Articolo 1 della Legge 3 giugno 2003, n. 154
Articolo 2
Versione
2 luglio 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.
Entrata in vigore il 2 luglio 2003