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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 766 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.105/20 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Castrì di Lecce, Parte_1 C.F._1
alla via Fondo Vigne n.1, presso lo studio dall'avv. Pierfausto Pagliara che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO on sede in Milano, alla via San Prospero n. 4, (c.f.: ), ed in sua Controparte_1 P.IVA_1
vece la procuratrice (c.f.: ), legittimata in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_2 rilasciata dall'originaria mandataria a rogito della Dr.ssa Controparte_3 Per_1
Notaio in San Donato Milanese, repertorio n. 432, raccolta n. 330 (versata in atti sub doc.
[...]
1), con unita originaria procura conferita da a Controparte_1 Controparte_3
(Dr. , Notaio in Milano, repertorio n. 42685, raccolta n. 13216), in persona del suo Persona_2
direttore generale dr. rappresentata e difesa, per procura alle liti resa su documento Parte_2 depositato nel giudizio di primo grado, dall'avv. Mario Mancusi ed elettivamente domiciliata in
Lecce, alla via Oberdan n.14 presso lo studio dell'avv. Gennaro Ferrecchia
APPELLATA
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata n.105/20 del tribunale di
Lecce: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale per sentire Controparte_4
1 accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte L'opponente riconosceva l'acquisto, in data 07.02.07 e 21.11.07, di due opere letterarie edite da ed esponeva che in entrambi i casi aveva versato un acconto di Euro 100,00 ed aveva concordato la dilazione del pagamento mediante 24 rate mensili, rispettivamente di Euro 88,25 ed Euro 89,00.
Sosteneva che dal 27.09.2007, riguardo al primo contratto, e dal 27.09.2008, riguardo al secondo contratto, aveva provveduto al pagamento dei relativi ratei e che, trascorsi più di sette, otto anni, non credendo di potersi trovare coinvolta in una causa di siffatta natura, non aveva conservato la documentazione relativa ai pagamenti.
Evidenziava, inoltre, che era stata diffidata al pagamento da la quale Controparte_5
aveva dichiarato di agire “quale mandataria della Società Compagnia Finanziaria 1 s.r.l. cessionaria dei crediti per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio di Controparte_4
in virtù di contratto di cessione in blocco...”, per cui salvo ogni rilievo in ordine all'inesistenza del credito, rilevava che non aveva alcun titolo per agire contro l'opponente, avendo ceduto CP_4
il proprio credito per cui è causa.
Si costituiva e per essa la mandataria Controparte_6 Controparte_5
(già , in virtù di procura rilasciata da Tarida s.p.a., che a sua volta, nel Controparte_7
contestare le avverse deduzioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare al merito, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede;
confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata nel merito, accertare che in liquidazione é Controparte_4
creditrice nei confronti della sig.ra della somma di Euro 7.443,78, oltre agli Parte_1
interessi moratori maturati nella misura contrattualmente prevista dalla richiesta sino al saldo, e per
l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia. Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso di spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
La detta convenuta ricostruiva i fatti di causa ed evidenziava l'avvenuto riconoscimento del debito da parte della opponente, giacché la non avrebbe contestato la sottoscrizione dei contratti, Pt_1
né il suo inadempimento.
Contestava l'assenza di legittimazione attiva in capo a , sostenendo Controparte_4
che per confutare tale eccezione era sufficiente fare ordine in merito alla sequenza di procure che legittimavano la società opposta a richiedere il credito per cui é causa.
2 Concessa la provvisoria esecuzione in data 03.07.18, si costituiva ex art. 111 c.p.c. CP_1
cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli
[...] [...]
, che agiva per il tramite della procuratrice Controparte_8 Controparte_5
in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria Controparte_3
La detta si riportava a tutti gli atti già depositati e chiedeva l'estromissione della Controparte_1
cedente . Controparte_4
Al presente giudizio veniva riunito quello contrassegnato dal n.3680/18, avente il medesimo oggetto
e causato da un disguido telematico durante il deposito dell'unica opposizione al decreto ingiuntivo in esame.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.”
Con sentenza n.105/20 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.354/18 emesso il 02.02.18; 2) Condanna al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di lite in favore di che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello per i motivi che saranno di Parte_1
seguito compiutamente esaminati.
Resisteva al gravame e per essa Controparte_1 Controparte_9
Con ordinanza datata 10.12.2021 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e della efficacia esecutiva della sentenza impugnata rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8.11.2023 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “Difetto di motivazione in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo all'interveniente Violazione e falsa applicazione Controparte_1 dell'art.58 TUB come richiamato dagli artt. 4 e 7 L.130/1999” costituito da due sotto motivi di cui il primo denominato “Sulla tassativa necessità di produrre il contratto di cessione” ed il secondo
“ Sul cumulativo obbligo di fornire prova documentale anche della iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese ” l'appellante critica in primis la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale afferma che le “procure notarili” e la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti nella Gazzetta Ufficiale siano elementi sufficienti per “acclarare la certezza del credito per cui
è causa”. Deduce la che le “procure notarili” in atti nulla provino in termini di certezza e di Pt_1
3 titolarità dello specifico credito così come l'avviso di cessione pubblicato in G.U. non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli ceduti. Deduce altresì che non avendo dato prova della iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle Imprese prescritta dall'art. CP_1
58 comma 2 TUB la cessione del credito preteso non sarebbe opponibile alla . Pt_1
Con il secondo motivo di gravame rubricato “Carenza di motivazione sull'eccepita mancanza di certezza e liquidità del credito vantato da controparte” la si duole perché il tribunale si Pt_1 sarebbe limitato a constatare solo la produzione dei “contratti” da lei sottoscritti mentre avrebbe dovuto valutare l'intera produzione documentale. Deduce in particolare, quanto al documento che ha prodotto sub 4 in allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 denominandolo “prova di CP_1 erogazione” che a pag. 4 di tale memoria istruttoria si legge testualmente: “Sulla prova di erogazione si allegano file dei bonifici inviati tra cui è presente anche quello della pratica in oggetto (doc. 4). Il numero di bonifico (progressivo prima colonna a sinistra) è 2694: si tratta di un importo cumulativo di € 1.532.146,00 e nell'elenco è presente la posizione 96657”. Da ciò risulterebbe che il Giudice di primo grado non si sia reso conto che, per stessa ammissione della parte creditrice, la cessione originaria del credito tra e riguardò esclusivamente il 2° contratto stipulato Pt_4 CP_4
dalla Prof.ssa il 2.11.2007 (per l'acquisto dell'opera letteraria intitolata Pt_1 [...]
e non già il 1° contratto stipulato il 7.2.2007 identificato con nr. 54319. Parte_5
Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
E' ormai ius receptum il principio secondo cui la società cessionaria di un credito, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, deve fornire la prova rigorosa della propria legittimazione ad agire e non può limitarsi a produrre l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Essa ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito di cui trattasi nella operazione di cessione mediante prova documentale della propria legittimazione.
Gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, non sono sufficienti ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale serve solo ad esonerare la cessionaria dall'obbligo di notifica individuale della cessione ma non costituisce prova dell'effettivo trasferimento del credito specifico.
4 Tali principi sono stati anche di recente confermati dal Supremo giudice di legittimità il quale con ordinanza n.3405/24 (riferita alla cessione in blocco dei crediti bancari ma applicabile anche alle altre tipologie di crediti) ha così statuito “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).
Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. 20/07/2023, n. 21821)”.
Nel caso di specie, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CP_1
e secondo la Corte non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione di cui trattasi e, di conseguenza, non ha fornito la prova della sua legittimazione ad agire.
Secondo questa corte l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. quanto all'oggetto della cessione di cui trattasi non presenta caratteristiche di certezza e determinatezza sicché era indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione da cui risultavano le posizioni creditorie asseritamente vantate nei confronti della debitrice ceduta.
Ne consegue che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di non avendo Controparte_1
la stessa prodotto i contratti di cessione in cui risultano specificamente i crediti di cui trattasi.
La seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo sono assorbiti dalla decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di e per essa in quanto soccombente. Controparte_1 Controparte_5
PQM
La Corte di Appello di Lecce, così provvede:
5 - accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, dichiara la carenza di legittimazione attiva di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 354/18 del tribunale di
Lecce);
- condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore di liquidate, quanto al primo grado in € 1.800,00 per compensi professionali Parte_1
(come da sentenza impugnata) e quanto al presente grado in € 2.500,00 oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge;
- dichiara il diritto di alla restituzione di quanto eventualmente pagato in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 766 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 8.11.2023, avverso la sentenza n.105/20 del tribunale di Lecce
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Castrì di Lecce, Parte_1 C.F._1
alla via Fondo Vigne n.1, presso lo studio dall'avv. Pierfausto Pagliara che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO on sede in Milano, alla via San Prospero n. 4, (c.f.: ), ed in sua Controparte_1 P.IVA_1
vece la procuratrice (c.f.: ), legittimata in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_2 rilasciata dall'originaria mandataria a rogito della Dr.ssa Controparte_3 Per_1
Notaio in San Donato Milanese, repertorio n. 432, raccolta n. 330 (versata in atti sub doc.
[...]
1), con unita originaria procura conferita da a Controparte_1 Controparte_3
(Dr. , Notaio in Milano, repertorio n. 42685, raccolta n. 13216), in persona del suo Persona_2
direttore generale dr. rappresentata e difesa, per procura alle liti resa su documento Parte_2 depositato nel giudizio di primo grado, dall'avv. Mario Mancusi ed elettivamente domiciliata in
Lecce, alla via Oberdan n.14 presso lo studio dell'avv. Gennaro Ferrecchia
APPELLATA
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata n.105/20 del tribunale di
Lecce: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale per sentire Controparte_4
1 accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte L'opponente riconosceva l'acquisto, in data 07.02.07 e 21.11.07, di due opere letterarie edite da ed esponeva che in entrambi i casi aveva versato un acconto di Euro 100,00 ed aveva concordato la dilazione del pagamento mediante 24 rate mensili, rispettivamente di Euro 88,25 ed Euro 89,00.
Sosteneva che dal 27.09.2007, riguardo al primo contratto, e dal 27.09.2008, riguardo al secondo contratto, aveva provveduto al pagamento dei relativi ratei e che, trascorsi più di sette, otto anni, non credendo di potersi trovare coinvolta in una causa di siffatta natura, non aveva conservato la documentazione relativa ai pagamenti.
Evidenziava, inoltre, che era stata diffidata al pagamento da la quale Controparte_5
aveva dichiarato di agire “quale mandataria della Società Compagnia Finanziaria 1 s.r.l. cessionaria dei crediti per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio di Controparte_4
in virtù di contratto di cessione in blocco...”, per cui salvo ogni rilievo in ordine all'inesistenza del credito, rilevava che non aveva alcun titolo per agire contro l'opponente, avendo ceduto CP_4
il proprio credito per cui è causa.
Si costituiva e per essa la mandataria Controparte_6 Controparte_5
(già , in virtù di procura rilasciata da Tarida s.p.a., che a sua volta, nel Controparte_7
contestare le avverse deduzioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare al merito, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede;
confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata nel merito, accertare che in liquidazione é Controparte_4
creditrice nei confronti della sig.ra della somma di Euro 7.443,78, oltre agli Parte_1
interessi moratori maturati nella misura contrattualmente prevista dalla richiesta sino al saldo, e per
l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia. Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n.55/14, oltre al rimborso di spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
La detta convenuta ricostruiva i fatti di causa ed evidenziava l'avvenuto riconoscimento del debito da parte della opponente, giacché la non avrebbe contestato la sottoscrizione dei contratti, Pt_1
né il suo inadempimento.
Contestava l'assenza di legittimazione attiva in capo a , sostenendo Controparte_4
che per confutare tale eccezione era sufficiente fare ordine in merito alla sequenza di procure che legittimavano la società opposta a richiedere il credito per cui é causa.
2 Concessa la provvisoria esecuzione in data 03.07.18, si costituiva ex art. 111 c.p.c. CP_1
cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli
[...] [...]
, che agiva per il tramite della procuratrice Controparte_8 Controparte_5
in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria Controparte_3
La detta si riportava a tutti gli atti già depositati e chiedeva l'estromissione della Controparte_1
cedente . Controparte_4
Al presente giudizio veniva riunito quello contrassegnato dal n.3680/18, avente il medesimo oggetto
e causato da un disguido telematico durante il deposito dell'unica opposizione al decreto ingiuntivo in esame.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.”
Con sentenza n.105/20 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.354/18 emesso il 02.02.18; 2) Condanna al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di lite in favore di che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello per i motivi che saranno di Parte_1
seguito compiutamente esaminati.
Resisteva al gravame e per essa Controparte_1 Controparte_9
Con ordinanza datata 10.12.2021 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e della efficacia esecutiva della sentenza impugnata rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8.11.2023 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “Difetto di motivazione in merito all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo all'interveniente Violazione e falsa applicazione Controparte_1 dell'art.58 TUB come richiamato dagli artt. 4 e 7 L.130/1999” costituito da due sotto motivi di cui il primo denominato “Sulla tassativa necessità di produrre il contratto di cessione” ed il secondo
“ Sul cumulativo obbligo di fornire prova documentale anche della iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese ” l'appellante critica in primis la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale afferma che le “procure notarili” e la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti nella Gazzetta Ufficiale siano elementi sufficienti per “acclarare la certezza del credito per cui
è causa”. Deduce la che le “procure notarili” in atti nulla provino in termini di certezza e di Pt_1
3 titolarità dello specifico credito così come l'avviso di cessione pubblicato in G.U. non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli ceduti. Deduce altresì che non avendo dato prova della iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle Imprese prescritta dall'art. CP_1
58 comma 2 TUB la cessione del credito preteso non sarebbe opponibile alla . Pt_1
Con il secondo motivo di gravame rubricato “Carenza di motivazione sull'eccepita mancanza di certezza e liquidità del credito vantato da controparte” la si duole perché il tribunale si Pt_1 sarebbe limitato a constatare solo la produzione dei “contratti” da lei sottoscritti mentre avrebbe dovuto valutare l'intera produzione documentale. Deduce in particolare, quanto al documento che ha prodotto sub 4 in allegato alla memoria 183 comma 6 n. 2 denominandolo “prova di CP_1 erogazione” che a pag. 4 di tale memoria istruttoria si legge testualmente: “Sulla prova di erogazione si allegano file dei bonifici inviati tra cui è presente anche quello della pratica in oggetto (doc. 4). Il numero di bonifico (progressivo prima colonna a sinistra) è 2694: si tratta di un importo cumulativo di € 1.532.146,00 e nell'elenco è presente la posizione 96657”. Da ciò risulterebbe che il Giudice di primo grado non si sia reso conto che, per stessa ammissione della parte creditrice, la cessione originaria del credito tra e riguardò esclusivamente il 2° contratto stipulato Pt_4 CP_4
dalla Prof.ssa il 2.11.2007 (per l'acquisto dell'opera letteraria intitolata Pt_1 [...]
e non già il 1° contratto stipulato il 7.2.2007 identificato con nr. 54319. Parte_5
Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
E' ormai ius receptum il principio secondo cui la società cessionaria di un credito, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, deve fornire la prova rigorosa della propria legittimazione ad agire e non può limitarsi a produrre l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Essa ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito di cui trattasi nella operazione di cessione mediante prova documentale della propria legittimazione.
Gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, non sono sufficienti ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale serve solo ad esonerare la cessionaria dall'obbligo di notifica individuale della cessione ma non costituisce prova dell'effettivo trasferimento del credito specifico.
4 Tali principi sono stati anche di recente confermati dal Supremo giudice di legittimità il quale con ordinanza n.3405/24 (riferita alla cessione in blocco dei crediti bancari ma applicabile anche alle altre tipologie di crediti) ha così statuito “Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass.,
13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016,
n. 4116).
Non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. 20/07/2023, n. 21821)”.
Nel caso di specie, si è limitata a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CP_1
e secondo la Corte non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione di cui trattasi e, di conseguenza, non ha fornito la prova della sua legittimazione ad agire.
Secondo questa corte l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. quanto all'oggetto della cessione di cui trattasi non presenta caratteristiche di certezza e determinatezza sicché era indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione da cui risultavano le posizioni creditorie asseritamente vantate nei confronti della debitrice ceduta.
Ne consegue che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di non avendo Controparte_1
la stessa prodotto i contratti di cessione in cui risultano specificamente i crediti di cui trattasi.
La seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo sono assorbiti dalla decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di e per essa in quanto soccombente. Controparte_1 Controparte_5
PQM
La Corte di Appello di Lecce, così provvede:
5 - accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, dichiara la carenza di legittimazione attiva di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 354/18 del tribunale di
Lecce);
- condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore di liquidate, quanto al primo grado in € 1.800,00 per compensi professionali Parte_1
(come da sentenza impugnata) e quanto al presente grado in € 2.500,00 oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge;
- dichiara il diritto di alla restituzione di quanto eventualmente pagato in Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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