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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1263/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAR- Parte_1 P.IVA_1
CALI SANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata il 17 maggio 2023 nel giudi- zio iscritto al N. 3144/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissi- bile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1 Parte_1
17/05/2023 dal Tribunale di Firenze nella persona del Dott. Alessandro Ghelardini e comunicata in data 17/05/2023 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 3144/2022 RG, ed in accoglimento dello stesso;
- in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande del ri- corrente per difetto di procura e quindi di ius postulandi;
- nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credi- to revolving sottoscritto da con la in data Controparte_1 Parte_1
14/01/2010 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, del D.M.485/2001 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, re- spingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in Parte_1 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illu- strate.
Con vittoria di spese e competenze.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
2 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza Controparte_1 conveniva davanti al Tribunale di Firenze esponendo: Parte_1
- che in data 14 gennaio 2010, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande;
eccepiva con suc- cessiva memoria che la procura depositata risultava rilasciata non dal ricorrente Per_1
ma da altro soggetto, del tutto estraneo al giudizio (“ ”).
[...] Persona_2
Il difensore della parte ricorrente depositava successivamente procura rilasciata da
, dando atto che era “stata depositata per mero errore la procura di Controparte_1
invece che di ”. Persona_2 Controparte_1
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
“- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanzia- mento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del sig. di restituire esclusivamente le Controparte_1 somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite diretta- Parte_1 mente in favore dell'avvocato ANDREA RUOCCO, compensi che si liquidano in €
3 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per tratta- zione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 145,50”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del ricorrente per inesistenza di procura e quindi di jus postulandi;
2) la presunta violazione del D.lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
3) la mala fede non meritevole di protezione;
4) la restituzione somme.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riporta- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del ricorrente per inesistenza di procura e quindi di jus postulandi”) parte appellante in sintesi deduce: “con le note di trattazione relative all'udienza del
16/05/2023 l'esponente ha eccepito la inammissibilità e/o improcedibilità delle do- mande del ricorrente per inesistenza di procura e quindi di jus postulandi. Tale ecce- zione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Con l'ordinanza impugnata il Giu- dice ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione. Al riguardo si ripete che il mandato allegato al ricorso è firmato da persona diversa dal ricorrente (certo Persona_3
). Non esisteva quindi alcuna procura in atti del Sig. al momen-
[...] Controparte_1 to del deposito del ricorso. E tale inesistenza non può essere affatto sanata dalla procu- ra che il legale di controparte ha depositato solo successivamente (con note di tratta-
4 zione del 16/05/2023). E' infatti evidente che si ha a che fare con una procura inesi- stente all'origine (in quanto non vi è alcuna firma apposta dalla ricorrente) che, come ormai ha chiarito la Corte di Cassazione (cfr. sentenza S.U. n.37434 del 21/12/22), non può in alcun modo essere sanata e non permette di invocare l'art. 182 c.p.c.”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha totalmente omesso di pronunziarsi sull'eccezione della difesa di parte convenuta relativa alla procura e tale eccezione è fon- data.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 16 marzo
2022, quindi trova applicazione l'art. 182 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle mo- difiche introdotte con D.lgs. 149/2022; con riferimento a tale testo le Sezioni Unite han- no chiarito: “posto che il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. è attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura 'ad litem', lo stesso non opera laddove la procura medesima sia inesistente o comunque non risulti in atti” (vedi Cas- sazione civile sez. un., 21/12/2022, n.37434).
Nella fattispecie la procura allegata al ricorso introduttivo deve qualificarsi come inesistente, in quanto rilasciata da un soggetto del tutto estraneo al giudizio, senza che sia stato neppure allegato un rapporto di rappresentanza (vedi per fattispecie analoga,
Cass 09/10/2023, n.28251: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore al- la c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo al- la società che l'avrebbe conferita)”; dalla motivazione emerge che “nel caso in esame la procura dell'atto d'appello della compagnia assicuratrice è incontestato che fu sotto- scritta da una persona fisica che era procuratrice speciale di una società diversa da quella appellante”).
5 Non è stata richiesta la remissione in termini;
non vi è alcun elemento che attesti che la procura alle liti di , depositata successivamente all'eccezione di Controparte_1 parte convenuta, sia stata rilasciata anteriormente al deposito del ricorso ex 125, comma terzo c.p.c.
4. Considerata la particolarità della vicenda (con dedotto mero errore materiale di
“scambio” nell'allegazione della procura nell'ambito della proposizione di numerosi ri- corsi a carattere sostanzialmente seriale;
inammissibilità in rito a fronte di una probabile fondatezza nel merito: vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838) sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione
IN RIFORMA dell'ordinanza impugnata
- dichiara inammissibile il ricorso per inesistenza della procura;
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1263/2023 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAR- Parte_1 P.IVA_1
CALI SANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata il 17 maggio 2023 nel giudi- zio iscritto al N. 3144/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissi- bile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1 Parte_1
17/05/2023 dal Tribunale di Firenze nella persona del Dott. Alessandro Ghelardini e comunicata in data 17/05/2023 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 3144/2022 RG, ed in accoglimento dello stesso;
- in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande del ri- corrente per difetto di procura e quindi di ius postulandi;
- nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credi- to revolving sottoscritto da con la in data Controparte_1 Parte_1
14/01/2010 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, del D.M.485/2001 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, re- spingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in Parte_1 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illu- strate.
Con vittoria di spese e competenze.”
Per la parte appellata : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
2 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c. e decreto di fissazione udienza Controparte_1 conveniva davanti al Tribunale di Firenze esponendo: Parte_1
- che in data 14 gennaio 2010, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le domande;
eccepiva con suc- cessiva memoria che la procura depositata risultava rilasciata non dal ricorrente Per_1
ma da altro soggetto, del tutto estraneo al giudizio (“ ”).
[...] Persona_2
Il difensore della parte ricorrente depositava successivamente procura rilasciata da
, dando atto che era “stata depositata per mero errore la procura di Controparte_1
invece che di ”. Persona_2 Controparte_1
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
“- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanzia- mento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del sig. di restituire esclusivamente le Controparte_1 somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite diretta- Parte_1 mente in favore dell'avvocato ANDREA RUOCCO, compensi che si liquidano in €
3 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per tratta- zione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 145,50”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del ricorrente per inesistenza di procura e quindi di jus postulandi;
2) la presunta violazione del D.lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
3) la mala fede non meritevole di protezione;
4) la restituzione somme.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 11 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riporta- te, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del ricorrente per inesistenza di procura e quindi di jus postulandi”) parte appellante in sintesi deduce: “con le note di trattazione relative all'udienza del
16/05/2023 l'esponente ha eccepito la inammissibilità e/o improcedibilità delle do- mande del ricorrente per inesistenza di procura e quindi di jus postulandi. Tale ecce- zione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Con l'ordinanza impugnata il Giu- dice ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione. Al riguardo si ripete che il mandato allegato al ricorso è firmato da persona diversa dal ricorrente (certo Persona_3
). Non esisteva quindi alcuna procura in atti del Sig. al momen-
[...] Controparte_1 to del deposito del ricorso. E tale inesistenza non può essere affatto sanata dalla procu- ra che il legale di controparte ha depositato solo successivamente (con note di tratta-
4 zione del 16/05/2023). E' infatti evidente che si ha a che fare con una procura inesi- stente all'origine (in quanto non vi è alcuna firma apposta dalla ricorrente) che, come ormai ha chiarito la Corte di Cassazione (cfr. sentenza S.U. n.37434 del 21/12/22), non può in alcun modo essere sanata e non permette di invocare l'art. 182 c.p.c.”.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha totalmente omesso di pronunziarsi sull'eccezione della difesa di parte convenuta relativa alla procura e tale eccezione è fon- data.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 16 marzo
2022, quindi trova applicazione l'art. 182 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle mo- difiche introdotte con D.lgs. 149/2022; con riferimento a tale testo le Sezioni Unite han- no chiarito: “posto che il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. è attivabile dal giudice solo in caso di nullità della procura 'ad litem', lo stesso non opera laddove la procura medesima sia inesistente o comunque non risulti in atti” (vedi Cas- sazione civile sez. un., 21/12/2022, n.37434).
Nella fattispecie la procura allegata al ricorso introduttivo deve qualificarsi come inesistente, in quanto rilasciata da un soggetto del tutto estraneo al giudizio, senza che sia stato neppure allegato un rapporto di rappresentanza (vedi per fattispecie analoga,
Cass 09/10/2023, n.28251: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore al- la c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo al- la società che l'avrebbe conferita)”; dalla motivazione emerge che “nel caso in esame la procura dell'atto d'appello della compagnia assicuratrice è incontestato che fu sotto- scritta da una persona fisica che era procuratrice speciale di una società diversa da quella appellante”).
5 Non è stata richiesta la remissione in termini;
non vi è alcun elemento che attesti che la procura alle liti di , depositata successivamente all'eccezione di Controparte_1 parte convenuta, sia stata rilasciata anteriormente al deposito del ricorso ex 125, comma terzo c.p.c.
4. Considerata la particolarità della vicenda (con dedotto mero errore materiale di
“scambio” nell'allegazione della procura nell'ambito della proposizione di numerosi ri- corsi a carattere sostanzialmente seriale;
inammissibilità in rito a fronte di una probabile fondatezza nel merito: vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838) sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione
IN RIFORMA dell'ordinanza impugnata
- dichiara inammissibile il ricorso per inesistenza della procura;
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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