Articolo 4 della Legge 8 luglio 1977, n. 484
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 agosto 1977
Art. 4.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della predetta convenzione, lo Stato italiano inviera' agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale .
Entrata in vigore il 21 agosto 1977