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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10240/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO, Parte_1 C.F._1
in VI 9 a REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
[...] liato presso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, via Testoni n. 6;
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 20.1.2025; parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto depositato il 2.8.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 20.7.2023, con il quale il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la sua istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 14.10.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale in data 29.11.2022, la quale ha evidenziato l'insufficienza degli elementi offerti dal richiedente ai fini della prova di un effettivo radicamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la difficile situazione del Paese di provenienza e il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Ha quindi chiesto al tribunale: preliminarmente, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
nel merito, in totale riforma del provvedimento impugnato, accertare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, disponendo per l'effetto la trasmissione degli atti al Questore della provincia di Reggio Emilia affinchè provveda in conformità.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo respingere l'avverso ricorso Controparte_1 in
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 16.1.2024, confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, è stata inviata per discussione pagina 1 di 4 all'udienza collegiale del 21.1.2025, che è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Orbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio l'esistenza di una solida vita privata in Italia, provando l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio.
pagina 2 di 4 Egli, di anni 37, è giunto in Italia nel 2016 e ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata dalla CT ed anche dal Tribunale;
il giudizio dinanzi alla Cassazione si è poi concluso nel 2018 con una rinuncia. Il ricorrente ha poi presentato istanza reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile in data 13.11.2022 e in data 14.10.2022 ha presentato domanda al Questore volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, istanza rigettata con il provvedimento impugnato. Dalla documentazione prodotta si evince che il richiedente ha prestato regolare attività lavorativa nel 2018 e ha poi ripreso a lavorare nel 2023 proseguendo con continuità: l'ultimo contratto in atti reca infatti la scadenza del 30.4.2025. I redditi percepiti (euro 2.000 circa nel 2019, euro 16.800 circa nel 2023 ed euro 20.800 circa nel periodo gennaio-ottobre 2024), attestano il progressivo miglioramento delle sue condizioni economiche e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: l'incensuratezza del ricorrente (né la Questura nel provvedimento impugnato né il , costituitosi in giudizio, hanno infatti fatto menzione CP_1 dell'esistenza di precedenti penali o), l'arrivo in Italia ormai quasi dieci anni fa, la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione e la creazione di importanti legami, quali quelli lavorativi, in Italia sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., in accoglimento del ricorso;
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;
pagina 3 di 4 DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 24.1.2024. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10240/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO, Parte_1 C.F._1
in VI 9 a REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
[...] liato presso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, via Testoni n. 6;
resistente
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 20.1.2025; parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto depositato il 2.8.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 20.7.2023, con il quale il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la sua istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 14.10.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale in data 29.11.2022, la quale ha evidenziato l'insufficienza degli elementi offerti dal richiedente ai fini della prova di un effettivo radicamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la difficile situazione del Paese di provenienza e il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Ha quindi chiesto al tribunale: preliminarmente, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
nel merito, in totale riforma del provvedimento impugnato, accertare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, disponendo per l'effetto la trasmissione degli atti al Questore della provincia di Reggio Emilia affinchè provveda in conformità.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo respingere l'avverso ricorso Controparte_1 in
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 16.1.2024, confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, è stata inviata per discussione pagina 1 di 4 all'udienza collegiale del 21.1.2025, che è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Orbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio l'esistenza di una solida vita privata in Italia, provando l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio.
pagina 2 di 4 Egli, di anni 37, è giunto in Italia nel 2016 e ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata dalla CT ed anche dal Tribunale;
il giudizio dinanzi alla Cassazione si è poi concluso nel 2018 con una rinuncia. Il ricorrente ha poi presentato istanza reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile in data 13.11.2022 e in data 14.10.2022 ha presentato domanda al Questore volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, istanza rigettata con il provvedimento impugnato. Dalla documentazione prodotta si evince che il richiedente ha prestato regolare attività lavorativa nel 2018 e ha poi ripreso a lavorare nel 2023 proseguendo con continuità: l'ultimo contratto in atti reca infatti la scadenza del 30.4.2025. I redditi percepiti (euro 2.000 circa nel 2019, euro 16.800 circa nel 2023 ed euro 20.800 circa nel periodo gennaio-ottobre 2024), attestano il progressivo miglioramento delle sue condizioni economiche e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: l'incensuratezza del ricorrente (né la Questura nel provvedimento impugnato né il , costituitosi in giudizio, hanno infatti fatto menzione CP_1 dell'esistenza di precedenti penali o), l'arrivo in Italia ormai quasi dieci anni fa, la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione e la creazione di importanti legami, quali quelli lavorativi, in Italia sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., in accoglimento del ricorso;
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;
pagina 3 di 4 DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 24.1.2024. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
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