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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Ufficio Territoriale Di Torino 1 Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Repubblica Ang. Via Ravasi Indirizzo_1 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007119044000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007119044000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007119044000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI CA - Settore Tributi Tasse Automobilisti 89100 Reggio Di CA RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160017387816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160017387816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Ufficio Territoriale Di Torino 1 Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160005357151000 RADIODIFFUSIONI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 320/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atti di controdeduzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PU AN impugna l'intimazione di pagamento n. 117 2024 9007119044/000, avente ad oggetto una somma complessiva pari a € 881,35 dovuta in forza delle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 117 2016
0005357151000 relativa, per quanto oggetto del presente giudizio ed escluse le pretese di natura non tributaria, alla concessione governativa sulle radioaudizioni per l'anno 2015 di € 148,56; 2) n. 117 2016
0017387816000 per € 436,48 pretesi a titolo di Tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012.
Senza disconoscere l'avvenuta notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione, il ricorrente eccepisce la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica nonché quella quinquennale relativa al credito per sanzioni e interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino la quale, con riguardo al canone di concessione governativa, rilevava che il termine di prescrizione era quello ordinario decennale e che detto termine si applicava anche a sanzioni e interessi quali accessori del credito principale.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anch'essa costituitasi in giudizio, allegava le seguenti notifiche di atti esattivi e interruttivi della prescrizione:
- avviso d'intimazione n. 11720179004138424000 notificato il 18/10/2017;
- avviso d'intimazione n. 11720199002722560000 notificato il 28/05/2019;
- avviso d'intimazione n. 11720239001082553000 notificato il 14/03/2023;
ulteriori rispetto alla cartella di pagamento n. 11720160005357151000 notificata il 18/07/2016 e alla cartella n. 11720160017387816000 notificata il 01/08/2016, poste a fondamento dell'intimazione.
Allegava altresì l'Agenzia la presentazione, da parte del contribuente, in data 24/06/2016 di istanza di maggior rateazione ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73 accolta con protocollo n. 129158 e, in data 30/06/2023, di istanza di “Rottamazione quater” ai sensi dell'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022 accolta con protocollo n.
W-2023063008905492, da intendersi quali riconoscimento del debito.
L'Agenzia della Riscossione, dunque, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, riferendosi il ricorso a pretese ormai cristallizzate per mancata tempestiva impugnazione e ben conosciute dall'odierno ricorrente.
Nel merito, l'Agenzia invocava gli atti interruttivi della prescrizione nonché di riconoscimento di debito allegati e contestava la pretesa prescrizione dei crediti oggetto di intimazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva in giudizio la GI CA , ente impositore relativamente alla tassa automobilistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi ammissibile, atteso che con esso il ricorrente deduce la prescrizione del credito portato dalle cartelle oggetto di intimazione per il maturarsi della fattispecie estintiva successivamente alla notifica delle cartelle, come si è visto riconosciuta come avvenuta nelle date indicate.
Quanto alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, va osservato che, per via della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso d'intimazione n. 11720239001082553000 notificato il 14/03/2023, risulta ormai cristallizzata la pretesa impositiva portata da detto atto, comprensiva di tutte le pretese oggetto del presente giudizio. Era onere del contribuente, infatti, dedurre con tempestivo ricorso l'estinzione del credito per prescrizione intervenuta anteriormente alla notifica dell'avviso sopra menzionato. In difetto, resta preclusa nel presente giudizio ogni questione in punto prescrizione maturatasi anteriormente al 14.3.2023.
Ed infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass., Sez.
5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025).
Quanto al periodo successivo, non vi sono i presupposti temporali per il perfezionamento di alcuna delle prescrizioni brevi invocate dal ricorrente, dovendosi rigettare integralmente il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per ciascuno degli Enti resistenti costituiti in giudizio. Varese, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Ufficio Territoriale Di Torino 1 Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Repubblica Ang. Via Ravasi Indirizzo_1 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007119044000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007119044000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720249007119044000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI CA - Settore Tributi Tasse Automobilisti 89100 Reggio Di CA RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160017387816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160017387816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Ufficio Territoriale Di Torino 1 Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720160005357151000 RADIODIFFUSIONI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 320/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atti di controdeduzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PU AN impugna l'intimazione di pagamento n. 117 2024 9007119044/000, avente ad oggetto una somma complessiva pari a € 881,35 dovuta in forza delle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 117 2016
0005357151000 relativa, per quanto oggetto del presente giudizio ed escluse le pretese di natura non tributaria, alla concessione governativa sulle radioaudizioni per l'anno 2015 di € 148,56; 2) n. 117 2016
0017387816000 per € 436,48 pretesi a titolo di Tassa automobilistica per gli anni 2011 e 2012.
Senza disconoscere l'avvenuta notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione, il ricorrente eccepisce la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica nonché quella quinquennale relativa al credito per sanzioni e interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino la quale, con riguardo al canone di concessione governativa, rilevava che il termine di prescrizione era quello ordinario decennale e che detto termine si applicava anche a sanzioni e interessi quali accessori del credito principale.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, anch'essa costituitasi in giudizio, allegava le seguenti notifiche di atti esattivi e interruttivi della prescrizione:
- avviso d'intimazione n. 11720179004138424000 notificato il 18/10/2017;
- avviso d'intimazione n. 11720199002722560000 notificato il 28/05/2019;
- avviso d'intimazione n. 11720239001082553000 notificato il 14/03/2023;
ulteriori rispetto alla cartella di pagamento n. 11720160005357151000 notificata il 18/07/2016 e alla cartella n. 11720160017387816000 notificata il 01/08/2016, poste a fondamento dell'intimazione.
Allegava altresì l'Agenzia la presentazione, da parte del contribuente, in data 24/06/2016 di istanza di maggior rateazione ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73 accolta con protocollo n. 129158 e, in data 30/06/2023, di istanza di “Rottamazione quater” ai sensi dell'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022 accolta con protocollo n.
W-2023063008905492, da intendersi quali riconoscimento del debito.
L'Agenzia della Riscossione, dunque, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, riferendosi il ricorso a pretese ormai cristallizzate per mancata tempestiva impugnazione e ben conosciute dall'odierno ricorrente.
Nel merito, l'Agenzia invocava gli atti interruttivi della prescrizione nonché di riconoscimento di debito allegati e contestava la pretesa prescrizione dei crediti oggetto di intimazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituiva in giudizio la GI CA , ente impositore relativamente alla tassa automobilistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi ammissibile, atteso che con esso il ricorrente deduce la prescrizione del credito portato dalle cartelle oggetto di intimazione per il maturarsi della fattispecie estintiva successivamente alla notifica delle cartelle, come si è visto riconosciuta come avvenuta nelle date indicate.
Quanto alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, va osservato che, per via della mancata tempestiva impugnazione dell'avviso d'intimazione n. 11720239001082553000 notificato il 14/03/2023, risulta ormai cristallizzata la pretesa impositiva portata da detto atto, comprensiva di tutte le pretese oggetto del presente giudizio. Era onere del contribuente, infatti, dedurre con tempestivo ricorso l'estinzione del credito per prescrizione intervenuta anteriormente alla notifica dell'avviso sopra menzionato. In difetto, resta preclusa nel presente giudizio ogni questione in punto prescrizione maturatasi anteriormente al 14.3.2023.
Ed infatti, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica (Cass., Sez.
5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025).
Quanto al periodo successivo, non vi sono i presupposti temporali per il perfezionamento di alcuna delle prescrizioni brevi invocate dal ricorrente, dovendosi rigettare integralmente il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per ciascuno degli Enti resistenti costituiti in giudizio. Varese, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino