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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PE De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 145/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ACCORDINO GIUSEPPE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. GERRA GUALTIERO;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. GERRA GUALTIERO;
APPELLATI
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 409/2021 nella causa R.G.
2472/2015 pubblicata in data 12.08.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 30.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato PE e hanno evocato in giudizio Controparte_2 innanzi al Tribunale di Piacenza domandando l'accertamento e la declaratoria che la Parte_1
convenuta si era illegittimamente appropriata di somme appartenute al de cuius e per Persona_1
l'effetto condannarla alla restituzione agli attori, quali eredi testamentari di quest'ultimo, della somma di euro 232.415,50, pari alla metà del patrimonio liquido dell'eredità. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU per il quale è stato nominato il dott.
[...]
, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.04.2021 fissata per la precisazione delle Per_2 conclusioni nella quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e all'esito il Tribunale ha così statuito: “accertato e dichiarato che si è illegalmente appropriata di somme Parte_1
appartenenti in via esclusiva a condanna alla restituzione, in favore di Persona_1 Parte_1
e , nella loro qualità di eredi di in virtù del Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
testamento pubblico del 23.06.2005, della somma di euro 240.356,50, pari alla metà del patrimonio liquido dell'eredità agli stessi spettante, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. Condanna a corrispondere, a e , le Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano ( in considerazione del valore della controversia dichiarato, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 37/2018) in euro. 7.795,00 oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e Cpa alle rispettive aliquote di legge. Pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.”.
La statuizione è stata motivata rilevando che, sulla scorta della documentazione e degli accertamenti compiuti dal CTU, i conti correnti/dossier titoli, risultavano intestati ab origine al solo
[...]
con delega ad operare in favore della moglie ragione per la quale doveva Per_1 Parte_1
ritenersi che la provvista sugli stessi proveniva in via esclusiva dal titolare.
Essendo state provate le appropriazioni poste in essere dalla convenuta, la quale si era limitata a generiche contestazioni senza fornire utile riscontro di quanto sostenuto, essa doveva essere condannata alla restituzione agli eredi di quanto illegittimamente percepito.
Le domande attrici sono state, pertanto, accolte e le spese di giudizio hanno seguito la prevalente soccombenza di parte convenuta, mentre quelle di CTU in base alla richiamata giurisprudenza della
Corte di legittimità, sono state poste a carico solidale delle parti.
pagina 2 di 8 Contro detta sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo essa ha impugnato l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione in atti relativa alle deleghe conferite alla e Pt_1
avrebbe ritenuto non provato il suo apporto alla formazione del patrimonio familiare.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Primo
Giudice ha ritenuto che tutte le operazioni eseguite dalla configurassero una donazione diretta. Pt_1
Con il terzo e ultimo motivo si censura l'errata applicazione dell'art. 948 c.c.
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 409/2021, pubblicata il 12.08.2021, resa dal Tribunale di Piacenza nella causa civile iscritta al n. 2472/2015 R.G. e in accoglimento della presente impugnazione, rigettare le domande proposte dai sigg.ri PE e confronti della sig.ra perchè Controparte_2 Parte_1
infondate, inammissibili e non provate. Condannare i sigg.ri PE e alla Controparte_2 restituzione di tutte le somme pagate dalla sig.ra in esecuzione dell'impugnata sentenza, Parte_1
oltre gli interessi legali al saldo. Con ogni conseguente e necessario provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del gravame e la condanna alle spese di lite. Con ordinanza del 30.11.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
……………………………………MOTIVI DELLA DECISIONE ………………………
L'appello è infondato. Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti e della CTU recepita in maniera critica, accogliere le domande attrici.
Posto come pacifico che in data 13 giugno 2013, il decedeva dopo lunga malattia, con Persona_1
testamento pubblico del 23 giugno 2005, in revoca di ogni precedente disposizione testamentaria, egli attribuiva gli immobili a lui intestati come segue: i) l'usufrutto generale vitalizio alla moglie Pt_1
; ii) la nuda proprietà del fabbricato in Roveleto di Cadeo, via Volta n. 1, in parti uguali ai nipoti
[...]
e iii) la nuda proprietà della quota di un mezzo di appartamento, Controparte_1 Controparte_2
cantina e autorimessa in Roveleto di Cadeo, via Volta n. 9, alla pronipote figlia di Persona_3 nominato curatore speciale per l'amministrazione degli stessi;
vi) la nuda proprietà Controparte_2
dei terreni in Comune di Cadeo, località Castello Ratti in parti uguali ai nipoti e Controparte_1
v) il rimanente patrimonio per una metà alla moglie e per l'altra metà Controparte_2 Parte_1
ai nipoti e in parti uguali. Controparte_1 Controparte_2 pagina 3 di 8 Dalla documentazione versata in atti e dalla CTU, circostanze non impugnate, risulta che dall'anno
2009 il conto titoli acceso presso la Banca Cariparma, dapprima intestato al solo , Persona_1
veniva cointestato con , la quale ultima veniva delegata ad operare sul conto corrente, Parte_1
così come veniva delegata ad operare anche sul conto corrente del marito presso la Banca di Piacenza.
Proprio nell'anno 2009 il era stato colpito da ischemia. Non sono oggetto di impugnativa le Per_1
ricostruzioni dei movimenti effettuati nel conto corrente dalla Neppure è mai stata contestata Pt_1
la metodologia applicata dal CTU. Il Collegio osserva che il contratto di conto corrente è disciplinato nel codice civile all'art. 1854 c.c. che si occupa proprio della cointestazione, prevedendo che: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ciò per quanto concerne i rapporti con la banca, mentre, in ordine ai rapporti interni, le quote di ciascuno dei correntisti si presumono uguali ex art. 1298 co. 2 c.c. sicché ciascun cointestatario, pur avendo facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza consenso espresso o tacito dell'altro della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cass. sent. n. 26991/2013 e n. 77/2018). In caso di cointestazione del conto vige, quindi, la presunzione dell'uguaglianze delle quote che fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. La presunzione, quindi, determina un'inversione dell'onere della prova;
spetta, pertanto, alla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario. Tale presunzione può, comunque, essere vinta con qualsiasi prova e, a tal fine, valgono anche le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Tali principi sono tutti affermati dalla Corte di legittimità con i propri orientamenti ormai consolidati nel tempo. Correttamente il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte convenuta relativamente al proprio apporto alla formazione del patrimonio familiare. Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante che lamenta che il Tribunale avrebbe posto a suo carico una probatio diabolica giacché trattasi dell'onere ordinario ex art. 2697 c.c. secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, principio basilare in qualsivoglia procedimento civile. Il Primo Giudice, ricostruita a mezzo CTU la movimentazione dei conti correnti da parte della con disposizioni a Pt_1
proprio favore per euro 480.713,04/2, con motivazione dalla quale non vi è motivo di distaccarsi considerato che richiama le Sezioni Unite della Corte di legittimità ha affermato: “ Ebbene, vi è da ritenere che, sia le operazioni effettuate direttamente da sia quelle poste in essere su Parte_1
ordine di (quali le suddette movimentazioni relative alle azioni di Banca di Piacenza e Persona_1
la cointestazione del dossier titoli Ca.Ri Parma-Credit Agricole), non possono essere inquadrate quali
pagina 4 di 8 donazioni indirette e, anche nel caso in cui le si volesse ritenere donazioni dirette, le stesse devono essere considerate nulle in quanto sprovviste della necessaria forma scritta. Dal primo punto di vista, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio secondo cui il trasferimento, per spirito di liberalità, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficante a quello del beneficiario, realizzato attraverso Istituti di Credito, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, la quale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (“In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”;
Cass., Sezioni Unite, 27.07.2017, n. 18725/2017).”.
Contrariamente da quanto allegato, sempre senza fornire prova alcuna, dall'appellante, il Giudice di
Prime Cure ha escluso la sussistenza della donazione indiretta considerato da un lato, che il patrimonio finanziario di custodito nei conti correnti e nei dossier titoli de quibus, era utilizzato, Persona_1 come accertato dal CTU, “per esigenze di investimenti/disinvestimenti finanziari e non per la gestione della vita quotidiana (accreditamento pensione, domiciliazione utenze abitazione, pagamento tributi ecc…)”. Dall'altro lato, che non è stato fornito alcun elemento da cui desumere l'animus donandi in capo a non ravvisabile nel mero conferimento della delega ad operare su un conto Persona_1 corrente, ovvero nell'operazione della cointestazione di un dossier titoli.
pagina 5 di 8 A ciò si aggiunge che le elargizioni in parola non possano essere considerate di modica entità sia in senso assoluto, vista l'oggettiva entità della somma di denaro, che in senso relativo, tenendo in considerazione la loro effettiva incidenza rispetto al patrimonio del disponente come correttamente affermato dal Primo Giudice. Non coglie nel segno che vi sarebbero state più operazioni di lieve entità ma il numero delle stesse e il complessivo ammontare emerso dall'istruttoria non possono certo consentire di condividere tale posizione difensiva.
Parte appellante non ha, comunque, provato come detto l'elemento soggettivo dell'animus donandi, ovvero lo spirito di liberalità che avrebbe mosso il ad impoverirsi per l'arricchimento della Per_1
moglie, essendo, invece, emersi elementi di segno contrario stante la natura dei conti correnti come sopra meglio specificato.
Ammessa e non concessa la condivisibilità della difesa dell'appellante che allega che la fattispecie costituisca donazione indiretta, non di meno doveva essere provato lo spirito di liberalità.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. sentenza n. 26983/2008) che: “La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”.
Sull'ultimo motivo di gravame la Corte osserva che l'appellante, allegando di aver operato nel pieno rispetto delle deleghe conferitele, invoca l'applicazione dell'art. 1153 c.c. il quale recita “colui al quale sono alienati i beni mobili da chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.
La norma non si attaglia alla fattispecie in controversia giacché l'azione sottoposta all'attenzione del
Tribunale si è incentrata tutta sulla illegittima sottrazione delle somme non appartenenti all'appellante, con il fine di appropriarsene, in spregio alla volontà del de cuius il quale ultimo, invece, aveva inteso con il testamento lasciare la metà del proprio patrimonio liquido ai due nipoti.
Il Tribunale ha invece applicato l'istituto previsto dall'art. 948 c.c. cioè l'azione di rivendicazione la quale presuppone che colui che afferma di essere proprietario del bene non ne abbia il possesso o la detenzione, ma ne pretenda il recupero coattivo.
pagina 6 di 8 L'azione si articola nell'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e conseguentemente nella condanna al rilascio del bene. La finalità risiede nel ricongiungere la proprietà al possesso.
In altre parole, l'azione di rivendicazione consente al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri.
A norma dell'articolo in esame l'azione di rivendicazione, applicabile sia a beni mobili che immobili ed è quindi diretta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri come nella fattispecie di cui trattasi.
Così il Primo Giudice ha correttamente qualificato: “In tal caso, l'azione intentata dovrà essere qualificata quale l'azione di rinvendicazione (art. 948 c.c.), caratterizzata dal preventivo accertamento, da parte del giudice, del diritto di proprietà sulle somme richieste e dalla consequenziale restituzione delle stesse. La prova delle circostanze descritte potrà essere fornita dal contitolare interessato (o dagli eredi del contitolare deceduto) mediante la pedissequa ricostruzione di tutte le attività bancarie inerenti al conto medesimo, offrendo in produzione una comprovante documentazione bancaria relativa alle attività inerenti al conto cointestato (cfr. Cass. sent. n. 3241 del
1989, Cass. sent. n. 8718 del 1994 e Cass. sent. n. 4066 del 2009).”.
Per quanto sin qui ritenuto l'impugnativa va integralmente respinta, alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa da 52.001,00 a 260.000,00) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 7 di 8 II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 9.991,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge.
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25.02.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. PE De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. PE De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 145/2022 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ACCORDINO GIUSEPPE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. GERRA GUALTIERO;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. GERRA GUALTIERO;
APPELLATI
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 409/2021 nella causa R.G.
2472/2015 pubblicata in data 12.08.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 30.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato PE e hanno evocato in giudizio Controparte_2 innanzi al Tribunale di Piacenza domandando l'accertamento e la declaratoria che la Parte_1
convenuta si era illegittimamente appropriata di somme appartenute al de cuius e per Persona_1
l'effetto condannarla alla restituzione agli attori, quali eredi testamentari di quest'ultimo, della somma di euro 232.415,50, pari alla metà del patrimonio liquido dell'eredità. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU per il quale è stato nominato il dott.
[...]
, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.04.2021 fissata per la precisazione delle Per_2 conclusioni nella quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e all'esito il Tribunale ha così statuito: “accertato e dichiarato che si è illegalmente appropriata di somme Parte_1
appartenenti in via esclusiva a condanna alla restituzione, in favore di Persona_1 Parte_1
e , nella loro qualità di eredi di in virtù del Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
testamento pubblico del 23.06.2005, della somma di euro 240.356,50, pari alla metà del patrimonio liquido dell'eredità agli stessi spettante, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. Condanna a corrispondere, a e , le Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano ( in considerazione del valore della controversia dichiarato, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 37/2018) in euro. 7.795,00 oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e Cpa alle rispettive aliquote di legge. Pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.”.
La statuizione è stata motivata rilevando che, sulla scorta della documentazione e degli accertamenti compiuti dal CTU, i conti correnti/dossier titoli, risultavano intestati ab origine al solo
[...]
con delega ad operare in favore della moglie ragione per la quale doveva Per_1 Parte_1
ritenersi che la provvista sugli stessi proveniva in via esclusiva dal titolare.
Essendo state provate le appropriazioni poste in essere dalla convenuta, la quale si era limitata a generiche contestazioni senza fornire utile riscontro di quanto sostenuto, essa doveva essere condannata alla restituzione agli eredi di quanto illegittimamente percepito.
Le domande attrici sono state, pertanto, accolte e le spese di giudizio hanno seguito la prevalente soccombenza di parte convenuta, mentre quelle di CTU in base alla richiamata giurisprudenza della
Corte di legittimità, sono state poste a carico solidale delle parti.
pagina 2 di 8 Contro detta sentenza ha proposto appello per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo essa ha impugnato l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione in atti relativa alle deleghe conferite alla e Pt_1
avrebbe ritenuto non provato il suo apporto alla formazione del patrimonio familiare.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Primo
Giudice ha ritenuto che tutte le operazioni eseguite dalla configurassero una donazione diretta. Pt_1
Con il terzo e ultimo motivo si censura l'errata applicazione dell'art. 948 c.c.
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 409/2021, pubblicata il 12.08.2021, resa dal Tribunale di Piacenza nella causa civile iscritta al n. 2472/2015 R.G. e in accoglimento della presente impugnazione, rigettare le domande proposte dai sigg.ri PE e confronti della sig.ra perchè Controparte_2 Parte_1
infondate, inammissibili e non provate. Condannare i sigg.ri PE e alla Controparte_2 restituzione di tutte le somme pagate dalla sig.ra in esecuzione dell'impugnata sentenza, Parte_1
oltre gli interessi legali al saldo. Con ogni conseguente e necessario provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.”.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del gravame e la condanna alle spese di lite. Con ordinanza del 30.11.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
……………………………………MOTIVI DELLA DECISIONE ………………………
L'appello è infondato. Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione versata in atti e della CTU recepita in maniera critica, accogliere le domande attrici.
Posto come pacifico che in data 13 giugno 2013, il decedeva dopo lunga malattia, con Persona_1
testamento pubblico del 23 giugno 2005, in revoca di ogni precedente disposizione testamentaria, egli attribuiva gli immobili a lui intestati come segue: i) l'usufrutto generale vitalizio alla moglie Pt_1
; ii) la nuda proprietà del fabbricato in Roveleto di Cadeo, via Volta n. 1, in parti uguali ai nipoti
[...]
e iii) la nuda proprietà della quota di un mezzo di appartamento, Controparte_1 Controparte_2
cantina e autorimessa in Roveleto di Cadeo, via Volta n. 9, alla pronipote figlia di Persona_3 nominato curatore speciale per l'amministrazione degli stessi;
vi) la nuda proprietà Controparte_2
dei terreni in Comune di Cadeo, località Castello Ratti in parti uguali ai nipoti e Controparte_1
v) il rimanente patrimonio per una metà alla moglie e per l'altra metà Controparte_2 Parte_1
ai nipoti e in parti uguali. Controparte_1 Controparte_2 pagina 3 di 8 Dalla documentazione versata in atti e dalla CTU, circostanze non impugnate, risulta che dall'anno
2009 il conto titoli acceso presso la Banca Cariparma, dapprima intestato al solo , Persona_1
veniva cointestato con , la quale ultima veniva delegata ad operare sul conto corrente, Parte_1
così come veniva delegata ad operare anche sul conto corrente del marito presso la Banca di Piacenza.
Proprio nell'anno 2009 il era stato colpito da ischemia. Non sono oggetto di impugnativa le Per_1
ricostruzioni dei movimenti effettuati nel conto corrente dalla Neppure è mai stata contestata Pt_1
la metodologia applicata dal CTU. Il Collegio osserva che il contratto di conto corrente è disciplinato nel codice civile all'art. 1854 c.c. che si occupa proprio della cointestazione, prevedendo che: “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Ciò per quanto concerne i rapporti con la banca, mentre, in ordine ai rapporti interni, le quote di ciascuno dei correntisti si presumono uguali ex art. 1298 co. 2 c.c. sicché ciascun cointestatario, pur avendo facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza consenso espresso o tacito dell'altro della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cass. sent. n. 26991/2013 e n. 77/2018). In caso di cointestazione del conto vige, quindi, la presunzione dell'uguaglianze delle quote che fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. La presunzione, quindi, determina un'inversione dell'onere della prova;
spetta, pertanto, alla parte che ritiene non via sia uguaglianza di quote dimostrare il contrario. Tale presunzione può, comunque, essere vinta con qualsiasi prova e, a tal fine, valgono anche le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Tali principi sono tutti affermati dalla Corte di legittimità con i propri orientamenti ormai consolidati nel tempo. Correttamente il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte convenuta relativamente al proprio apporto alla formazione del patrimonio familiare. Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante che lamenta che il Tribunale avrebbe posto a suo carico una probatio diabolica giacché trattasi dell'onere ordinario ex art. 2697 c.c. secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, principio basilare in qualsivoglia procedimento civile. Il Primo Giudice, ricostruita a mezzo CTU la movimentazione dei conti correnti da parte della con disposizioni a Pt_1
proprio favore per euro 480.713,04/2, con motivazione dalla quale non vi è motivo di distaccarsi considerato che richiama le Sezioni Unite della Corte di legittimità ha affermato: “ Ebbene, vi è da ritenere che, sia le operazioni effettuate direttamente da sia quelle poste in essere su Parte_1
ordine di (quali le suddette movimentazioni relative alle azioni di Banca di Piacenza e Persona_1
la cointestazione del dossier titoli Ca.Ri Parma-Credit Agricole), non possono essere inquadrate quali
pagina 4 di 8 donazioni indirette e, anche nel caso in cui le si volesse ritenere donazioni dirette, le stesse devono essere considerate nulle in quanto sprovviste della necessaria forma scritta. Dal primo punto di vista, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio secondo cui il trasferimento, per spirito di liberalità, di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficante a quello del beneficiario, realizzato attraverso Istituti di Credito, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, la quale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (“In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”;
Cass., Sezioni Unite, 27.07.2017, n. 18725/2017).”.
Contrariamente da quanto allegato, sempre senza fornire prova alcuna, dall'appellante, il Giudice di
Prime Cure ha escluso la sussistenza della donazione indiretta considerato da un lato, che il patrimonio finanziario di custodito nei conti correnti e nei dossier titoli de quibus, era utilizzato, Persona_1 come accertato dal CTU, “per esigenze di investimenti/disinvestimenti finanziari e non per la gestione della vita quotidiana (accreditamento pensione, domiciliazione utenze abitazione, pagamento tributi ecc…)”. Dall'altro lato, che non è stato fornito alcun elemento da cui desumere l'animus donandi in capo a non ravvisabile nel mero conferimento della delega ad operare su un conto Persona_1 corrente, ovvero nell'operazione della cointestazione di un dossier titoli.
pagina 5 di 8 A ciò si aggiunge che le elargizioni in parola non possano essere considerate di modica entità sia in senso assoluto, vista l'oggettiva entità della somma di denaro, che in senso relativo, tenendo in considerazione la loro effettiva incidenza rispetto al patrimonio del disponente come correttamente affermato dal Primo Giudice. Non coglie nel segno che vi sarebbero state più operazioni di lieve entità ma il numero delle stesse e il complessivo ammontare emerso dall'istruttoria non possono certo consentire di condividere tale posizione difensiva.
Parte appellante non ha, comunque, provato come detto l'elemento soggettivo dell'animus donandi, ovvero lo spirito di liberalità che avrebbe mosso il ad impoverirsi per l'arricchimento della Per_1
moglie, essendo, invece, emersi elementi di segno contrario stante la natura dei conti correnti come sopra meglio specificato.
Ammessa e non concessa la condivisibilità della difesa dell'appellante che allega che la fattispecie costituisca donazione indiretta, non di meno doveva essere provato lo spirito di liberalità.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. sentenza n. 26983/2008) che: “La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.”.
Sull'ultimo motivo di gravame la Corte osserva che l'appellante, allegando di aver operato nel pieno rispetto delle deleghe conferitele, invoca l'applicazione dell'art. 1153 c.c. il quale recita “colui al quale sono alienati i beni mobili da chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista titolo idoneo al trasferimento della proprietà”.
La norma non si attaglia alla fattispecie in controversia giacché l'azione sottoposta all'attenzione del
Tribunale si è incentrata tutta sulla illegittima sottrazione delle somme non appartenenti all'appellante, con il fine di appropriarsene, in spregio alla volontà del de cuius il quale ultimo, invece, aveva inteso con il testamento lasciare la metà del proprio patrimonio liquido ai due nipoti.
Il Tribunale ha invece applicato l'istituto previsto dall'art. 948 c.c. cioè l'azione di rivendicazione la quale presuppone che colui che afferma di essere proprietario del bene non ne abbia il possesso o la detenzione, ma ne pretenda il recupero coattivo.
pagina 6 di 8 L'azione si articola nell'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e conseguentemente nella condanna al rilascio del bene. La finalità risiede nel ricongiungere la proprietà al possesso.
In altre parole, l'azione di rivendicazione consente al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri.
A norma dell'articolo in esame l'azione di rivendicazione, applicabile sia a beni mobili che immobili ed è quindi diretta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri come nella fattispecie di cui trattasi.
Così il Primo Giudice ha correttamente qualificato: “In tal caso, l'azione intentata dovrà essere qualificata quale l'azione di rinvendicazione (art. 948 c.c.), caratterizzata dal preventivo accertamento, da parte del giudice, del diritto di proprietà sulle somme richieste e dalla consequenziale restituzione delle stesse. La prova delle circostanze descritte potrà essere fornita dal contitolare interessato (o dagli eredi del contitolare deceduto) mediante la pedissequa ricostruzione di tutte le attività bancarie inerenti al conto medesimo, offrendo in produzione una comprovante documentazione bancaria relativa alle attività inerenti al conto cointestato (cfr. Cass. sent. n. 3241 del
1989, Cass. sent. n. 8718 del 1994 e Cass. sent. n. 4066 del 2009).”.
Per quanto sin qui ritenuto l'impugnativa va integralmente respinta, alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa da 52.001,00 a 260.000,00) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 7 di 8 II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 9.991,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge.
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25.02.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. PE De Rosa
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