Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli alla Via Roma n. 109, presso lo studio dell'avvocato Maria Cristina
Caccavale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli al Parte_2 C.F._2
Corso Garibaldi n.118, presso lo studio dell'avvocato Luca Cappiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: le parti, con note disgiunte depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 21 e
22.03.2025 per la comparizione figurata all'udienza del 27.03.2025, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 7.1.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 24.05.2008, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale,
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con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21 e 22.03.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 29.04.2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al Collegio sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “ a- i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
b- la casa coniugale viene assegnata alla con tutti i beni mobili, arredi e pertinenze ivi Parte_1
presenti nella quale continuerà a vivere insieme al figlio c- nelle more del deposito del Per_1
ricorso il Sig. si è trasferito in Giugliano in Campania (NA) presso l'abitazione del di Parte_2
lui padre;
d- i coniugi dichiarano di aver provveduto all'estinzione del conto corrente bancario intestato ad entrambi e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere;
e- i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano all'assegno di mantenimento;
f- il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento preferenziale presso la madre ed in regime di permanenza elastico presso il padre;
g- il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dello stesso, e compatibilmente con le esigenze scolastiche e le condizioni di salute dello stesso, trascorrerà con il padre i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 17 alle ore 20,00, a fine settimana alterni, con pernottamento dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, nonché, in alternarsi, nel periodo natalizio e pasquale e per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi con congruo anticipo con la madre;
h- il Sig.
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà alla Sig.ra Pt_2 Per_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 450,00 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e contribuirà, in ragione del 50 % alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio che saranno preventivamente concordate tra i coniugi secondo le linee guida del protocollo COA /Trib. di Napoli Nord;
i- l'assegno unico in favore del figlio minore sarà suddiviso al 50% tra i genitori, pertanto il Sig. provvederà mensilmente a bonificare la Pt_2
metà alla Sig.ra l- i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore Parte_1
2 R.g. V.g. n. 28/2025
interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; m- i coniugi – si danno, altresì, il reciproco assenso all'espatrio, Parte_1 Pt_2 autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto, carta d'identità); n- spese legali compensate”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 25, P. II, Serie A, Anno 2008);
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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