, ai punti
4.3, 4.7. e 4.8. espressamente prevede: “4.3. I saldi, praticati nei periodi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti locali, saranno effettuati applicando riduzione dal prezzo di cartellino nella percentuale stabilita esclusivamente dall'Affiliante. […].
4.7. All'Affiliato verrà riconosciuta, su ogni capo venduto al pubblico una percentuale pari al 40% (quaranta per cento) al netto di IVA per le vendite effettuate al prezzo pieno così come indicato in listino.
La percentuale di utile del Franchisee su ogni capo venduto sarà invece del
30% (trenta per cento) al netto di IVA per le vendite effettuate a prezzo scontato o promozionale. GIi sconti e le promozioni sono quelli insindacabilmente decisi dal CH per tutta la rete di franchising. 4.8.
L'importo risultante dal seguente conteggio: - incasso del periodo;
- meno
Iva al 20%; - meno 40% (oppure, in caso di vendita scantata o promozionale, 30%) utile dell'Affiliato, dovrà essere rimesso dall'Affiliato all'Affiliante. tramite bonifico bancario>>.
Evidente, dunque, che la avrebbe potuto e dovuto provare solo Pt_1 per iscritto la diversa percentuale di sconto (35%), asseritamente concordata con il franchisor, applicata sulle fatture contestate, restando irrilevante ogni diversa obiezione.
Analogamente, quanto alle circostanze, ribadite in appello, secondo cui, in contrasto con l'art. 2 del contratto, il franchisor/affiliante avrebbe consegnato in ritardo i capi da vendere e non avrebbe messo a disposizione l'assortimento necessario e preordinato ed a fornire le merci per l'approvvigionamento dell'esercizio di vendita al pubblico di via corso Durante 252, anch'esse oggetto dei capi di prova (sempre generici) espunti dal tribunale, in aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza gravata, si osserva che alcun inadempimento può essere imputato alla , ove si consideri che, come concordato P_ all'art. 4, punti 4.4. e 4.5: <
4.4. L'Affiliato, con la sottoscrizione del presente contratto, acquisisce il diritto alla fornitura da parte dell , Parte_2 con la formula del conto vendita, della merce relativa alle categorie merceologiche indicate in premessa, sia per l'assortimento iniziale sia per ogni altro riassortimento.
4.5. Tali riassortimenti saranno effettuati dall che, pur tenendo conto delle eventuali indicazioni che Parte_2
l'Affiliato vorrà fornire, si riserva il diritto insindacabile di decidere tempi, quantità e tipologia delle forniture stesse, determinando in maniera autonoma la qualità e la consistenza dello stock in giacenza presso l . Parte_3
Del pari infondate, si rivelano le contestazioni in ordine alla chiusura ad horas del punto vendita, senza alcun congruo preavviso, con il ritiro immediato della merce, avendo la comunicato (cfr. P_ allegata racc. del 10.1.2017, con oggetto “comunicazioni: risoluzione anticipata, diffida, invito al pagamento”) la risoluzione anticipata dei contratti di fitto di ramo d'azienda e di franchising per inadempimento della preavvisando la redazione dell'inventario della merce ed Pt_1
13 il ritiro della stessa, in aderenza alle previsioni dell'art. 10 del contratto di franchising (“Risoluzione anticipata del contratto”), che, tra l'altro, prevede: <10.1. L'inadempimento contrattuale da parte dell'Affiliato costituisce causa di risoluzione del presente contratto con espresso riconoscimento da parte dell'Affiliato del diritto dell'Affiliante alla interruzione della fornitura delle merci. [..]. 10.4. Al verificarsi di una o più fattispecie indicate al punto precedente il CH avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, da esercitarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o telegramma. Il ricevimento di tale comunicazione provocherà la risoluzione immediata ed automatica del contratto. […]. 10.7.
In caso di recesso e/o di risoluzione contrattuale, per le motivazioni e secondo le modalità previste dai precedenti articoli, il Franchisee fin da ora,
e senza bisogno di ulteriore ratifica, autorizza il CH e i suoi delegati a ritirare tutti i capi di abbigliamento contraddistinti dal marchio di cui al presente contratto che si troveranno al momento della risoluzione e/o del recesso nell'esercizio commerciale in cui è esercitata la vendita al pubblico e/o in qualsiasi altro luogo in cui sia depositata. Con la raccomandata o il telegramma con i quali verrà esercitato il diritto di risoluzione o il recesso il
CH indicherà il giorno e I'ora in cui avverrà il ritiro della merce.
[…]>>.
Con l'opportuna precisazione che le clausole di cui ai punti 10.1. e
10.7. venivano espressamente approvate per iscritto dall'affiliata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. pag. 20 Pt_1 del contratto).
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare davvero superflua.
§. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice: i) sull'eccepita non congruità ed inefficacia delle fatture emesse in conto vendita dalla P_
a dire della inidonee ad essere poste alla base del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto perché relative a merce consegnata tardivamente, asseritamente dopo il 29.9.2017, e successivamente ritirata dal franchisor in sede di inventario di chiusura attività, in data 17.10.2017, con conseguente termine relativamente breve per la vendita, in assenza di saldi, ragion per cui assume (genericamente) che la merce ritirata, quasi tutta, deve necessariamente comportare l'emissione delle note di credito di fatture emesse in conto vendita, foss'anche per un solo capo; ii) sul dedotto richiesto scomputo, dalla fattura inerente al canone del fitto d'azienda del mese di ottobre 2017, della somma di
€ 915,00 circa, per il periodo temporale per cui non ha usufruito del locali, liberati ad horas, su richiesta della dal 17.10.2017. P_
La doglianza, peraltro genericamente formulata, quanto al primo profilo resta assorbita dal rigetto del secondo motivo di gravame, non risultando in ogni caso concordato un termine prestabilito di consegna, con conseguente insussistenza del dedotto ritardo nella fornitura della merce di stagione;
quanto, invece, all'addebito dell'intera rata del
14 canone di fitto del ramo d'azienda del mese di ottobre 2017, si osserva che il relativo contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un canone annuo da pagarsi in dodici rate mensili anticipate, comprensive del singolo mese o frazione di mese. Pertanto, risulta dovuta l'intera mensilità di ottobre 2017 indipendentemente dall'effettivo periodo di esercizio dell'attività in quel mese.
§. Risultando indimostrato, come già correttamente rilevato dal tribunale, l'inadempimento della resta assorbito anche il P_ quarto motivo di censura, che quell'inadempimento presuppone, involgendo la questione dei danni da esso asseritamente derivati (cfr. pagg. 24-27 dell'atto di gravame), con conseguente inutilità (anche) della CTU contabile al fine richiesta.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), al fine precisandosi che:
“Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo
l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021).
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Ricorrono, invece, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
15 10.5.2022, da nei confronti della contro Parte_1 P_ la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9172/2021, pubblicata in data
11.11.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1 dell'appellata in persona del legale P_ rappresentante pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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