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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/10/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA SO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/9/2025, nella causa avente n. 2476/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
con sede legale in Roma – Via di Parte_1
Novella, 22, (c.f. Iva ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, entrambi del Foro della
Spezia e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136, La Spezia, e all'indirizzo pec:
, giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Livorno, Via Nicolodi 43 int. 7 – zona ind.le
Picchianti - (p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Esposito, con P.IVA_3 studio in Livorno Scali D'Azeglio n. 20 ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Cecina il 14/03/2024.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cecina in data
14/3/2024, non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento n. Controparte_2
150802221 emesso per omesso versamento del canone patrimoniale unico relativamente all'anno 2023.
Nello specifico, la ha impugnato l'avviso di accertamento Controparte_2 esecutivo n. 25 ID Pratica 15080221 del 07/09/2023, emesso, per l'omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2023, per una somma totale di
€ 663,00, dalla società , nell'interesse del per il Parte_1 Controparte_3 quale svolge il servizio di accertamento e riscossione del canone, contestando la mancanza di legittimazione attiva del e, per esso, della società CP_3 concessionaria, in ragione del fatto che la strada su cui sono collocati i cartelli pubblicitari oggetto di accertamento non è di proprietà del Controparte_3 ma della provincia di Pisa.
All'esito del giudizio di primo grado, nel quale la non si è costituita, il Parte_1 giudice di pace di Cecina, con sentenza n. 39/2024, ha accolto l'impugnazione, ritenendo fondate le contestazioni formulate dall'opponente, e ha annullato l'avviso di accertamento.
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza facendo valere come Pt_1 un unico motivo di impugnazione la Violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di
, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_3
Livorno, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. 39 del
14.03.2024, rigettando l'opposizione proposta dalla società Controparte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 25 ID Pratica
[...]
15080221 per l'anno 2023. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita nel presente giudizio la la Controparte_2 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato e ha domandato il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 9/4/2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e all'esito la causa è stata rinviata per la decisione con l'assegnazione alle
2 parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 24/9/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito specificate.
L'avviso di accertamento oggetto della controversia ha ad oggetto il pagamento del canone patrimoniale dovuto per l'esposizione di materiale pubblicitario introdotto dalla Legge 160/2019.
Nello specifico, l'art. 1 comma 816 della citata legge ha statuito che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
I successivi commi 819 e 820 stabiliscono che “Il presupposto del canone è: a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
E ancora il comma 821 statuisce che “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale,
3 nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
In attuazione di tale ultima norma, il ha adottato il Controparte_3
Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale, richiamato dalla parte appellante.
La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla questione della titolarità dell'ente legittimato a chiedere il pagamento del suddetto canone.
Lo scrivente giudice, pur nella consapevolezza dell'esistenza di due opposti orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di merito e della mancanza, ad oggi, di una pronuncia di legittimità sul punto, ritiene di aderire alla tesi interpretativa che di seguito viene esplicitata, tra l'altro condivisa dall'intestato
Tribunale, come confermato da una recente pronuncia emessa dal Tribunale di
Livorno sulla medesima questione, ed allegata in atti dalla parte appellante.
Orbene, costituisce circostanza pacifica che, nella fattispecie in esame, il canone patrimoniale di cui è intimato il pagamento nell'avviso di accertamento impugnato, deriva dall'installazione di cartelloni pubblicitari da parte dell'odierna appellata su una strada provinciale, nello specifico la S.P. 29 che attraversa il Comune di
CP_3
Il giudice di primo grado ha ritenuto non legittimato il a richiedere il CP_3 pagamento del canone in quanto di competenza della Provincia di Pisa, valorizzando
4 -in buona sostanza- il disposto del comma 818 dell'art. 1 L. 160/2019 che statuisce che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti..” e il Controparte_3 non vi rientra in quanto avente una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Per tale ragione, ha annullato l'avviso di accertamento.
Tale motivazione espressa dal giudice di prime cure non può essere condivisa.
Ed invero, va evidenziato che la legge 160/2019, pur istituendo un canone unico patrimoniale, che andasse a sostituire tutti i precedenti canoni e tasse previsti dalla normativa previgente (TOSAP, COSAP, ICP, DPA), ha collegato l'insorgenza del canone alla sussistenza di due distinti ed autonomi presupposti, richiamati dal comma 819 su citato.
Il canone de quo, dunque, è dovuto sia per l'occupazione del suolo pubblico che per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Mentre il primo è dovuto all'ente proprietario della strada occupata, il secondo è dovuto all'ente comunale, nel cui territorio viene diffuso il messaggio pubblicitario, in quanto appunto incide di fatto su beni di pertinenza comunale.
Pertanto, nella fattispecie in esame, è sicuramente dovuto al
[...] il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario oggetto di CP_3 causa, in quanto trattasi di cartelloni installati dalla parte appellata che hanno una diretta rilevanza proprio nel territorio comunale, mentre il medesimo non è CP_3 legittimato a richiedere anche il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico che, al contrario, spetta solo ed esclusivamente alla Provincia di Pisa, in qualità di ente proprietario della strada in questione, e trattandosi nel caso di specie di Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Del resto, va osservato che laddove il comma 820 dell'art. 1 sopra richiamato esclude la possibilità di applicare anche il canone per l'occupazione del suolo di cui alla lettera a) del comma 819, nell'ipotesi di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del medesimo comma, vuole far riferimento al solo caso in cui legittimato a richiedere entrambi i canoni sia il medesimo ente, istituendo, dunque, un canone unico, ma non anche al caso in cui legittimati siano due enti diversi, come nella fattispecie in esame, i quali potranno agire ognuno per la quota di canone di loro spettanza.
Alla luce di tali ragioni, l'appello merita di essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione promossa dalla
[...]
avverso l'avviso di accertamento de quo. CP_2
5 3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'attuale contrasto interpretativo vigente nella giurisprudenza di merito e della mancanza di una pronuncia di legittimità sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cecina in data 14/3/2025,
• Rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 25 ID Pratica 15080221 del
07/09/2023;
• Compensa integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso.
Livorno, 22/10/2025
Il giudice
Dott.ssa NA SO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
NA SO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 24/9/2025, nella causa avente n. 2476/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
con sede legale in Roma – Via di Parte_1
Novella, 22, (c.f. Iva ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, entrambi del Foro della
Spezia e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136, La Spezia, e all'indirizzo pec:
, giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Livorno, Via Nicolodi 43 int. 7 – zona ind.le
Picchianti - (p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Esposito, con P.IVA_3 studio in Livorno Scali D'Azeglio n. 20 ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura in atti;
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Cecina il 14/03/2024.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cecina in data
14/3/2024, non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento n. Controparte_2
150802221 emesso per omesso versamento del canone patrimoniale unico relativamente all'anno 2023.
Nello specifico, la ha impugnato l'avviso di accertamento Controparte_2 esecutivo n. 25 ID Pratica 15080221 del 07/09/2023, emesso, per l'omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2023, per una somma totale di
€ 663,00, dalla società , nell'interesse del per il Parte_1 Controparte_3 quale svolge il servizio di accertamento e riscossione del canone, contestando la mancanza di legittimazione attiva del e, per esso, della società CP_3 concessionaria, in ragione del fatto che la strada su cui sono collocati i cartelli pubblicitari oggetto di accertamento non è di proprietà del Controparte_3 ma della provincia di Pisa.
All'esito del giudizio di primo grado, nel quale la non si è costituita, il Parte_1 giudice di pace di Cecina, con sentenza n. 39/2024, ha accolto l'impugnazione, ritenendo fondate le contestazioni formulate dall'opponente, e ha annullato l'avviso di accertamento.
La ha proposto appello avverso la suddetta sentenza facendo valere come Pt_1 un unico motivo di impugnazione la Violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di
, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_3
Livorno, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Cecina n. 39 del
14.03.2024, rigettando l'opposizione proposta dalla società Controparte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 25 ID Pratica
[...]
15080221 per l'anno 2023. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita nel presente giudizio la la Controparte_2 quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato e ha domandato il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 9/4/2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e all'esito la causa è stata rinviata per la decisione con l'assegnazione alle
2 parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 24/9/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito specificate.
L'avviso di accertamento oggetto della controversia ha ad oggetto il pagamento del canone patrimoniale dovuto per l'esposizione di materiale pubblicitario introdotto dalla Legge 160/2019.
Nello specifico, l'art. 1 comma 816 della citata legge ha statuito che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
I successivi commi 819 e 820 stabiliscono che “Il presupposto del canone è: a)
l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
E ancora il comma 821 statuisce che “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale,
3 nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
In attuazione di tale ultima norma, il ha adottato il Controparte_3
Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale, richiamato dalla parte appellante.
La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla questione della titolarità dell'ente legittimato a chiedere il pagamento del suddetto canone.
Lo scrivente giudice, pur nella consapevolezza dell'esistenza di due opposti orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di merito e della mancanza, ad oggi, di una pronuncia di legittimità sul punto, ritiene di aderire alla tesi interpretativa che di seguito viene esplicitata, tra l'altro condivisa dall'intestato
Tribunale, come confermato da una recente pronuncia emessa dal Tribunale di
Livorno sulla medesima questione, ed allegata in atti dalla parte appellante.
Orbene, costituisce circostanza pacifica che, nella fattispecie in esame, il canone patrimoniale di cui è intimato il pagamento nell'avviso di accertamento impugnato, deriva dall'installazione di cartelloni pubblicitari da parte dell'odierna appellata su una strada provinciale, nello specifico la S.P. 29 che attraversa il Comune di
CP_3
Il giudice di primo grado ha ritenuto non legittimato il a richiedere il CP_3 pagamento del canone in quanto di competenza della Provincia di Pisa, valorizzando
4 -in buona sostanza- il disposto del comma 818 dell'art. 1 L. 160/2019 che statuisce che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti..” e il Controparte_3 non vi rientra in quanto avente una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Per tale ragione, ha annullato l'avviso di accertamento.
Tale motivazione espressa dal giudice di prime cure non può essere condivisa.
Ed invero, va evidenziato che la legge 160/2019, pur istituendo un canone unico patrimoniale, che andasse a sostituire tutti i precedenti canoni e tasse previsti dalla normativa previgente (TOSAP, COSAP, ICP, DPA), ha collegato l'insorgenza del canone alla sussistenza di due distinti ed autonomi presupposti, richiamati dal comma 819 su citato.
Il canone de quo, dunque, è dovuto sia per l'occupazione del suolo pubblico che per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Mentre il primo è dovuto all'ente proprietario della strada occupata, il secondo è dovuto all'ente comunale, nel cui territorio viene diffuso il messaggio pubblicitario, in quanto appunto incide di fatto su beni di pertinenza comunale.
Pertanto, nella fattispecie in esame, è sicuramente dovuto al
[...] il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario oggetto di CP_3 causa, in quanto trattasi di cartelloni installati dalla parte appellata che hanno una diretta rilevanza proprio nel territorio comunale, mentre il medesimo non è CP_3 legittimato a richiedere anche il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico che, al contrario, spetta solo ed esclusivamente alla Provincia di Pisa, in qualità di ente proprietario della strada in questione, e trattandosi nel caso di specie di Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Del resto, va osservato che laddove il comma 820 dell'art. 1 sopra richiamato esclude la possibilità di applicare anche il canone per l'occupazione del suolo di cui alla lettera a) del comma 819, nell'ipotesi di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del medesimo comma, vuole far riferimento al solo caso in cui legittimato a richiedere entrambi i canoni sia il medesimo ente, istituendo, dunque, un canone unico, ma non anche al caso in cui legittimati siano due enti diversi, come nella fattispecie in esame, i quali potranno agire ognuno per la quota di canone di loro spettanza.
Alla luce di tali ragioni, l'appello merita di essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione promossa dalla
[...]
avverso l'avviso di accertamento de quo. CP_2
5 3. Circa il regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'attuale contrasto interpretativo vigente nella giurisprudenza di merito e della mancanza di una pronuncia di legittimità sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cecina in data 14/3/2025,
• Rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 25 ID Pratica 15080221 del
07/09/2023;
• Compensa integralmente le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso.
Livorno, 22/10/2025
Il giudice
Dott.ssa NA SO
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