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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1392 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3405/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Franco Caroleo, promossa
DA
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PE UM e Avv. Paola Grattieri, presso lo studio dei quali è domiciliato in
Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 23/12/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 28/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 3405/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito notificato il 23/01/2023, avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di pagamento di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo ottobre 2015/dicembre2021, per complessivi Euro 26.919,21.
Il Tribunale, all'esito delle prove testimoniali espletate, ha riconosciuto in capo al ricorrente – socio e amministratore della srl Maschio, società con attività prevalente di vendita articoli di gioielleria – la partecipazione al lavoro aziendale con carattere continuativo e non occasionale, così da essere tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per Parte_1 violazione dei “principi giurisprudenziali in materia di obbligo di iscrizione alla gestione commercianti” e per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Reitera infine l'eccezione di prescrizione parziale dei crediti e di nullità ed indeterminatezza dell'avviso.
In particolare l'appellante - valorizzando la carica rivestita quale amministratore unico della società e relativa iscrizione alla Gestione Separata – precisa che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del socio CP_1 amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, che la prova di tale attività incombe a carico dell' , e ribadisce CP_1 che “solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora egli si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola Gestione Separata.”
Relativamente alle risultanze istruttorie la difesa appellante eccepisce l'erronea valutazione delle stesse da parte del Tribunale, riporta stralci delle dichiarazioni testimoniali evidenziando la conferma che l'attività aziendale all'interno della
Maschio S.r.l. è sempre stata svolta sia da personale dipendente, qualificato ai fini della gestione dei fornitori, del servizio alla clientela e di ogni ulteriore attività accessoria, sia da collaboratori esterni che si occupavano della attività di natura amministrativa. Inoltre, per quanto riguarda l'attività svolta da Parte_1 nessuno dei testimoni escussi ha dato atto della ricorrenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale da parte del 2
medesimo all'interno della Società. Al contrario l'istruttoria espletata avrebbe unicamente confermato lo svolgimento di una attività di gestione, di impulso e di rappresentanza del tutto differente dalla partecipazione al lavoro aziendale, peraltro assolutamente fisiologica e tipica del socio di capitale ed amministratore della società. CP_ L' si è costituita con memoria del 28/02/25, difendendo la sentenza ed insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 11/03/25 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato.
Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta,
a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019;
Cass., 13/02/2020, n.3637).
Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass.
n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.
3
Come già osservato dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 24439/2023) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass.,
18/11/2021, n.35181).
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780).
Nella specie, le censure proposte dall'appellante alla sentenza impugnata non meritano accoglimento.
4
Il primo Giudice - ad avviso di questo Collegio - si è attenuto ai principi regolatori della materia ed ha – in coerenza con le risultanze istruttorie – rigettato il ricorso.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso come l'appellante, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
È infatti emerso che l'appellante si occupasse in seno alla società dei contatti con i fornitori e con gli istituti di credito nonché del reclutamento, della gestione e anche della direzione del personale.
In particolare, la teste , impiegata della Maschio srl dal 2009 al 2021 Testimone_1 dichiarava “Le mansioni di routine le svolgevo da sola. Però per vedere com'era andato il negozio a fine mese, ci si metteva a tavolino con il sig. e mi Pt_1 confrontavo con lui. Lui, cioè, si occupava di andare a chiedere i fidi alla banca.
Però, a coordinare il personale ci pensava la sig.ra Lei gestiva le nostre Parte_2 presenze e le ferie……Il mio capo, in ogni caso, era il sig. ; lui mi ha fatto il Pt_1 colloquio e lui mi ha detto quali erano le mie mansioni. E poi c'era un confronto periodico che lui gestiva……Simona si occupava del negozio: Parte_2 packaging, vetrine, turni con le ragazze. Lei era la responsabile del negozio;
ma poi lei doveva rispondere al sig. , era con lui che si doveva confrontare. Pt_1
dava proprio le direttive sull'attività aziendale e a volte il sig. Parte_1
intratteneva rapporti con i fornitori. Pt_1
- la teste ha dichiarato: “Io, come store manager, sono sempre Testimone_2 stata responsabile del negozio: apertura, chiusura, cassa, organizzazione personale (turni, ferie, etc), vetrine, gestione fornitori, packaging, linea gioielli. Il sig. è il mio referente. Io gli rendo conto di quello che succede. Ogni tanto Pt_1 lo chiamo per sapere se le cose che abbiamo organizzato vanno bene. Ad esempio, se per il packaging decidiamo di utilizzare materiali plastici, io lo propongo al
, che poi mi deve autorizzare il sig. si occupa di prendere Pt_1 Pt_1 decisioni importanti: ad esempio, se c'è da cambiare il personale. Oppure lui si occupa anche dei rapporti delle banche, di concerto con lo studio Panzeri. Per le questioni amministrative, mi confronto io con lo studio Panzeri. Il sig. Pt_1 non dà istruzioni agli altri dipendenti. Ma si confronta con me e con CP_2
, che si occupa del web. Per “confrontarsi”, intendo che lui insieme a noi
[...] assume delle decisioni sulle attività aziendali: ad esempio, può anche capitare che
a lui venga in mente una linea di gioielli e ce la propone per svilupparla”. 5
La teste ha dichiarato: “…Lui è il titolare dell'azienda. Lui ha un Testimone_3 potere decisionale sull'azienda su collezioni, orari di lavoro, etc..
[...]
che è la store manager, si interfaccia con lui per ricevere le direttive Tes_2
(ad esempio per il lancio di una nuova collezione). Ricordo anche che Tes_2 aveva deciso insieme al sig. in relazione ad un trasloco che avevamo Pt_1 fatto…”.
L'istruttoria ha dimostrato che l'appellante ha arrecato un personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa.
Dalle deposizioni testimoniali può infatti trarsi la conclusione che le attività svolte dal in seno alla società siano attività e adempimenti comunque Parte_1 funzionali all'attività sociale, risultando accertato che è lui stesso a fare i colloqui al personale da assumere ed assegnare le mansioni, ad intrattenere rapporti con le banche e con i fornitori, a svolgere anche un'attività organizzativa e direttiva, ideare linee di gioielli, nonché dirigere ed organizzare il lavoro altrui e dare le direttive sull'attività aziendale
Queste sono attività che fornisce con il proprio personale apporto al Parte_1 lavoro dell'azienda. Tutte dette attività operative non possono essere certamente ricomprese in quelle proprie dell'amministratore che attengono a scelte gestionali di ampio respiro, a indirizzi strategici, ad attività di rappresentanza e di impulso.
Peraltro, non è emerso che il ricorrente abbia altre occupazioni o fonti di reddito, elemento ulteriore in virtù del quale può ritenersi che l'occupazione presso la
Maschio s.r.l. sia abituale e prevalente, essendo l'unica attività svolta dallo stesso nel periodo di interesse ed identificandosi la stessa, come visto, in operazioni e funzioni necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale con piena responsabilità dell'impresa e con assunzione di tutti i rischi e oneri di gestione, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex L. n. 662/96.
In relazione alla eccepita nullità dell'avviso di addebito, osserva il Collegio che, contrariamente alla tesi appellante, risulta chiaro e precisato nell'avviso che si verteva sull'addebito per contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti, in base all' applicazione della relativa normativa previdenziale, così come risultavano esplicitati i relativi periodi e l'importo dovuto. Infondata infine anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, considerato l'atto di intimazione di pagamento - di sicura valenza interruttiva - con ricezione del 01/02/2021 (doc. B.2 6
CP_ fascicolo primo grado).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3405/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
LA BO IA IA MO
7
N.R.G. 1392 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3405/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Franco Caroleo, promossa
DA
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PE UM e Avv. Paola Grattieri, presso lo studio dei quali è domiciliato in
Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 23/12/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 28/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 3405/2024, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito notificato il 23/01/2023, avente ad Parte_1 oggetto la richiesta di pagamento di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo ottobre 2015/dicembre2021, per complessivi Euro 26.919,21.
Il Tribunale, all'esito delle prove testimoniali espletate, ha riconosciuto in capo al ricorrente – socio e amministratore della srl Maschio, società con attività prevalente di vendita articoli di gioielleria – la partecipazione al lavoro aziendale con carattere continuativo e non occasionale, così da essere tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per Parte_1 violazione dei “principi giurisprudenziali in materia di obbligo di iscrizione alla gestione commercianti” e per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Reitera infine l'eccezione di prescrizione parziale dei crediti e di nullità ed indeterminatezza dell'avviso.
In particolare l'appellante - valorizzando la carica rivestita quale amministratore unico della società e relativa iscrizione alla Gestione Separata – precisa che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del socio CP_1 amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, che la prova di tale attività incombe a carico dell' , e ribadisce CP_1 che “solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora egli si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola Gestione Separata.”
Relativamente alle risultanze istruttorie la difesa appellante eccepisce l'erronea valutazione delle stesse da parte del Tribunale, riporta stralci delle dichiarazioni testimoniali evidenziando la conferma che l'attività aziendale all'interno della
Maschio S.r.l. è sempre stata svolta sia da personale dipendente, qualificato ai fini della gestione dei fornitori, del servizio alla clientela e di ogni ulteriore attività accessoria, sia da collaboratori esterni che si occupavano della attività di natura amministrativa. Inoltre, per quanto riguarda l'attività svolta da Parte_1 nessuno dei testimoni escussi ha dato atto della ricorrenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale da parte del 2
medesimo all'interno della Società. Al contrario l'istruttoria espletata avrebbe unicamente confermato lo svolgimento di una attività di gestione, di impulso e di rappresentanza del tutto differente dalla partecipazione al lavoro aziendale, peraltro assolutamente fisiologica e tipica del socio di capitale ed amministratore della società. CP_ L' si è costituita con memoria del 28/02/25, difendendo la sentenza ed insistendo per il rigetto del gravame.
All'udienza del 11/03/25 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato.
Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta,
a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019;
Cass., 13/02/2020, n.3637).
Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass.
n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.
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Come già osservato dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 24439/2023) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente
(anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass.,
18/11/2021, n.35181).
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780).
Nella specie, le censure proposte dall'appellante alla sentenza impugnata non meritano accoglimento.
4
Il primo Giudice - ad avviso di questo Collegio - si è attenuto ai principi regolatori della materia ed ha – in coerenza con le risultanze istruttorie – rigettato il ricorso.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso come l'appellante, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
È infatti emerso che l'appellante si occupasse in seno alla società dei contatti con i fornitori e con gli istituti di credito nonché del reclutamento, della gestione e anche della direzione del personale.
In particolare, la teste , impiegata della Maschio srl dal 2009 al 2021 Testimone_1 dichiarava “Le mansioni di routine le svolgevo da sola. Però per vedere com'era andato il negozio a fine mese, ci si metteva a tavolino con il sig. e mi Pt_1 confrontavo con lui. Lui, cioè, si occupava di andare a chiedere i fidi alla banca.
Però, a coordinare il personale ci pensava la sig.ra Lei gestiva le nostre Parte_2 presenze e le ferie……Il mio capo, in ogni caso, era il sig. ; lui mi ha fatto il Pt_1 colloquio e lui mi ha detto quali erano le mie mansioni. E poi c'era un confronto periodico che lui gestiva……Simona si occupava del negozio: Parte_2 packaging, vetrine, turni con le ragazze. Lei era la responsabile del negozio;
ma poi lei doveva rispondere al sig. , era con lui che si doveva confrontare. Pt_1
dava proprio le direttive sull'attività aziendale e a volte il sig. Parte_1
intratteneva rapporti con i fornitori. Pt_1
- la teste ha dichiarato: “Io, come store manager, sono sempre Testimone_2 stata responsabile del negozio: apertura, chiusura, cassa, organizzazione personale (turni, ferie, etc), vetrine, gestione fornitori, packaging, linea gioielli. Il sig. è il mio referente. Io gli rendo conto di quello che succede. Ogni tanto Pt_1 lo chiamo per sapere se le cose che abbiamo organizzato vanno bene. Ad esempio, se per il packaging decidiamo di utilizzare materiali plastici, io lo propongo al
, che poi mi deve autorizzare il sig. si occupa di prendere Pt_1 Pt_1 decisioni importanti: ad esempio, se c'è da cambiare il personale. Oppure lui si occupa anche dei rapporti delle banche, di concerto con lo studio Panzeri. Per le questioni amministrative, mi confronto io con lo studio Panzeri. Il sig. Pt_1 non dà istruzioni agli altri dipendenti. Ma si confronta con me e con CP_2
, che si occupa del web. Per “confrontarsi”, intendo che lui insieme a noi
[...] assume delle decisioni sulle attività aziendali: ad esempio, può anche capitare che
a lui venga in mente una linea di gioielli e ce la propone per svilupparla”. 5
La teste ha dichiarato: “…Lui è il titolare dell'azienda. Lui ha un Testimone_3 potere decisionale sull'azienda su collezioni, orari di lavoro, etc..
[...]
che è la store manager, si interfaccia con lui per ricevere le direttive Tes_2
(ad esempio per il lancio di una nuova collezione). Ricordo anche che Tes_2 aveva deciso insieme al sig. in relazione ad un trasloco che avevamo Pt_1 fatto…”.
L'istruttoria ha dimostrato che l'appellante ha arrecato un personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa.
Dalle deposizioni testimoniali può infatti trarsi la conclusione che le attività svolte dal in seno alla società siano attività e adempimenti comunque Parte_1 funzionali all'attività sociale, risultando accertato che è lui stesso a fare i colloqui al personale da assumere ed assegnare le mansioni, ad intrattenere rapporti con le banche e con i fornitori, a svolgere anche un'attività organizzativa e direttiva, ideare linee di gioielli, nonché dirigere ed organizzare il lavoro altrui e dare le direttive sull'attività aziendale
Queste sono attività che fornisce con il proprio personale apporto al Parte_1 lavoro dell'azienda. Tutte dette attività operative non possono essere certamente ricomprese in quelle proprie dell'amministratore che attengono a scelte gestionali di ampio respiro, a indirizzi strategici, ad attività di rappresentanza e di impulso.
Peraltro, non è emerso che il ricorrente abbia altre occupazioni o fonti di reddito, elemento ulteriore in virtù del quale può ritenersi che l'occupazione presso la
Maschio s.r.l. sia abituale e prevalente, essendo l'unica attività svolta dallo stesso nel periodo di interesse ed identificandosi la stessa, come visto, in operazioni e funzioni necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale con piena responsabilità dell'impresa e con assunzione di tutti i rischi e oneri di gestione, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex L. n. 662/96.
In relazione alla eccepita nullità dell'avviso di addebito, osserva il Collegio che, contrariamente alla tesi appellante, risulta chiaro e precisato nell'avviso che si verteva sull'addebito per contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti, in base all' applicazione della relativa normativa previdenziale, così come risultavano esplicitati i relativi periodi e l'importo dovuto. Infondata infine anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, considerato l'atto di intimazione di pagamento - di sicura valenza interruttiva - con ricezione del 01/02/2021 (doc. B.2 6
CP_ fascicolo primo grado).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3405/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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