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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 10234/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10234/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Raffone Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire le retribuzioni maturate e non percepite e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore della signora della somma lorda complessiva pari ad €8.162,54 (di cui Pt_1
€2.094,36 a titolo di TFR), o della veriore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato alle dipendenze della Società convenuta dal 16.01.2023 al 10.07.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 12.01.2024), con la
1 RGL 10234/24
qualifica di Impiegata inquadrata al Livello D1 – CCNL Servizi ANPIT-CISAL, occupandosi di funzioni di back-office presso Car Free, sita in Torino, Via Reiss Romoli n. 243/6;
- la società datrice di lavoro convenuta ha omesso di corrispondere la retribuzione relativa al mese di maggio (salvo un acconto di €500,00) e di consegnare alla ricorrente i cedolini paga relativi ai mesi di giugno e luglio 2024, il prospetto di liquidazione del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto, nonché di corrispondere le somme dovute a tali titoli;
- dal conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro la ricorrente vanta verso la Società convenuta un credito per differenze retributive che ammonta alla somma lorda complessiva pari ad €. 8.162,54, di cui €. 2.094,36 a titolo di TFR.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni esposte, dei documenti prodotti e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione del contratto1, delle buste paga2 e della lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo3;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad
2 RGL 10234/24
allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.
In conclusione, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente, dell'importo di €. 8.162,54, di cui €2.094,36 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. Come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente da tale importo dovrà essere detratto l'acconto di € 500,00 corrisposto alla lavoratrice4. III
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, con la maggioranza dovuta per l'utilizzo dei link ipertestuali.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di lordi €.
€. 8.162,54, (da cui dovrà esser detratto l'importo di € 500,00), di cui € 2.094,36 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo dichiara tenuto e condanna parte convenuta all'immediato
3 RGL 10234/24
pagamento della somma di €. 4.216,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/14, CPA e IVA, se dovuta, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 10 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 ric. 2 Cfr. doc. 3 ric. 3 Cfr. doc. 4 ric. 4 Cfr. verbale dell'odierna udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10234/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Raffone Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
, Controparte_1 parte convenuta contumace
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CONCLUSIONI:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire le retribuzioni maturate e non percepite e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore della signora della somma lorda complessiva pari ad €8.162,54 (di cui Pt_1
€2.094,36 a titolo di TFR), o della veriore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato alle dipendenze della Società convenuta dal 16.01.2023 al 10.07.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno (trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 12.01.2024), con la
1 RGL 10234/24
qualifica di Impiegata inquadrata al Livello D1 – CCNL Servizi ANPIT-CISAL, occupandosi di funzioni di back-office presso Car Free, sita in Torino, Via Reiss Romoli n. 243/6;
- la società datrice di lavoro convenuta ha omesso di corrispondere la retribuzione relativa al mese di maggio (salvo un acconto di €500,00) e di consegnare alla ricorrente i cedolini paga relativi ai mesi di giugno e luglio 2024, il prospetto di liquidazione del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto, nonché di corrispondere le somme dovute a tali titoli;
- dal conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro la ricorrente vanta verso la Società convenuta un credito per differenze retributive che ammonta alla somma lorda complessiva pari ad €. 8.162,54, di cui €. 2.094,36 a titolo di TFR.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
All'esito del giudizio, alla luce delle ragioni esposte, dei documenti prodotti e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione del contratto1, delle buste paga2 e della lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo3;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad
2 RGL 10234/24
allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.
In conclusione, parte convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente, dell'importo di €. 8.162,54, di cui €2.094,36 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. Come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente da tale importo dovrà essere detratto l'acconto di € 500,00 corrisposto alla lavoratrice4. III
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, con la maggioranza dovuta per l'utilizzo dei link ipertestuali.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di lordi €.
€. 8.162,54, (da cui dovrà esser detratto l'importo di € 500,00), di cui € 2.094,36 a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo dichiara tenuto e condanna parte convenuta all'immediato
3 RGL 10234/24
pagamento della somma di €. 4.216,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/14, CPA e IVA, se dovuta, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 10 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 ric. 2 Cfr. doc. 3 ric. 3 Cfr. doc. 4 ric. 4 Cfr. verbale dell'odierna udienza.