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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 531/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1 di TO (P.IVA ), con sede in TO, C.so Bramante 88, in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa, anche Parte_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro VALENTINI (CF. ) C.F._1
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) con elezione di domicilio presso lo studio delle ultime in TO, C.F._3
corso Bramante 88/90, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
per procura su foglio separato, ex Delibera n.1453 del 25/10/2024, da intendersi unita al ricorso in appello
Appellante-appellata incidentale
Contro
( ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( , ( , C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
( , ( ),
[...] C.F._7 CP_5 C.F._8 CP_6
( ), ( ),
[...] C.F._9 Controparte_7 C.F._10 [...]
( ), ( ), CP_8 C.F._11 CP_9 C.F._12 [...]
( ), ( ), CP_10 C.F._13 CP_11 C.F._14
( ), CP_12 C.F._15 Controparte_13
1
[...] ( ), ( , C.F._16 CP_14 C.F._17 CP_15
( ), ( ), C.F._18 CP_16 C.F._19 CP_17
( ), ( ), C.F._20 Controparte_18 C.F._21 CP_19
( ), (
[...] C.F._22 CP_20 C.F._23 [...]
( , ( ), CP_21 C.F._24 Controparte_22 C.F._25
( , ( ), CP_23 C.F._26 CP_24 C.F._27
( ), Controparte_25 C.F._28 CP_26
( ), ( ), C.F._29 CP_27 C.F._30 CP_28
( , ( ),
[...] C.F._31 CP_29 C.F._32
( ), ( ), Controparte_30 C.F._33 CP_31 C.F._34
( ), Controparte_32 C.F._35 Controparte_33
( ), ( ), C.F._36 CP_34 C.F._37 CP_35
( ),
[...] C.F._38 Controparte_36
( ), ( ), C.F._39 CP_37 C.F._40 CP_38
( ), ( ), C.F._41 CP_39 C.F._42 CP_40
( ), ( ,
[...] C.F._43 Controparte_41 C.F._44
( , Controparte_42 C.F._45 Controparte_43
( ( ), C.F._46 CP_44 C.F._47 CP_45
( , ( ), C.F._48 Controparte_46 C.F._49 CP_47
( ), (
[...] C.F._50 Controparte_48 C.F._51
( ), CP_49 CP_50 C.F._52 Controparte_51
( ), ( C.F._53 CP_52 C.F._54 CP_53
( ), ( ),
[...] C.F._55 Controparte_54 C.F._56
( ), Controparte_55 C.F._57 CP_56
( ), ( ), C.F._58 Controparte_57 C.F._59 CP_58
( ), ( ), C.F._60 CP_59 C.F._61 Controparte_60
( ), ( ), C.F._62 Controparte_61 C.F._63 [...]
( ), ( , CP_62 C.F._64 CP_63 C.F._65 CP_64
( ), ( ),
[...] C.F._66 CP_65 C.F._67 [...]
( ), CP_66 C.F._68 Controparte_67
( ), C.F._69 Controparte_68
( ( ), C.F._70 CP_69 C.F._71 CP_70
( ), ( ), C.F._72 Controparte_71 C.F._73 [...]
( , ( , CP_72 C.F._74 CP_73 C.F._75 CP_74
2 ( ), ( ), CP_75 C.F._76 CP_76 C.F._77 CP_77
( , ( ),
[...] C.F._78 Controparte_78 C.F._79
( , Controparte_79 C.F._80 Controparte_80
( ), ( ), C.F._81 CP_81 C.F._82 [...]
( , Controparte_82 C.F._83 Controparte_83
( ), ( ), C.F._84 CP_84 C.F._85 CP_85
( ), ), C.F._86 CP_86 C.F._87 CP_87
( ), ( , C.F._88 Controparte_88 C.F._89 CP_54
( ), ( ), CP_3 C.F._90 Controparte_89 C.F._91
( ), ( ), Controparte_90 C.F._92 Controparte_91 C.F._93
( ), CP_92 C.F._94 CP_93
( , ( ), C.F._95 Controparte_94 C.F._96 CP_95
( ), ( ),
[...] C.F._97 CP_96 C.F._98 CP_97
( ), ( ),
[...] C.F._99 CP_98 C.F._100 CP_99
( , ( ),
[...] C.F._101 CP_100 C.F._102 CP_101
( ), ( ),
[...] C.F._103 Controparte_102 C.F._104
( ), ( , CP_103 C.F._105 CP_104 C.F._106
), ( ), Controparte_105 C.F._107 CP_106 C.F._108
( , ( ), CP_107 C.F._109 CP_108 C.F._110
( , CP_109 C.F._111 Controparte_110
( ), ( ), C.F._112 Controparte_111 C.F._113 CP_112
( ),
[...] C.F._114 Controparte_113
( ), ( ), C.F._115 CP_114 C.F._116 Controparte_115
( ), ( ), C.F._117 Controparte_116 C.F._118 CP_117
( , ( ),
[...] C.F._119 Controparte_118 C.F._120 CP_119
( ), ( ),
[...] C.F._121 CP_120 C.F._122 CP_121
( ), ( ,
[...] C.F._123 CP_122 C.F._124 [...]
( ), ( ), CP_123 C.F._125 CP_124 C.F._126
( ), Controparte_125 C.F._127 CP_126
( ), ( ), C.F._128 CP_127 C.F._129 CP_128
( ), ( ),
[...] C.F._130 Controparte_129 C.F._131
( ), Controparte_130 C.F._132 CP_131
( ), ( ), C.F._133 Controparte_132 C.F._134 CP_133
( ), ( ),
[...] C.F._135 CP_134 C.F._136 CP_135
3 ( Controparte_136 C.F._137 CP_137
( ), ( ), C.F._138 CP_138 C.F._139 CP_139
( ), ( ,
[...] C.F._140 CP_140 C.F._141
Alessandro ( ), CP_141 C.F._142 CP_142
( , ( ), C.F._143 Controparte_143 C.F._144 [...]
( ), ( ), CP_144 C.F._145 CP_145 C.F._146
( ), Controparte_146 C.F._147 Controparte_147
( ), ( ),
[...] C.F._148 Controparte_148 C.F._149 [...]
( ), ( ), CP_149 C.F._150 Controparte_150 C.F._151
( ), ( , CP_151 C.F._152 CP_152 C.F._153
( ), Controparte_153 C.F._154 CP_154
( ), ( ), C.F._155 Controparte_155 C.F._156 CP_156
( ), (
[...] C.F._157 Controparte_157 C.F._158
( ( ), CP_158 C.F._159 CP_159 C.F._160
( ), Controparte_160 C.F._161 CP_161
( ), ( ), C.F._162 Controparte_162 C.F._163 CP_163
( ), ( ),
[...] C.F._164 CP_164 C.F._165 CP_165
( ), ( ,
[...] C.F._166 CP_166 C.F._167 CP_167
( ), ( ), CP_168 C.F._168 CP_169 C.F._169 [...]
( , ( , CP_170 C.F._170 CP_171 C.F._171
( ), CP_172 C.F._172 Controparte_173
( , ( , C.F._173 Controparte_174 C.F._174 CP_175
( ), ( ),
[...] C.F._175 CP_176 C.F._176 [...]
( ), ( ), CP_177 C.F._177 CP_178 C.F._178
( ), CP_179 C.F._179 CP_180
( ), ( ), C.F._180 Controparte_181 C.F._181 CP_182
( ), ( ),
[...] C.F._182 CP_183 C.F._183 CP_184
( , ( ), C.F._184 CP_185 C.F._185 CP_186
( , ( ),
[...] C.F._186 CP_187 C.F._187 [...]
( ), CP_188 C.F._188 Controparte_189
( ), ), C.F._189 CP_190 C.F._190 CP_191
( ), ( , C.F._191 CP_192 C.F._192 CP_193
( ,
[...] C.F._193 CP_194 Parte_5
( , ), C.F._194 Parte_6 C.F._195 Parte_7
4 ( , ), C.F._196 CP_195 C.F._197 Parte_8
( ), ( ), tutti C.F._198 Parte_9 C.F._199 rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Prof. Dario Vladimiro Gamba
(CF. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._200
Maria Novella Faletti (CF. ) in TO, Corso Vinzaglio n. 2 C.F._201
Appellati-appellanti incidentali
Oggetto: quota del 5% del CP_196
Conclusioni
Per l'appellante-appellata incidentale: come da ricorso depositato il 7.11.2024.
Per gli appellati-appellanti incidentali: come da memoria depositata il 17.1.2015.
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2022 e ritualmente notificato, il dott.
e tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1
l per Controparte_197
chiedere al Tribunale di TO in funzione di giudice del lavoro di accertare e dichiarare che gli esponenti nulla devono all' convenuta in (eventuale e ipotetica) Pt_1
restituzione della quota del 5% da destinarsi al c.d. del compenso CP_196
CP_19 ricevuto per l'attività libero professionale intramuraria (d'ora in poi eseguita nel periodo 14.9.2012-17.2.2015 per le singole dettagliate ragioni esposte nella narrativa del ricorso e per l'effetto di mandare assolti i ricorrenti medesimi da ogni richiesta/domanda loro rivolta a detto titolo;
hanno chiesto, in ogni caso, di accertare e CP_19 dichiarare che la ulteriore quota del 5% dei compensi per l estinata al c.d.
[...] si aggiunge all'onorario richiesto dal dirigente medico per la singola CP_196
CP_19 prestazione svolta in così come previsto anche dall'accordo sindacale dell'ottobre 2014 stipulato dall' con le OO.SS. dirigenza medico-veterinaria e, Pt_1 per l'effetto, di accertare e dichiarare che i ricorrenti nulla devono all' in Pt_1
(eventuale e ipotetica) restituzione della quota del 5% da destinarsi al c.d. Fondo
CP_19 Balduzzi del compenso ricevuto per l eseguita da quella data all'attualità e, segnatamente, nel periodo in contestazione.
L' ha resistito in giudizio chiedendo la reiezione delle domande azionate dai Pt_1
ricorrenti. Siccome l si è costituita tardivamente, mediante il deposito di memoria Pt_1
difensiva solo in data 15.6.2023, rispetto alla data della prima udienza fissata per il giorno 16.6.2023, il Tribunale ne ha rilevato la decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 ult. co. c.p.c..
Il Tribunale, con sentenza in data 31.5.2024, n. 850/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato che i ricorrenti nulla devono all'Azienda convenuta con riferimento all'attività libero professionale intramuraria, ex art. 1, comma 4, lett. c) della
L. 120/2007 svolta nel periodo 14 settembre 2012- 17 febbraio 2015; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza l' Controparte_197
ha interposto appello, al quale hanno resistito i ricorrenti,
[...] Pt_10
proponendo a loro volta appello incidentale.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1.Il Tribunale ha preliminarmente osservato come i ricorrenti siano per la maggior parte dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dell' convenuta, quali Pt_1
dirigenti medici e in piccola minoranza anche quali ricercatori e professori universitari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di TO e come gli stessi svolgano attività assistenziale presso l convenuta in esecuzione di specifica Pt_1
convenzione.
Ha rammentato che tutti i ricorrenti, nel periodo compreso tra il 14.9.2022 [rectius,
14.9.2012] e il 17.2.2015, hanno svolto attività libero professionale intramuraria.
Ha ricordato che l'attività libero professionale intramuraria è disciplinata dalla L. n. 120 del 3 agosto 2007; -che, per quanto di interesse, la disposizione di cui all'art. 1, comma
4, lett. c della L.120/2007, così come novellata dal D.L. 158/2012, conv. nella L.
189/2012, prevede quanto segue: «Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: (…)
c) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di
6 supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per
l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera
a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis).
Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'Accordo sancito il
18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (…)».
Tanto premesso, il Tribunale ha sintetizzato i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, rammentando che i ricorrenti avevano agito, dopo aver ricevuto una lettera di diffida, nel mese di agosto del 2022, a mezzo della quale l aveva esposto Pt_1 quanto segue: “(…) con l'unificazione delle tre aziende ospedaliere (…) è stato adottato – con deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2015 – un unico regolamento aziendale disciplinante
l'attività libero-professionale intraomoenia. A seguito di recenti approfondimenti da parte dell'azienda, finalizzati ad aggiornare il regolamento, anche al fine di adeguarlo alle disposizioni vigenti, è emerso che alle prestazioni svolte in regime di attività libero professionale intramoenia non è stata applicata - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto Balduzzi e l'adizione del vigente regolamento (14 settembre 2012 – 17 febbraio
2015) - la trattenuta del 5%, così come, invece, richiede la legge.
Pertanto, si invia la presente al fine di interrompere ex articolo 2943 cod. civ. i termini di prescrizione dell'indebito oggettivo derivante dalla mancata trattenuta del suddetto 5% in relazione all'attività libero professionale intramuraria svolta in nome e per conto della scrivente azienda a partire dal giorno 14 settembre 2012 e fino al 17 febbraio 2015, con espressa riserva di comunicare e richiedere alla S.V. l'esatto ammontare dovuto (…). Quanto sopra, impregiudicata ogni ulteriore richiesta per gli anni successivi all'adozione del vigente sopraindicato regolamento aziendale sull'attività libero professionale intramoenia, relativamente ai quali seguiranno specifiche comunicazioni e diffide”.
Il primo Giudice ha rilevato che, nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti sostengono l'illegittimità della pretesa dell' assumendo che la stessa, in violazione della Pt_1 norma di cui all'art. 1, co.4, lett. L. 120/2007 come modificata dal D.L. 158/2012, configurerebbe una sorta di imposta diretta extra ordinem sull'onorario del
7 CP_19 professionista esercente l Per i ricorrenti la quota del 5%, da computare sull'onorario del medico, per essere destinata a interventi di prevenzione o a ridurre le liste di attesa, dovrebbe essere inclusa nella tariffa posta a carico dell'assistito che fruisce dell'ALPI e dovrebbe essere concordata in sede di contrattazione collettiva integrativa.
Il Giudice ha quindi considerato che l , al contrario, ha rivendicato la legittimità Pt_1 del proprio operato e affermato come l'ulteriore quota del 5% del compenso del professionista, finalizzata alla costituzione del rappresenti una mera CP_196
e doverosa applicazione legislativa, sottratta all'autonomia collettiva e che, quindi, il mancato prelievo del 5% altro non sia che un pagamento di somme non dovute ai ricorrenti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Pt_1 sollevata con il ricorso da parte dei ricorrenti dipendenti dell'Università di TO (in quanto professori o ricercatori) ed ha richiamato sul punto l'orientamento di legittimità per il quale deve essere ritenuta sussistente la legittimazione passiva sia dell'Università, sia dell'ente del SSN di riferimento (Cass. SU 9.5.2016, n. 9279; Id.
7.3.2014, n. 5325; Id. 24.5.2013, n. 12908).
Contr Il giudice, dopo aver ricordato che il 24.10.2014 e il 17.2.2015 tra l convenuta e le rappresentative della dirigenza medica e sanitaria, erano stati raggiunti Pt_11 accordi diretti ad approvare il regolamento aziendale dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI), a seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto Contr Balduzzi, ha ricordato che l con delibera del Direttore generale 17.2.2015, n. CP_19 155, ha preso atto di tali accordi e ha approvato il regolamento aziendale dell' el testo allegato alla delibera;
ha quindi dato conto della divergenza parziale tra i testi e rilevato come l'AOU convenuta non abbia mai conformato la propria condotta alle disposizioni regolamentari;
-come, pertanto, siano rimasti inattuati il regolamento approvato a seguito dell'accordo 24.10.2014 cit., sia quello approvato all'esito dell'accordo raggiunto con le OO.SS. il 17.2.2015, sia quello approvato con delibera del DG 17.2.2015.
Il giudice ha quindi affermato che l'AOU convenuta non ha provveduto ad aggiornare le tariffe ALPI, né a costituire il né a predisporre progetto alcuno per CP_196
raggiungere gli obiettivi indicati dal legislatore per la creazione del Fondo;
ha disatteso la tesi dell' , secondo la quale il valore tariffario della prestazione erogata Pt_1 sarebbe finalizzato al recupero dei costi diretti e indiretti e l'onorario del medici per
8 prestazioni ALPI, in fase di ripartizione, sarebbe dovuto essere il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa. Ha giustificato la reiezione della pretesa dell'AOU, affermando che la stessa si pone in aperto contrasto con le norme contenute negli artt. 28 della L. 488/2015, 15 quinques del D. Lgs. 502/1992 e degli accordi raggiunti con l dalle OO.SS. (24.10.204 e 17.2.2015), Pt_1 evidenziando in particolare che, in base ad essi, compete esclusivamente all' Pt_1
di provvedere alla determinazione/aggiornamento delle tariffe dovute dagli utenti che fruiscono dell'attività in regime di ALPI, con la conseguenza di escludere la possibilità di ammettere alcun onere a carico dei dirigenti medici impegnati nelle attività libero- professionali intramurarie.
Ha evidenziato infine come le tesi difensive dell'AOU siano state tutte respinte dalla
Suprema Corte che, con la sentenza 27883/2023, ha ricostruito il quadro normativo ed enunciato i principi che trovano piena applicazione nel caso in esame;
il Giudice ha quindi riportato ampi stralci della motivazione di tale sentenza e, nel condividerne le argomentazioni, ha concluso accogliendo la tesi dei ricorrenti ed escludendo quindi il diritto in capo all' convenuta di ripetere dai ricorrenti Controparte_197
l'importo pari al 5% di quanto loro già corrisposto a titolo di compenso per l'attività libero professionale intramuraria svolta nel periodo indicato nelle lettere di diffida
(14.9.2012-17.2.2015).
In ragione delle conclusioni assunte in ricorso, non ha consentito di estendere la pronuncia anche al periodo successivo rispetto a quello indicato nella lettera di diffida, trasmessa dall'AOU nell'agosto 2022.
Ha rigettato infine la domanda dell'AOU di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma di cui all'art. 1, co. 4, lett. c, ultima parte della L.
120/2007 nel testo novellato dal Decreto Balduzzi per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97
Cost, in assenza di specificazione dei motivi di contrasto e di elementi idonei a supportare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione.
2. I motivi di doglianza.
L' appella la sentenza del Tribunale di TO n. 850/2024, censurandola sotto Pt_1
tre profili. Si tratta di una serie di questioni di contenuto identico a quelle già esaminate e delibate da questo Collegio in altra pronuncia (cfr. sentenza nella causa iscritta al
RG 401/2024), di cui si riporta quindi il contenuto nei termini che seguono.
«Il primo e il terzo motivo di doglianza, essendo intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
9 I motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012 che, in sintesi, tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
In punto di fatto, val la pena di osservare come i contenuti dei punti da 1 a 4 dell'atto di appello possano ritenersi condivisi tra le parti.
È indubbio, infatti, che l'art. 15 quater e quinques del D. Lgs. 502/1992 consenta ai dirigenti medici dell'Azienda lo svolgimento dell'attività complementare a quella CP_19 istituzionale, attività libero-professionale intramuraria denominata, per comodità
-che per attività libero-professionale si intenda quella svolta, previa autorizzazione aziendale, individualmente o in equipe, dalla dirigenza medica e sanitaria al di fuori dell'orario di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore dell'assistito e su libera scelta dello stesso;
-che tale normativa trovi applicazione anche ai professori e ai ricercatori universitari in rapporto esclusivo con il SSN che espletano la propria attività assistenziale in convenzione con le strutture aziendali, ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 517/1999.
Né è contestato che, a seguito dell'unificazione delle tre ex aziende ospedaliere (
[...]
, e ) avvenuta con DPGR Controparte_200 CP_201 Controparte_202
19.6.2012, n. 45, si sia reso necessario adottare un unico regolamento vòlto a disciplinare la materia in modo uniforme per l'intera AO “ Parte_1
Contr
” di TO, divenuta poi per effetto del successivo DPGR 6.12.2013, n.
[...]
71.
Le questioni per cui è causa sono sorte in relazione all'agire dell' appellante Pt_1 che, con lettera dell'agosto 2022 ha avanzato nei confronti di tutti i dirigenti medici, professori universitari, la richiesta di restituzione di importi pari al 5% del compenso da loro percepito in ragione dell'espletamento dell'attività libero-professionale svolta dal 14.9.2022, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, fino al 17.2.2015,
10 data di approvazione del Regolamento in materia di libera professione presso la
[...]
di TO. Parte_1
Non vi è dubbio, infine, che le rappresentanze della dirigenza medica e quelle di comparto abbiano sottoscritto, in data 24.10.2014, accordi sindacali e che, in data
17.2.2015, sia stato approvato il Regolamento dianzi indicato, nel quale era fatta espressa riserva di quantificazione dell'importo dovuto per quel periodo e fatta salva la facoltà di formulazione di analoga richiesta per gli anni successivi e fino all'attualità.
Il primo punto di contrasto – avente peraltro portata dirimente – è costituito dall'interpretazione dei suddetti accordi.
Secondo l' (cfr. punto 6 atto di appello) era stato previsto che la costruzione Pt_1 della tariffa fosse strutturata tenendo conto del compenso richiesto dal professionista e in funzione di alcuni parametri descritti nell'accordo stesso (cfr. rispettivamente artt.
2-4, doc. 02, parte II e art. 4, doc. 03, parte II). In particolare, si dava atto che per
“onorario” si intendeva il compenso, al lordo delle imposte sui redditi personali delle persone fisiche, che compariva sul cedolino paga, mentre per “tariffa” si intendeva il valore economico complessivo a carico del paziente, a fronte della prestazione ricevuta. Inoltre, sempre secondo l' , sarebbe stata demandata al professionista Pt_1
“la definizione del valore tariffario della prestazione erogata (così da assicurare, in termini economici, la concorrenzialità della tariffa), fermo restando che tale valore assicura[sse] al il recupero dei costi diretti e indiretti sostenuti e che Pt_1
l'onorario, in fase di ripartizione, [fosse] il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa […]”.
Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 Pt_1 come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero- professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura
11 dell'assistito2, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023;
Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che l sanitarie locali e gli altri enti Pt_1 ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti
12 interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”).
Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. di CP_196 nuova introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il
D.L. n. 158del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le
13 tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”.
L'accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta definita direttamente ex lege come percentuale prefissata CP_196 del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
14 1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n.
158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994,
n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n.
20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa
Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi
15 diretti ed indiretti sostenuti dalle stesse, ivi compreso il maggior esborso a Pt_1 titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero- professionale. La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo a CP_196 sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione
16 Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dal ricorrente, si pone in Pt_1 contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all'Azienda il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale in sede di discussione al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta Balduzzi sia prevista ex lege.
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall' non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio regolamento;
di Pt_1 conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa mai ha recepito ed applicato, così come dalla stessa riconosciuto nella Pt_1 deliberazione della Direzione Generale del marzo del 2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che “l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n. 155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata
17 l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia” (cfr. pp. 12 e 13 ricorso in appello).
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L.
16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata
18 contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che possa applicare la trattenuta di Parte_12 cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
La pretesa dell' appellante è infondata anche in relazione al fatto che la stessa Pt_1
è stata avanzata a distanza di quasi dieci anni dalla novella introdotta dal d.l. n.
158/2012, facendo valere i contenuti di un accordo dalla stessa non recepito (di qui l'accollo di responsabilità già disposto dal giudice di prime cure) e senza nemmeno tener conto dell'inserimento in sede di bilancio, quale posta ammortizzata del credito relativo alla c.d. trattenuta “ , della quota del 5 per cento in quanto non CP_196 disposta dalla stessa odierna appellante. Siccome la determinazione finale Pt_1 della tariffa è in ogni caso definita attraverso una procedura concordata e non attraverso una volontà unilaterale, la mancata attuazione dell'accordo sindacale raggiunto (in data 24.10.2014, non può che gravare sulla parte che ne ha causato la vanificazione (ossia l' . Pt_1
La circostanza che la stessa abbia poi inteso recepire l'accordo in un regolamento in data 17.2.2015 che proprio “in merito alla consistenza e alle modalità di costituzione del cosiddetto (…) non ha recepito integralmente tutte le parti CP_196 dell'accordo sottoscritto in data 24.10.2014 con le OO.SS., della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, nella parte in cui era prevista la trattenuta del 5% per il fondo Balduzzi su tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria”, non sposta i termini del problema, ma rafforza, invece, la conclusione
19 del mancato recepimento dell'accordo sindacale, così come risulta dalla delibera del
Direttore Generale del 31.3.2022 (delibera n. 458/2022, doc. 3, prod. appellati). In detta delibera, infatti, si è osservato che “a seguito del citato approfondimento avviato dalla Direzione sono state evidenziate, da parte della competente struttura semplice
“Libera professione”, alcune criticità tecniche rispetto alla completa attuazione del
Regolamento medesimo, motivo per il quale in determinati ambiti sono ancora applicati i Regolamenti in uso presso i singoli presidi prima del D.L. 158/2012 (…)”
e si è ulteriormente esplicitato quanto segue “(…) Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al D.L. del 13.9.2012, n. 158, convertito con la Legge 8.11.2012
n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) e data la necessità di armonizzare sin da subito le modalità di costituzione delle tariffe dell'attività libero-professionale intramuraria per tutti i presidi, applicare le modalità di costruzione delle tariffe e di calcolo delle varie trattenute previste dalla legge e dal Regolamento in tutti le strutture aziendali;
Vista la necessità di aprire con la massima tempestività un tavolo tecnico finalizzato a condividere in tempi brevi un nuovo testo aggiornato del Regolamento della libera professione, finalizzato anche a recepire le indicazioni normative nazionali, regionali e dei CCNL, anche alla luce del mancato buon fine delle trattative intraprese dall'amministrazione (…)”.
Di conseguenza, la pretesa di cui alla domanda proposta in via gradata dall' Pt_1 appellante, di addossare la responsabilità degli appellati, anche pro quota, per la mancata conclusione degli accordi deve essere rigettata, non essendo ad essi addebitate specifiche condotte ostative di natura colposa, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
La portata vincolante degli accordi sindacali è stata indicata nella stessa relazione di accompagnamento al bilancio (cfr. p. 39).
Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che la carenza degli accordi sul punto finisca per escludere la possibilità di azionare una pretesa che è priva di una base negoziale richiesta dalle stesse disposizioni normative sopra richiamate (cfr. art. 1, comma 4, lett. c) della l. 120/2007, come novellato dal d.l. 158/2012).
Detta conclusione, giustificata dagli elementi sopra esposti, trova riscontro in un ulteriore elemento, avente valenza indiziaria, costituito dalla relazione del Direttore
Generale al bilancio consuntivo (doc. 4, pagg. 36-39), prodotta dagli appellati e
20 acquisita in relazione alla necessità della ricerca della verità materiale3 e del principio di vicinanza della prova.
Da tale documento si desume che l' ha deciso, seguendo i principi di prudenza Pt_1
e di iscrizione dei crediti a bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione di cui all'art. 2426, n. 8 cod. civ. e alle norme OIC 2015, di svalutare i crediti da essa vantati - con riferimento alla quota del 5% del Fondo Balduzzi - in misura del 50% per quelli del periodo successivo all'accordo sindacale con la dirigenza medica (dal
17.2.2015 sino al 30.6.2022) e in misura del 100% per quelli relativi al periodo precedente l'accordo per il periodo in contestazione (dal 14.9.2012, data di entrata in vigore del Decreto Balduzzi al 17.2.2015, data di entrata in vigore del regolamento aziendale, approvato con delibera n. 155/15) in relazione all'andamento delle controversie in corso, tenuto conto delle sentenze di merito e di legittimità».
Deve infine essere disattesa la doglianza proposta dall'appellante, che ha chiesto rimettersi gli atti alla Corte costituzionale sollevando l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 lett. c) della l. 120/2007, nel testo modificato dal decreto Balduzzi, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. perché non risultano esser stati specificati i profili del preteso contrasto, né risultano enunciati elementi idonei a supportare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione posta.
Non va sottaciuto che la norma di cui si tratta è stata esaminata da una serie di sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 27833/2023; Cass. 28088/2023; Cass.
28973/2023; Cass. 28975/2023) senza che siano emersi profili di contrasto della stessa con le norme costituzionali richiamate dall' appellante. Pt_1
L'appello principale deve essere quindi respinto, essendo infondate tutte le doglianze con esso proposte.
Anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
Il Tribunale ha, infatti, disposto la compensazione delle spese di lite, motivando sul punto in ordine alla circostanza (pacifica) che si è trattato di questioni nuove e dibattute, in presenza di orientamenti difformi, anche in sede di legittimità e, quindi, in presenza di un contrasto giurisprudenziale non sopito. Tali elementi, in conformità alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia della regolamentazione delle spese
21 di lite, sono sufficienti a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del gravame, in ragione dei presupposti suddetti – ovverosia, tenendo conto della complessità della questione interpretativa, di cui la diversità delle letture date costituisce cartina di tornasole –, nonché della reiezione dell'appello incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi indicata in forma abbreviata anche solo Azienda o come AOU.
5 2 Sottolineatura a cura di chi scrive. 3 Cfr., tra le altre, Cass. 6.10.2016, n. 20055; Id. già 2.2.2009.n. 2577 e poi anche Cass.
28.3.2018, n. 7694.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 531/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1 di TO (P.IVA ), con sede in TO, C.so Bramante 88, in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa, anche Parte_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro VALENTINI (CF. ) C.F._1
(C.F. e (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
) con elezione di domicilio presso lo studio delle ultime in TO, C.F._3
corso Bramante 88/90, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2 Email_3
per procura su foglio separato, ex Delibera n.1453 del 25/10/2024, da intendersi unita al ricorso in appello
Appellante-appellata incidentale
Contro
( ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( , ( , C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_4
( , ( ),
[...] C.F._7 CP_5 C.F._8 CP_6
( ), ( ),
[...] C.F._9 Controparte_7 C.F._10 [...]
( ), ( ), CP_8 C.F._11 CP_9 C.F._12 [...]
( ), ( ), CP_10 C.F._13 CP_11 C.F._14
( ), CP_12 C.F._15 Controparte_13
1
[...] ( ), ( , C.F._16 CP_14 C.F._17 CP_15
( ), ( ), C.F._18 CP_16 C.F._19 CP_17
( ), ( ), C.F._20 Controparte_18 C.F._21 CP_19
( ), (
[...] C.F._22 CP_20 C.F._23 [...]
( , ( ), CP_21 C.F._24 Controparte_22 C.F._25
( , ( ), CP_23 C.F._26 CP_24 C.F._27
( ), Controparte_25 C.F._28 CP_26
( ), ( ), C.F._29 CP_27 C.F._30 CP_28
( , ( ),
[...] C.F._31 CP_29 C.F._32
( ), ( ), Controparte_30 C.F._33 CP_31 C.F._34
( ), Controparte_32 C.F._35 Controparte_33
( ), ( ), C.F._36 CP_34 C.F._37 CP_35
( ),
[...] C.F._38 Controparte_36
( ), ( ), C.F._39 CP_37 C.F._40 CP_38
( ), ( ), C.F._41 CP_39 C.F._42 CP_40
( ), ( ,
[...] C.F._43 Controparte_41 C.F._44
( , Controparte_42 C.F._45 Controparte_43
( ( ), C.F._46 CP_44 C.F._47 CP_45
( , ( ), C.F._48 Controparte_46 C.F._49 CP_47
( ), (
[...] C.F._50 Controparte_48 C.F._51
( ), CP_49 CP_50 C.F._52 Controparte_51
( ), ( C.F._53 CP_52 C.F._54 CP_53
( ), ( ),
[...] C.F._55 Controparte_54 C.F._56
( ), Controparte_55 C.F._57 CP_56
( ), ( ), C.F._58 Controparte_57 C.F._59 CP_58
( ), ( ), C.F._60 CP_59 C.F._61 Controparte_60
( ), ( ), C.F._62 Controparte_61 C.F._63 [...]
( ), ( , CP_62 C.F._64 CP_63 C.F._65 CP_64
( ), ( ),
[...] C.F._66 CP_65 C.F._67 [...]
( ), CP_66 C.F._68 Controparte_67
( ), C.F._69 Controparte_68
( ( ), C.F._70 CP_69 C.F._71 CP_70
( ), ( ), C.F._72 Controparte_71 C.F._73 [...]
( , ( , CP_72 C.F._74 CP_73 C.F._75 CP_74
2 ( ), ( ), CP_75 C.F._76 CP_76 C.F._77 CP_77
( , ( ),
[...] C.F._78 Controparte_78 C.F._79
( , Controparte_79 C.F._80 Controparte_80
( ), ( ), C.F._81 CP_81 C.F._82 [...]
( , Controparte_82 C.F._83 Controparte_83
( ), ( ), C.F._84 CP_84 C.F._85 CP_85
( ), ), C.F._86 CP_86 C.F._87 CP_87
( ), ( , C.F._88 Controparte_88 C.F._89 CP_54
( ), ( ), CP_3 C.F._90 Controparte_89 C.F._91
( ), ( ), Controparte_90 C.F._92 Controparte_91 C.F._93
( ), CP_92 C.F._94 CP_93
( , ( ), C.F._95 Controparte_94 C.F._96 CP_95
( ), ( ),
[...] C.F._97 CP_96 C.F._98 CP_97
( ), ( ),
[...] C.F._99 CP_98 C.F._100 CP_99
( , ( ),
[...] C.F._101 CP_100 C.F._102 CP_101
( ), ( ),
[...] C.F._103 Controparte_102 C.F._104
( ), ( , CP_103 C.F._105 CP_104 C.F._106
), ( ), Controparte_105 C.F._107 CP_106 C.F._108
( , ( ), CP_107 C.F._109 CP_108 C.F._110
( , CP_109 C.F._111 Controparte_110
( ), ( ), C.F._112 Controparte_111 C.F._113 CP_112
( ),
[...] C.F._114 Controparte_113
( ), ( ), C.F._115 CP_114 C.F._116 Controparte_115
( ), ( ), C.F._117 Controparte_116 C.F._118 CP_117
( , ( ),
[...] C.F._119 Controparte_118 C.F._120 CP_119
( ), ( ),
[...] C.F._121 CP_120 C.F._122 CP_121
( ), ( ,
[...] C.F._123 CP_122 C.F._124 [...]
( ), ( ), CP_123 C.F._125 CP_124 C.F._126
( ), Controparte_125 C.F._127 CP_126
( ), ( ), C.F._128 CP_127 C.F._129 CP_128
( ), ( ),
[...] C.F._130 Controparte_129 C.F._131
( ), Controparte_130 C.F._132 CP_131
( ), ( ), C.F._133 Controparte_132 C.F._134 CP_133
( ), ( ),
[...] C.F._135 CP_134 C.F._136 CP_135
3 ( Controparte_136 C.F._137 CP_137
( ), ( ), C.F._138 CP_138 C.F._139 CP_139
( ), ( ,
[...] C.F._140 CP_140 C.F._141
Alessandro ( ), CP_141 C.F._142 CP_142
( , ( ), C.F._143 Controparte_143 C.F._144 [...]
( ), ( ), CP_144 C.F._145 CP_145 C.F._146
( ), Controparte_146 C.F._147 Controparte_147
( ), ( ),
[...] C.F._148 Controparte_148 C.F._149 [...]
( ), ( ), CP_149 C.F._150 Controparte_150 C.F._151
( ), ( , CP_151 C.F._152 CP_152 C.F._153
( ), Controparte_153 C.F._154 CP_154
( ), ( ), C.F._155 Controparte_155 C.F._156 CP_156
( ), (
[...] C.F._157 Controparte_157 C.F._158
( ( ), CP_158 C.F._159 CP_159 C.F._160
( ), Controparte_160 C.F._161 CP_161
( ), ( ), C.F._162 Controparte_162 C.F._163 CP_163
( ), ( ),
[...] C.F._164 CP_164 C.F._165 CP_165
( ), ( ,
[...] C.F._166 CP_166 C.F._167 CP_167
( ), ( ), CP_168 C.F._168 CP_169 C.F._169 [...]
( , ( , CP_170 C.F._170 CP_171 C.F._171
( ), CP_172 C.F._172 Controparte_173
( , ( , C.F._173 Controparte_174 C.F._174 CP_175
( ), ( ),
[...] C.F._175 CP_176 C.F._176 [...]
( ), ( ), CP_177 C.F._177 CP_178 C.F._178
( ), CP_179 C.F._179 CP_180
( ), ( ), C.F._180 Controparte_181 C.F._181 CP_182
( ), ( ),
[...] C.F._182 CP_183 C.F._183 CP_184
( , ( ), C.F._184 CP_185 C.F._185 CP_186
( , ( ),
[...] C.F._186 CP_187 C.F._187 [...]
( ), CP_188 C.F._188 Controparte_189
( ), ), C.F._189 CP_190 C.F._190 CP_191
( ), ( , C.F._191 CP_192 C.F._192 CP_193
( ,
[...] C.F._193 CP_194 Parte_5
( , ), C.F._194 Parte_6 C.F._195 Parte_7
4 ( , ), C.F._196 CP_195 C.F._197 Parte_8
( ), ( ), tutti C.F._198 Parte_9 C.F._199 rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Prof. Dario Vladimiro Gamba
(CF. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. C.F._200
Maria Novella Faletti (CF. ) in TO, Corso Vinzaglio n. 2 C.F._201
Appellati-appellanti incidentali
Oggetto: quota del 5% del CP_196
Conclusioni
Per l'appellante-appellata incidentale: come da ricorso depositato il 7.11.2024.
Per gli appellati-appellanti incidentali: come da memoria depositata il 17.1.2015.
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2022 e ritualmente notificato, il dott.
e tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1
l per Controparte_197
chiedere al Tribunale di TO in funzione di giudice del lavoro di accertare e dichiarare che gli esponenti nulla devono all' convenuta in (eventuale e ipotetica) Pt_1
restituzione della quota del 5% da destinarsi al c.d. del compenso CP_196
CP_19 ricevuto per l'attività libero professionale intramuraria (d'ora in poi eseguita nel periodo 14.9.2012-17.2.2015 per le singole dettagliate ragioni esposte nella narrativa del ricorso e per l'effetto di mandare assolti i ricorrenti medesimi da ogni richiesta/domanda loro rivolta a detto titolo;
hanno chiesto, in ogni caso, di accertare e CP_19 dichiarare che la ulteriore quota del 5% dei compensi per l estinata al c.d.
[...] si aggiunge all'onorario richiesto dal dirigente medico per la singola CP_196
CP_19 prestazione svolta in così come previsto anche dall'accordo sindacale dell'ottobre 2014 stipulato dall' con le OO.SS. dirigenza medico-veterinaria e, Pt_1 per l'effetto, di accertare e dichiarare che i ricorrenti nulla devono all' in Pt_1
(eventuale e ipotetica) restituzione della quota del 5% da destinarsi al c.d. Fondo
CP_19 Balduzzi del compenso ricevuto per l eseguita da quella data all'attualità e, segnatamente, nel periodo in contestazione.
L' ha resistito in giudizio chiedendo la reiezione delle domande azionate dai Pt_1
ricorrenti. Siccome l si è costituita tardivamente, mediante il deposito di memoria Pt_1
difensiva solo in data 15.6.2023, rispetto alla data della prima udienza fissata per il giorno 16.6.2023, il Tribunale ne ha rilevato la decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 ult. co. c.p.c..
Il Tribunale, con sentenza in data 31.5.2024, n. 850/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato che i ricorrenti nulla devono all'Azienda convenuta con riferimento all'attività libero professionale intramuraria, ex art. 1, comma 4, lett. c) della
L. 120/2007 svolta nel periodo 14 settembre 2012- 17 febbraio 2015; ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza l' Controparte_197
ha interposto appello, al quale hanno resistito i ricorrenti,
[...] Pt_10
proponendo a loro volta appello incidentale.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1.Il Tribunale ha preliminarmente osservato come i ricorrenti siano per la maggior parte dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dell' convenuta, quali Pt_1
dirigenti medici e in piccola minoranza anche quali ricercatori e professori universitari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di TO e come gli stessi svolgano attività assistenziale presso l convenuta in esecuzione di specifica Pt_1
convenzione.
Ha rammentato che tutti i ricorrenti, nel periodo compreso tra il 14.9.2022 [rectius,
14.9.2012] e il 17.2.2015, hanno svolto attività libero professionale intramuraria.
Ha ricordato che l'attività libero professionale intramuraria è disciplinata dalla L. n. 120 del 3 agosto 2007; -che, per quanto di interesse, la disposizione di cui all'art. 1, comma
4, lett. c della L.120/2007, così come novellata dal D.L. 158/2012, conv. nella L.
189/2012, prevede quanto segue: «Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: (…)
c) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di
6 supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per
l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera
a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis).
Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), dell'Accordo sancito il
18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (…)».
Tanto premesso, il Tribunale ha sintetizzato i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, rammentando che i ricorrenti avevano agito, dopo aver ricevuto una lettera di diffida, nel mese di agosto del 2022, a mezzo della quale l aveva esposto Pt_1 quanto segue: “(…) con l'unificazione delle tre aziende ospedaliere (…) è stato adottato – con deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2015 – un unico regolamento aziendale disciplinante
l'attività libero-professionale intraomoenia. A seguito di recenti approfondimenti da parte dell'azienda, finalizzati ad aggiornare il regolamento, anche al fine di adeguarlo alle disposizioni vigenti, è emerso che alle prestazioni svolte in regime di attività libero professionale intramoenia non è stata applicata - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto Balduzzi e l'adizione del vigente regolamento (14 settembre 2012 – 17 febbraio
2015) - la trattenuta del 5%, così come, invece, richiede la legge.
Pertanto, si invia la presente al fine di interrompere ex articolo 2943 cod. civ. i termini di prescrizione dell'indebito oggettivo derivante dalla mancata trattenuta del suddetto 5% in relazione all'attività libero professionale intramuraria svolta in nome e per conto della scrivente azienda a partire dal giorno 14 settembre 2012 e fino al 17 febbraio 2015, con espressa riserva di comunicare e richiedere alla S.V. l'esatto ammontare dovuto (…). Quanto sopra, impregiudicata ogni ulteriore richiesta per gli anni successivi all'adozione del vigente sopraindicato regolamento aziendale sull'attività libero professionale intramoenia, relativamente ai quali seguiranno specifiche comunicazioni e diffide”.
Il primo Giudice ha rilevato che, nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti sostengono l'illegittimità della pretesa dell' assumendo che la stessa, in violazione della Pt_1 norma di cui all'art. 1, co.4, lett. L. 120/2007 come modificata dal D.L. 158/2012, configurerebbe una sorta di imposta diretta extra ordinem sull'onorario del
7 CP_19 professionista esercente l Per i ricorrenti la quota del 5%, da computare sull'onorario del medico, per essere destinata a interventi di prevenzione o a ridurre le liste di attesa, dovrebbe essere inclusa nella tariffa posta a carico dell'assistito che fruisce dell'ALPI e dovrebbe essere concordata in sede di contrattazione collettiva integrativa.
Il Giudice ha quindi considerato che l , al contrario, ha rivendicato la legittimità Pt_1 del proprio operato e affermato come l'ulteriore quota del 5% del compenso del professionista, finalizzata alla costituzione del rappresenti una mera CP_196
e doverosa applicazione legislativa, sottratta all'autonomia collettiva e che, quindi, il mancato prelievo del 5% altro non sia che un pagamento di somme non dovute ai ricorrenti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Pt_1 sollevata con il ricorso da parte dei ricorrenti dipendenti dell'Università di TO (in quanto professori o ricercatori) ed ha richiamato sul punto l'orientamento di legittimità per il quale deve essere ritenuta sussistente la legittimazione passiva sia dell'Università, sia dell'ente del SSN di riferimento (Cass. SU 9.5.2016, n. 9279; Id.
7.3.2014, n. 5325; Id. 24.5.2013, n. 12908).
Contr Il giudice, dopo aver ricordato che il 24.10.2014 e il 17.2.2015 tra l convenuta e le rappresentative della dirigenza medica e sanitaria, erano stati raggiunti Pt_11 accordi diretti ad approvare il regolamento aziendale dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI), a seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto Contr Balduzzi, ha ricordato che l con delibera del Direttore generale 17.2.2015, n. CP_19 155, ha preso atto di tali accordi e ha approvato il regolamento aziendale dell' el testo allegato alla delibera;
ha quindi dato conto della divergenza parziale tra i testi e rilevato come l'AOU convenuta non abbia mai conformato la propria condotta alle disposizioni regolamentari;
-come, pertanto, siano rimasti inattuati il regolamento approvato a seguito dell'accordo 24.10.2014 cit., sia quello approvato all'esito dell'accordo raggiunto con le OO.SS. il 17.2.2015, sia quello approvato con delibera del DG 17.2.2015.
Il giudice ha quindi affermato che l'AOU convenuta non ha provveduto ad aggiornare le tariffe ALPI, né a costituire il né a predisporre progetto alcuno per CP_196
raggiungere gli obiettivi indicati dal legislatore per la creazione del Fondo;
ha disatteso la tesi dell' , secondo la quale il valore tariffario della prestazione erogata Pt_1 sarebbe finalizzato al recupero dei costi diretti e indiretti e l'onorario del medici per
8 prestazioni ALPI, in fase di ripartizione, sarebbe dovuto essere il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa. Ha giustificato la reiezione della pretesa dell'AOU, affermando che la stessa si pone in aperto contrasto con le norme contenute negli artt. 28 della L. 488/2015, 15 quinques del D. Lgs. 502/1992 e degli accordi raggiunti con l dalle OO.SS. (24.10.204 e 17.2.2015), Pt_1 evidenziando in particolare che, in base ad essi, compete esclusivamente all' Pt_1
di provvedere alla determinazione/aggiornamento delle tariffe dovute dagli utenti che fruiscono dell'attività in regime di ALPI, con la conseguenza di escludere la possibilità di ammettere alcun onere a carico dei dirigenti medici impegnati nelle attività libero- professionali intramurarie.
Ha evidenziato infine come le tesi difensive dell'AOU siano state tutte respinte dalla
Suprema Corte che, con la sentenza 27883/2023, ha ricostruito il quadro normativo ed enunciato i principi che trovano piena applicazione nel caso in esame;
il Giudice ha quindi riportato ampi stralci della motivazione di tale sentenza e, nel condividerne le argomentazioni, ha concluso accogliendo la tesi dei ricorrenti ed escludendo quindi il diritto in capo all' convenuta di ripetere dai ricorrenti Controparte_197
l'importo pari al 5% di quanto loro già corrisposto a titolo di compenso per l'attività libero professionale intramuraria svolta nel periodo indicato nelle lettere di diffida
(14.9.2012-17.2.2015).
In ragione delle conclusioni assunte in ricorso, non ha consentito di estendere la pronuncia anche al periodo successivo rispetto a quello indicato nella lettera di diffida, trasmessa dall'AOU nell'agosto 2022.
Ha rigettato infine la domanda dell'AOU di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma di cui all'art. 1, co. 4, lett. c, ultima parte della L.
120/2007 nel testo novellato dal Decreto Balduzzi per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97
Cost, in assenza di specificazione dei motivi di contrasto e di elementi idonei a supportare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione.
2. I motivi di doglianza.
L' appella la sentenza del Tribunale di TO n. 850/2024, censurandola sotto Pt_1
tre profili. Si tratta di una serie di questioni di contenuto identico a quelle già esaminate e delibate da questo Collegio in altra pronuncia (cfr. sentenza nella causa iscritta al
RG 401/2024), di cui si riporta quindi il contenuto nei termini che seguono.
«Il primo e il terzo motivo di doglianza, essendo intrinsecamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
9 I motivi di doglianza dedotti dall'appellante altro non sono che la riproposizione delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 1, co. 4, lett. c) della L. 120/2007 così come modificata dal D.L. 158/2012 che, in sintesi, tende a voler accreditare la tesi secondo la quale la trattenuta debba essere operata sul compenso del medico che svolge la prestazione in regime di ALPI e ad escludere che la quota del 5% di tale compenso debba essere considerata ai fini della determinazione della tariffa da applicare all'utente, sostenendo sul punto una diversa lettura della norma, connotata dalla finalità pubblica degli interventi da finanziare con tale contributo percentuale, la cui operatività non potrebbe essere subordinata alla previa concertazione tra le parti.
In punto di fatto, val la pena di osservare come i contenuti dei punti da 1 a 4 dell'atto di appello possano ritenersi condivisi tra le parti.
È indubbio, infatti, che l'art. 15 quater e quinques del D. Lgs. 502/1992 consenta ai dirigenti medici dell'Azienda lo svolgimento dell'attività complementare a quella CP_19 istituzionale, attività libero-professionale intramuraria denominata, per comodità
-che per attività libero-professionale si intenda quella svolta, previa autorizzazione aziendale, individualmente o in equipe, dalla dirigenza medica e sanitaria al di fuori dell'orario di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, a favore dell'assistito e su libera scelta dello stesso;
-che tale normativa trovi applicazione anche ai professori e ai ricercatori universitari in rapporto esclusivo con il SSN che espletano la propria attività assistenziale in convenzione con le strutture aziendali, ai sensi dell'art. 5 del
D. Lgs. 517/1999.
Né è contestato che, a seguito dell'unificazione delle tre ex aziende ospedaliere (
[...]
, e ) avvenuta con DPGR Controparte_200 CP_201 Controparte_202
19.6.2012, n. 45, si sia reso necessario adottare un unico regolamento vòlto a disciplinare la materia in modo uniforme per l'intera AO “ Parte_1
Contr
” di TO, divenuta poi per effetto del successivo DPGR 6.12.2013, n.
[...]
71.
Le questioni per cui è causa sono sorte in relazione all'agire dell' appellante Pt_1 che, con lettera dell'agosto 2022 ha avanzato nei confronti di tutti i dirigenti medici, professori universitari, la richiesta di restituzione di importi pari al 5% del compenso da loro percepito in ragione dell'espletamento dell'attività libero-professionale svolta dal 14.9.2022, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, fino al 17.2.2015,
10 data di approvazione del Regolamento in materia di libera professione presso la
[...]
di TO. Parte_1
Non vi è dubbio, infine, che le rappresentanze della dirigenza medica e quelle di comparto abbiano sottoscritto, in data 24.10.2014, accordi sindacali e che, in data
17.2.2015, sia stato approvato il Regolamento dianzi indicato, nel quale era fatta espressa riserva di quantificazione dell'importo dovuto per quel periodo e fatta salva la facoltà di formulazione di analoga richiesta per gli anni successivi e fino all'attualità.
Il primo punto di contrasto – avente peraltro portata dirimente – è costituito dall'interpretazione dei suddetti accordi.
Secondo l' (cfr. punto 6 atto di appello) era stato previsto che la costruzione Pt_1 della tariffa fosse strutturata tenendo conto del compenso richiesto dal professionista e in funzione di alcuni parametri descritti nell'accordo stesso (cfr. rispettivamente artt.
2-4, doc. 02, parte II e art. 4, doc. 03, parte II). In particolare, si dava atto che per
“onorario” si intendeva il compenso, al lordo delle imposte sui redditi personali delle persone fisiche, che compariva sul cedolino paga, mentre per “tariffa” si intendeva il valore economico complessivo a carico del paziente, a fronte della prestazione ricevuta. Inoltre, sempre secondo l' , sarebbe stata demandata al professionista Pt_1
“la definizione del valore tariffario della prestazione erogata (così da assicurare, in termini economici, la concorrenzialità della tariffa), fermo restando che tale valore assicura[sse] al il recupero dei costi diretti e indiretti sostenuti e che Pt_1
l'onorario, in fase di ripartizione, [fosse] il risultato di tutte le detrazioni previste dalle regole di costruzione della tariffa […]”.
Una siffatta interpretazione -sulla quale è costruita l'argomentazione difensiva dell' è smentita dalla lettera dell'art. 1, comma 4, lett. c) della L. 120/2007 Pt_1 come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 che, dopo aver affermato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ivi specificati gestiscano con integrale responsabilità propria l'attività libero- professionale intramuraria, dispone che, per il corretto esercizio, siano osservate le seguenti modalità “(…) definizione d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura
11 dell'assistito2, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (…) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi ad attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. 27883/2023; Id. 28973/2023;
Id. 28975/2023) e già evidenziato nella sentenza della S.C. 5.10.2023, n. 28088, «i due periodi fanno parte di una medesima previsione, introdotta proprio con la modifica apportata dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in integrale sostituzione della precedente formulazione, che, sempre in riferimento alla tariffa da porre a carico dell'utenza, prevedeva più genericamente la “determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari”.
Dal raffronto tra le due versioni della norma emerge con evidenza che, con la riforma del 2012, il legislatore ha inteso regolare in maniera più specifica le modalità di definizione della tariffa per l'attività libero-professionale intramuraria, in primo luogo sancendo espressamente – quale modalità che l sanitarie locali e gli altri enti Pt_1 ivi menzionati debbono rispettare nella gestione di tale attività, con integrale responsabilità propria, al fine di assicurarne il corretto esercizio – il ruolo della contrattazione integrativa aziendale quale presupposto dell'intesa con i dirigenti
12 interessati (“definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito”).
Anche sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione (“tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari”), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell'interessato siano idonei a coprire, da un lato, i compensi (“del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità”), dall'altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende (“i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter”), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis”).
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta c.d. di CP_196 nuova introduzione, come reso palese dall'incipit (“Nell'applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell'assistito”.
Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui al primo periodo, ed all'esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il
D.L. n. 158del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tener conto anche dell'incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall'art. 28, comma 5, della L. 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui “Le
13 tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali”.
L'accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall'art. 28 della L. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico-sistematico, che avalla l'interpretazione per cui anche l'onere derivante dalla “ulteriore quota” deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell'utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare, bensì nella determinazione del compenso da trattenere, nel caso della L. n. 488 del 1999 rimessa all'autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta definita direttamente ex lege come percentuale prefissata CP_196 del compenso del libero professionista».
Il Supremo Collegio ha preso posizione anche sull'interpretazione, di segno opposto, propugnata dalla difesa aziendale evidenziando quanto segue.
«1.6. L'opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intramoenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica, ribadito e specificato con la formulazione della norma introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit., secondo cui gli importi da corrispondere a cura dell'assistito debbono essere idonei a coprire necessariamente tutti i costi per l'effettuazione della prestazione, a partire dalla remunerazione del compenso del professionista. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l'inidoneità stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge, che, proprio nella versione introdotta con il d.l. n. 158 del 2012 cit., stabiliscono come modalità da rispettare da parte delle aziende sanitarie la “definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale”.
14 1.7. Né risulta condivisibile il pur suggestivo rilievo, già posto a fondamento della interpretazione resa dal giudice di prima istanza, secondo cui il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'introduzione della trattenuta del 5 per cento resterebbe condizionato dalla previa concertazione sindacale, atteso che, a ben vedere, tutto il funzionamento del regime intra moenia (e, in particolare, la definizione della tariffa, secondo quanto precisato dalla norma proprio come modificata dal d.l. n.
158 del 2012 cit.) risulta assoggettato al medesimo “condizionamento”, sicché dovrebbe predicarsene la complessiva illegittimità. Resta, invece, inteso che le parti e, in prima battuta, gli enti pubblici, sono responsabili per la piena attuazione delle previsioni normative in materia e per l'efficace svolgimento delle prestazioni in regime intramurario, così come per il soddisfacimento delle condizioni atte a rendere operativa la trattenuta di nuova introduzione.
Soccorre, in tal senso, la previsione, dettata dall'art. 3 della l. 23 dicembre 1994,
n.724, tuttora vigente, già richiamata da questa Corte proprio in riferimento agli oneri derivanti dalle prestazioni libero-professionali intramurarie (Cass. S.L. 21.6.2022, n.
20010), di una contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali, che deve tener conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, con obbligo posto a carico del Direttore generale di assumere i provvedimenti necessari in caso di riscontrato disavanzo, secondo quanto recita il successivo comma 7 della disposizione richiamata (“Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio”).
1.8. L'interpretazione qui adottata si pone in continuità con i precedenti di questa
Corte in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni rese in regime intra moenia ai fini della ripartizione dell'esborso a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In particolare, Cass. S.L. n. 20010 del 2022 cit., ha affermato il principio per cui “la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella decentrata), devono tener conto dei costi
15 diretti ed indiretti sostenuti dalle stesse, ivi compreso il maggior esborso a Pt_1 titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale” senza che le Aziende sanitarie possano “unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata”.
Al quadro normativo e contrattuale compiutamente ricostruito in tale precedente occorre far riferimento anche nella presente controversia, così come ai principi sopra richiamati, che vanno confermati.
Non è invece mutuabile l'ulteriore principio, pure affermato nel citato precedente, della ripartizione del maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero- professionale. La divergenza, sul punto, è riconducibile alla differente natura dell'esborso rappresentato dall'IRAP, quale imposta da corrispondere necessariamente rispetto agli importi percepiti indipendentemente dall'avvenuto adeguamento della tariffa, rappresentando un costo a carico dell'azienda, rispetto alla trattenuta oggi in esame, vincolata a interventi di prevenzione ovvero vòlti alla riduzione delle liste di attesa e dunque alla promozione di iniziative di miglioramento del servizio sanitario, iniziative che vanno, dunque, programmate tenendo conto del finanziamento ritraibile dalla ulteriore quota introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 cit..
In questa prospettiva, che segna per l'aspetto indicato la distanza rispetto al citato precedente, va anche chiarito che la stessa finalizzazione del contributo a CP_196 sovvenzionare progettualità di miglioramento del servizio sanitario, da attivare nel futuro, non si presta a legittimare un'applicazione retroattiva della trattenuta indipendentemente dalla rinegoziazione della tariffa (se non in virtù di un apposito accordo che a ciò espressamente si riferisca); viceversa, l'introduzione di una nuova quota, con specifica destinazione, accanto a quella già prevista siccome determinata dalla contrattazione collettiva, richiede che il finanziamento delle iniziative di prevenzione ovvero di riduzione delle liste di attesa venga riversato sugli importi che gli utenti del servizio intra moenia accettano di corrispondere, in piena coerenza con la ratio stessa della previsione dell'attività libero professionale intramuraria, rappresentata anche dall'incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare la capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione
16 Corte Cost. n. 54 del 2015), purché tale attività non pregiudichi l'attività istituzionale e non si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.
1.9. Ne consegue che la trattenuta in questione, perché finalizzata ad interventi che l'azienda deve programmare nel rispetto della contabilità gestionale, non potrà ex se operare retroattivamente, nel periodo intertemporale tra l'entrata in vigore della previsione introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 e la sopravvenuta contrattazione integrativa aziendale, che possa tener conto di tale nuova voce nella rinegoziazione della tariffa, eventualmente assumendo determinazioni concertate anche per il pregresso.
L'opposta determinazione, concretamente attuata dal ricorrente, si pone in Pt_1 contrasto con il principio posto dalla predetta disposizione normativa, che prevede la determinazione concordata degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, e si risolve, in buona sostanza, in un prelievo forzoso a carico del professionista, al di fuori delle condizioni, anche di rilievo costituzionale, a ciò legittimanti.
1.10. Ne discende, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, un dovere di buona fede e correttezza – gravante su entrambe le parti e con correlate responsabilità – nell'addivenire sollecitamente, in esito al mutamento normativo, ad un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate, nel quadro delle iniziative da assumere per l'efficienza del servizio sanitario».
Né giova all'Azienda il richiamo alla sentenza n. 13399/2023 del Supremo Collegio, sostenuto dalla Difesa aziendale in sede di discussione al fine di far valere, comunque, gli effetti dell'accordo sindacale del 24.10.2014, sul presupposto che l'applicazione della c.d. trattenuta Balduzzi sia prevista ex lege.
Preliminarmente, in punto di fatto, si deve rilevare che l'accordo sindacale invocato dall' non è mai stato recepito dalla stessa in un proprio regolamento;
di Pt_1 conseguenza, la pretesa aziendale non può trovare fondamento in un atto che la stessa mai ha recepito ed applicato, così come dalla stessa riconosciuto nella Pt_1 deliberazione della Direzione Generale del marzo del 2022 e nell'atto di appello, laddove si sostiene che “l'Amministrazione aveva tentato di giungere all'attuazione del Regolamento unico aziendale in tema di libera-professione approvato con delibera n. 155 del 17/2/2015, ma ciò non era stato possibile stante il mancato raggiungimento di un'intesa con la parte sindacale, ragion per cui veniva rinnovata
17 l'istituzione di un tavolo unico paritetico in materia” (cfr. pp. 12 e 13 ricorso in appello).
L'intento di esercitare l'azione ex art. 2033 cod. civ. sulla base di un accordo non recepito e formalizzato in un regolamento non può trovare accoglimento perché così come correttamente rilevato dal primo giudice, “soltanto in sede di contrattazione integrativa aziendale (…) possono essere definite le tariffe, tenendo conto di tutte le voci di costo che le compongono”.
In merito alla portata della sentenza n. 13399/2023, la Cassazione (rif. tra le altre
28973/2023), stabilita la necessità di un nuovo accordo che consenta di rendere operativa la trattenuta per le finalità pubbliche indicate con riguardo al mutamento intervenuto a seguito del d.l. n. 158 del 2012, ha evidenziato quanto segue: «Tale approdo è pure coerente con l'ulteriore pronuncia di questa Corte (Cass. S.L.
16.5.2023, n. 13399) che, in relazione alle questioni in quella sede sollevate, non ha affrontato direttamente il tema dell'esegesi della norma, sostanzialmente arrestandosi al rilievo che, secondo la ricostruzione fornita dal giudice di merito, in quella controversia le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa, sicché ogni ulteriore rilievo sul punto non risultava sindacabile in sede di legittimità. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui “non è poi vero che la ritenuta realizzi una riduzione unilaterale della retribuzione, proprio perché in realtà imposta dalla legge, il che esclude anche la necessità di un accordo in tal senso rispetto all'applicazione o meno di essa” – che pure si rinviene nel citato precedente a conclusione della motivazione dianzi richiamata –, la stessa non va intesa nel senso di avallare l'interpretazione qui disattesa, bensì come indicazione sulla precettività della trattenuta, come legalmente imposta, indipendentemente dall'espresso recepimento della stessa nella contrattazione integrativa in sede di rinegoziazione della tariffa.
Tale assunto consente, invero, di precisare ulteriormente la portata precettiva della norma, dal momento che il vincolo del contributo è imposto direttamente dal legislatore. Ne consegue che, esclusa la retroattività della trattenuta, per quanto considerato supra sub 1.8, la percentuale del 5 per cento va comunque applicata in esito agli accordi collettivi successivi all'introduzione della norma anche qualora, nell'adeguamento dell'importo da imporre agli assistiti, non sia stata espressamente prevista un'apposita voce ovvero non sia stata comunque menzionata l'incidenza della trattenuta in questione, dovendosi ritenere che le parti sociali, in sede di rinnovata
18 contrattazione aziendale, ne abbiano comunque tenuto conto nell'ambito della determinazione della tariffa e i medici l'abbiano ritenuta compensativa della propria prestazione.
In conclusione: deve escludersi che possa applicare la trattenuta di Parte_12 cui all'art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo della l. n. 120 del 2007, come modificato dal d.l. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all'entrata in vigore della disposizione siccome modificata;
la trattenuta va applicata una volta intervenuto l'accordo successivamente all'entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata;
fermi restando gli specifici obblighi normativamente previsti a carico delle aziende sanitarie, è configurabile un dovere di buona fede e correttezza in capo alle parti nella sollecita definizione degli accordi successivi all'entrata in vigore della norma per consentire la piena operatività della trattenuta nella realizzazione delle finalità pubbliche cui è destinata».
La pretesa dell' appellante è infondata anche in relazione al fatto che la stessa Pt_1
è stata avanzata a distanza di quasi dieci anni dalla novella introdotta dal d.l. n.
158/2012, facendo valere i contenuti di un accordo dalla stessa non recepito (di qui l'accollo di responsabilità già disposto dal giudice di prime cure) e senza nemmeno tener conto dell'inserimento in sede di bilancio, quale posta ammortizzata del credito relativo alla c.d. trattenuta “ , della quota del 5 per cento in quanto non CP_196 disposta dalla stessa odierna appellante. Siccome la determinazione finale Pt_1 della tariffa è in ogni caso definita attraverso una procedura concordata e non attraverso una volontà unilaterale, la mancata attuazione dell'accordo sindacale raggiunto (in data 24.10.2014, non può che gravare sulla parte che ne ha causato la vanificazione (ossia l' . Pt_1
La circostanza che la stessa abbia poi inteso recepire l'accordo in un regolamento in data 17.2.2015 che proprio “in merito alla consistenza e alle modalità di costituzione del cosiddetto (…) non ha recepito integralmente tutte le parti CP_196 dell'accordo sottoscritto in data 24.10.2014 con le OO.SS., della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, nella parte in cui era prevista la trattenuta del 5% per il fondo Balduzzi su tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria”, non sposta i termini del problema, ma rafforza, invece, la conclusione
19 del mancato recepimento dell'accordo sindacale, così come risulta dalla delibera del
Direttore Generale del 31.3.2022 (delibera n. 458/2022, doc. 3, prod. appellati). In detta delibera, infatti, si è osservato che “a seguito del citato approfondimento avviato dalla Direzione sono state evidenziate, da parte della competente struttura semplice
“Libera professione”, alcune criticità tecniche rispetto alla completa attuazione del
Regolamento medesimo, motivo per il quale in determinati ambiti sono ancora applicati i Regolamenti in uso presso i singoli presidi prima del D.L. 158/2012 (…)”
e si è ulteriormente esplicitato quanto segue “(…) Ritenuto necessario, al fine di dare piena attuazione al D.L. del 13.9.2012, n. 158, convertito con la Legge 8.11.2012
n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) e data la necessità di armonizzare sin da subito le modalità di costituzione delle tariffe dell'attività libero-professionale intramuraria per tutti i presidi, applicare le modalità di costruzione delle tariffe e di calcolo delle varie trattenute previste dalla legge e dal Regolamento in tutti le strutture aziendali;
Vista la necessità di aprire con la massima tempestività un tavolo tecnico finalizzato a condividere in tempi brevi un nuovo testo aggiornato del Regolamento della libera professione, finalizzato anche a recepire le indicazioni normative nazionali, regionali e dei CCNL, anche alla luce del mancato buon fine delle trattative intraprese dall'amministrazione (…)”.
Di conseguenza, la pretesa di cui alla domanda proposta in via gradata dall' Pt_1 appellante, di addossare la responsabilità degli appellati, anche pro quota, per la mancata conclusione degli accordi deve essere rigettata, non essendo ad essi addebitate specifiche condotte ostative di natura colposa, tali da integrare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
La portata vincolante degli accordi sindacali è stata indicata nella stessa relazione di accompagnamento al bilancio (cfr. p. 39).
Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che la carenza degli accordi sul punto finisca per escludere la possibilità di azionare una pretesa che è priva di una base negoziale richiesta dalle stesse disposizioni normative sopra richiamate (cfr. art. 1, comma 4, lett. c) della l. 120/2007, come novellato dal d.l. 158/2012).
Detta conclusione, giustificata dagli elementi sopra esposti, trova riscontro in un ulteriore elemento, avente valenza indiziaria, costituito dalla relazione del Direttore
Generale al bilancio consuntivo (doc. 4, pagg. 36-39), prodotta dagli appellati e
20 acquisita in relazione alla necessità della ricerca della verità materiale3 e del principio di vicinanza della prova.
Da tale documento si desume che l' ha deciso, seguendo i principi di prudenza Pt_1
e di iscrizione dei crediti a bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione di cui all'art. 2426, n. 8 cod. civ. e alle norme OIC 2015, di svalutare i crediti da essa vantati - con riferimento alla quota del 5% del Fondo Balduzzi - in misura del 50% per quelli del periodo successivo all'accordo sindacale con la dirigenza medica (dal
17.2.2015 sino al 30.6.2022) e in misura del 100% per quelli relativi al periodo precedente l'accordo per il periodo in contestazione (dal 14.9.2012, data di entrata in vigore del Decreto Balduzzi al 17.2.2015, data di entrata in vigore del regolamento aziendale, approvato con delibera n. 155/15) in relazione all'andamento delle controversie in corso, tenuto conto delle sentenze di merito e di legittimità».
Deve infine essere disattesa la doglianza proposta dall'appellante, che ha chiesto rimettersi gli atti alla Corte costituzionale sollevando l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 lett. c) della l. 120/2007, nel testo modificato dal decreto Balduzzi, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost. perché non risultano esser stati specificati i profili del preteso contrasto, né risultano enunciati elementi idonei a supportare un giudizio di non manifesta infondatezza della questione posta.
Non va sottaciuto che la norma di cui si tratta è stata esaminata da una serie di sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 27833/2023; Cass. 28088/2023; Cass.
28973/2023; Cass. 28975/2023) senza che siano emersi profili di contrasto della stessa con le norme costituzionali richiamate dall' appellante. Pt_1
L'appello principale deve essere quindi respinto, essendo infondate tutte le doglianze con esso proposte.
Anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
Il Tribunale ha, infatti, disposto la compensazione delle spese di lite, motivando sul punto in ordine alla circostanza (pacifica) che si è trattato di questioni nuove e dibattute, in presenza di orientamenti difformi, anche in sede di legittimità e, quindi, in presenza di un contrasto giurisprudenziale non sopito. Tali elementi, in conformità alla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia della regolamentazione delle spese
21 di lite, sono sufficienti a giustificare la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del gravame, in ragione dei presupposti suddetti – ovverosia, tenendo conto della complessità della questione interpretativa, di cui la diversità delle letture date costituisce cartina di tornasole –, nonché della reiezione dell'appello incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Patrizia Visaggi
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D'ora in poi indicata in forma abbreviata anche solo Azienda o come AOU.
5 2 Sottolineatura a cura di chi scrive. 3 Cfr., tra le altre, Cass. 6.10.2016, n. 20055; Id. già 2.2.2009.n. 2577 e poi anche Cass.
28.3.2018, n. 7694.