Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 2690/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2690/2020, pendente
TRA con sede in Angri (SA) alla Via Parte_1
Caputo 13, c.f. , in persona del Curatore dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 dall'avv. Pellegrino Sorice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Piazza San
Francesco D'Assisi n.3, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Alfonso C.F._2
d'Aragona e Giovanni Santaniello, domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Alfonso d'Aragona a Salerno in
C.so Vittorio Emanuele n. 58, giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: “Comodato”.
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/06/2020 (e ritualmente notificato ai resistenti il 14/08/2020), la
[...] adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 pagina 2 di 6 conclusioni: «a) accertare e dichiarare che il contratto di comodato d'uso stipulato tra la società con Parte_1 sede in Angri (SA) alla via Caputo n. 13, c.f. , in qualità di comodante, e i signori nato a [...]_1 CP_1
Nocera Inferiore (SA) il 22/09/1969, c.f.: , e , nata a [...] C.F._1 Parte_3
l'11/03/1974, c.f.: , entrambi residenti in [...]
Vivo n. 16, in qualità di comodatari, quale atto a titolo gratuito stipulato nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento del comodante, è inefficacie nei confronti della massa dei creditori;
b) in via gradata, accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di comodato di cui sopra vista l'incompatibilità dello stesso con le esigenze di immediata liquidazione dei beni del fallito;
c) per l'effetto, condannare i resistenti al rilascio degli immobili di cui al contratto di comodato dedotto in giudizio;
d) condannare, altresì, i resistenti in solido al pagamento di un'equa indennità a titolo di occupazione dei beni oggetto del contratto di comodato, sino al rilascio degli stessi. Con vittoria di spese, diritti, onorari di lite.».
Esponeva in fatto:
1. che i signori e hanno depositato istanza CP_1 Parte_3 di ammissione al passivo fallimentare, per l'importo complessivo di € 127.000,00, di cui € 122.000,00 in via privilegiata ed € 5.000,00 in via chirografaria;
2. che, a sostegno della predetta domanda, precisavano: (a) di aver stipulato il 22/06/2012 con la società poi fallita un contratto preliminare di compravendita di un locale terraneo con accessori ad uso commerciale di mq 44, facente parte di un fabbricato sito in Angri
(SA) alla Via Nazionale n. 32 (in Catasto Fabbricato del Comune di Angri: foglio 5, particella n. 2338, sub
17, cat. C1, cl. 7, R.C. € 539,47); (b) che nelle more, sono stati immessi nel possesso del predetto immobile,
a mezzo contratto di comodato d'uso, stipulato il 23/09/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Pagani il 14/01/2019, avente durata decennale con opzione per il rinnovo tacito di ulteriori dieci anni e sino alla stipula del rogito definitivo;
4. che il Curatore del , con racc. Parte_4 del 01/4/2020, pur ritendendo il citato preliminare privo di data certa e quindi inopponibile al fallimento, ha comunicato agli istanti la volontà di sciogliersi dal medesimo contratto ex art. 72 L. Fall.; 5. che è interesse della Curatela acquisire alla massa attiva del fallimento la menzionata unità immobiliare, nel possesso dei sig.ri ;
6. che la richiesta di rilascio dell'immobile sarebbe giustificata anche Parte_5 dalla predetta domanda di ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2775-bis c.c., per l'importo di € 122.000,00 già versata “prima e fuori” il contratto preliminare, con ciò manifestando la propria volontà allo scioglimento dal medesimo contratto;
7. che, essendo il contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1083, co. 2, c.c. tipicamente gratuito, esso non ha apportato alcun beneficio al patrimonio del fallito;
8. che, tale comodato, essendo stato stipulato e registrato circa due mesi prima la dichiarazione di fallimento del comodante, sarebbe inefficace ex lege, ovverosia inopponibile alla massa dei creditori, ai sensi dell'art. 64 L. Fall., con conseguente obbligo dei comodatari alla restituzione;
9. che, in aggiunta, i resistenti, avendo occupato sine titulo l'immobile in questione, sarebbero tenuti al versamento di un equo indennizzo in favore della curatela, per il periodo dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettivo pagina 3 di 6 rilascio;
10. che, ad adiuvandum, il contratto sarebbe stato stipulato solo a ridosso della dichiarazione di fallimento e dopo diversi anni dal preliminare di compravendita;
11. che, ad ogni modo, è causa di scioglimento del contratto di comodato l'incompatibilità dello stesso con le esigenze di immediata liquidazione dei beni del fallito;
12. che, infatti, ai sensi dell'art. 1809, co. 2, c.c., il comodante può esigere la restituzione immediata del bene in comodato, in caso di urgente ed imprevisto bisogno, intendendo per tale anche la necessità di alienare il bene e che il diritto di godimento del comodatario non è opponibile a terzi.
I comodatari, nei termini come meglio argomentati nella memoria di costituzione cui si rinvia, chiedevano accertarsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., e dunque l'inammissibilità/infondatezza del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione addotta dalle parti e, dopo alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, rinviata per la decisione all'udienza non partecipata dal 16 aprile 2025.
Occorre premettere che parte resistente a supporto delle conclusioni formulate richiama un provvedimento del G.D., dott.ssa Bianca Manuela Longo, del 19.8.2020, in virtù del quale “è stato concesso ai sigg.
[...]
il non meglio precisato diritto di restare nell'immobile a fronte del versamento di una indennità di occupazione, Pt_6 peraltro appositamente pattuita, di euro 200 mensili” e che pertanto, secondo la prospettazione di parte resistente, il contratto di comodato per cui è causa è già stato risolto.
A sostegno di tale prospettazione parte resistete allega corrispondenza intercorsa con il dott. ed Pt_2 alcune distinte di pagamento. Tuttavia nei documenti testè citati non vi è alcun riferimento al contratto di comodato d'uso oggetto del presente giudizio. Si aggiunga poi che nella documentazione depositata non sono menzionati gli immobili oggetto del contratto di comodato in esame. Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia esplicito riferimento alle sorti del contratto de quo, non può dirsi venuto meno l'interesse della curatela ad una pronuncia giudiziale.
Tanto premesso la domanda è fondata e deve essere accolta.
La Corte Cassazione, con l'ordinanza n. 27938 del 5.11.2018, ha evidenziato che il curatore fallimentare del comodante, in ragione dell'effetto di spossessamento e di pignoramento generale dei beni del debitore derivante dalla dichiarazione di fallimento, subentraope legis nel contratto di comodato nei limiti in cui lo stesso sia opponibile alla massa dei creditori.
pagina 4 di 6 Gli hanno altresì precisato che il contratto di comodato è essenzialmente gratuito sicché al Parte_7 detentore del cespite che ne costituisce l'oggetto non è certamente accordabile, nei confronti del fallimento, una tutela analoga a quella spettante al conduttore (tenuto, invece, al pagamento di un canone come corrispettivo della detenzione del bene locatogli), ricordando che la posizione del comodatario è, in linea generale, meno protetta rispetto a quella del conduttore, stante l'inopponibilità del contratto di comodato al terzo acquirente della cosa, inopponibilità in virtù della quale il comodatario non può pretendere di fare valere effetti del contratto nei confronti dello stesso.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2 il comodante, anche prima del termine di scadenza del contratto eventualmente convenuto, e, comunque, prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, può esigerne la restituzione immediata se colto da un bisogno urgente e non previsto al momento della stipulazione del contratto. Tale condizione è , secondo il Supremo Collegio, integrata dalla “necessità della curatela di riottenere subito quel cespite, libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento
(attraverso una locazione o la vendita dello stesso) dei creditori concorsuali: situazione, quest'ultima, da ritenersi, prevalente rispetto ad eventuali necessità abitative del comodatario, e, come tale, idonea a giustificare il recesso esercitato dalla prima”.
Va dunque accolta la domanda di rilascio degli immobili di cui al comodato dedotto in giudizio con conseguente obbligo del comodatario di restituire, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso.
Giova infine rilevare che parte ricorrente nel precisare le conclusioni non ha reiterato la richiesta di condanna all'indennità di occupazione.
Le spese del processo seguono la soccombenza dei resistenti si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
Accoglie la domanda principale e condanna i convenuti in solido al rilascio degli immobili di cui al comodato dedotto in giudizio: locale terraneo con accessori ad uso commerciale di mq 44, facente parte di un fabbricato sito in Angri (SA) alla Via Nazionale n. 32 (in Catasto Fabbricato del Comune di Angri: foglio 5, particella n. 2338, sub 17, cat. C1, cl. 7, R.C. € 539,47);
pagina 5 di 6 Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali sopportate da parte attrice, che si liquidano, in suo favore, in euro 759,00 per esborsi ed euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6