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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 454 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Agrigento, via Imera, 82, presso lo studio dell'Avv. Rino Salvatore Di
Caro dal quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...] c. f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giuseppina Ganci;
APPELLATA
NONCHE'
nato ad [...] il [...], residente in [...]
33;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: scioglimento di comunione
Conclusioni: cfr. note scritte depositate il 3 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 107 del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dispose lo scioglimento della comunione esistente tre le parti e, per l'effetto, assegnò a Parte_1
la proprietà dell'appartamento sito a Porto Empedocle e censito attualmente al Nceu del
[...]
Comune di Porto Empedocle al Foglio 22, part. 267 sub 16; condannò a versare, Parte_1
a titolo di conguaglio, € 15.778,22 in favore di ed € 15.778,22 in favore di Controparte_1 CP_2
rigettò la domanda ex art. 96 c.p.c. e dichiarò le spese di lite interamente compensate tra
[...] le parti in causa.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il Parte_1
31 gennaio 2023, sulla scorta di unico ed articolato motivo, con cui ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto, previa conferma della dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria esistente tre le parti, venisse disposta, anche in considerazione della rinuncia all'assegnazione ex art. 720 c.c., se nessuno dei condividenti avesse voluto giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, la vendita all'incanto dell'appartamento sito in Porto Empedocle, via Agrigento, 5, censito al NCEU del Comune di Porto Empedocle, Foglio 22, part. 267, sub 16.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito, con comparsa depositata il 9 novembre 2022,
che ha chiesto di rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, Controparte_1
l'appello proposto da . Parte_1
3. è, invece, rimasto contumace anche in questo grado. Controparte_2
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, con ordinanza del 11 luglio 2025 – all'esito della trattazione scritta del 4 luglio 2025 – la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato il gravame, è dirimente rilevare che, con note scritte depositate il 3 luglio 2025, le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando, al proposito, di avere raggiunto un accordo in virtù del quale si erano obbligati a vendere ad un terzo il bene oggetto di comunione.
Alla stregua di quanto rappresentato e di quanto pure è stato documentato con la menzionata proposta irrevocabile di vendita, il procedimento può concludersi con una decisione che dia atto del venire meno del contrasto tra le parti (Cassazione sezione lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007), con compensazione integrale delle spese di lite, stante lo specifico accordo raggiunto dalle parti anche su questo punto. 6 . Alla luce della rilevata cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell' appellante (ex plurimis Cass. Civ., sez. lav., n. 23939/2019; sez. III, n. 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa per intero tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI EP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 454 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Agrigento, via Imera, 82, presso lo studio dell'Avv. Rino Salvatore Di
Caro dal quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...] c. f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giuseppina Ganci;
APPELLATA
NONCHE'
nato ad [...] il [...], residente in [...]
33;
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: scioglimento di comunione
Conclusioni: cfr. note scritte depositate il 3 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 107 del 26 gennaio 2023 il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dispose lo scioglimento della comunione esistente tre le parti e, per l'effetto, assegnò a Parte_1
la proprietà dell'appartamento sito a Porto Empedocle e censito attualmente al Nceu del
[...]
Comune di Porto Empedocle al Foglio 22, part. 267 sub 16; condannò a versare, Parte_1
a titolo di conguaglio, € 15.778,22 in favore di ed € 15.778,22 in favore di Controparte_1 CP_2
rigettò la domanda ex art. 96 c.p.c. e dichiarò le spese di lite interamente compensate tra
[...] le parti in causa.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato il Parte_1
31 gennaio 2023, sulla scorta di unico ed articolato motivo, con cui ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto, previa conferma della dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria esistente tre le parti, venisse disposta, anche in considerazione della rinuncia all'assegnazione ex art. 720 c.c., se nessuno dei condividenti avesse voluto giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, la vendita all'incanto dell'appartamento sito in Porto Empedocle, via Agrigento, 5, censito al NCEU del Comune di Porto Empedocle, Foglio 22, part. 267, sub 16.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito, con comparsa depositata il 9 novembre 2022,
che ha chiesto di rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, Controparte_1
l'appello proposto da . Parte_1
3. è, invece, rimasto contumace anche in questo grado. Controparte_2
4.In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, con ordinanza del 11 luglio 2025 – all'esito della trattazione scritta del 4 luglio 2025 – la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato il gravame, è dirimente rilevare che, con note scritte depositate il 3 luglio 2025, le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando, al proposito, di avere raggiunto un accordo in virtù del quale si erano obbligati a vendere ad un terzo il bene oggetto di comunione.
Alla stregua di quanto rappresentato e di quanto pure è stato documentato con la menzionata proposta irrevocabile di vendita, il procedimento può concludersi con una decisione che dia atto del venire meno del contrasto tra le parti (Cassazione sezione lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007), con compensazione integrale delle spese di lite, stante lo specifico accordo raggiunto dalle parti anche su questo punto. 6 . Alla luce della rilevata cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell' appellante (ex plurimis Cass. Civ., sez. lav., n. 23939/2019; sez. III, n. 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
compensa per intero tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI EP LU