Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6651/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/02/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello UR, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Ferrara n. 40 lo studio degli Avv.ti IANNONE LUCIANO (c.f.: e C.F._2
Stefania Mormile (C.F. , dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti.
- Attore
E
c.f.: , in persona del Sindaco legale rappresentan- Controparte_1 P.IVA_1
te p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani (C.F. ) e con CodiceFiscale_4
lo stesso elett.te dom.to in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale.
- Convenuto
Sono presenti l'Avv. DAVIDE DIANI per il il quale si riporta ai propri Controparte_1
scritti difensivi e chiede il rigetto dell'avversa domanda per mancanza della prova, in quanto la controparte non ha prodotto alcuna documentazione né prova testimonia- le a sostegno delle proprie richieste. Chiede che la causa sia decisa a verbale.
È presente per l'attrice l'Avv. Iannone, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa, prestando il consenso alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
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c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello UR, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6651/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Ferrara n. 40 lo studio degli Avv.ti IANNONE LUCIANO (c.f.: e C.F._2
Stefania Mormile (C.F. , dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti.
- Attore
E
c.f.: , in persona del Sindaco legale rappresentan- Controparte_1 P.IVA_1
te p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani (C.F. ) e con CodiceFiscale_4
lo stesso elett.te dom.to in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale.
- Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni ex art.2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha avviato il Parte_1
presente giudizio al fine di vedere accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso subito dall'attrice in data 9.07.2020 CP_1
alle ore 11:30 circa in Napoli alla Via delle Ginestre e, per l'effetto, condannare il
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convenuto al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate per complessivi
€ 13.892,76, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese, rivalutazione monetaria ed onorari di giudizi.
L'attrice ha riferito che, mentre percorreva la suddetta strada priva di marciapiede per il passaggio dei pedoni, sul margine sinistro della carreggiata di marcia in direzio- ne via Canzanella Vecchia, sarebbe caduta in una buca occulta, presente sul fondo stradale a ridosso di un tombino e per effetto della caduta finiva con il corpo sul man- to stradale.
La sig.ra , a seguito dell'impatto col suolo, ha dichiarato di aver riportato Parte_1
lesioni e di essere stata accompagnata da un'ambulanza del 118 al nosocomio “Ospe- dale San Paolo”, dove i medici di prime cure le avrebbero diagnosticato una “frattura epifisi distale radio a dx” con una prima I.T.T. di giorni 30.
A seguito delle lesioni riportate, sarebbero residuati esiti di carattere permanente, come indicato nella relazione medico-legale del Dr. allegata in Persona_1
atti dall'attrice. Sarebbe poi stato esperito tentativo di bonario componimento, espe- rito con PEC inviata al il 14.12.2020, che però non andava a buon Controparte_1
fine.
In diritto, ha eccepito la sussistenza della responsabilità del ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c. per i danni da cose in custodia, richiamando la giurisprudenza della S.C. in materia.
Costituitosi ritualmente in giudizio, il a eccepito l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza della domanda attrice, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha rilevato che, alla luce della dinamica dei fatti come descritta da parte attrice, nel caso di specie non sussisterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie l'insidia stradale, poiché essa presuppone l'esistenza di elementi oggettivi, ossia la non visibi- lità, l'imprevedibilità e le condizioni di tempo e luogo, che di elementi soggettivi, quali la prova di aver usato la dovuta diligenza che si richiede all'utente della strada, e cioè che non si sia tenuto un comportamento colposo, nelle varie accezioni quali l'imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti.
Ha rilevato infatti che, nel caso di specie, la condotta colposa dell'attrice abbia de-
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terminato il sinistro di cui e causa, pertanto al non sarebbe ascrivi- Controparte_1
bile la responsabilità ex art. 2051 c.c.; ha, inoltre, rilevato che l'attore non ha provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la res e l'evento lesivo.
In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento della sussistenza del concorso di colpa della stessa parte danneggiata, ed ha contestato le richieste in ordine alla quantifica- zione del danno, ritenute sproporzionate alle eventuali lesioni descritte.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
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La domanda è risultata infondata e va, pertanto, rigettata.
La domanda attorea impone di affrontare, seppur succintamente, il tema della re- sponsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, ponendosi da sempre, in dottrina e giurisprudenza, il problema di stabilire se tale responsabilità vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 c.c. ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. la speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia.
Alla luce dell'interpretazione più recente della Giurisprudenza della Suprema Corte, cui si ritiene di aderire, va seguito il principio per cui “la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comu- nale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”, riser- vando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. alle sole ipotesi in cui il bene demaniale abbia un'estensione di una collocazione tali da impedire un costante controllo da parte dell'ente proprietario.
La scelta della normativa applicabile, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova in quanto, nel caso si segua l'interpretazione tradizionale, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla
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P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato;
applicando la normativa ex art. 2051
c.c, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia provato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla
P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Ciò posto, comunque, va sempre applicato il generale principio dell'onere probatorio, per cui l'onere di allegare e provare la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda grava, naturalmente, sull'attore che chiede il risarcimento dei danni, per cui questi dovrà fornire la puntuale allegazione e la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra una anomalia della sede stradale ed il sinistro.
Orbene, alla luce delle lacune istruttorie palesatesi, la domanda va rigettata.
Parte attrice fonda la propria domanda risarcitoria sull'assunto che, nel mentre per- correva a piedi la detta strada sul margine sinistro della carreggiata di marcia proce- dendo in direzione Via Canzanella Vecchia, “cadeva improvvisamente in una buca occulta presente sul fondo stradale a ridosso di un tombino e per effetto della cadu- ta batteva con corpo sul manto stradale”, sinistro da cui derivavano le lesioni de- scritte in citazione.
L'atto introduttivo non contiene nessuna ulteriore indicazione in ordine alla natura ed alle concrete caratteristiche di detto presunto “dissesto”.
Nessuna puntualizzazione è stata, invero, fornita finanche in ordine al materiale da cui sarebbe stato costituito il fondo stradale percorso, né è stata allegata alcuna do- cumentazione fotografica.
Identiche lacune descrittive si rinvengono nella lettera di messa in mora presente in atti e che è sostanzialmente riproduttiva di quanto, poi, indicato in atto di citazione.
L'atto introduttivo non contiene nessuna ulteriore indicazione in ordine alle caratteri- stiche di detta buca ovvero alla sua concreta riconducibilità ad una inadeguata manu- tenzione del manto stradale.
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Inoltre, si lamentata la omessa individuazione del luogo preciso ove si sarebbe verifi- cato il sinistro, necessaria alla luce della obiettiva vastità del luogo del sinistro, indivi- duato come “Via delle Ginestre in Napoli”, senza indicare un numero civico o un altro punto di riferimento.
Occorre, inoltre, segnalare che, in occasione della costituzione in giudizio, la parte ha omesso di depositare documentazione atta a fornire una adeguata descrizione e rappresentazione della presunta anomalia stradale ritenuta, causa delle lesioni patite dall'attrice (omesso deposito di materiale fotografico).
Inoltre, alcun testimone è stato finanche individuato dall'attrice.
Alla luce delle evidenziate lacune deduttive e probatorie, la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositi- vo, tenuto conto delle tariffe di cui al DM n. 55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda nonché della limitata attività difensiva con- cretamente svolta dal convenuto ente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
• Rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del Parte_1
convenuto in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
• Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore del convenuto in persona del Sindaco p.t., che si liquidano Controparte_1
in euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misu- ra del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
E' verbale.
Il Giudice
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