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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 134/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TRENTO sezione prima civile
La Corte d'appello di Trento, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo presidente dott.ssa Camilla Gattiboni consigliere dott.ssa Adriana De Tommaso consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 134/2025 promosso con ricorso depositato il 6/6/2025
D A
(c.f. ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mariangela Sommacal per delega in atti;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. CP_1 C.F._2
NA IA per delega in atti;
appellata
Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI:
Le parti concludono congiuntamente come da note depositate il
10/7/2025
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 6/6/2025 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 334/2025, del 15/4/2025, in cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23/4/1994 ed è stato posto a carico di un assegno divorzile in favore di quantificato in Parte_1 CP_1
€ 250,00 al mese con rivalutazione annuale.
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento dell'assegno divorzile nei confronti della ex coniuge, sostenendo che il tribunale aveva errato nel calcolo dei redditi di sottostimando la sua capacità reddituale;
ha denunciato CP_1
altresì l'errore del tribunale in merito alla supposta impossibilità di reinserimento lavorativo della nonché nell'individuazione degli CP_1
oneri e delle spese su di lui gravanti.
Quale secondo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità Parte_1
della sua condanna alle spese del giudizio, quantificate in € 3.809,00, somma esorbitante ed eccessiva, rispetto alle questioni giuridiche affrontate e alla natura del contenzioso, ed ha chiesto che le spese siano compensate.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza con la revoca dell'assegno divorzile e la condanna di a restituirgli gli importi incassati CP_1
a tale titolo, con compensazione delle spese di ambo i gradi. si è costituita in giudizio resistendo all'appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
A seguito dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata e nell'ambito della relativa trattazione, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, nei seguenti termini,
a modifica del contenuto della sentenza gravata:
a) La signora dichiara di rinunciare, a partire dal mese di agosto CP_1
2025, all'assegno divorzile dell'importo di € 250,00
(duecentocinquanta) al mese previsto nell'impugnata sentenza n.
334/2025 emessa dal tribunale di Trento e posto a carico del sig.
Parte_1
b) La signora dichiara, altresì, di rinunciare alle somme dal sig. CP_1
a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento Parte_1
da questi corrisposto, come da decreto di omologa emesso dal tribunale di Trento di data 28/4/2017 a partire dal mese di giugno 2017;
c) Contestualmente il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
sig.ra la somma di € 100,00 (cento,00) già dovuta a titolo di CP_1
arretrati; il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila,00) quale CP_1
rimborso per le spese legali dalla stessa affrontate per la propria difesa nel primo grado di giudizio e nel successivo grado di appello;
d) le suddette somme verranno versate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra secondo le seguenti modalità: CP_1
€ 350,00 entro il 30 luglio a titolo di mantenimento per il mese di luglio
2025 e arretrati;
€ 250,00 al mese a far data dal 15 agosto, fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di spese legali, fermo restando che, se ne avrà la possibilità, il sig. potrà estinguere tale importo anche Parte_1
anticipatamente e che il mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza prevista abiliterà la sig.ra ad agire per il CP_1
recupero dell'intero importo residuo senza ulteriore avviso.
Alla luce dell'intervenuto accordo, la Corte ha dato atto della cessazione della materia del contendere sull'istanza di sospensiva. Preso atto dell'accordo tra le parti sul contenuto degli accordi di divorzio, la Corte provvede in conformità, osservando che trattasi di diritti disponibili di contenuto patrimoniale, non ravvisando ragione alcuna per disattenderli. Nei visti termini va conseguentemente riformata la sentenza appellata.
Le spese di ambo i gradi si compensano, alla luce dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 334/2025 proposto con ricorso depositato in data 6/6/2025
In parziale riforma della sentenza appellata, così disciplina le condizioni del divorzio:
a) La signora dichiara di rinunciare, a partire dal mese di agosto CP_1
2025, all'assegno divorzile dell'importo di € 250,00
(duecentocinquanta) al mese previsto nell'impugnata sentenza n.
334/2025 emessa dal tribunale di Trento e posto a carico del sig.
Parte_1
b) La signora dichiara, altresì, di rinunciare alle somme dal sig. CP_1
a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento Parte_1
da questi corrisposto, come da decreto di omologa emesso dal tribunale di Trento di data 28/4/2017 a partire dal mese di giugno 2017;
c) Contestualmente il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
sig.ra la somma di € 100,00 (cento,00) già dovuta a titolo di CP_1
arretrati; il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila,00) quale CP_1
rimborso per le spese legali dalla stessa affrontate per la propria difesa nel primo grado di giudizio e nel successivo grado di appello;
d) le suddette somme verranno versate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra secondo le seguenti modalità: CP_1
€ 350,00 entro il 30 luglio a titolo di mantenimento per il mese di luglio
2025 e arretrati;
€ 250,00 al mese a far data dal 15 agosto, fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di spese legali, fermo restando che, se ne avrà la possibilità, il sig. potrà estinguere tale importo anche Parte_1
anticipatamente e che, il mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza prevista abiliterà la sig.ra ad agire per il recupero CP_1
dell'intero importo residuo senza ulteriore avviso.
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il c. est. il presidente
Dr.ssa A. De Tommaso Dr. P.G. Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TRENTO sezione prima civile
La Corte d'appello di Trento, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo presidente dott.ssa Camilla Gattiboni consigliere dott.ssa Adriana De Tommaso consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 134/2025 promosso con ricorso depositato il 6/6/2025
D A
(c.f. ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mariangela Sommacal per delega in atti;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. CP_1 C.F._2
NA IA per delega in atti;
appellata
Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI:
Le parti concludono congiuntamente come da note depositate il
10/7/2025
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 6/6/2025 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 334/2025, del 15/4/2025, in cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 23/4/1994 ed è stato posto a carico di un assegno divorzile in favore di quantificato in Parte_1 CP_1
€ 250,00 al mese con rivalutazione annuale.
Ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento dell'assegno divorzile nei confronti della ex coniuge, sostenendo che il tribunale aveva errato nel calcolo dei redditi di sottostimando la sua capacità reddituale;
ha denunciato CP_1
altresì l'errore del tribunale in merito alla supposta impossibilità di reinserimento lavorativo della nonché nell'individuazione degli CP_1
oneri e delle spese su di lui gravanti.
Quale secondo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità Parte_1
della sua condanna alle spese del giudizio, quantificate in € 3.809,00, somma esorbitante ed eccessiva, rispetto alle questioni giuridiche affrontate e alla natura del contenzioso, ed ha chiesto che le spese siano compensate.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza con la revoca dell'assegno divorzile e la condanna di a restituirgli gli importi incassati CP_1
a tale titolo, con compensazione delle spese di ambo i gradi. si è costituita in giudizio resistendo all'appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
A seguito dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata e nell'ambito della relativa trattazione, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, nei seguenti termini,
a modifica del contenuto della sentenza gravata:
a) La signora dichiara di rinunciare, a partire dal mese di agosto CP_1
2025, all'assegno divorzile dell'importo di € 250,00
(duecentocinquanta) al mese previsto nell'impugnata sentenza n.
334/2025 emessa dal tribunale di Trento e posto a carico del sig.
Parte_1
b) La signora dichiara, altresì, di rinunciare alle somme dal sig. CP_1
a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento Parte_1
da questi corrisposto, come da decreto di omologa emesso dal tribunale di Trento di data 28/4/2017 a partire dal mese di giugno 2017;
c) Contestualmente il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
sig.ra la somma di € 100,00 (cento,00) già dovuta a titolo di CP_1
arretrati; il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila,00) quale CP_1
rimborso per le spese legali dalla stessa affrontate per la propria difesa nel primo grado di giudizio e nel successivo grado di appello;
d) le suddette somme verranno versate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra secondo le seguenti modalità: CP_1
€ 350,00 entro il 30 luglio a titolo di mantenimento per il mese di luglio
2025 e arretrati;
€ 250,00 al mese a far data dal 15 agosto, fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di spese legali, fermo restando che, se ne avrà la possibilità, il sig. potrà estinguere tale importo anche Parte_1
anticipatamente e che il mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza prevista abiliterà la sig.ra ad agire per il CP_1
recupero dell'intero importo residuo senza ulteriore avviso.
Alla luce dell'intervenuto accordo, la Corte ha dato atto della cessazione della materia del contendere sull'istanza di sospensiva. Preso atto dell'accordo tra le parti sul contenuto degli accordi di divorzio, la Corte provvede in conformità, osservando che trattasi di diritti disponibili di contenuto patrimoniale, non ravvisando ragione alcuna per disattenderli. Nei visti termini va conseguentemente riformata la sentenza appellata.
Le spese di ambo i gradi si compensano, alla luce dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 334/2025 proposto con ricorso depositato in data 6/6/2025
In parziale riforma della sentenza appellata, così disciplina le condizioni del divorzio:
a) La signora dichiara di rinunciare, a partire dal mese di agosto CP_1
2025, all'assegno divorzile dell'importo di € 250,00
(duecentocinquanta) al mese previsto nell'impugnata sentenza n.
334/2025 emessa dal tribunale di Trento e posto a carico del sig.
Parte_1
b) La signora dichiara, altresì, di rinunciare alle somme dal sig. CP_1
a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento Parte_1
da questi corrisposto, come da decreto di omologa emesso dal tribunale di Trento di data 28/4/2017 a partire dal mese di giugno 2017;
c) Contestualmente il sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1
sig.ra la somma di € 100,00 (cento,00) già dovuta a titolo di CP_1
arretrati; il sig. si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila,00) quale CP_1
rimborso per le spese legali dalla stessa affrontate per la propria difesa nel primo grado di giudizio e nel successivo grado di appello;
d) le suddette somme verranno versate tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra secondo le seguenti modalità: CP_1
€ 350,00 entro il 30 luglio a titolo di mantenimento per il mese di luglio
2025 e arretrati;
€ 250,00 al mese a far data dal 15 agosto, fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di spese legali, fermo restando che, se ne avrà la possibilità, il sig. potrà estinguere tale importo anche Parte_1
anticipatamente e che, il mancato versamento anche di una sola rata alla scadenza prevista abiliterà la sig.ra ad agire per il recupero CP_1
dell'intero importo residuo senza ulteriore avviso.
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di ambo i gradi di giudizio
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il c. est. il presidente
Dr.ssa A. De Tommaso Dr. P.G. Demarchi Albengo