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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7189/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Fulvia de Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a: Milano cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Enrica Cristina Proto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a: Milano
Cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Enrica Cristina Proto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 17 febbraio 2007
(anno 2007, atto n. 80, parte 2, serie A)
□ separati con sentenza n. 1769/2024 del 07/11/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: Milano 27 dicembre 2005, cittadina italiana e Testimone_1 [...]
Milano 15 dicembre 2007, cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio a seguito di separazione alle seguenti condizioni:
1. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione – ovvero alle diverse condizioni se necessario -, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire a carico del Signor il contributo al mantenimento di € 150,00 mensili a Parte_1 favore della signora Parte_2
3. dare atto che il signor ha provveduto a trasferire, nell'ambito della Parte_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, alla signora la piena proprietà Parte_2 delle seguenti unità immobiliari site in Lierna (LC), Via San Martino 15:
a) intero fabbricato indipendente adibito a casa di abitazione, edificato su due piani fuori terra, con annesso giardino di pertinenza dello stesso di superficie complessiva inferiore a mq 500, il tutto insistente sull'area identificata al Catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio 9 (foglio reale 10
All: L nelle mappe catastali cartacee), particella 4140. Tale fabbricato è censito al Catasta Fabbricati come segue:
a. Immobile ad uso abitazione al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lierna al foglio 10, particella 4140, subalterno 708, Categoria A/2, classe 1, vani 12,5, rendita catastale € 1.194,31;
b. appezzamenti di terreno edificabile limitrofi al fabbricato con giardino di cui sopra, censiti al Catasto Terreni del Comune di Lierna come segue:
- Foglio 9, particella 5499, qualità prato, classe 2, superficie ha 0.01.90, reddito dominicale euro 0,59, reddito agrario euro 0,54,
- Foglio 9, particella 5501, qualità seminativo arborato, classe 1, superficie ha 0.03.50, reddito dominicale euro 1,63, reddito agrario euro 0,99.
4. dare atto che i coniugi hanno, inoltre, effettuato, a proprie spese e cura, a seguito del trasferimento dell'immobile sopra meglio specificato, le trascrizioni del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura presso gli uffici competenti, esonerando così il Giudice e il Cancelliere da ogni responsabilità ed hanno provveduto a depositare presso la
Cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
5. Stabilire che, con riferimento alle rate di mutuo il signor resterà unico debitore della Parte_1 per la restituzione delle rate stesse, mentre la signora provvederà a rimborsare CP_1 Parte_2 al signor in occasione del pagamento di ogni singola rata mensile, parte della rata Parte_1 stessa nella misura di 1/3.
6. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni dei figli, delle loro aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, gli stessi figli siano iscritti presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Milano, Via Varese n. 20;
7. stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i figli, prendendo direttamente accordi con gli stessi, in considerazione della loro età;
8. stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 1.300,00, a Parte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
9. stabilire che entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate;
10. stabilire che la casa coniugale sita in Milano, alla Via Varese n. 20 rimarrà ad uso esclusivo della
Signora essendo la stessa a lei intestata e essendo la stessa l'abitazione familiare Parte_2 presso la quale risiedono i figli.
11. I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pretesa economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
12. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 17 febbraio 2007 tra i signori e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti di natura economica;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Fulvia de Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a: Milano cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Enrica Cristina Proto presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a: Milano
Cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Enrica Cristina Proto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 17 febbraio 2007
(anno 2007, atto n. 80, parte 2, serie A)
□ separati con sentenza n. 1769/2024 del 07/11/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: Milano 27 dicembre 2005, cittadina italiana e Testimone_1 [...]
Milano 15 dicembre 2007, cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio a seguito di separazione alle seguenti condizioni:
1. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione – ovvero alle diverse condizioni se necessario -, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. stabilire a carico del Signor il contributo al mantenimento di € 150,00 mensili a Parte_1 favore della signora Parte_2
3. dare atto che il signor ha provveduto a trasferire, nell'ambito della Parte_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, alla signora la piena proprietà Parte_2 delle seguenti unità immobiliari site in Lierna (LC), Via San Martino 15:
a) intero fabbricato indipendente adibito a casa di abitazione, edificato su due piani fuori terra, con annesso giardino di pertinenza dello stesso di superficie complessiva inferiore a mq 500, il tutto insistente sull'area identificata al Catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio 9 (foglio reale 10
All: L nelle mappe catastali cartacee), particella 4140. Tale fabbricato è censito al Catasta Fabbricati come segue:
a. Immobile ad uso abitazione al piano terra, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lierna al foglio 10, particella 4140, subalterno 708, Categoria A/2, classe 1, vani 12,5, rendita catastale € 1.194,31;
b. appezzamenti di terreno edificabile limitrofi al fabbricato con giardino di cui sopra, censiti al Catasto Terreni del Comune di Lierna come segue:
- Foglio 9, particella 5499, qualità prato, classe 2, superficie ha 0.01.90, reddito dominicale euro 0,59, reddito agrario euro 0,54,
- Foglio 9, particella 5501, qualità seminativo arborato, classe 1, superficie ha 0.03.50, reddito dominicale euro 1,63, reddito agrario euro 0,99.
4. dare atto che i coniugi hanno, inoltre, effettuato, a proprie spese e cura, a seguito del trasferimento dell'immobile sopra meglio specificato, le trascrizioni del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura presso gli uffici competenti, esonerando così il Giudice e il Cancelliere da ogni responsabilità ed hanno provveduto a depositare presso la
Cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
5. Stabilire che, con riferimento alle rate di mutuo il signor resterà unico debitore della Parte_1 per la restituzione delle rate stesse, mentre la signora provvederà a rimborsare CP_1 Parte_2 al signor in occasione del pagamento di ogni singola rata mensile, parte della rata Parte_1 stessa nella misura di 1/3.
6. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni dei figli, delle loro aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, gli stessi figli siano iscritti presso il domicilio della madre, nell'abitazione familiare sita in Milano, Via Varese n. 20;
7. stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i figli, prendendo direttamente accordi con gli stessi, in considerazione della loro età;
8. stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di € 1.300,00, a Parte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
9. stabilire che entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate;
10. stabilire che la casa coniugale sita in Milano, alla Via Varese n. 20 rimarrà ad uso esclusivo della
Signora essendo la stessa a lei intestata e essendo la stessa l'abitazione familiare Parte_2 presso la quale risiedono i figli.
11. I coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e pretesa economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
12. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 17 febbraio 2007 tra i signori e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti di natura economica;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG