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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9577/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCA MELE (CF:
, la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
ATTORE
e
(CF: ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. per vedere
[...] Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni:
“accertata la rispondenza delle somme richieste, per le prestazioni rese, alle vigenti tariffe professionali, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 19.116,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV c.c. e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ovvero in subordine almeno di euro 10.620,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV c.c. e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di onorario e spese professionali per l'attività giudiziale espletata, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dei trasferimenti fuori dal luogo ove l'istante svolge la professione in modo prevalente e dell'esito positivo ottenuto anche riguardo alle conseguenze civili;
si precisa che dall'importo liquidato verrà detratto l'acconto ricevuto di € 834,4”.
2. Parte attrice riferisce, in punto di fatto: a) di aver ricevuto, in data 13.12.2010. mandato dall'odierno convenuto al fine di ricevere assistenza e rappresentanza nei procedimenti penali RGNR n. 19897/2011 e RG 957/2012 innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., relativi al reato di omicidio colposo;
b) di aver svolto il mandato con la dovuta diligenza, come evidenziato dalla dettagliata elencazione delle attività compiute in esecuzione di questo;
c) che il giudizio si concludeva con il proscioglimento dell'imputato e con la revoca della costituzione di parte civile precedentemente ammessa;
d) di aver richiesto il compenso secondo i medi tariffari onde consentire al proprio assistito di chiedere il rimborso delle spese all'ente Parte sanitario di appartenenza, depositando a tal fine la parcella anche presso l sede di Caserta;
e) che tale compenso non veniva pagato (se non in minima parte: v. infra) e che qualsiasi tentativo di composizione bonaria è fallito.
3. Il convenuto è rimasto contumace.
4. La causa – di natura documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 9.2.2023 e poi a quella del 4.11.2024; all'esito della celebrazione innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge.
5. L'attore ha depositato comparsa conclusionale riportandosi a tutti gli atti di causa e concludendo in conformità.
6. La domanda va accolta nei termini che si vanno a dire.
7. In punto di rito, va evidenziato segue.
La domanda è ammissibile.
La giurisprudenza di legittimità è nel senso che “nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge” (Cass. 12.7.2024, n. 19228).
8. Nel merito, tenuto conto di quanto emerso nella presente sede, il Tribunale ritiene di dover fare applicazione dell'art. 12, d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm, secondo cui “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
9. Applicando i parametri in questione, ed avuto riguardo alla circostanza che diverse delle udienze enumerate nell'atto introduttivo sono state “di mero rinvio” e che la sentenza è stata adottata ex art. 129 c.p.p., pur dovendo darsi contezza della gravità dell'imputazione e del carattere pienamente positivo dell'esito ottenuto, si ritiene di dover applicare, in ordine ai medi tabellari, la riduzione del 40%, ond'è dovuto il compenso complessivo di euro 6.732,00, dedotto l'acconto ricevuto (di euro 834,40), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed interessi di mora dalla proposizione della domanda introduttiva di questo giudizio.
10. Per altro verso, non può essere riconosciuta la maggiorazione ex art. 15, d.m. cit., secondo cui “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale”, ovvero il rimborso per le trasferte ex art. 2, d.m. cit., non essendo documentato il (comune) presupposto dello svolgimento dell'attività “in modo prevalente” in un luogo diverso da quello ove l'attività è stata espletata.
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia del convenuto (come ritenuto dalla giurisprudenza secondo cui “il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito in ordine alle spese di giudizio, è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice non è tenuto a motivare. Infatti, il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese. Viceversa, la compensazione delle spese di giudizio totale o parziale necessita di adeguata motivazione circa le gravi ed eccezionali ragioni sottese”: v. Cass. 15.12.2022, n. 36820).
Letto il d.m. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, alla natura documentale della causa ed all'attività effettivamente presentata, le spese del presente giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.800,00 di cui euro 500,00 per la fase di studio;
euro 400,00 per la fase introduttiva ed euro 900,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9577/2021, dichiarata la contumacia del convenuto, ogni altra istanza disattesa, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui sopra e per l'effetto CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 6.732,00, dedotto l'acconto ricevuto (di euro 834,40), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed interessi di mora, al saggio legale, dalla proposizione della domanda introduttiva di questo giudizio.
B. CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. FRANCESCA MELE, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 17.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9577/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCA MELE (CF:
, la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._2 atti
ATTORE
e
(CF: ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio il sig. per vedere
[...] Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni:
“accertata la rispondenza delle somme richieste, per le prestazioni rese, alle vigenti tariffe professionali, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 19.116,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV c.c. e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ovvero in subordine almeno di euro 10.620,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV c.c. e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di onorario e spese professionali per l'attività giudiziale espletata, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché dei trasferimenti fuori dal luogo ove l'istante svolge la professione in modo prevalente e dell'esito positivo ottenuto anche riguardo alle conseguenze civili;
si precisa che dall'importo liquidato verrà detratto l'acconto ricevuto di € 834,4”.
2. Parte attrice riferisce, in punto di fatto: a) di aver ricevuto, in data 13.12.2010. mandato dall'odierno convenuto al fine di ricevere assistenza e rappresentanza nei procedimenti penali RGNR n. 19897/2011 e RG 957/2012 innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., relativi al reato di omicidio colposo;
b) di aver svolto il mandato con la dovuta diligenza, come evidenziato dalla dettagliata elencazione delle attività compiute in esecuzione di questo;
c) che il giudizio si concludeva con il proscioglimento dell'imputato e con la revoca della costituzione di parte civile precedentemente ammessa;
d) di aver richiesto il compenso secondo i medi tariffari onde consentire al proprio assistito di chiedere il rimborso delle spese all'ente Parte sanitario di appartenenza, depositando a tal fine la parcella anche presso l sede di Caserta;
e) che tale compenso non veniva pagato (se non in minima parte: v. infra) e che qualsiasi tentativo di composizione bonaria è fallito.
3. Il convenuto è rimasto contumace.
4. La causa – di natura documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 9.2.2023 e poi a quella del 4.11.2024; all'esito della celebrazione innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge.
5. L'attore ha depositato comparsa conclusionale riportandosi a tutti gli atti di causa e concludendo in conformità.
6. La domanda va accolta nei termini che si vanno a dire.
7. In punto di rito, va evidenziato segue.
La domanda è ammissibile.
La giurisprudenza di legittimità è nel senso che “nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge” (Cass. 12.7.2024, n. 19228).
8. Nel merito, tenuto conto di quanto emerso nella presente sede, il Tribunale ritiene di dover fare applicazione dell'art. 12, d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm, secondo cui “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
9. Applicando i parametri in questione, ed avuto riguardo alla circostanza che diverse delle udienze enumerate nell'atto introduttivo sono state “di mero rinvio” e che la sentenza è stata adottata ex art. 129 c.p.p., pur dovendo darsi contezza della gravità dell'imputazione e del carattere pienamente positivo dell'esito ottenuto, si ritiene di dover applicare, in ordine ai medi tabellari, la riduzione del 40%, ond'è dovuto il compenso complessivo di euro 6.732,00, dedotto l'acconto ricevuto (di euro 834,40), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed interessi di mora dalla proposizione della domanda introduttiva di questo giudizio.
10. Per altro verso, non può essere riconosciuta la maggiorazione ex art. 15, d.m. cit., secondo cui “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale”, ovvero il rimborso per le trasferte ex art. 2, d.m. cit., non essendo documentato il (comune) presupposto dello svolgimento dell'attività “in modo prevalente” in un luogo diverso da quello ove l'attività è stata espletata.
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia del convenuto (come ritenuto dalla giurisprudenza secondo cui “il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito in ordine alle spese di giudizio, è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice non è tenuto a motivare. Infatti, il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese. Viceversa, la compensazione delle spese di giudizio totale o parziale necessita di adeguata motivazione circa le gravi ed eccezionali ragioni sottese”: v. Cass. 15.12.2022, n. 36820).
Letto il d.m. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, alla natura documentale della causa ed all'attività effettivamente presentata, le spese del presente giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.800,00 di cui euro 500,00 per la fase di studio;
euro 400,00 per la fase introduttiva ed euro 900,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9577/2021, dichiarata la contumacia del convenuto, ogni altra istanza disattesa, così provvede: A. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui sopra e per l'effetto CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 6.732,00, dedotto l'acconto ricevuto (di euro 834,40), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed interessi di mora, al saggio legale, dalla proposizione della domanda introduttiva di questo giudizio.
B. CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. FRANCESCA MELE, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, il 17.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta