Sentenza 21 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16525 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - rel. Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IÀ RI, quale tutrice di IÀ AL, elettivamente domiciliata in Roma, via Giorgio Balivi, 3, elettivamente domiciliata presso l'avv. Lucilia Ladroni, unitamente all'avv. Domenico Tripodi, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 18; (atto costitutivo del 28 8 2002). - resistente -
avverso la sentenza Tribunale di Reggio Calabria n. 254/01 depositata il 31 dicembre 2001 R.G.A. Sez. lav. n. 679/1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6 luglio 2004 dal relatore Pres. Giuseppe Ianniruberto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Palmi in data 4 novembre 1994 NA UI, nella qualità di tutrice di LV UI, asseriva che quest'ultimo non era in condizioni di poter attendere alle ordinarie necessità quotidiane e, pertanto, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento.
Il giudice adito, all'esito della disposta c.t.u., rigettava la domanda.
A seguito di appello della UI, il Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver rinnovata l'indagine tecnica, con sentenza 5 novembre-31 dicembre 2001, rigettava il gravame. Nel discostarsi dal parere del nominato ausiliare, il giudice di appello ha ritenuto che il beneficio richiesto non poteva essere concesso in quanto UI LV aveva masse muscolari tonico- trofiche ed era stato in grado, in occasione della visita peritale, di spogliarsi, stendere il braccio per la misurazione della pressione, stendersi sul lettino visita.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre NA UI nella qualità con due motivi.
Il Ministero dell'interno si è costituito in ritardo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 18 del 1980, dopo aver richiamato il testo della norma, rileva la ricorrente che LV UI è incapace di intendere e volere, per una grave malattia psichica e, quindi, non è in condizione di poter compiere gli atti quotidiani della vita.
2. Con il secondo, denunziando vizi di motivazione, osserva la ricorrente che la circostanza che UI LV sia stato in grado di compiere quegli atti, descritti in narrativa, non significa che lo stesso possa compiere da solo gli atti quotidiani della vita (lavarsi, nutrirsi, in una parola, provvedere ai propri bisogni personali).
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e, pertanto, il ricorso va accolto. Premesso che, nella specie, non è in constazione la possibilità di LV UI di deambulare da solo, la questione, sulla quale si polarizzano le censure proposte, è se sia corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che quel soggetto potesse attendere da solo agli atti quotidiani della vita.
Orbene, questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione di "incapacità' a compiere gli atti quotidiani della vita" comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia;
per la natura della malattia, in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita di tutti i giorni, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che "abbisognano di un'assistenza continua", cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana (tra le varie conformi cfr. 22 gennaio 2002 n. 667, 6 marzo 2002 n. 3212, 27 marzo 2002 n. 4416). Nella specie, il Tribunale, pur dando atto che, secondo il parere del c.t.u. del secondo grado, il UI non sarebbe in grado nemmeno di praticare autonomamente e quindi sistematicamente le s. prescrizioni terapeutiche indispensabili per il controllo dei sintomi di cardiopatia dilatativa, ha ritenuto di escludere la necessità di assistenza solo perché la muscolatura era apparsa "tonico-trofica" e perché quel soggetto era risultato capace, a seguito di ordini semplici, di alcuni movimenti funzionali alla visita peritale. Ma, come giustamente ha rilevato la parte ricorrente, in presenza di una grave malattia psichica, accertata e descritta dal consulente tecnico, una valutazione corretta non poteva basarsi sulla rilevazione di alcuni gesti compiuti in occasione delle indagini peritali, ma richiedeva una considerazione circa la possibilità - in concreto - per un soggetto interdetto a causa delle sue condizioni mentali, di poter badare da solo alle sue più elementari esigenze di vita.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al altro giudice, il quale svolgerà una più accurata indagine per verificare se LV UI sia nelle condizioni di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2004