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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12987 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 31928/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: incarico di supplenza e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 12 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- che con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 il
[...]
ha indetto le “procedure di aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- che le predette graduatorie sono distinte in due fasce;
- che nella I fascia sono inseriti i docenti dotati di abilitazione mentre nella II fascia i docenti privi del titolo di abilitazione;
- che per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono a inserire le sedi di preferenza;
- di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma per la seconda fascia, per le classi di concorso “A049
- scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado” e “eeem - educazione motoria nella scuola primaria”, collocandosi in graduatoria nella classe di concorso A049 in posizione 1059 con punti 47;
- di non avere ottenuto alcun incarico di supplenza, sebbene l'amministrazione, con il bollettino di nomine dell'8 settembre 2023, avesse conferito l'incarico di supplenza a docenti collocati sino alla posizione 1061, mentre con il successivo bollettino del 4 ottobre 2023 ha conferito incarichi di supplenza annuale a docenti (nominativamente indicati) con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse:
- di avere stipulato soltanto contratti di supplenza, per l'anno scolastico in questione, tramite le graduatorie di istituto, sino alla nomina dell'avente diritto, da ultimo presso l'I.C. Lucio Fontana di Roma. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, ha affermato il diritto, in virtù del maggiore punteggio posseduto, alla stipulazione di un contratto di supplenza per la classe di concorso per la quale aveva presentato la domanda per l'anno scolastico 2023/2024 e ha postulato il risarcimento del danno subito, formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso indicata in domanda GPS;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il Controparte_1 resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.276,96 oltre ratei di tredicesima mensilità, salvo errori e/o omissioni anche in considerazione degli incarichi che la docente potrebbe ricevere nel corso dell'a.s. 2023/2024 per il tramite della graduatoria di istituto, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, sicché ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, riguarda l'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza annuale, nell'anno scolastico 2023/2024, con riferimento alle preferenze espresse nella domanda di aggiornamento delle GPS della provincia di Roma, e al risarcimento del danno patrimoniale consequenziale, in misura pari alle differenze tra quanto percepito in ragione dei contratti di supplenza breve stipulati nell'annualità in questione e quanto, invece, avrebbe percepito per effetto della stipulazione di un contratto di supplenza annuale. In punto di fatto, risulta documentalmente la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS della provincia di Roma (cfr. doc. n. 4 del ricorso), con le varie preferenze espresse dalla ricorrente. Emerge, peraltro, che nel primo e nel secondo turno di nomine la ricorrente non sia stata destinataria di un contratto di supplenza (cfr. doc. n. 5 e 6 del ricorso). Con riferimento al primo turno di nomine, tuttavia, non risulta che sia stato assegnato un contratto di supplenza a docente collocato in posizione deteriore in graduatoria con riferimento a una sede oggetto di preferenza da parte della ricorrente, trattandosi, peraltro, di circostanza delineata in ricorso in termini assolutamente generici. Nel secondo bollettino di nomine, del 4 ottobre 2023, è stato tuttavia conferito un incarico di supplenza su cattedra annuale nella classe di concorso
“EEEM” presso l'Istituto Scolastico Ferrini (cod. al docente C.F._1
, posizionatosi in graduatoria al posto n. 1166 con un punteggio Persona_1 pari a 44. Emerge, inoltre, che la ricorrente aveva punteggio superiore (punti 47) ed era collocata in graduatoria in posizione poziore (n. 1059), nonché che questo istituto era stato indicato nel distretto di preferenza per l'attribuzione dell'incarico di supplenza al momento della compilazione della domanda per le supplenze da GPS (ordine di preferenza n. 15). Nei suddetti termini, pertanto, in assenza di circostanze allegate e comprovate dall'amministrazione scolastica che consentano di ritenere legittima la postergazione della ricorrente nell'attribuzione del contratto di supplenza annuale, la domanda di accertamento del diritto alla stipulazione e al conseguente risarcimento del danno va accolta, con decorrenza dal 4 ottobre 2023 e detratto l'aliunde perceptum, pari a quanto percepito per effetto dei contratti di supplenza breve stipulati nell'anno scolastico 2023/2024, genericamente indicati in ricorso dalla stessa ricorrente.
3. Né, come correttamente ritenuto in ricorso, l'estromissione della ricorrente dall'assegnazione dei contratti di supplenza può essere sostenuta sul presupposto, pure affermato dall'amministrazione nel vasto contenzioso i cui precedenti giurisprudenziali sono stati, in parte, prodotti in allegato al ricorso, che in quanto le sedi e la tipologia di cattedre indicate dalla ricorrente, relativamente alla classe di concorso invocata nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel turno di nomina di sua spettanza, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere considerata
“rinunciataria”, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'o.m., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico controverso. La disposizione in questione, invero, nella parte che qui rileva, stabilisce che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Il successivo art. 11 del medesimo articolo 12, poi, prevede che “11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
4. Dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si ricava la tipizzazione di tre diverse ipotesi di rinuncia: a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente il quale, già iscritto alle GPS istituite con la precedente ordinanza ministeriale n. 60/2020, ometta di proporre l'ulteriore istanza telematica e viene, pertanto, qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento (comma 4, prima parte); b) la rinuncia all'incarico da parte del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo, con conseguente esclusione dalle successive fasi della procedura (comma 11); c) la rinuncia alla sede nell'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica, si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre (comma 4, seconda parte), che comporta la sola rinuncia per le sedi non espresse e non per l'intera procedura, nelle varie successive fasi che si possono sviluppare. Orbene, come già ritenuto in vari precedenti recenti anche di questo ufficio giudiziario (cfr. Tribunale di Roma n. 12367 del 2 dicembre 2025, Tribunale di Bologna n. 1066 del 6 dicembre 2025, Tribunale di Roma n. 12051 del 25 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 3278 del 2 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 4167 del 4 dicembre 2025) ritiene il Tribunale che una interpretazione secondo cui nell'ipotesi di cui al superiore punto c) si possa ritenere il docente rinunciatario anche per le successive fasi della procedura non sia condivisibile, poiché confonde le due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
5. Infatti, sulla base del primario criterio esegetico di una interpretazione letterale della previsione sopra riportata, ricomponendo il significato complessivo delle varie ipotesi delineate dalla disposizione, si ricava univocamente che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Sicché a tale dato letterale non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determini solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Per contro, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza”
o nel caso di “rinuncia all'incarico”. Del resto, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità, che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria. E, in effetti, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della P.A. consentire l'espressione di una o più preferenze – e, comunque, non per tutte le sedi disponibili –, per poi penalizzare significativamente, sanzionando con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico, chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove.
6. Possono essere pertanto condivisibili i principi affermati dalla recente, già citata, sentenza della Corte di appello di Roma n. 4167/2025, le cui motivazioni si trascrivono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.: “In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito. In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il CP_1 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze. Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve CP_1 effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato. Del resto il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce "3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente." Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 defl'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: "L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente”.
7. In definitiva, sulla base di questi condivisibili principi, relativi alla corretta esegesi della normativa applicabile al caso controverso, dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, non potendosi considerare la ricorrente rinunciataria ed essendo stata dimostrata l'assegnazione di un incarico di supplenza, su una sede indicata tre le preferenze in domanda, a un docente collocato in posizione posteriore in graduatoria, in assenza di elementi di segno contrario va accertato il diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza su cattedra annuale nella classe di concorso “EEEM”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 4 ottobre 2023, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito. Il danno risarcibile, in particolare, corrisponde alle differenze tra quanto la ricorrente ha percepito sulla base dei contratti di supplenza breve stipulati nell'anno scolastico in questione e quanto avrebbe guadagnato qualora fosse stata destinataria del contratto di supplenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994, per il periodo dal 4 ottobre 2023 al 31 luglio 2024. Invero, posto che la fattispecie risarcitoria mira al ripristino della situazione giuridica del danneggiato in relazione all'effettivo pregiudizio subito, il Tribunale è tenuto, nella liquidazione, a detrarre l'aliunde perceptum, risultante dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, anche d'ufficio. Secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, invero, il cd. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, sicché, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi a un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., n. 19163 del 14 giugno 2022 in fattispecie di liquidazione del danno da licenziamento illegittimo).
7.1 All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
8. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del e del merito, qui Controparte_1 dichiarata, dichiara il diritto della ricorrente alla stipulazione di un contratto di supplenza su cattedra annuale nella classe di concorso “EEEM”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 4 ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno, in misura pari alle CP_1 differenze tra quanto percepito dalla ricorrente sulla base dei contratti di supplenza breve stipulati nell'anno scolastico in questione e quanto la lavoratrice avrebbe percepito, sulla base delle previsioni della CCNL del settore scolastico, qualora fosse stata destinataria del contratto di supplenza annuale, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994, per il periodo dal 4 ottobre 2023 al 31 luglio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 31928/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: incarico di supplenza e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 12 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- che con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 il
[...]
ha indetto le “procedure di aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- che le predette graduatorie sono distinte in due fasce;
- che nella I fascia sono inseriti i docenti dotati di abilitazione mentre nella II fascia i docenti privi del titolo di abilitazione;
- che per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono a inserire le sedi di preferenza;
- di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma per la seconda fascia, per le classi di concorso “A049
- scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado” e “eeem - educazione motoria nella scuola primaria”, collocandosi in graduatoria nella classe di concorso A049 in posizione 1059 con punti 47;
- di non avere ottenuto alcun incarico di supplenza, sebbene l'amministrazione, con il bollettino di nomine dell'8 settembre 2023, avesse conferito l'incarico di supplenza a docenti collocati sino alla posizione 1061, mentre con il successivo bollettino del 4 ottobre 2023 ha conferito incarichi di supplenza annuale a docenti (nominativamente indicati) con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse:
- di avere stipulato soltanto contratti di supplenza, per l'anno scolastico in questione, tramite le graduatorie di istituto, sino alla nomina dell'avente diritto, da ultimo presso l'I.C. Lucio Fontana di Roma. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, ha affermato il diritto, in virtù del maggiore punteggio posseduto, alla stipulazione di un contratto di supplenza per la classe di concorso per la quale aveva presentato la domanda per l'anno scolastico 2023/2024 e ha postulato il risarcimento del danno subito, formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso indicata in domanda GPS;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il Controparte_1 resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.276,96 oltre ratei di tredicesima mensilità, salvo errori e/o omissioni anche in considerazione degli incarichi che la docente potrebbe ricevere nel corso dell'a.s. 2023/2024 per il tramite della graduatoria di istituto, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, sicché ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, riguarda l'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza annuale, nell'anno scolastico 2023/2024, con riferimento alle preferenze espresse nella domanda di aggiornamento delle GPS della provincia di Roma, e al risarcimento del danno patrimoniale consequenziale, in misura pari alle differenze tra quanto percepito in ragione dei contratti di supplenza breve stipulati nell'annualità in questione e quanto, invece, avrebbe percepito per effetto della stipulazione di un contratto di supplenza annuale. In punto di fatto, risulta documentalmente la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS della provincia di Roma (cfr. doc. n. 4 del ricorso), con le varie preferenze espresse dalla ricorrente. Emerge, peraltro, che nel primo e nel secondo turno di nomine la ricorrente non sia stata destinataria di un contratto di supplenza (cfr. doc. n. 5 e 6 del ricorso). Con riferimento al primo turno di nomine, tuttavia, non risulta che sia stato assegnato un contratto di supplenza a docente collocato in posizione deteriore in graduatoria con riferimento a una sede oggetto di preferenza da parte della ricorrente, trattandosi, peraltro, di circostanza delineata in ricorso in termini assolutamente generici. Nel secondo bollettino di nomine, del 4 ottobre 2023, è stato tuttavia conferito un incarico di supplenza su cattedra annuale nella classe di concorso
“EEEM” presso l'Istituto Scolastico Ferrini (cod. al docente C.F._1
, posizionatosi in graduatoria al posto n. 1166 con un punteggio Persona_1 pari a 44. Emerge, inoltre, che la ricorrente aveva punteggio superiore (punti 47) ed era collocata in graduatoria in posizione poziore (n. 1059), nonché che questo istituto era stato indicato nel distretto di preferenza per l'attribuzione dell'incarico di supplenza al momento della compilazione della domanda per le supplenze da GPS (ordine di preferenza n. 15). Nei suddetti termini, pertanto, in assenza di circostanze allegate e comprovate dall'amministrazione scolastica che consentano di ritenere legittima la postergazione della ricorrente nell'attribuzione del contratto di supplenza annuale, la domanda di accertamento del diritto alla stipulazione e al conseguente risarcimento del danno va accolta, con decorrenza dal 4 ottobre 2023 e detratto l'aliunde perceptum, pari a quanto percepito per effetto dei contratti di supplenza breve stipulati nell'anno scolastico 2023/2024, genericamente indicati in ricorso dalla stessa ricorrente.
3. Né, come correttamente ritenuto in ricorso, l'estromissione della ricorrente dall'assegnazione dei contratti di supplenza può essere sostenuta sul presupposto, pure affermato dall'amministrazione nel vasto contenzioso i cui precedenti giurisprudenziali sono stati, in parte, prodotti in allegato al ricorso, che in quanto le sedi e la tipologia di cattedre indicate dalla ricorrente, relativamente alla classe di concorso invocata nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel turno di nomina di sua spettanza, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere considerata
“rinunciataria”, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'o.m., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico controverso. La disposizione in questione, invero, nella parte che qui rileva, stabilisce che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Il successivo art. 11 del medesimo articolo 12, poi, prevede che “11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
4. Dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si ricava la tipizzazione di tre diverse ipotesi di rinuncia: a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente il quale, già iscritto alle GPS istituite con la precedente ordinanza ministeriale n. 60/2020, ometta di proporre l'ulteriore istanza telematica e viene, pertanto, qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento (comma 4, prima parte); b) la rinuncia all'incarico da parte del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo, con conseguente esclusione dalle successive fasi della procedura (comma 11); c) la rinuncia alla sede nell'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica, si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre (comma 4, seconda parte), che comporta la sola rinuncia per le sedi non espresse e non per l'intera procedura, nelle varie successive fasi che si possono sviluppare. Orbene, come già ritenuto in vari precedenti recenti anche di questo ufficio giudiziario (cfr. Tribunale di Roma n. 12367 del 2 dicembre 2025, Tribunale di Bologna n. 1066 del 6 dicembre 2025, Tribunale di Roma n. 12051 del 25 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 3278 del 2 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 4167 del 4 dicembre 2025) ritiene il Tribunale che una interpretazione secondo cui nell'ipotesi di cui al superiore punto c) si possa ritenere il docente rinunciatario anche per le successive fasi della procedura non sia condivisibile, poiché confonde le due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
5. Infatti, sulla base del primario criterio esegetico di una interpretazione letterale della previsione sopra riportata, ricomponendo il significato complessivo delle varie ipotesi delineate dalla disposizione, si ricava univocamente che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Sicché a tale dato letterale non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determini solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Per contro, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza”
o nel caso di “rinuncia all'incarico”. Del resto, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità, che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria. E, in effetti, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della P.A. consentire l'espressione di una o più preferenze – e, comunque, non per tutte le sedi disponibili –, per poi penalizzare significativamente, sanzionando con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico, chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove.
6. Possono essere pertanto condivisibili i principi affermati dalla recente, già citata, sentenza della Corte di appello di Roma n. 4167/2025, le cui motivazioni si trascrivono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.: “In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito. In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il CP_1 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze. Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve CP_1 effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato. Del resto il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce "3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente." Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 defl'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: "L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente”.
7. In definitiva, sulla base di questi condivisibili principi, relativi alla corretta esegesi della normativa applicabile al caso controverso, dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, non potendosi considerare la ricorrente rinunciataria ed essendo stata dimostrata l'assegnazione di un incarico di supplenza, su una sede indicata tre le preferenze in domanda, a un docente collocato in posizione posteriore in graduatoria, in assenza di elementi di segno contrario va accertato il diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza su cattedra annuale nella classe di concorso “EEEM”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 4 ottobre 2023, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale subito. Il danno risarcibile, in particolare, corrisponde alle differenze tra quanto la ricorrente ha percepito sulla base dei contratti di supplenza breve stipulati nell'anno scolastico in questione e quanto avrebbe guadagnato qualora fosse stata destinataria del contratto di supplenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994, per il periodo dal 4 ottobre 2023 al 31 luglio 2024. Invero, posto che la fattispecie risarcitoria mira al ripristino della situazione giuridica del danneggiato in relazione all'effettivo pregiudizio subito, il Tribunale è tenuto, nella liquidazione, a detrarre l'aliunde perceptum, risultante dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, anche d'ufficio. Secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, invero, il cd. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, sicché, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi a un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., n. 19163 del 14 giugno 2022 in fattispecie di liquidazione del danno da licenziamento illegittimo).
7.1 All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
8. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del e del merito, qui Controparte_1 dichiarata, dichiara il diritto della ricorrente alla stipulazione di un contratto di supplenza su cattedra annuale nella classe di concorso “EEEM”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 4 ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno, in misura pari alle CP_1 differenze tra quanto percepito dalla ricorrente sulla base dei contratti di supplenza breve stipulati nell'anno scolastico in questione e quanto la lavoratrice avrebbe percepito, sulla base delle previsioni della CCNL del settore scolastico, qualora fosse stata destinataria del contratto di supplenza annuale, stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994, per il periodo dal 4 ottobre 2023 al 31 luglio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo