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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/02/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7001 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VARRICCHIO Parte_1
SABRINA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO Controparte_1
PAOLA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO PAOLA Controparte_2
presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2024 , premesso il matrimonio contratto Parte_1
con la resistente in Napoli il 25.10.86, che tra le parti era stato Controparte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 3041/2018 pubbl. il 27/03/2018, resa nel procedimento R.G. n. 9948/2017, passata in giudicato, con cui era stato tra l'altro disposto, in base a quanto convenuto dal sig. e dalla sig.ra assegno di mantenimento in Pt_1 CP_1 favore della figlia all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per un CP_2
1 importo di euro 500,00 mensili, nonché l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1 deducendo tra l'altro che la figlia avrebbe compiuto 35 anni nel mese di luglio del 2024 ed era divenuta economicamente autosufficiente, e che la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig.
, era stata assegnata alla resistente quale genitore domiciliatario prevalente della figlia, Pt_1 all'epoca non autonoma economicamente, chiedeva: “che l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere il presente ricorso, modificare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3041/2018, pubblicata il
27.03.2018, passata in giudicato, e per l'effetto,
a) accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligo di mantenimento della figlia a carico CP_2 del padre e per l'effetto che non ha diritto a mantenimento alcuno a carico Controparte_2
del padre, con decorrenza dalla domanda;
b) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Controparte_1
c) con condanna delle resistenti al pagamento delle spese anche generali e competenze professionali, oltre CPA ed IVA come per legge, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere negato in mala fede ogni interlocuzione volta a trovare una soluzione transattiva rispetto all'evidenza della fondatezza delle ragioni del ricorrente.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Si costituivano le resistenti, le quali deducevano quanto in atti, tra l'altro contestando che la sig.ra
, figlia del sig. e della sig.ra avesse raggiunto l'autosufficienza Controparte_2 Pt_1 CP_1
economica, rappresentando altresì peggioramento delle condizioni economiche della sig.ra e concludevano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Napoli: CP_1
in via preliminare:
-accertare la non sussistenza dei giustificati motivi per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ai sensi ed effetti dell'art. 9, comma 1, della L. 898/1970 avanzata CP_2
dal sig. ; Pt_1
- rigettare, per l'effetto, la domanda di modifica delle condizioni previste nel provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal sig. con conferma delle Pt_1
condizioni in esso indicate e, nello specifico: a) assegnare la casa familiare alla sig.ra CP_1
b) determinare in complessivi €.500,00 l'assegno dovuto dal sig. per il mantenimento Pt_1
della figlia , convivente con la madre;
CP_2
in via riconvenzionale:
c) accertare la difficoltà economica in cui versa la e per l'effetto condannare ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art.5, comma 6, legge 898/70, il sig. al versamento di un assegno Pt_1 divorzile mensile della complessiva somma di €.400,00 in favore della sig.ra Controparte_1
2 e/o in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Collegio, verificati redditi delle parti, riterrà opportuno;
nel merito:
- accertare, qualora la documentazione offerta in comunicazione a corredo della memoria difensiva delle resistenti non dovesse essere ritenuta sufficiente a dimostrare la condizione economica del sig. , le effettive condizioni economiche del genitore anche Pt_1 Pt_1
mediante intervento della Guardia di Finanza;
- adottare ogni altro provvedimento del caso ritenuto necessario, ivi prevista la eventuale ammissione di ulteriori mezzi istruttori ad articolarsi e/o a disporsi;
in ogni caso
- condannare il sig. al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso spese Pt_1 generali, CPA con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo.”
Venivano depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. nell'interesse della parte ricorrente.
All'udienza del 5.12.24, le parti pervenivano ad accordo e il Tribunale, su richiesta, si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, alla luce delle dichiarazioni delle parti.
In particolare, le parti hanno definito i loro rapporti, all'udienza del 5.12.24, alle seguenti condizioni, concordando:
“di definire la procedura con revoca del contributo al mantenimento della figlia e CP_2 dell'assegnazione della casa coniugale con decorrenza dal corrente mese, nonché rinuncia della domanda riconvenzionale di assegno divorzile da parte della sig.ra che si Controparte_1
dichiara economicamente autosufficiente . Il ricorrente accetta la rinuncia . Le parti convengono altresì che il rilascio della casa familiare avverrà entro e non oltre il 31 Maggio 2027 e che le spese condominiali continueranno ad essere a carico delle resistenti in solido sino al giorno dell'effettivo rilascio. Spese compensate”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso fra le parti come indicate in epigrafe, in modifica delle condizioni accessorie di cui alla sentenza di divorzio, così provvede:
a) recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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