Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 8475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8475 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13228/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13228 del 2021, proposto da
AL LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell’università e della ricerca, Università degli studî di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AL CA, EL Frascaroli, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell’elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del decreto del Ministero dell’università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell’Allegato A del menzionato d.m. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell’Allegato n. 1 al menzionato d.m., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del secreto adottato dal Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del decreto adottato dal Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del d.m. n. 1067, adottato dal Ministero dell’università e della ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del d.m. n. 1071, adottato dal Ministero dell’università e della ricerca in data 1° settembre 2021, di concerto con il Ministero della salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle università per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, 23, 28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 21, 14, 40, 24 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, 23, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 21, 14, 40, 24 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al d.m. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione europea;
- dei verbali della commissione del concorso dell’ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal Cineca;
- della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art.6- ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla «Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche» e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a .
all’adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Università degli studî di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti coi quali non veniva ammessa ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2021/2022, avendo conseguito, nel test d’ingresso, un punteggio (32,60) inferiore alla soglia minima (36,10).
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 9 marzo 2022, veniva rigettata con ordinanza confermata in appello (v. Cons. Stato, sez. VII, ord., 1° luglio 2022, n. 3087).
4. Con successiva ordinanza presidenziale (18 novembre 2024, n. 5369) veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.
5. Curato l’adempimento, durante l’udienza dell’11 aprile 2025 veniva rilevata d’ufficio una possibile causa d’inammissibilità del ricorso nella misura in cui l’eventuale parziale accoglimento non consentirebbe comunque di reputare superata la soglia per l’ammissione al corso di laurea: sul punto, il difensore di parte ricorrente si rimetteva al Collegio che tratteneva la causa per la decisione.
6. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, vanno passate in rassegna le censure spiegate da parte ricorrente.
7. Con un primo motivo si evidenzia come parte ricorrente abbia correttamente risposto ai quesiti nn. 2, 21, 23 e 28 di cui alla matrice ministeriale, ma che l’illegittimo operato dell’amministrazione avrebbe valutato come errate le suddette risposte.
8. Tramite la seconda censura si evidenzia l’erronea composizione del test che avrebbe previsto, tra le domanda di cultura generale, una di chimica ed una di matematica.
9. Con la terza doglianza si lamenta come il test avrebbe richiesto conoscenze estranee alle materie d’insegnamento delle scuole superiori.
10. Ancora piú in generale, con il quarto motivo si denuncia l’illegittimità della procedura nella misura in cui le amministrazioni ministeriali ha esternalizzato la predisposizione dei quesiti ed omesso di farli valutare da un’apposita commissione.
11. Sempre in termini generali, il quinto mezzo di gravame evidenzia la lacuna istruttoria circa il calcolo dell’effettivo fabbisogno di personale sanitario.
12. Viepiú (sesto motivo) il bando per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina non avrebbe tenuto conto delle risultanze della Conferenza Stato-Regioni la quale avrebbe indicato un fabbisogno ben maggiore di nuovi medici.
13. Passando alla settima ragione di impugnazione, viene evidenziato come il sistema di formazione e reclutamento del personale sanitario sia ormai obsoleto.
14. Infine, con l’ultimo motivo viene lamentata la violazione dell’anonimato in sede di espletamento della prova.
15. Il primo motivo è infondato.
16. In primo luogo, quanto ai quesiti nn. 2 e 21 della matrice ministeriale (rispettivamente 21 e 14 del compito di parte ricorrente) si evidenzia come effettivamente essi siano stati corretti dall’amministrazione: peraltro, leggendo attentamente le argomentazioni degli esperti interpellati da parte ricorrente emerge come effettivamente non essendo corretta alcuna delle opzioni di risposta formulate, il candidato doveva necessariamente segnare la risposta che escludeva la correttezza delle ulteriori alternative (in termini, Tar Lazio, sez. III, 18 marzo 2025, n. 5558).
17. Quanto all’ulteriore quesito reputato errato si rappresenta come il quesito errato (n. 15, n. 28 della matrice ministeriale), sia già stato esaminato da questo Tribunale il quale, alla luce di una verificazione tecnica, ha valutato legittimo l’operato dell’amministrazione (v. Tar Lazio, sez. III, 19 aprile 2024, n. 7810): appare opportuno riportare la motivazione del pronunciamento che chiarisce in maniera manifesta l’infondatezza della doglianza.
18. « 11.1 – Per una migliore intelligenza dei fatti, occorre previamente richiamare il testo del quesito n. 28 e il relativo quadro fattuale in cui si innesta la controversia all’esame.
Il quesito n. 28 è così formulato:
“Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?
A) Ciclo di Calvin;
B) Fermentazione lattica del glucosio;
C) Ciclo di Krebs;
D) Glicolisi;
E) Catena di trasporto degli elettroni”
A fronte di tale quesito, l’Amministrazione ha individuato quale unica risposta corretta la “A” (“Ciclo di Calvin”), mentre la ricorrente sostiene, col conforto di uno dei manuali utilizzati per la preparazione della prova selettiva, che anche la risposta fornita, cioè l’opzione “B” (“Fermentazione lattica del glucosio”) sarebbe da ritenersi corretta.
12 – Ciò posto, non convince la censura di ambiguità del quesito n. 28 e di erroneità della risposta individuata dall’Amministrazione quale unica risposta esatta, censura che troverebbe conforto nel tenore di uno dei manuali utilizzati per la preparazione alla prova selettiva in esame.
12.1 – Al riguardo, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto motivatamente e puntualmente osservato nella surrichiamata verificazione dalla Commissione incaricata presso l’Istituto Superiore di Sanità di pronunciarsi (anche) sul quesito n. 28 (contestato in ricorso): detta Commissione è, infatti, giunta alla conclusione di escluderne il carattere ambiguo, all’esito del suo esame e della sua valutazione (in argomento, cfr. in particolare TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 2 dicembre 2022, n. 16058, punto 4.1.).
In particolare, risultano dirimenti le puntuali e motivate valutazioni compiute dalla predetta Commissione, che, subito dopo aver ritenuto ambigui e ingannevoli i quesiti 10 e 21 (cfr. pagg. 8 e 9), sul quesito n. 28 ha invece rappresentato che: “Analizzando ogni singola risposta, questa Commissione concorda che:
- il ciclo di Calvin, trasformando le molecole di CO2 in carboidrati mediante il consumo di ATP e NADPH, non porta alla produzione di ATP;
- la fermentazione lattica del glucosio, trasformando in condizione di anaerobiosi il glucosio in lattato, porta alla produzione di ATP;
- il ciclo di Krebs, trasformando il piruvato in acetil-CoA mediante una serie di reazioni di ossidazione successive, porta alla formazione di NADH e ATP;
- la glicolisi, degradando il glucosio in piruvato mediante una serie di reazioni enzimatiche, porta alla produzione di ATP;
- la catena di trasporto degli elettroni, o catena respiratoria, utilizzando il NADH e il FADH2 prodotti durante il ciclo di Krebs, porta alla produzione di ATP
Conclusioni:
Poiché la risposta B si riferisce chiaramente alla fermentazione lattica del glucosio, vanno considerate anche le molecole di ATP prodotte durante la glicolisi, che ne è parte integrante.
La risposta corretta è, per quanto sopra esposto, tra le soluzioni proposte, la lettera A).
La Commissione inoltre a seguito dell'invio del nuovo materiale dai periti di parte Prof. Barone e Dott.ssa Arnaldi, in relazione alle domande n.26 e 28, ritiene che le osservazioni aggiuntive non siano tali da indurre modifiche del parere sopra espresso e già ribadito in sede di contraddittorio”.
12.2 – La Commissione, quindi, ha analizzato minutamente le risposte al quesito in discorso, anche alla luce delle varie obiezioni di incongruità e di illogicità formulate in vari giudizi analoghi a quello oggi all’esame e, con riferimento alla risposta fornita dalla ricorrente (la risposta “B”), ha confermato la sua erroneità con la seguente argomentazione: “la fermentazione lattica del glucosio, trasformando in condizione di anaerobiosi il glucosio in lattato, porta alla produzione di ATP;……Poiché la risposta B si riferisce chiaramente alla fermentazione lattica del glucosio, vanno considerate anche le molecole di ATP prodotte durante la glicolisi, che ne è parte integrante”.
Per converso, l’unica risposta esatta al quesito è stata ritenuta quella correttamente individuata dal Ministero (la risposta “A”), in quanto la Commissione ha osservato che “il ciclo di Calvin, trasformando le molecole di CO2 in carboidrati mediante il consumo di ATP e NADPH, non porta alla produzione di ATP…”; e ciò a differenza di quanto previsto per tutte le altre opzioni di risposta sottoposte ai candidati ».
19. Ciò posto, risulta chiaro che si può prescindere dall’esame del quesito n. 23 atteso che l’eventuale accoglimento di esso non porterebbe alcun beneficio al ricorrente.
20. I motivi dal secondo al settimo, afferenti tutti in generale la gestione della procedura per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatrica possono essere trattati unitariamente, essendo collegati da un punto di vista logico-giuridico: nessuno, peraltro, è suscettibile di positivo apprezzamento.
21. In particolare, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, come le doglianze spiegati sconfinino spesso in « in valutazioni di merito, tenuto conto che la scelta delle domande da somministrare nelle procedure concorsuali è tipica espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della congruità » (cosí, v. Cons. Stato, sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6159). In particolare, quanto alla composizione del test, va rilevato come la discrezionalità dell’amministrazione comporta « che essa non debba attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza previlegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studî a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l’inserimento di prove di ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, nonché la scelta di privilegiare le materie più idonee per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte connotazione tecnico-scientifica quale il corso di laurea di cui trattasi » (cosí Tar Lazio, sez. III, 18 marzo 2025, n. 5388). Per quanto attiene specificamente a quesiti nn. 2 e 21, inoltre, l’ascrizione alla cultura generale o alla chimica o alla matematica non può seriamente essere posta in dubbio sotto il profilo della ragionevolezza, senza che il relativo utilizzo possa valere a disvelarne profili di illegittimità, salvo invadere lo spettro delle valutazioni riservate all’amministrazione.
22. Viepiú, quanto alle doglianze circa l’esternalizzazione di parte delle funzioni propedeutiche alla compilazione dei test , vale osservare come parte ricorrente non rivesta alcuna posizione giuridica differenziata e qualificata che la legittimi a contestare l’asserita violazione delle norme che presiedono agli affidamenti diretti, trattandosi di previsioni poste a tutela della concorrenza che potrebbero, semmai, essere fatte valere dagli operatori che lamentino per tale via la lesione delle proprie legittime aspettative quanto alla partecipazione alle gare pubbliche.
23. In ogni caso, come si ricava dall’all. 1, punto 1, al d.m. 730/2021, non è affida al Cineca l’attività di predisposizione del test che, invece, spetta all’apposita commissione nominata dal Ministero: sul punto, va poi precisato come « componenti della predetta commissione, che poi hanno per gruppi formato le sottocommissioni sulle singole materie interessate dalla elaborazione dei quesiti, sono stati nominati dal Ministero dell’università e della ricerca con il d.m. 7 maggio 2021, n. 570. In particolare, come emerge da tale decreto ministeriale, la scelta di nominare una commissione di esperti si fonda sul carattere altamente tecnico e di alta specializzazione dell’attività di formulazione dei quesiti e sull’assenza, all’interno della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di profili professionali adeguati a tale scopo. Pertanto, il Ministero resistente ha ritenuto di dover individuare docenti e professori in possesso di “specifici requisiti di affidabilità, riservatezza e comprovata competenza in ordine alle materie oggetto di esame”. Ancora più in dettaglio, vale evidenziare che il Ministero resistente ha ritenuto adeguato il grado di professionalità dei soggetti nominati quali componenti della Commissione in parola sulla scorta della appartenenza ai ruoli delle rispettive Istituzioni, nonché in virtù delle cattedre ricoperte e degli insegnamenti impartiti nei settori scientifico-disciplinari rilevanti ai fini della compilazione dei quesiti ». Circostanza che ha permesso già in passato di disattendere i motivi di censura con i quali « è stata prospettata l’illegittimità dell’operato della commissione in ragione della impossibilità di stabilire quali siano i soggetti che, in concreto, hanno scelto i quesiti confluiti nel test di ammissione », evidenziando che « i verbali dei lavori della commissione e delle sottocommissioni in cui la stessa si è disarticolata, recano la firma dei rispettivi membri, tutti coincidenti con gli esperti nominati dal Ministero resistente con il citato d.m. n. 570/2021. In tali verbali, inoltre, si dà conto della stesura dei quesiti (cfr. verbali di chiusura dei lavori delle singole sottocommissioni) e della consegna delle batterie complete al Ministero tramite strumenti informatici sicuri. Risulta, quindi, dimostrato che la contestata attività di formulazione dei quesiti sia stata svolta dagli esperti nominati dal Ministero resistente, ossia da soggetti sicuramente dotati della professionalità richiesta per svolgere questa peculiare tipologia di attività » (cosí, Tar Lazio, sez, III, 5 febbraio 2024, n. 2208).
24. Sotto altro profilo, e come pure già rilevato dalla Sezione « la mancata validazione dei quesiti non integra gli estremi di una violazione suscettibile di inficiare la legittimità della procedura selettiva per cui è causa posto che, allo stato, non vi sono specifiche prescrizioni normative o regolamentari che impongono l’assolvimento di un tale obbligo » (cfr. Tar Lazio, sez. III, 2 dicembre 2022, n. 16058): ne deriva l’infondatezza, anche sotto tale profilo, delle censure formulate da parte ricorrente.
25. Né possono condividersi le censure afferenti alla gestione della formazione universitaria del futuro personale sanitario atteso che il diritto allo studio non si traduce di per sé in una pretesa ad un’indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore, specie « ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne l’adeguata formazione professionale ». In tale prospettiva, è stato sottolineato come la « l. 2 agosto 1999, n. 264 contempla un’indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli atenei poiché, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una programmazione di posti sostanzialmente inutile e illogica, in quanto non gestibili da parte dei singoli atenei » (cfr. sul punto anche Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
26. D’altra parte, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento tale da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa. Né essa potrebbe dolersi del diniego di accesso agli atti istruttorî (che peraltro non ha impugnato con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a.), in quanto il giudice d’appello (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 5 maggio 2022, n. 3557), facendo leva sulla natura programmatoria dei documenti richiesti, ha confermato la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione alla istanza di disclosure inerente agli atti di programmazione per la determinazione dei posti disponibili.
27. Anche l’ottavo motivo è infondato, mancando agli atti qualsiasi sufficiente principio di prova su intervenute manipolazioni (nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative), non potendosi trascurare, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale « la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, rispetto alle quali l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, delle quali nel caso di specie, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro o evidenza […] il principio dell’anonimato non richiede una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico e in una sede diversa da quella in cui si sono svolte le prove – diverso sarebbe, invece, il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o di altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non viene in rilievo nel presente giudizio » (cfr. la già citata pronuncia del Tar Lazio 16058/2022).
28. Peraltro, neppure risulta fornita la prova relativa alla presunta violazione del principio di segretezza e di paternità della prova in quanto non emerge dagli atti, alla luce della prospettazione della parte ricorrente, alcuna circostanza che indichi che siano effettivamente occorse manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né che siano stati forniti indebiti aiuti esterni ad altri candidati.
29. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
30. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO