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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N.13005/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.13005 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. , con l'Avv. MATURI Parte_1 C.F._1
MICHELE
APPELLANTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PASTRELLO SILVIA
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO AL SENTENZA N. 223/23 DEL
GIUDICE DI PACE DI VENEZIA
Conclusioni delle parti:
Per parte APPELLANTE: In riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare:
- che il sig. nulla deve all'avv. per Parte_1 Controparte_1
l'attività di domiciliatario dell'avv. Roberto CI nell'ambito della causa avanti la Corte d'appello promossa dalle sigg.re e Parte_2 Pt_3
; non esistendo alcun contratto di patrocinio fra le parti e spettando
[...]
al dominus avv. Roberto CI provvedere a versare al domiciliatario avv.
il relativo compenso;
CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte APPELLATA:
Respingersi l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 223/2023 del Giudice di Pace di
Venezia, con integrale rifusione dei compensi professionali e delle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in Controparte_1
giudizio avanti al Giudice di Pace di Venezia esponendo di Parte_1
aver rappresentato e difeso nella causa civile d'appello n. Parte_1
1187/2010 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione;
che in data 30.9.2010
l'avv.to CI si era domiciliato presso lo studio dell'esponente e aveva inviato la comparsa di risposta con la procura a margine, che era stata regolarmente depositata in cancelleria;
che egli aveva presenziato all'udienza del 28.10.2020 seguendo le istruzioni del collega, senza
Pag. 2 di 7 ricevere il fondo spese richiesto di 400,00 euro;
che aveva partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e inviato al collega il dispositivo della sentenza n. 2568/15; che aveva provveduto anche ad ulteriori incombenti, sempre a proprie spese;
di aver consegnato al collega in data 8.1.2016 raccomandata a mano con la nota definitiva delle proprie competenze ammontanti complessivamente a 804,33 euro, con preavviso di fattura intestato al di non aver ricevuto dal né il fondo Pt_1 Pt_1
spese richiesto, né il saldo del dovuto. Ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di 804,33 euro per le causali di cui in premessa.
Il convenuto rimaneva contumace. Il Giudice istruita documentalmente la causa la tratteneva in decisione. Con la sentenza impugnata il Giudice di
Pace di Venezia riteneva fondata la domanda dell'attore in quanto era stato documentalmente provato lo svolgimento dell'attività difensiva per cui era stato chiesto il pagamento. Condannava quindi il convenuto al pagamento dell'importo richiesto e alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1
sentenza di primo grado laddove aveva riconosciuto debitore il sig. Pt_1
in quanto quest'ultimo si era rivolto ed aveva avuto rapporti solo con l'avv.to CI di Treviso affinché lo patrocinasse nella causa d'appello e che quindi il contratto di patrocinio si era concluso solo con il primo e non anche con l'appellato. Precisava che l'avv.to era stato inserito CP_1
nella procura alle liti solo su iniziativa dell'avv.to CI, unico ad autenticare la firma del in calce al mandato, e che questi aveva Pt_1
svolto unicamente il ruolo di domiciliatario. Riteneva dunque che le competenze dell'appellante dovessero essere saldate solo dal dominus.
Pag. 3 di 7 Chiedeva quindi che, in riforma della sentenza, fosse respinta la domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. Osservava che dalla documentazione risultava dimostrato che il sig. era stato sin Pt_1
dall'inizio informato dell'opera del co-difensore avv. e che CP_1
questi non aveva mai sollevato alcuna contestazione.
Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza di data 12.7.2025, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il gravame proposto non può trovare accoglimento.
L'unico motivo di appello proposto attiene alla non debenza delle somme oggetto di condanna per non aver l'appellante conferito specifico mandato all'avv.to quale domiciliatario nel giudizio d'appello. CP_1
Ora in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 8863/21).
La procura alle liti non presuppone necessariamente l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività
Pag. 4 di 7 professionale: la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato (Cass. n. 7037/2020).
Nel caso di specie, il sig. ha conferito una procura ad litem Pt_1
congiunta sia all'avv.to che all'avv.to CI, come si evince CP_1
dalla documentazione di causa. La circostanza che l'autentica della firma sia avvenuta solo ad opera dell'avv.to CI non assume rilevanza ai fini della validità della procura congiunta alle liti, comunque conferita ad entrambi gli avvocati.
La presenza di una procura congiunta fa quindi presumere che il rapporto contrattuale si sia instaurato con entrambi i procuratori e quindi il Pt_1
abbia conferito l'incarico professionale ad entrambi, anche all'avv.to
. In tal senso depone anche la corrispondenza intercorsa tra il CP_1
e l'avv.to CI in data 7.10.2010, in cui quest'ultimo informava il Pt_1
Pag. 5 di 7 cliente dello stato della causa e dell'attività svolta dal collega avv.to
, chiedendo anche la rifusione delle spese sostenute da CP_1
quest'ultimo, nella sua qualità di domiciliatario. Da ciò si evince con chiarezza che non solo il era perfettamente a conoscenza Pt_1
dell'incarico conferito all'avv.to quale domiciliatario e della sua CP_1
richiesta di versamento del fondo spese dovuto: ove questo non avesse inteso concludere un rapporto contrattuale anche con l'avv.to , CP_1
con l'incarico di fungere da domiciliatario, avrebbe contestato la richiesta.
Ora, a fronte di una procura alle liti congiunta e della prova di una espressa comunicazione dell'attività svolta dal domiciliatario, il sig. non ha Pt_1
dimostrato nemmeno in via indiziaria, che tale conferimento di incarico non sia avvenuto, superando la presunzione sopra enunciata.
L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza di primo grado.
Va conseguentemente respinta anche la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante stante la su soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei limiti del decisum, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, definitivamente decidendo sul proposto appello, così dichiara:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
Pag. 6 di 7 - Condanna alla rifusione delle spese del grado che Parte_1
liquida in 462,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N.13005/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.13005 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. , con l'Avv. MATURI Parte_1 C.F._1
MICHELE
APPELLANTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
PASTRELLO SILVIA
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO AL SENTENZA N. 223/23 DEL
GIUDICE DI PACE DI VENEZIA
Conclusioni delle parti:
Per parte APPELLANTE: In riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare:
- che il sig. nulla deve all'avv. per Parte_1 Controparte_1
l'attività di domiciliatario dell'avv. Roberto CI nell'ambito della causa avanti la Corte d'appello promossa dalle sigg.re e Parte_2 Pt_3
; non esistendo alcun contratto di patrocinio fra le parti e spettando
[...]
al dominus avv. Roberto CI provvedere a versare al domiciliatario avv.
il relativo compenso;
CP_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte APPELLATA:
Respingersi l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 223/2023 del Giudice di Pace di
Venezia, con integrale rifusione dei compensi professionali e delle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in Controparte_1
giudizio avanti al Giudice di Pace di Venezia esponendo di Parte_1
aver rappresentato e difeso nella causa civile d'appello n. Parte_1
1187/2010 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione;
che in data 30.9.2010
l'avv.to CI si era domiciliato presso lo studio dell'esponente e aveva inviato la comparsa di risposta con la procura a margine, che era stata regolarmente depositata in cancelleria;
che egli aveva presenziato all'udienza del 28.10.2020 seguendo le istruzioni del collega, senza
Pag. 2 di 7 ricevere il fondo spese richiesto di 400,00 euro;
che aveva partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e inviato al collega il dispositivo della sentenza n. 2568/15; che aveva provveduto anche ad ulteriori incombenti, sempre a proprie spese;
di aver consegnato al collega in data 8.1.2016 raccomandata a mano con la nota definitiva delle proprie competenze ammontanti complessivamente a 804,33 euro, con preavviso di fattura intestato al di non aver ricevuto dal né il fondo Pt_1 Pt_1
spese richiesto, né il saldo del dovuto. Ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di 804,33 euro per le causali di cui in premessa.
Il convenuto rimaneva contumace. Il Giudice istruita documentalmente la causa la tratteneva in decisione. Con la sentenza impugnata il Giudice di
Pace di Venezia riteneva fondata la domanda dell'attore in quanto era stato documentalmente provato lo svolgimento dell'attività difensiva per cui era stato chiesto il pagamento. Condannava quindi il convenuto al pagamento dell'importo richiesto e alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1
sentenza di primo grado laddove aveva riconosciuto debitore il sig. Pt_1
in quanto quest'ultimo si era rivolto ed aveva avuto rapporti solo con l'avv.to CI di Treviso affinché lo patrocinasse nella causa d'appello e che quindi il contratto di patrocinio si era concluso solo con il primo e non anche con l'appellato. Precisava che l'avv.to era stato inserito CP_1
nella procura alle liti solo su iniziativa dell'avv.to CI, unico ad autenticare la firma del in calce al mandato, e che questi aveva Pt_1
svolto unicamente il ruolo di domiciliatario. Riteneva dunque che le competenze dell'appellante dovessero essere saldate solo dal dominus.
Pag. 3 di 7 Chiedeva quindi che, in riforma della sentenza, fosse respinta la domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. Osservava che dalla documentazione risultava dimostrato che il sig. era stato sin Pt_1
dall'inizio informato dell'opera del co-difensore avv. e che CP_1
questi non aveva mai sollevato alcuna contestazione.
Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza di data 12.7.2025, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in cui tratteneva in decisione la causa all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il gravame proposto non può trovare accoglimento.
L'unico motivo di appello proposto attiene alla non debenza delle somme oggetto di condanna per non aver l'appellante conferito specifico mandato all'avv.to quale domiciliatario nel giudizio d'appello. CP_1
Ora in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 8863/21).
La procura alle liti non presuppone necessariamente l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività
Pag. 4 di 7 professionale: la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato (Cass. n. 7037/2020).
Nel caso di specie, il sig. ha conferito una procura ad litem Pt_1
congiunta sia all'avv.to che all'avv.to CI, come si evince CP_1
dalla documentazione di causa. La circostanza che l'autentica della firma sia avvenuta solo ad opera dell'avv.to CI non assume rilevanza ai fini della validità della procura congiunta alle liti, comunque conferita ad entrambi gli avvocati.
La presenza di una procura congiunta fa quindi presumere che il rapporto contrattuale si sia instaurato con entrambi i procuratori e quindi il Pt_1
abbia conferito l'incarico professionale ad entrambi, anche all'avv.to
. In tal senso depone anche la corrispondenza intercorsa tra il CP_1
e l'avv.to CI in data 7.10.2010, in cui quest'ultimo informava il Pt_1
Pag. 5 di 7 cliente dello stato della causa e dell'attività svolta dal collega avv.to
, chiedendo anche la rifusione delle spese sostenute da CP_1
quest'ultimo, nella sua qualità di domiciliatario. Da ciò si evince con chiarezza che non solo il era perfettamente a conoscenza Pt_1
dell'incarico conferito all'avv.to quale domiciliatario e della sua CP_1
richiesta di versamento del fondo spese dovuto: ove questo non avesse inteso concludere un rapporto contrattuale anche con l'avv.to , CP_1
con l'incarico di fungere da domiciliatario, avrebbe contestato la richiesta.
Ora, a fronte di una procura alle liti congiunta e della prova di una espressa comunicazione dell'attività svolta dal domiciliatario, il sig. non ha Pt_1
dimostrato nemmeno in via indiziaria, che tale conferimento di incarico non sia avvenuto, superando la presunzione sopra enunciata.
L'appello va quindi respinto con conferma della sentenza di primo grado.
Va conseguentemente respinta anche la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante stante la su soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei limiti del decisum, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, definitivamente decidendo sul proposto appello, così dichiara:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
Pag. 6 di 7 - Condanna alla rifusione delle spese del grado che Parte_1
liquida in 462,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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