Art. 1. Articolo unico
Presso la corte di appello di Torino e' istituita altra sezione di corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Torino.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , e successive variazioni.
Presso la corte di appello di Torino e' istituita altra sezione di corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Torino.
La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , e successive variazioni.