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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 2.10.2025 vertente tra
(già e , con sede in Parte_1 Parte_2 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (P.I. , in persona del procuratore , in P.IVA_1 Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 21 aprile 2023, Rep. 28460, Raccolta 12421, elettivamente domiciliata in Milano,
[...] via S. Barnaba n. 30, presso lo studio dell'avv. Monica Fazio (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 Persona_2 rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n. 2 del 03.01.2024 e giusta procura in calce ed allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Di Blasi, presso il cui studio in , CP_1
Piazza Merendino 6, è elettivamente domiciliato
Appellato
Oggetto: factoring - appello avverso la sentenza n. 868/2023, emessa dal Tribunale di Patti in data
18.09.2023, pubblicata il 19/09/2023.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 868/2023 pubblicata il 19.9.2023, condannare il e/o, Controparte_1 previa chiamata in causa, il funzionario , residente a [...]
Tripoli n. 9, a titolo di inadempienza contrattuale – o ex art. 2041 c.c. - al pagamento della somma di € 648.759,08 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del
9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, la somma di € 88,00 per le sostenute spese notarili nonché la somma di € 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D.
Lgs. n. 192 del 2012, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge
11 novembre 2011, n. 180. In via istruttoria: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 16/07/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183 VI comma cpc
19/01/22, riportandosi alla III memoria ex art. 183 VI comma cpc 8/02/22 e alle note scritte 3/06/22.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
per l'appellato: “… 1) Dire e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare, perché infondato, l'appello proposto dalla (già Parte_1 Parte_2
e , avverso la Sentenza n. 868/2023, resa inter partes dal
[...] Parte_2
Tribunale di Patti in data 18.09.2023 e pubblicata il successivo 19.9.2023, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la Sentenza impugnata. Conseguentemente, dire e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, rigettare, perché infondate, tutte le domande formulate dalla Parte_1
(già e nelle conclusioni
[...] Parte_2 Parte_2 dell'atto di citazione in appello datato 25.10.2023.
2) Condannare la (già Parte_1 Parte_2 Parte_2
, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado”.
[...] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 436/19, emesso in data 06.08.2019 e notificato il
31.10.2019, a mezzo del quale il Tribunale di Patti gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria pro soluto dei crediti maturati da , Parte_2 CP_3
e , della somma complessiva di € Controparte_4 Controparte_5 CP_6
2.959.171,63, a titolo di corrispettivo dei contratti di fornitura conclusi tra le predette cedenti e il
, oltre interessi moratori (calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. Controparte_1
231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo), interessi anatocistici di cui all'art. 1284 c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi rispetto al momento della domanda giudiziale, la somma di € 40,00 di cui all'art. 6 co. II d.lgs. 231/20012, nonché spese del procedimento monitorio.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione monitoria ex art. 39 c.p.c. e la conseguente nullità per litispendenza del decreto opposto, nonché la carenza di legittimazione attiva di (oggi per non essere mai Parte_2 Parte_1 pervenuti all'Amministrazione comunale gli atti di cessione del preteso credito.
Nel merito, poi, eccepiva l'infondatezza della domanda monitoria, rilevando l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, posto che nessun contratto in forma scritta, dall'oggetto e/o corrispettivo individuato e/o individuabile, era intervenuto tra l'ente territoriale e le cedenti ed evidenziando, altresì, che la sola proposta di contratto predisposta da oltre a Controparte_4 non essere mai stata ricevuta dall'Ente, non costituiva un contratto di fornitura valido ed efficace.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva (oggi , la Parte_2 Parte_1 quale dava atto che, nelle more del giudizio, il aveva provveduto al pagamento integrale del CP_1 debito relativo a e al pagamento parziale, per € 644.596,26 (a fronte di complessivi Controparte_5
€ 1.036.079,06), del debito relativo a riducendo così il credito originario da € CP_6
2.959.171,63 a € 1.189.352,88.
Contestava, dunque, la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza n. 868/2023, emessa in data 18.09.2023 e pubblicata il 19.09.2023, il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava il decreto ingiuntivo n. 436/19, con condanna alle spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, oltre accessori di legge.
Per la riforma di detta sentenza, roponeva tempestivo appello. Parte_1 Con comparsa di costituzione e risposta, il resisteva al gravame Controparte_1 eccependone, nel merito, l'infondatezza; con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter D.Lgs. 149/2022, con ordinanza del 16-20 febbraio 2024 , il Consigliere
Istruttore, precedentemente nominato, rinviava la causa per trattazione alla data del 20 dicembre
2024.
Ala scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 20-23 dicembre 2024, ritenuta esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c. , fissa per la precisazione delle conclusioni davanti a sé l'udienza del
2 ottobre 2025, assegnando alle parti i termini a ritroso per il deposito degli atti conclusivi..
Quindi, con ordinanza del 2-3 ottobre 2025 , preso atto delle note depositate dalle parti, riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In via preliminare deve darsi atto della proposizione dell'appello da parte di Parte_1 sorta per effetto della fusione per incorporazione di Controparte_7
e di (cui è conseguita la modifica della denominazione sociale in Parte_2 [...]
, avvenuta in forza di atto in Notaio in data 1 marzo 2021 . Parte_1 Persona_3
§
2.- Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ Errata valutazione della insussistenza della forma scritta in relazione al contratto e, in ogni caso, violazione Controparte_4 dell'art. 115 c.p.c. e 101, comma 2, c.p.c. anche in relazione alla società cedente ” CP_8 [...]
Part
di seguito breviter censura la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto Parte_1 che essa opposta non avesse dato prova della esistenza del contratto stipulato in forma scritta tra il ed CP_1 CP_4
Deduce in proposito che siffatta valutazione non teneva conto del documento prodotto sub. n. 47, ossia del contratto in questione, e richiama, in proposito, l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di contratti stipulati dalla P.A., secondo cui il requisito della forma scritta non richiede la redazione di un unico documento , sottoscritto contestualmente dalle parti, dato che l'art. 17 del r.d.
n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente .
In ogni caso , sostiene che il Tribunale, nel rilevare la nullità di tutti i contratti posti a base dell'azione monitoria ( ivi compreso quello intercorso con il cui credito era stato Controparte_5 integralmente pagato) , aveva violato l'art. 101 comma 2 c.p.c., non avendo assegnato alle parti un termine, così da consentire il pieno esercizio del contraddittorio e la possibile proposizione, in via subordinata, di una domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Evidenzia, in proposito, di avere fornito prova dell'esecuzione delle prestazioni, che avevano originato i crediti portati dalle fatture oggetto di contestazione, risultando la rilevazione dei consumi mediante contatore assistita da presunzione di veridicità e non avendo il sollevato sul punto CP_1 alcuna contestazione .
Era, dunque, configurabile una locupletazione del , non sorretta da alcuna valida CP_1 giustificazione causale ed a cui corrispondeva il depauperamento in capo alle società fornitrici e cedenti il credito.
Osserva, pertanto, l'appellante che , attesa l'inesistenza di altro rimedio giudiziale , esperibile dall'impoverito, l'esercizio dell'azione de qua sarebbe risultato pienamente ammissibile.
Sotto altro profilo, eccepisce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il primo decidente considerato che, con particolare riferimento ai crediti della cedente il non aveva CP_6 CP_1 contestato la fornitura da cui essi avevano avuto origine, provvedendo in gran parte al pagamento del corrispettivo dovuto.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'asserita mancanza dell'impegno di spesa”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non fornita la prova documentale dell'esistenza di un impegno di spesa relativo alle obbligazioni contrattuali asseritamente assunte dall'ente locale.
Lamenta la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avendo il Tribunale addossato ad essa opposta il duplice onere di provare l'esistenza di due atti interni al Comune, l'uno concernente l'impegno di spesa;
l'altra, in assenza del detto impegno, il riconoscimento anche a posteriori del debito fuori bilancio.
Richiama, a sostegno dei propri assunti, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla circostanza di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Gravava, pertanto, sul l'onere di provare la carenza dell'impegno di spesa ed eventualmente CP_1
il riconoscimento, anche a posteriori, del debito fuori bilancio.
§
4.- Con il terzo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione all'asserita mancanza dell'impegno di spesa e alla contestuale chiamata del terzo “ ,
l'appellante deduce che il Giudice di prime cure aveva fondato la decisione sull'asserita mancanza dell'impegno di spesa , ossia su una questione rilevata d'ufficio e non oggetto di eccezione da parte del , senza concedere il termine previsto dalla norma richiamata, così ledendo il principio CP_1 del contraddittorio. Tale omissione aveva precluso ad essa parte la possibilità di interloquire sulla questione e, conseguentemente, di chiedere di chiamare in causa i funzionari comunali che avevano consentito la fornitura.
Al di là del fatto che la volontà del di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio CP_1 derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, emergeva dai mandati ex adverso prodotti con le note di udienza 24/02/21 ( con cui il Part pagamento risultava autorizzato e deliberato), evidenzia che la richiesta di chiamata del terzo era stata formulata nella prima difesa utile “ a seguito dell'eccezione sollevata d'ufficio”
§
5.- I motivi, che in tutte le loro articolazioni possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre, in punto di diritto, ricordare, con riferimento al requisito formale, che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e che, inoltre - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369).
La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n.
6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass.
22537/2007
Secondo quanto reiteratamente affermato dal Supremo Collegio, infatti, le suddette regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Esse valgono certamente anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (arg. ex Cass.
Civ., Sez. Un., 20684/2018).
La volontà di obbligarsi della P. A. e degli Enti Locali non può, in altri termini, desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme previste ex lege, tra le quali l'atto scritto ab substantiam.
Di tali principi ha fatto buon governo il primo decidente, allorquando, nell'accogliere l'opposizione, ha evidenziato come la proposta di contratto versata in atti non potesse costituire prova del rapporto contrattuale tra il e la società cedente difettando Controparte_1 Controparte_4 dei requisiti formali di legge.
Giova, in proposito, rammentare che il requisito della forma scritta dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (tra cui anche gli enti locali), è necessario anche per quelli “a trattativa privata”, come potrebbe essere il presente, avendo da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadito che gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 aprile 1923, n. 2440, i quali, ai fini della valida conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione, impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo
Stato e dalle sue amministrazioni (integrando l'ipotesi di cui al n. 13 dell'art. 1350 c.c.), continuano ad applicarsi, nonostante l'abrogazione del R. D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, anche agli enti locali. Il Supremo Consesso ha, peraltro, chiarito, a composizione di un annoso contrasto interpretativo sul punto tra le sezioni semplici, che l'art. 17 del
R. D. n. 2440 del 1923 non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il vincolo contrattuale in tali ipotesi validamente sorgere anche senza che la manifestazione delle due volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale. Il citato art. 17 dispone, infatti, che i contratti a trattativa privata con la P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato" e "per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali"
e non vi è ragione giuridica, di ordine testuale o sistematica, per confinare tale ultima modalità a fattispecie negoziali marginali o di modesto importo (Cass.n. 25631/2017).
Nondimeno, pur essendo consentito siffatto modello di formazione del vincolo contrattuale, è necessario che la proposta e accettazione siano entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. n. 25631/2017)
In altri termini, nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, il requisito della forma scritta, pur non richiedendo necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923.
In particolare, “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass.n. 12316/2015).
Nel caso di specie, però, pur dovendosi riconoscere la non necessità dell'esistenza di un unico documento contrattuale, ciò che manca per ritenere sussistente un valido titolo contrattuale, in assenza delle necessaria sottoscrizione di è l'incontro di dichiarazioni scritte Controparte_4 anche separatamente “(Cass. n. 3543/2023; Cass. n. 9775/2022), dalle quali potersi desumere il concreto perfezionamento del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere e dovendosi ritenere irrilevante quella manifestazione di volontà desumibile da comportamenti meramente attuativi (facta concludentia), quale l'avvenuta esecuzione della fornitura in favore dell'ente somministrato.
Come condivisibilmente ritenuto dal primo decidente, i documenti che parte opposta ha allegato ( costituiti dalla “proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici” predisposta da attraverso apposito modulo che risulta sottoscritto dal Vice CP_4
Sindaco del e datato 27 novembre 2008, con allegati vari, tra cui un Controparte_1 documento contenente le “condizioni particolari di fornitura Amministrazione Pubblica ed CP_4 altro contenente i “dati tecnici di fornitura” -), non sono sufficienti a dare prova dell'incontro delle volontà delle due parti, non risultando la sottoscrizione di Controparte_4
Neanche può ritenersi che la necessità di un'espressa accettazione della proposta fosse esclusa dall'immediato avvio dell'esecuzione del contratto, non essendo ammissibile- per quanto già detto- che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato .
Vi è poi da rilevare che, anche a voler attribuire al (seguendo la prospettazione dell'allora CP_2 opposta), la paternità della sigla apposta in calce alla proposta contrattuale ed agli altri documenti sopra riportati, in assenza della prova della ricorrenza dei presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie (assenza, impedimento o la sospensione del sindaco ) e della presenza di una delega, non potrebbe comunque giuridicamente ricondursi al Comune l'asserita accettazione delle proposte anzidette.
Non vi è, infatti, prova che il predetto , n.q. di vice sindaco, fosse legittimato ad esprimere CP_2 all'esterno la volontà dell'ente medesimo, non potendo, ovviamente, ritenersi sufficiente a tal uopo la mera apposizione del timbro del in calce ai predetti documenti (come sembrerebbe voler CP_1 sostenere l'appellante).
Né può trascurarsi che nemmeno vi è prova certa, né è stato allegato specificamente nel ricorso monitorio, che le fatture poste alla base dello stesso fossero riferibili alla suddetta proposta contrattuale cui ha aderito il Vice Sindaco del ingiunto. CP_1
A nulla valgono, poi, quanto al credito ceduto da le circostanze di fatto elencate da CP_6 parte appellante a sostegno della a sostegno della mancata contestazione dell'esistenza del contratto da parte del che, anzi, avrebbe riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale, come CP_1 desumibile dai pagamenti parziali medio tempore effettuati.
Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende assicurare continuità, il principio de quo, secondo il quale i fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cfr. Cass civ., Sez. II, 26/04/2023, n.10941).
Pertanto, in assenza di un valido atto contrattuale cui ricondurre l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente, nessun rilievo assume la mancata contestazione della fornitura da parte del né tantomeno il parziale pagamento delle fatture, dato che gli atti negoziali della P.A. CP_1 constano di manifestazioni formali di volontà ,non surrogabili con comportamenti concludenti.
Nemmeno, sarebbe ammissibile la ratifica degli atti in questione per facta concludentia, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (da ultimo v. Cass. Civ. n. 25918/2024).
Peraltro, la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve , in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c.), per cui, qualora si tratti di contratti della p. a. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta.
A nulla vale, pertanto, il riferimento all'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica ed ai pagamenti parziali, che non rivestono alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonei a fondare l' impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640).
Del tutto infondato si appalesa, infine, l'assunto dell'appellante, secondo cui il difetto di forma del contratto sarebbe stato rilevato d'ufficio dal Tribunale, che avrebbe dovuto attivare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma II, c.p.c., concedendo alle stesse, a pena di nullità, i termini di cui alla norma di cui sopra per memorie.
La questione della nullità del contratto di fornitura elettrica, invero, non è stata oggetto di rilevazione d'ufficio da parte del primo decidente – tale che la sentenza su di essa basata sarebbe una pronuncia cd. “a sorpresa” -, ma è stata eccepita da parte appellante sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque la controparte ha avuto tutto il tempo e la facoltà di replicare alla stessa in corso di causa, sollevando eventuali eccezioni, ivi compresa quella di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (v. atto di citazione sub n. 4 pagg. 8 ss).
§
6.-Quanto al secondo ed al terzo motivo di gravame, concernenti il difetto dell'ulteriore imprescindibile requisito costituito dall'impegno di spesa, giova premettere, in punto di diritto, che, secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(così Cass. Civ. nn. 13159/2024; 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Ed invero, l' art. 191 cit. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Questa previsione, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte,
a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge ( Cass., sez. U, 10/06/2005,
n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutela, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio cardine della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) quello secondo cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010,
n. 12880).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, come anche evidenziato dall'appellato, non sussistono i menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e ciò costituisce, di per sé, al di là della presenza di un atto sottoscritto dal Vice Sindaco, causa di nullità del contratto.
Part Mette conto, altresì, evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto da correttamente il primo decidente ha esaminato la questione della mancanza dell'impegno di spesa. Part Invero, essendo la pretesa creditizia , avanzata in sede monitoria da basata sull'esistenza di crediti derivanti da titoli contrattuali, l'anzidetta questione, sebbene non formulata in termini espressi ed articolati in sede di opposizione, costituiva una, sia pure implicita, questione pregiudiziale rispetto alla domanda, non potendosi prescindere dall'accertamento della validità ed efficacia del negozio posto a fondamento della pretesa.
Nel caso in esame, dunque, il decidente di prime cure, nel verificare la sussistenza dei presupposti della causa petendi che la stessa parte opposta aveva invocato a fondamento della propria domanda, ha compiuto un accertamento, che si poneva quale presupposto logico e giuridico necessario della richiesta principale.
E vero che la nullità per difetto di forma di un contratto stipulato da un ente territoriale dà luogo ad una questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione d'ufficio da parte del giudice, ove non sia seguita dall'attivazione del contraddittorio tra le parti, priva le stesse del potere di allegazione e di prova, e comporta pertanto la nullità della sentenza fondata sulla medesima questione, per violazione del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. II, 30/04/2021, n. 11440; 12/09/2019, n. 22778; Cass., Sez. III,
12/06/2020, n. 11308).
Nondimeno , in siffatte ipotesi, è necessario che la parte che si dolga della rilevazione d'ufficio della questione, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla stessa fosse stato tempestivamente attivato .
Nella specie, invece, l'appellante si è limitata a lamentare la lesione del contraddittorio, senza precisare la natura e l'entità del pregiudizio subìto per effetto della mancata indicazione della predetta questione, non avendo in alcun modo chiarito quali fossero le difese che l'omessa attivazione del contraddittorio le ha impedito di svolgere, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, infondata.
§
7.-Quanto, infine, all'ulteriore profilo, in cui si articola il terzo motivo di gravame, concernente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio , che l'appellante desume dai pagamenti parziali, va richiamato il principio giurisprudenziale, secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per
l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa (Cass.n. 12164/2024).
E' stato, infatti, precisato che la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del CP_1 corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né tantomeno introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. n.15303/2022; Cass. n.
510/2021).
Ne discende che in difetto di un valido titolo negoziale, derivante, nel caso di specie, dalla mancanza di atto scritto, il meccanismo del riconoscimento addotto dall'odierno appellante non può operare, con conseguente infondatezza della censura formulata dall'odierna parte appellante.
Anche a voler attribuire validità al contratto di fornitura, il riconoscimento di cui sopra può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, non potendo essere desunto dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (cfr:
Cass. 27/06/2017; Cass. SS UU n. 10798 del 2015).
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non assumono alcun rilievo i mandati di pagamento e la delibera autorizzatoria del pagamento parziale in favore della società CP_6
prodotti dallo stesso nel corso del giudizio.
[...] CP_1
Quanto, infine, alla chiamata in causa del terzo, è sufficiente osservare che, essendo stata la questione della nullità del contratto tempestivamente sollevata dall'opponente sul rilievo della Part mancanza di un valido titolo contrattuale, ben avrebbe potuto formulare tempestiva domanda di chiamata in giudizio del funzionario, dott. . CP_2
Va osservato, in proposito, che trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., ma il terzo comma, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (cfr. su Cass.
n. 14444/2013; Cass. n. 4800/2007; Cass. n. 8718/2000; Cass., n. 1185/200). Part In applicazione del terzo comma dell'art. 269 c.p.c,. avrebbe dovuto richiesta di essere autorizzata alla chiamata in giudizio nella prima udienza , di guisa che è incorsa nella decadenza dalla relativa facoltà.
§
Al rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, segue, per la regola della soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di controparte.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 1.000.001 a € 2.000.000) e tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate - di bassa difficoltà, in complessivi € 17.002,00 a titolo di onorario - di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria e € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta) e di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario del appellato. CP_1
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 778/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n.
868 emessa dal Tribunale di Patti 18.09.2023 e pubblicata il 19/09/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore del delle spese di questo grado di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi €17.002,00 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 2.10.2025 vertente tra
(già e , con sede in Parte_1 Parte_2 Parte_2
Milano, via Domenichino n. 5 (P.I. , in persona del procuratore , in P.IVA_1 Parte_3 virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 21 aprile 2023, Rep. 28460, Raccolta 12421, elettivamente domiciliata in Milano,
[...] via S. Barnaba n. 30, presso lo studio dell'avv. Monica Fazio (pec:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 Persona_2 rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n. 2 del 03.01.2024 e giusta procura in calce ed allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppe Di Blasi, presso il cui studio in , CP_1
Piazza Merendino 6, è elettivamente domiciliato
Appellato
Oggetto: factoring - appello avverso la sentenza n. 868/2023, emessa dal Tribunale di Patti in data
18.09.2023, pubblicata il 19/09/2023.
Conclusioni dei procuratori delle parti: per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in riforma della sentenza n. 868/2023 pubblicata il 19.9.2023, condannare il e/o, Controparte_1 previa chiamata in causa, il funzionario , residente a [...]
Tripoli n. 9, a titolo di inadempienza contrattuale – o ex art. 2041 c.c. - al pagamento della somma di € 648.759,08 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del
9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, la somma di € 88,00 per le sostenute spese notarili nonché la somma di € 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D.
Lgs. n. 192 del 2012, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge
11 novembre 2011, n. 180. In via istruttoria: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 16/07/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183 VI comma cpc
19/01/22, riportandosi alla III memoria ex art. 183 VI comma cpc 8/02/22 e alle note scritte 3/06/22.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
per l'appellato: “… 1) Dire e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare, perché infondato, l'appello proposto dalla (già Parte_1 Parte_2
e , avverso la Sentenza n. 868/2023, resa inter partes dal
[...] Parte_2
Tribunale di Patti in data 18.09.2023 e pubblicata il successivo 19.9.2023, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte, la Sentenza impugnata. Conseguentemente, dire e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, rigettare, perché infondate, tutte le domande formulate dalla Parte_1
(già e nelle conclusioni
[...] Parte_2 Parte_2 dell'atto di citazione in appello datato 25.10.2023.
2) Condannare la (già Parte_1 Parte_2 Parte_2
, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di secondo grado”.
[...] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 436/19, emesso in data 06.08.2019 e notificato il
31.10.2019, a mezzo del quale il Tribunale di Patti gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria pro soluto dei crediti maturati da , Parte_2 CP_3
e , della somma complessiva di € Controparte_4 Controparte_5 CP_6
2.959.171,63, a titolo di corrispettivo dei contratti di fornitura conclusi tra le predette cedenti e il
, oltre interessi moratori (calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs n. Controparte_1
231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo), interessi anatocistici di cui all'art. 1284 c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi rispetto al momento della domanda giudiziale, la somma di € 40,00 di cui all'art. 6 co. II d.lgs. 231/20012, nonché spese del procedimento monitorio.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione monitoria ex art. 39 c.p.c. e la conseguente nullità per litispendenza del decreto opposto, nonché la carenza di legittimazione attiva di (oggi per non essere mai Parte_2 Parte_1 pervenuti all'Amministrazione comunale gli atti di cessione del preteso credito.
Nel merito, poi, eccepiva l'infondatezza della domanda monitoria, rilevando l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, posto che nessun contratto in forma scritta, dall'oggetto e/o corrispettivo individuato e/o individuabile, era intervenuto tra l'ente territoriale e le cedenti ed evidenziando, altresì, che la sola proposta di contratto predisposta da oltre a Controparte_4 non essere mai stata ricevuta dall'Ente, non costituiva un contratto di fornitura valido ed efficace.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva (oggi , la Parte_2 Parte_1 quale dava atto che, nelle more del giudizio, il aveva provveduto al pagamento integrale del CP_1 debito relativo a e al pagamento parziale, per € 644.596,26 (a fronte di complessivi Controparte_5
€ 1.036.079,06), del debito relativo a riducendo così il credito originario da € CP_6
2.959.171,63 a € 1.189.352,88.
Contestava, dunque, la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, ed insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza n. 868/2023, emessa in data 18.09.2023 e pubblicata il 19.09.2023, il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava il decreto ingiuntivo n. 436/19, con condanna alle spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, oltre accessori di legge.
Per la riforma di detta sentenza, roponeva tempestivo appello. Parte_1 Con comparsa di costituzione e risposta, il resisteva al gravame Controparte_1 eccependone, nel merito, l'infondatezza; con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter D.Lgs. 149/2022, con ordinanza del 16-20 febbraio 2024 , il Consigliere
Istruttore, precedentemente nominato, rinviava la causa per trattazione alla data del 20 dicembre
2024.
Ala scadenza dei termini assegnati, con ordinanza del 20-23 dicembre 2024, ritenuta esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c. , fissa per la precisazione delle conclusioni davanti a sé l'udienza del
2 ottobre 2025, assegnando alle parti i termini a ritroso per il deposito degli atti conclusivi..
Quindi, con ordinanza del 2-3 ottobre 2025 , preso atto delle note depositate dalle parti, riservava di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In via preliminare deve darsi atto della proposizione dell'appello da parte di Parte_1 sorta per effetto della fusione per incorporazione di Controparte_7
e di (cui è conseguita la modifica della denominazione sociale in Parte_2 [...]
, avvenuta in forza di atto in Notaio in data 1 marzo 2021 . Parte_1 Persona_3
§
2.- Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ Errata valutazione della insussistenza della forma scritta in relazione al contratto e, in ogni caso, violazione Controparte_4 dell'art. 115 c.p.c. e 101, comma 2, c.p.c. anche in relazione alla società cedente ” CP_8 [...]
Part
di seguito breviter censura la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto Parte_1 che essa opposta non avesse dato prova della esistenza del contratto stipulato in forma scritta tra il ed CP_1 CP_4
Deduce in proposito che siffatta valutazione non teneva conto del documento prodotto sub. n. 47, ossia del contratto in questione, e richiama, in proposito, l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di contratti stipulati dalla P.A., secondo cui il requisito della forma scritta non richiede la redazione di un unico documento , sottoscritto contestualmente dalle parti, dato che l'art. 17 del r.d.
n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente .
In ogni caso , sostiene che il Tribunale, nel rilevare la nullità di tutti i contratti posti a base dell'azione monitoria ( ivi compreso quello intercorso con il cui credito era stato Controparte_5 integralmente pagato) , aveva violato l'art. 101 comma 2 c.p.c., non avendo assegnato alle parti un termine, così da consentire il pieno esercizio del contraddittorio e la possibile proposizione, in via subordinata, di una domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Evidenzia, in proposito, di avere fornito prova dell'esecuzione delle prestazioni, che avevano originato i crediti portati dalle fatture oggetto di contestazione, risultando la rilevazione dei consumi mediante contatore assistita da presunzione di veridicità e non avendo il sollevato sul punto CP_1 alcuna contestazione .
Era, dunque, configurabile una locupletazione del , non sorretta da alcuna valida CP_1 giustificazione causale ed a cui corrispondeva il depauperamento in capo alle società fornitrici e cedenti il credito.
Osserva, pertanto, l'appellante che , attesa l'inesistenza di altro rimedio giudiziale , esperibile dall'impoverito, l'esercizio dell'azione de qua sarebbe risultato pienamente ammissibile.
Sotto altro profilo, eccepisce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il primo decidente considerato che, con particolare riferimento ai crediti della cedente il non aveva CP_6 CP_1 contestato la fornitura da cui essi avevano avuto origine, provvedendo in gran parte al pagamento del corrispettivo dovuto.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'asserita mancanza dell'impegno di spesa”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non fornita la prova documentale dell'esistenza di un impegno di spesa relativo alle obbligazioni contrattuali asseritamente assunte dall'ente locale.
Lamenta la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avendo il Tribunale addossato ad essa opposta il duplice onere di provare l'esistenza di due atti interni al Comune, l'uno concernente l'impegno di spesa;
l'altra, in assenza del detto impegno, il riconoscimento anche a posteriori del debito fuori bilancio.
Richiama, a sostegno dei propri assunti, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla circostanza di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Gravava, pertanto, sul l'onere di provare la carenza dell'impegno di spesa ed eventualmente CP_1
il riconoscimento, anche a posteriori, del debito fuori bilancio.
§
4.- Con il terzo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione all'asserita mancanza dell'impegno di spesa e alla contestuale chiamata del terzo “ ,
l'appellante deduce che il Giudice di prime cure aveva fondato la decisione sull'asserita mancanza dell'impegno di spesa , ossia su una questione rilevata d'ufficio e non oggetto di eccezione da parte del , senza concedere il termine previsto dalla norma richiamata, così ledendo il principio CP_1 del contraddittorio. Tale omissione aveva precluso ad essa parte la possibilità di interloquire sulla questione e, conseguentemente, di chiedere di chiamare in causa i funzionari comunali che avevano consentito la fornitura.
Al di là del fatto che la volontà del di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio CP_1 derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, emergeva dai mandati ex adverso prodotti con le note di udienza 24/02/21 ( con cui il Part pagamento risultava autorizzato e deliberato), evidenzia che la richiesta di chiamata del terzo era stata formulata nella prima difesa utile “ a seguito dell'eccezione sollevata d'ufficio”
§
5.- I motivi, che in tutte le loro articolazioni possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro intima connessione, non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre, in punto di diritto, ricordare, con riferimento al requisito formale, che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e che, inoltre - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 05.07.2024, n. 18369).
La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n.
6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass.
22537/2007
Secondo quanto reiteratamente affermato dal Supremo Collegio, infatti, le suddette regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Esse valgono certamente anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (arg. ex Cass.
Civ., Sez. Un., 20684/2018).
La volontà di obbligarsi della P. A. e degli Enti Locali non può, in altri termini, desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme previste ex lege, tra le quali l'atto scritto ab substantiam.
Di tali principi ha fatto buon governo il primo decidente, allorquando, nell'accogliere l'opposizione, ha evidenziato come la proposta di contratto versata in atti non potesse costituire prova del rapporto contrattuale tra il e la società cedente difettando Controparte_1 Controparte_4 dei requisiti formali di legge.
Giova, in proposito, rammentare che il requisito della forma scritta dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (tra cui anche gli enti locali), è necessario anche per quelli “a trattativa privata”, come potrebbe essere il presente, avendo da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadito che gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 aprile 1923, n. 2440, i quali, ai fini della valida conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione, impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo
Stato e dalle sue amministrazioni (integrando l'ipotesi di cui al n. 13 dell'art. 1350 c.c.), continuano ad applicarsi, nonostante l'abrogazione del R. D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, anche agli enti locali. Il Supremo Consesso ha, peraltro, chiarito, a composizione di un annoso contrasto interpretativo sul punto tra le sezioni semplici, che l'art. 17 del
R. D. n. 2440 del 1923 non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il vincolo contrattuale in tali ipotesi validamente sorgere anche senza che la manifestazione delle due volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale. Il citato art. 17 dispone, infatti, che i contratti a trattativa privata con la P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato" e "per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali"
e non vi è ragione giuridica, di ordine testuale o sistematica, per confinare tale ultima modalità a fattispecie negoziali marginali o di modesto importo (Cass.n. 25631/2017).
Nondimeno, pur essendo consentito siffatto modello di formazione del vincolo contrattuale, è necessario che la proposta e accettazione siano entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. n. 25631/2017)
In altri termini, nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, il requisito della forma scritta, pur non richiedendo necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923.
In particolare, “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass.n. 12316/2015).
Nel caso di specie, però, pur dovendosi riconoscere la non necessità dell'esistenza di un unico documento contrattuale, ciò che manca per ritenere sussistente un valido titolo contrattuale, in assenza delle necessaria sottoscrizione di è l'incontro di dichiarazioni scritte Controparte_4 anche separatamente “(Cass. n. 3543/2023; Cass. n. 9775/2022), dalle quali potersi desumere il concreto perfezionamento del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere e dovendosi ritenere irrilevante quella manifestazione di volontà desumibile da comportamenti meramente attuativi (facta concludentia), quale l'avvenuta esecuzione della fornitura in favore dell'ente somministrato.
Come condivisibilmente ritenuto dal primo decidente, i documenti che parte opposta ha allegato ( costituiti dalla “proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici” predisposta da attraverso apposito modulo che risulta sottoscritto dal Vice CP_4
Sindaco del e datato 27 novembre 2008, con allegati vari, tra cui un Controparte_1 documento contenente le “condizioni particolari di fornitura Amministrazione Pubblica ed CP_4 altro contenente i “dati tecnici di fornitura” -), non sono sufficienti a dare prova dell'incontro delle volontà delle due parti, non risultando la sottoscrizione di Controparte_4
Neanche può ritenersi che la necessità di un'espressa accettazione della proposta fosse esclusa dall'immediato avvio dell'esecuzione del contratto, non essendo ammissibile- per quanto già detto- che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato .
Vi è poi da rilevare che, anche a voler attribuire al (seguendo la prospettazione dell'allora CP_2 opposta), la paternità della sigla apposta in calce alla proposta contrattuale ed agli altri documenti sopra riportati, in assenza della prova della ricorrenza dei presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie (assenza, impedimento o la sospensione del sindaco ) e della presenza di una delega, non potrebbe comunque giuridicamente ricondursi al Comune l'asserita accettazione delle proposte anzidette.
Non vi è, infatti, prova che il predetto , n.q. di vice sindaco, fosse legittimato ad esprimere CP_2 all'esterno la volontà dell'ente medesimo, non potendo, ovviamente, ritenersi sufficiente a tal uopo la mera apposizione del timbro del in calce ai predetti documenti (come sembrerebbe voler CP_1 sostenere l'appellante).
Né può trascurarsi che nemmeno vi è prova certa, né è stato allegato specificamente nel ricorso monitorio, che le fatture poste alla base dello stesso fossero riferibili alla suddetta proposta contrattuale cui ha aderito il Vice Sindaco del ingiunto. CP_1
A nulla valgono, poi, quanto al credito ceduto da le circostanze di fatto elencate da CP_6 parte appellante a sostegno della a sostegno della mancata contestazione dell'esistenza del contratto da parte del che, anzi, avrebbe riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale, come CP_1 desumibile dai pagamenti parziali medio tempore effettuati.
Secondo costante insegnamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende assicurare continuità, il principio de quo, secondo il quale i fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”.
In tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cfr. Cass civ., Sez. II, 26/04/2023, n.10941).
Pertanto, in assenza di un valido atto contrattuale cui ricondurre l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente, nessun rilievo assume la mancata contestazione della fornitura da parte del né tantomeno il parziale pagamento delle fatture, dato che gli atti negoziali della P.A. CP_1 constano di manifestazioni formali di volontà ,non surrogabili con comportamenti concludenti.
Nemmeno, sarebbe ammissibile la ratifica degli atti in questione per facta concludentia, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (da ultimo v. Cass. Civ. n. 25918/2024).
Peraltro, la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve , in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c.), per cui, qualora si tratti di contratti della p. a. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta.
A nulla vale, pertanto, il riferimento all'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica ed ai pagamenti parziali, che non rivestono alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonei a fondare l' impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640).
Del tutto infondato si appalesa, infine, l'assunto dell'appellante, secondo cui il difetto di forma del contratto sarebbe stato rilevato d'ufficio dal Tribunale, che avrebbe dovuto attivare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma II, c.p.c., concedendo alle stesse, a pena di nullità, i termini di cui alla norma di cui sopra per memorie.
La questione della nullità del contratto di fornitura elettrica, invero, non è stata oggetto di rilevazione d'ufficio da parte del primo decidente – tale che la sentenza su di essa basata sarebbe una pronuncia cd. “a sorpresa” -, ma è stata eccepita da parte appellante sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque la controparte ha avuto tutto il tempo e la facoltà di replicare alla stessa in corso di causa, sollevando eventuali eccezioni, ivi compresa quella di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (v. atto di citazione sub n. 4 pagg. 8 ss).
§
6.-Quanto al secondo ed al terzo motivo di gravame, concernenti il difetto dell'ulteriore imprescindibile requisito costituito dall'impegno di spesa, giova premettere, in punto di diritto, che, secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(così Cass. Civ. nn. 13159/2024; 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Ed invero, l' art. 191 cit. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Questa previsione, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte,
a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge ( Cass., sez. U, 10/06/2005,
n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutela, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio cardine della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) quello secondo cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010,
n. 12880).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, come anche evidenziato dall'appellato, non sussistono i menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e ciò costituisce, di per sé, al di là della presenza di un atto sottoscritto dal Vice Sindaco, causa di nullità del contratto.
Part Mette conto, altresì, evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto da correttamente il primo decidente ha esaminato la questione della mancanza dell'impegno di spesa. Part Invero, essendo la pretesa creditizia , avanzata in sede monitoria da basata sull'esistenza di crediti derivanti da titoli contrattuali, l'anzidetta questione, sebbene non formulata in termini espressi ed articolati in sede di opposizione, costituiva una, sia pure implicita, questione pregiudiziale rispetto alla domanda, non potendosi prescindere dall'accertamento della validità ed efficacia del negozio posto a fondamento della pretesa.
Nel caso in esame, dunque, il decidente di prime cure, nel verificare la sussistenza dei presupposti della causa petendi che la stessa parte opposta aveva invocato a fondamento della propria domanda, ha compiuto un accertamento, che si poneva quale presupposto logico e giuridico necessario della richiesta principale.
E vero che la nullità per difetto di forma di un contratto stipulato da un ente territoriale dà luogo ad una questione mista di fatto e di diritto, la cui rilevazione d'ufficio da parte del giudice, ove non sia seguita dall'attivazione del contraddittorio tra le parti, priva le stesse del potere di allegazione e di prova, e comporta pertanto la nullità della sentenza fondata sulla medesima questione, per violazione del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. II, 30/04/2021, n. 11440; 12/09/2019, n. 22778; Cass., Sez. III,
12/06/2020, n. 11308).
Nondimeno , in siffatte ipotesi, è necessario che la parte che si dolga della rilevazione d'ufficio della questione, prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla stessa fosse stato tempestivamente attivato .
Nella specie, invece, l'appellante si è limitata a lamentare la lesione del contraddittorio, senza precisare la natura e l'entità del pregiudizio subìto per effetto della mancata indicazione della predetta questione, non avendo in alcun modo chiarito quali fossero le difese che l'omessa attivazione del contraddittorio le ha impedito di svolgere, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, infondata.
§
7.-Quanto, infine, all'ulteriore profilo, in cui si articola il terzo motivo di gravame, concernente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio , che l'appellante desume dai pagamenti parziali, va richiamato il principio giurisprudenziale, secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per
l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa (Cass.n. 12164/2024).
E' stato, infatti, precisato che la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del CP_1 corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né tantomeno introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. n.15303/2022; Cass. n.
510/2021).
Ne discende che in difetto di un valido titolo negoziale, derivante, nel caso di specie, dalla mancanza di atto scritto, il meccanismo del riconoscimento addotto dall'odierno appellante non può operare, con conseguente infondatezza della censura formulata dall'odierna parte appellante.
Anche a voler attribuire validità al contratto di fornitura, il riconoscimento di cui sopra può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, non potendo essere desunto dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (cfr:
Cass. 27/06/2017; Cass. SS UU n. 10798 del 2015).
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non assumono alcun rilievo i mandati di pagamento e la delibera autorizzatoria del pagamento parziale in favore della società CP_6
prodotti dallo stesso nel corso del giudizio.
[...] CP_1
Quanto, infine, alla chiamata in causa del terzo, è sufficiente osservare che, essendo stata la questione della nullità del contratto tempestivamente sollevata dall'opponente sul rilievo della Part mancanza di un valido titolo contrattuale, ben avrebbe potuto formulare tempestiva domanda di chiamata in giudizio del funzionario, dott. . CP_2
Va osservato, in proposito, che trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., ma il terzo comma, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (cfr. su Cass.
n. 14444/2013; Cass. n. 4800/2007; Cass. n. 8718/2000; Cass., n. 1185/200). Part In applicazione del terzo comma dell'art. 269 c.p.c,. avrebbe dovuto richiesta di essere autorizzata alla chiamata in giudizio nella prima udienza , di guisa che è incorsa nella decadenza dalla relativa facoltà.
§
Al rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, segue, per la regola della soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di controparte.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 1.000.001 a € 2.000.000) e tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate - di bassa difficoltà, in complessivi € 17.002,00 a titolo di onorario - di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria e € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta) e di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario del appellato. CP_1
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Atteso il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 778/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n.
868 emessa dal Tribunale di Patti 18.09.2023 e pubblicata il 19/09/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore del delle spese di questo grado di giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi €17.002,00 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino