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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 276/2024
PROMOSSA DA
di Siracusa (c. f. Parte_1
) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Catania, presso i cui uffici siti in via Vecchia Ognina n. 149 è ope legis domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. n.q. di socio accomandatario e legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della società , con sede in Scicli, Via Notar Controparte_2
Pinsero n. 3, P.IVA elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo is. 313 n. P.IVA_2
11 presso lo studio dell'Avv. Daniela Agnello del Foro di Messina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 3 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 10.12.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e che veniva successivamente depositata in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1485/2023, pubblicata in data il 31.7.2023, il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annullava l'ordinanza ingiunzione prot. Controparte_1
58466, emessa nei suoi confronti dall' Parte_2
di Siracusa, per la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n° 158/2012
[...] convertito in legge n° 189/2012, sì come sanzionata ex art. 1, comma 923 L. 208/2015.
Avverso la detta sentenza l' proponeva appello. Parte_1
All'udienza del 26.3.2025 veniva disposto il rinvio della discussione al 10.12.2025 stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale in ordine alle norme che disciplinano la condotta vietata e la sanzione prevista.
Tanto premesso, nelle more del rinvio la Corte costituzionale, con sentenza in data 10 luglio 2025, n.
104 ha dichiarato la “illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della art. 1, comma 923, primo periodo, l. 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, d.l.
n. 158 del 2012, come convertito. Il divieto assoluto, imposto ai titolari di bar, sale giochi e internet point, di mettere a disposizione della clientela dispositivi come computer, tablet o totem che consentano l'accesso a piattaforme di gioco online viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dagli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., nonché dalle fonti sovranazionali. La disposizione, infatti, colpisce allo stesso modo esercizi abilitati al gioco e altre attività commerciali, senza distinguere tra comportamenti occasionali o sistematici e senza tenere conto delle differenze di gravità, comprimendo ingiustificatamente la libertà d'impresa e la proprietà”.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale in atti.
pagina 2 di 3 Ritiene la Corte che la intervenuta declaratoria di incostituzionalità delle norme poste a fondamento della ordinanza ingiunzione escluda, in radice ed a prescindere da qualsivoglia altro motivo, la possibilità di accogliere l'appello spiegato dall' avverso la Parte_1 sentenza che la ha annullata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio vanno compensate tenuto conto che solo in corso di causa è intervenuta la suindicata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 276/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 1485/2023, pubblicata in data il 31.7.2023: rigetta l'appello; spese compensate;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 10 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 276/2024
PROMOSSA DA
di Siracusa (c. f. Parte_1
) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Catania, presso i cui uffici siti in via Vecchia Ognina n. 149 è ope legis domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. n.q. di socio accomandatario e legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della società , con sede in Scicli, Via Notar Controparte_2
Pinsero n. 3, P.IVA elettivamente domiciliato in Messina, Strada San Giacomo is. 313 n. P.IVA_2
11 presso lo studio dell'Avv. Daniela Agnello del Foro di Messina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 3 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 10.12.2025 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui veniva data lettura in udienza e che veniva successivamente depositata in via telematica.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1485/2023, pubblicata in data il 31.7.2023, il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annullava l'ordinanza ingiunzione prot. Controparte_1
58466, emessa nei suoi confronti dall' Parte_2
di Siracusa, per la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n° 158/2012
[...] convertito in legge n° 189/2012, sì come sanzionata ex art. 1, comma 923 L. 208/2015.
Avverso la detta sentenza l' proponeva appello. Parte_1
All'udienza del 26.3.2025 veniva disposto il rinvio della discussione al 10.12.2025 stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale in ordine alle norme che disciplinano la condotta vietata e la sanzione prevista.
Tanto premesso, nelle more del rinvio la Corte costituzionale, con sentenza in data 10 luglio 2025, n.
104 ha dichiarato la “illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della art. 1, comma 923, primo periodo, l. 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, d.l.
n. 158 del 2012, come convertito. Il divieto assoluto, imposto ai titolari di bar, sale giochi e internet point, di mettere a disposizione della clientela dispositivi come computer, tablet o totem che consentano l'accesso a piattaforme di gioco online viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dagli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., nonché dalle fonti sovranazionali. La disposizione, infatti, colpisce allo stesso modo esercizi abilitati al gioco e altre attività commerciali, senza distinguere tra comportamenti occasionali o sistematici e senza tenere conto delle differenze di gravità, comprimendo ingiustificatamente la libertà d'impresa e la proprietà”.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale in atti.
pagina 2 di 3 Ritiene la Corte che la intervenuta declaratoria di incostituzionalità delle norme poste a fondamento della ordinanza ingiunzione escluda, in radice ed a prescindere da qualsivoglia altro motivo, la possibilità di accogliere l'appello spiegato dall' avverso la Parte_1 sentenza che la ha annullata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio vanno compensate tenuto conto che solo in corso di causa è intervenuta la suindicata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 276/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 1485/2023, pubblicata in data il 31.7.2023: rigetta l'appello; spese compensate;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 10 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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