Art. 1.
Le procure in qualunque forma rilasciate da coloro che siano prigionieri del nemico o da questo internati hanno effetto nel territorio dello Stato, qualora presentino sufficienti elementi di autenticita'.
Le procure in qualunque forma rilasciate da coloro che siano prigionieri del nemico o da questo internati hanno effetto nel territorio dello Stato, qualora presentino sufficienti elementi di autenticita'.