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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/07/2024, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alesio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Mutamento di sesso, iscritta al n. 5943/2023 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Foggia (FG) in Viale Kennedy n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. Cathy La Torre ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE contro
Pubblico Ministero, in sede
- CONVENUTO
Conclusioni
Parte attrice ha concluso riportandosi agli atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Il Giudice, all'esito della udienza del 1° luglio 2024, ha riservato la causa alla decisione collegiale. Il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, con la nota del 3 luglio 2024.
pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha citato in giudizio il Controparte_1
presso la Procura della Repubblica di Foggia esponendo: di essere nata con i caratteri sessuali femminili nei quali non si è mai identificata;
di avere avviato percorsi psicologici ed anche ormonali e di essersi sottoposta ad una modifica dei tratti sessuali secondari;
di avere ricevuto la diagnosi di disforia di genere;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: autorizzare nata a [...] il [...], agli interventi chirurgici di affermazione Parte_1 di genere da femminile a maschile;
disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero
202 Parte I serie A Anno 1981 – Comune di Foggia - FG) e degli altri atti anagrafici e di stato civile,
ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a ”. Parte_1 Parte_2
Si è proceduto al libero interrogatorio di parte attrice e all'esito della udienza del 1° luglio 2024,
acquisita ulteriore documentazione, il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con la nota del 3 luglio 2024.
********************************
Nel merito si osserva che la domanda proposta da parte attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L.
164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia,
invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L.
164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. pagina 2 di 6 La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta
"tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la
L. 164/1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
“Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali (afferma la Corte Costituzionale, n.d.r.) risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali pagina 3 di 6 la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali". Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che nel caso di specie le acquisite risultanze documentali dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci che nel tempo parte attrice, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere.
La persona , invero, ha da tempo intrapreso un percorso di riflessione interiore, nonché un Parte_1 processo di transizione che attraverso cure ormonali l'ha condotta ad una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, consentendole di adeguarlo alle proprie inclinazioni psicologiche, sì da apparire ormai un uomo, per come verificato anche in sede della sua aduzione, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 15 aprile 2024, ove la parte si è presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
Il Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere, Policlinico di Bari, ha evidenziato che la persona è affetta da Disforia di genere, escludendo la presenza di altre condizioni che potrebbero Pt_1
inficiare la suddetta diagnosi. Ancora, rileva che vi è una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali
è descritta dal DSM IV la Disforia di genere e la condizione della suddetta, ormai identificantesi nel sesso maschile e presentante un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale. Sono stati esclusi altri disturbi psichiatrici ed è stato evidenziato che la condizione della persona ed i bisogni da lei Pt_1
espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica che è ritenuto un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio di chi è affetto dalla predetta patologia. E' stato evidenziato l'avvio della terapia ormonale e la difficoltà a presentarsi socialmente con la documentazione attestante il suo attuale sesso biologico. Inoltre è rilevato che il cambio anagrafico potrà permettere alla persona di vivere e sperimentarsi secondo il genere percepito, in attesa nel mutamento biologico.
Le uniche aree di disagio riscontrate nella personalità di parte attrice riguardano le difficoltà sociali che ella incontra quando è costretta a mostrare i propri documenti anagrafici o quando, soprattutto quando non riesce a nascondere i propri tratti somatici ancora riconducibili al genere femminile.
Sulla base degli accertamenti medico psicologici acquisiti il Tribunale deve dunque constatare la sussistenza di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere;
la parte richiedente, che si trova attualmente in uno stadio avanzato di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi pagina 4 di 6 psicopatologici e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Le evidenziate risultanze appaiono idonee per ritenere che la domanda di rettificazione di sesso e quella di autorizzazione all'esecuzione del trattamento chirurgico rappresentino l'approdo finale di un graduale e irreversibile percorso di transizione effettuato in base a una seria, genuina e verosimilmente immutabile decisione della parte di essere riconosciuta come uomo in ragione di una consolidata percezione soggettiva di appartenenza al genere opposto a quello biologico.
Tanto premesso, le due domande svolte dalla parte attrice possono essere cumulativamente e contestualmente decise.
La prospettazione di parte attrice dà per certa la volontà e necessità di procedere all'intervento chirurgico, al fine di completare e rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
dall'altro, tuttavia, il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di sottoporsi al più presto all'intervento chirurgico è ferma di modo che appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici che consentirebbe alla ricorrente quantomeno di mitigare i disagi legati all'attesa dell'intervento.
Del resto, l'aspetto fisico ed modo di vestire dell'attrice, riscontrati dal giudice istruttore in sede di libero interrogatorio, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate da che ha Parte_1
espresso piena consapevolezza della irreversibilità e definitività della scelta.
Va quindi accolta la duplice e contestuale domanda volta sia alla autorizzazione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, che appare utile e necessario al fine di dare ad una Parte_1
condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendole così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirle una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza, sia all'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di piena consapevolezza ed irreversibilità della modificazione del genere.
Non essendo ravvisabile una soccombenza di parti processuali, nessuna pronuncia va emessa relativamente alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la Parte_1 partecipazione del Pubblico Ministero;
accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia, di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...], nel senso di Parte_1 effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile”, e la modifica del nome da “ ” a;
Parte_1 Per_1
pagina 5 di 6 2) autorizza parte attrice a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Foggia.
Foggia, così deciso il 16 luglio 2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alesio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Mutamento di sesso, iscritta al n. 5943/2023 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Foggia (FG) in Viale Kennedy n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. Cathy La Torre ed elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE contro
Pubblico Ministero, in sede
- CONVENUTO
Conclusioni
Parte attrice ha concluso riportandosi agli atti di causa e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Il Giudice, all'esito della udienza del 1° luglio 2024, ha riservato la causa alla decisione collegiale. Il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, con la nota del 3 luglio 2024.
pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha citato in giudizio il Controparte_1
presso la Procura della Repubblica di Foggia esponendo: di essere nata con i caratteri sessuali femminili nei quali non si è mai identificata;
di avere avviato percorsi psicologici ed anche ormonali e di essersi sottoposta ad una modifica dei tratti sessuali secondari;
di avere ricevuto la diagnosi di disforia di genere;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: autorizzare nata a [...] il [...], agli interventi chirurgici di affermazione Parte_1 di genere da femminile a maschile;
disporre la contestuale rettificazione dell'atto di nascita (Atto Numero
202 Parte I serie A Anno 1981 – Comune di Foggia - FG) e degli altri atti anagrafici e di stato civile,
ORDINANDO all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e del prenome da a ”. Parte_1 Parte_2
Si è proceduto al libero interrogatorio di parte attrice e all'esito della udienza del 1° luglio 2024,
acquisita ulteriore documentazione, il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con la nota del 3 luglio 2024.
********************************
Nel merito si osserva che la domanda proposta da parte attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L.
164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011
(sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia,
invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L.
164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. pagina 2 di 6 La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta
"tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la
L. 164/1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
“Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali (afferma la Corte Costituzionale, n.d.r.) risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali pagina 3 di 6 la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali". Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che nel caso di specie le acquisite risultanze documentali dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci che nel tempo parte attrice, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere.
La persona , invero, ha da tempo intrapreso un percorso di riflessione interiore, nonché un Parte_1 processo di transizione che attraverso cure ormonali l'ha condotta ad una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, consentendole di adeguarlo alle proprie inclinazioni psicologiche, sì da apparire ormai un uomo, per come verificato anche in sede della sua aduzione, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 15 aprile 2024, ove la parte si è presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
Il Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere, Policlinico di Bari, ha evidenziato che la persona è affetta da Disforia di genere, escludendo la presenza di altre condizioni che potrebbero Pt_1
inficiare la suddetta diagnosi. Ancora, rileva che vi è una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali
è descritta dal DSM IV la Disforia di genere e la condizione della suddetta, ormai identificantesi nel sesso maschile e presentante un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale. Sono stati esclusi altri disturbi psichiatrici ed è stato evidenziato che la condizione della persona ed i bisogni da lei Pt_1
espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica che è ritenuto un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio di chi è affetto dalla predetta patologia. E' stato evidenziato l'avvio della terapia ormonale e la difficoltà a presentarsi socialmente con la documentazione attestante il suo attuale sesso biologico. Inoltre è rilevato che il cambio anagrafico potrà permettere alla persona di vivere e sperimentarsi secondo il genere percepito, in attesa nel mutamento biologico.
Le uniche aree di disagio riscontrate nella personalità di parte attrice riguardano le difficoltà sociali che ella incontra quando è costretta a mostrare i propri documenti anagrafici o quando, soprattutto quando non riesce a nascondere i propri tratti somatici ancora riconducibili al genere femminile.
Sulla base degli accertamenti medico psicologici acquisiti il Tribunale deve dunque constatare la sussistenza di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere;
la parte richiedente, che si trova attualmente in uno stadio avanzato di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi pagina 4 di 6 psicopatologici e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Le evidenziate risultanze appaiono idonee per ritenere che la domanda di rettificazione di sesso e quella di autorizzazione all'esecuzione del trattamento chirurgico rappresentino l'approdo finale di un graduale e irreversibile percorso di transizione effettuato in base a una seria, genuina e verosimilmente immutabile decisione della parte di essere riconosciuta come uomo in ragione di una consolidata percezione soggettiva di appartenenza al genere opposto a quello biologico.
Tanto premesso, le due domande svolte dalla parte attrice possono essere cumulativamente e contestualmente decise.
La prospettazione di parte attrice dà per certa la volontà e necessità di procedere all'intervento chirurgico, al fine di completare e rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
dall'altro, tuttavia, il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di sottoporsi al più presto all'intervento chirurgico è ferma di modo che appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici che consentirebbe alla ricorrente quantomeno di mitigare i disagi legati all'attesa dell'intervento.
Del resto, l'aspetto fisico ed modo di vestire dell'attrice, riscontrati dal giudice istruttore in sede di libero interrogatorio, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate da che ha Parte_1
espresso piena consapevolezza della irreversibilità e definitività della scelta.
Va quindi accolta la duplice e contestuale domanda volta sia alla autorizzazione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, che appare utile e necessario al fine di dare ad una Parte_1
condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendole così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirle una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza, sia all'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di piena consapevolezza ed irreversibilità della modificazione del genere.
Non essendo ravvisabile una soccombenza di parti processuali, nessuna pronuncia va emessa relativamente alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la Parte_1 partecipazione del Pubblico Ministero;
accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia, di rettificare l'atto di nascita di nata a [...] il [...], nel senso di Parte_1 effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile”, e la modifica del nome da “ ” a;
Parte_1 Per_1
pagina 5 di 6 2) autorizza parte attrice a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Foggia.
Foggia, così deciso il 16 luglio 2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 6 di 6