Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2025, proposto da
Co.Stra.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B869592DF7, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zecchino, Gaetano D'Ignazio, Annapaola Di Dalmazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Oraizon S.r.l., Parente Costruzioni S.r.l., Procaccia & C. S.r.l., Alento Lavori S.r.l. Unipersonale, D.I.S. Project S.r.l., In.Co.Bit. Sud S.r.l., Consorzio Stabile Energos, Building Service S.r.l., Consorzio Campale Stabile, non costituiti in giudizio;
F&I Lavori S.r.l., Facciolini S.r.l., Slim S.r.l., Abit Strade S.r.l., Teknosignal S.r.l., Impresa Dsp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Coromano, Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo n. 1027 del 4.11.2025, comunicata a mezzo p.e.c. il 5.11.2025 e pubblicata sul sito istituzionale il 7.11.2025, di approvazione dei verbali e degli esiti della “Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali FSCRI_Ri_2-279” (CUP: E47H24000020002 - CIG: B869592DF7) e di correlata aggiudicazione dell'appalto in favore di Oraizon S.r.l. per l'importo pari a € 11.636.873,39, oltre € 112.015,84 per costi della sicurezza e IVA come per legge; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo alla proposta di aggiudicazione, nonché a tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata dal n. 1 al n. 6 nella parte in cui, in luogo della esclusione, si dispone l'ammissione dei primi sette classificati;
nonché per la condanna
dell'amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 124 c.p.a. nel senso del conseguimento dell'aggiudicazione e della stipula del contratto in favore dell'epigrafato RTI ricorrente, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in forza della impugnata aggiudicazione e, quindi, accoglimento della presente domanda da intendersi quale domanda di subentro; ovvero per la condanna al risarcimento per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la invocata reintegrazione in forma specifica.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da F&I VO RL il 12/1/2026 :
PER L’ANNULLAMENTO
- della Determina dirigenziale AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche - Centrale Unica Di Committenza della Provincia di Teramo del 04.11.2025 n. 1027, avente ad oggetto “lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali FSCRI_RI_2-279_Aggiudicazione Lavori_CUP: E47H24000020002 CIG: B869592DF7” con la quale veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto della Determina in favore della Oraizon srl;
- di tutti i verbali di gara;
- ove occorrer possa, del Bando/Disciplinare di gara, nelle parti impugnate con il presente ricorso incidentale;
- di ogni altro atto e/o provvedimento – anche di estremi sconosciuto – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Teramo e di F&I Lavori S.r.l. e di Facciolini S.r.l. e di Slim S.r.l. e di Abit Strade S.r.l. e di Teknosignal S.r.l. e di Impresa Dsp S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IO GA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con determinazione dirigenziale n. 908 del 26/09/2025, la Provincia di Teramo ha adottato una procedura aperta, tramite piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 108, comma 2, D.Lgs. 36/2023, gara G02951, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All'esito delle operazioni di gara, il Dirigente dell’Area 3 tecnica, con determinazione dirigenziale n. 1027 del 04.11.2025, ha approvato la graduatoria finale aggiudicando i lavori alla società Oraizon S.r.l.
Avverso la documentazione di gara insorge la CO.STRA.M S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. (ottavo classificato), costituito con Appalti Engineering S.r.l., Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l. unipersonale, Conglomerati Bituminosi Vomano di Di IN SC & C. S.r.l. e Mar Appalti S.r.l, contro la Provincia di Teramo e nei confronti dei primi 7 operatori economici utilmente collocati in graduatoria, ossia: 1. ORAIZON S.r.l. 2. F&I VO S.r.l., FACCIOLINI S.r.l. , IMPRESA DSP S.r.l., TEKNOSIGNAL S.r.l. Unipersonale, ABIT STRADE S.r.l. e SLIM S.r.l., nelle rispettive qualità di mandataria e mandanti del costituendo R.T.I. tra le stesse; 3. PARENTE COSTRUZIONI S.r.l.; 4. PROCACCIA & C. S.r.l. ALENTO VO S.r.l. Unipersonale e D.I.S. PROJECT S.r.l., nelle rispettive qualità di mandataria e mandanti del R.T.I. tra le stesse; 5. IN.CO.BIT. SUD S.r.l..; 6. CONSORZIO STABILE ENERGOS e BUILDING SERVICE S.r.l., nelle rispettive qualità di mandataria e mandanti del R.T.I. tra le stesse 7. CONSORZIO CAMPALE STABILE.
Con il predetto ricorso, la parte ricorrente chiede “l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo n. 1027 del 4.11.2025, comunicata a mezzo p.e.c. il 5.11.2025 e pubblicata sul sito istituzionale il 7.11.2025, di approvazione dei verbali e degli esiti della “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali FSCRI_Ri_2-279” (CUP: E47H24000020002 - CIG: B869592DF7) e di correlata aggiudicazione dell’appalto in favore di Oraizon S.r.l. per l’importo pari a € 11.636.873,39, oltre € 112.015,84 per costi della sicurezza e IVA come per legge; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo alla proposta di aggiudicazione, nonché a tutti i verbali di gara in seduta pubblica e riservata dal n. 1 al n. 6 nella parte in cui, in luogo della esclusione, si dispone l’ammissione dei primi sette classificati; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento informa specifica, ai sensi dell’art. 124 c.p.a. nel senso del conseguimento dell’aggiudicazione e della stipula del contratto in favore dell’epigrafato RTI ricorrente, se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato in forza della impugnata aggiudicazione e, quindi, accoglimento della presente domanda da intendersi quale domanda di subentro; ovvero per la condanna al risarcimento per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la invocata reintegrazione informa specifica”.
Si è costituita l’Amministrazione provinciale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione
Si è costituita, altresì, la F&I Lavori s.r.l., seconda classificata, che ha depositato ricorso incidentale con il quale si sostiene la “evidente inammissibilità e infondatezza del ricorso presentata dall’ottava classificata” CO.STRA.M. srl.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso introduttivo e quello incidentale sono stati trattenuti in decisione.
2.§. Il collegio ritiene di scrutinare, in primo luogo, il ricorso introduttivo.
2.§.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le offerte dei primi sette operatori economici classificati, inclusa l'aggiudicataria, sarebbero viziate in quanto prive della dichiarazione di impegno ad assicurare per l’esecuzione una quota di occupazione giovanile pari al 30%; tale omissione, secondo la prospettazione della ricorrente, oltre a non essere sanabile mediante soccorso istruttorio, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dei suddetti concorrenti.
La censura è infondata.
Osserva il collegio che il disciplinare di gara non richiedeva espressamente la presentazione di una dichiarazione specifica in sede di gara per assumere l’impegno del 30% di occupazione giovanile, ma si limitava a indicare, all’art. 9, che: “Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l’esecuzione una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile” e, per tale “impegno”, nei modelli allegati al disciplinare di gara non era prevista alcuna apposita e separata dichiarazione.
L’impegno deve considerarsi validamente assunto tramite la dichiarazione generale resa tramite la presentazione dell’ALLEGATO D_Dichiarazioni integrative, con cui tutti i concorrenti hanno dichiarato, per quanto qui rileva, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare tutti i contenuti del Progetto.
In altri termini, la mancata (separata e autonoma) dichiarazione circa l’impegno relativo alla occupazione giovanile non potrebbe comportare l’esclusione, in quanto:
- non era richiesto (né previsto nel modello) alcun atto formale o dichiarazione autonoma specifica;
- i concorrenti hanno comunque dichiarato di accettare integralmente disciplinare, bando e capitolato, dove l’obbligo è contenuto;
- tutti i concorrenti, avendo firmato l’ALLEGATO D, si sono impegnati per l’effetto anche all'obbligo in discussione.
2.§.2. Con il secondo motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 68, 100, 120 e dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 3 e 6 del disciplinare di gara, la parte ricorrente contesta che l'aggiudicataria Oraizon S.r.l., nonché il terzo classificato Parente Costruzioni S.r.l. e il quarto classificato RTI Procaccia & C. S.r.l. sarebbero privi del requisito di capacità prescritto, ossia il possesso di un'attestazione SOA per la categoria prevalente OG3, Classe VII o superiore; in particolare e per quanto concerne l’aggiudicataria, secondo il ricorrente, tenendo conto delle prescrizioni del Disciplinare di gara concernenti anche, Oraizon srl non è in grado di dimostrare il possesso del requisito costituito dall’attestazione SOA per la categoria OG 3 – Classe VII: infatti, Oraizon srl è in possesso solo di un’attestazione SOA per la categoria OG 3 – Classe IV bis, e le due ausiliare posseggono (rispettivamente) solo un’attestazione SOA per la Categoria OG III classe IV e un’attestazione per la categoria OG III classe V, (insufficienti comunque a coprire anche il "valore globale stimato dell'appalto" pari a € 14.779.542,07); ne conseguirebbe obbligo di esclusione dell’aggiudicataria, nonché degli operatori economici attualmente collocati al terzo e quarto posto della graduatoria.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Stazione Appaltante, nel Disciplinare di gara, all’articolo 3, ha indicato l’importo complessivo dell’appalto in euro 12.316.285,06, mentre al successivo articolo 3.3 ha quantificato il valore globale stimato dell’appalto in euro 14.779.542,07, includendo nel calcolo la variante del cosiddetto “quinto d’obbligo”. Tale previsione induce la ricorrente a considerare illegittima la richiesta di una qualificazione SOA non commisurata al valore maggiorato di euro 14.779.542,07, ma al valore pari a euro 12.316.285,06.
L’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il valore stimato dell’appalto deve essere definito sulla base dell’importo totale pagabile al netto dell’IVA, tenendo conto delle eventuali opzioni o rinnovi “esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. La norma, letta in coerenza con la disciplina unionale, richiede non soltanto che tali opzioni siano indicate, ma che siano reali, effettivamente programmabili e, soprattutto, sorrette da adeguata copertura economico-finanziaria. Anche l’ANAC, nel Bando Tipo n. 1/2023, ha chiarito che il quinto d’obbligo può essere incluso nel valore stimato dell’appalto in quanto considerato una forma di modifica contrattuale potenziale e programmabile fin dalla fase di gara, configurandosi così come una vera e propria opzione contrattuale suscettibile di incidere sul valore complessivo del contratto. La variante del quinto è applicabile solo se effettivamente prevista come scenario reale e non puramente nominale nell’economia dell’appalto, perché la sua natura è quella di facoltà dell’Amministrazione esercitabile nei limiti della programmazione indicata nei documenti di gara e conforme al quadro finanziario disponibile.
Nel caso oggetto del presente ricorso, tuttavia, l’inserimento del quinto d’obbligo nel valore globale stimato dell’appalto risulta del tutto artificiale. Non esiste infatti alcuna copertura finanziaria che consenta alla Stazione Appaltante di superare l’importo complessivo indicato all’articolo 3, pari a euro 12.316.285,06. Il valore maggiorato di euro 14.779.542,07, ottenuto attraverso l’applicazione del quinto, non rappresenta dunque un’opzione effettivamente esercitabile e non risulta sorretto da alcuna previsione concreta che ne consenta l’attivazione. Come espressamente confermato dalla Provincia, la previsione del quinto d’obbligo nel Disciplinare appare quindi essere un mero refuso, mutuato automaticamente dai modelli dell’ANAC, senza alcuna effettiva capacità modificativa del contratto. È evidente come questa rappresentazione alterata dell’importo potenzialmente appaltabile, ove fosse richiesta la qualificazione per l’importo superiore, comporti conseguenze illegittime sui requisiti di qualificazione richiesti agli operatori economici. La qualificazione SOA deve infatti essere commisurata al valore reale dell’appalto, e non a un importo fittiziamente maggiorato. Il valore globale stimato dell’appalto può includere le opzioni – tra cui il quinto – solo se tali opzioni sono realmente previste e finanziariamente sostenibili e, di conseguenza, la classe SOA richiesta deve riferirsi a un importo effettivamente appaltabile e non a un valore teorico privo di concretezza.
Richiedere agli operatori economici una qualificazione tarata su euro 14.779.542,07, quando la dotazione finanziaria rende impossibile il superamento del limite di euro 12.316.285,06, significa violare il principio di proporzionalità che regola la determinazione dei requisiti di partecipazione, imponendo un onere maggiore del necessario ai potenziali concorrenti. Sarebbe altresì violato il principio della massima concorrenza, poiché la compressione artificiale della platea dei partecipanti si traduce in una ingiustificata restrizione dell’accesso al mercato: solo gli operatori dotati di una SOA superiore allo stretto indispensabile potrebbero concorrere, con evidente lesione della par condicio.
Si deve inoltre considerare che la determinazione del valore stimato dell’appalto è un atto vincolato ai parametri di effettività, serietà e attendibilità della programmazione. Quando l’Amministrazione indica un valore superiore a quello realmente sostenibile, altera un elemento fondamentale della procedura, poiché i requisiti di partecipazione, la soglia comunitaria e molte altre scelte tecnico-procedurali discendono proprio da tale valore. È pacifico che la stima del valore dell’appalto debba corrispondere a dati reali e verificabili, e non possa includere opzioni prive di concretezza. In questo caso, invece, l’incremento sino al quinto è una previsione teorica, priva di fondamento economico, e dunque non idonea a incidere sull’importo rilevante ai fini della qualificazione.
Per tali ragioni, ove la clausola del Disciplinare che determina il valore globale dell’appalto in euro 14.779.542,07 richiedesse una SOA commisurata a tale importo, risulterebbe illegittima in quanto violativa dei principi di concorrenza, proporzionalità e favor partecipationis.
Nel caso in esame, il valore di riferimento per la qualificazione SOA è correttamente individuato in quello indicato dall’articolo 3 del Disciplinare, pari a euro 12.316.285,06, essendo questo l’unico importo effettivamente finanziabile e realmente oggetto di gara.
L’Amministrazione provinciale, inoltre, afferma che “nel predetto art. 3.3 del disciplinare di gara (doc. 7 cit.), l’indicazione di euro 14.779.542,07, quale “valore globale stimato dell’appalto” comprensivo del quinto d’obbligo, viene effettuata (in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 36/2023) al solo fine di confermare la tipologia di gara d’appalto (procedura aperta), e così recependo le (astratte) previsioni del Bando tipo ANAC n. 1/2023, pur essendo, in realtà, l’“importo complessivo dell’appalto” limitato esclusivamente all’importo finanziato di euro 12.316.285,06 al netto di iva (come indicato al art. 3 del disciplinare)”.
L’aumento del quinto dichiarato (solo in ipotesi) appare quindi essere un mero refuso, in quanto il quadro economico dell’intervento non lo contempla e sarebbe stato illegittimo richiedere una SOA superiore alla somma reale della procedura.
2.§.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 16 e 22 del disciplinare di gara, la parte ricorrente deduce che le offerte tecniche presentate dall'aggiudicataria e dai concorrenti classificati al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo posto dovevano essere escluse, siccome rese anche in violazione delle specifiche prescrizioni di gara poste in tema di contenuto e valutazione delle offerte tecniche e ciò tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 16 del Disciplinare di gara (“offerta tecnica”) il quale dispone che l’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti ivi indicati, mentre gli operatori economici avrebbero presentato offerte tecniche parziali, alternative e/o comunque violative delle ivi richiamati prescrizioni di gara, secondo le specifiche carenze pure richiamate nel ricorso e nei relativi documenti.
Il motivo non è fondato.
Il motivo è inammissibile in quanto, respinti i primi due motivi di ricorso, con il suo accoglimento RTI Co.Stra.M. non arriverebbe alla prima posizione.
In ogni caso il motivo è anche infondato in quanto parte ricorrente vorrebbe allargare le maglie della causa di esclusione prevista in relazione alla mancata allegazione del computo metrico delle migliorie (inteso come singolo documento) alla asserita mancanza di qualche voce di computo metrico all’interno dello stesso.
La lex specialis di gara richiedeva a pena di esclusione “i seguenti documenti”, tra i quali alla lettera “C” il computo metrico delle migliorie.
E il documento richiesto ben è stato inserito dalle controinteressate nell’offerta tecnica.
Al contrario, la ricorrente considera l’assenza totale del computo metrico delle migliorie alla stregua della asserita assenza, nello stesso computo metrico, di alcune voci. Evidentemente tale aspetto, lungi dal comportare l’esclusione, è stato oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, la quale ha valutato la credibilità e affidabilità delle offerte presentate dalle controinteressate, valutazione estremamente discrezionale e non sindacabile da parte del giudice amministrativo salvo il caso di irrazionalità o irragionevolezza del criterio di valutazione.
Nello specifico, la Relazione Illustrativa delle offerte contiene tutte le migliorie afferenti al Criterio C, rendendole pienamente valutabili dalla Commissione, mentre il “Computo metrico” ha funzione accessoria, di sintesi e quantificazione delle migliorie (non costitutiva dell’offerta tecnica) e la mancata ripresa dei paragrafi relativi al Criterio C non può costituire indeterminatezza dell’offerta; pertanto, la Commissione ha operato nel pieno rispetto della lex specialis, attribuendo punteggi solo a elementi presenti e verificabili, senza ledere il principio di parità di trattamento.
3.§. Per i motivi predetti, il ricorso introduttivo deve essere respinto. L’infondatezza del ricorso introduttivo rende improcedibile il ricorso incidentale.
Spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso introduttivo;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
3) condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Teramo.
Compensa nei confronti della ricorrente incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO GA TU, Presidente FF, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
Massimo Baraldi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO GA TU |
IL SEGRETARIO