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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4937 del Ruolo civile dell'anno 2023 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Annarita Guerri;
attore contro
e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Angela Aversa;
convenuti
OGGETTO: MUTUO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva ricorso, ex art. 281-undecies c.p.c., Parte_1
al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1 [...]
alla restituzione dell'importo di euro 102.000,00, CP_2
concesso loro a titolo di mutuo.
1.2. A fondamento della domanda proposta parte attrice esponeva: - che, in data 10.11.2021, aveva Parte_1
reso, a titolo di mutuo infruttifero, al proprio figlio e alla moglie di quest'ultimo, Controparte_1 [...]
, la somma di euro 102.000,00, allo scopo di CP_2
consentire alla coppia di acquistare una casa da adibire ad abitazione;
- che, a distanza di due anni dall'elargizione della somma, nonostante plurime richieste, i mutuatari non procedevano alla restituzione dell'importo ricevuto,
negando addirittura l'avvenuta percezione della somma in oggetto;
- che, pertanto, sussisteva il diritto del ricorrente alla restituzione della somma mutuata.
1.2. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, CP_2
eccependo:
- che, contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente, la somma in questione era stata corrisposta loro in ragione di un contratto di donazione, come desumibile dalla scrittura privata stipulata in data
1.10.2021 dalle medesime parti in causa;
- che, di conseguenza, nessun diritto alla restituzione della somma in questione era sussistente in capo a parte ricorrente.
1.3. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
pag. 2/8 1.4. Le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 18.6.2025, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'art.281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
2. La domanda formulata da parte ricorrente merita accoglimento.
2.1. L'azione di restituzione proposta da parte attrice ha ad oggetto la somma di euro 102.000,00, che
[...]
ha corrisposto in favore di e Parte_1 Controparte_1
di . CP_2
Tale atto di disposizione patrimoniale deve ritenersi fatto pacifico, non essendo stato oggetto di contestazione tra le parti, le cui posizioni, al contrario, differiscono quanto al titolo in base al quale il trasferimento di denaro è avvenuto.
Nella specie, secondo la tesi offerta dalla difesa di parte ricorrente, l'elargizione della somma sarebbe avvenuta a titolo di mutuo infruttifero, così come indicato nella causale del bonifico effettuato da Parte_1
in favore dei resistenti.
[...]
Al contrario, i resistenti sostengono come il pagamento sarebbe stato eseguito per mero spirito di liberalità, in forza di contratto di donazione intervenuto tra le parti in causa.
pag. 3/8 Ricostruite in tali termini le differenti posizioni assunte delle parti, si evidenzia quanto segue.
Quanto al compendio probatorio versato in atti, risulta dimostrato che la dazione di denaro veniva disposta da mediante bonifico bancario, datato Parte_1
10.11.2021 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente).
La causale di tale metodo di pagamento riporta la seguente dicitura: “prestito personale infruttifero”; causale che,
quindi, formalmente richiama un preteso rapporto di mutuo intervenuto tra le parti in forma orale (non essendovi prova di alcun documento scritto al riguardo) e a titolo gratuito.
Sul punto, la difesa di parte resistente contesta la circostanza, rappresentando come la causale riportata all'interno del bonifico fosse stata concordata dalle parti, al solo scopo di escludere la tassabilità di una somma in realtà ceduta a titolo donativo. Tanto sarebbe dimostrato dalla scrittura privata, stipulata dalle parti in data 1.10.2021 (dunque, in data precedente all'avvenuto pagamento), in base alla quale veniva disposta la donazione della somma in questione da parte di in Parte_1
favore del figlio e della nuora (cfr. allegato all'atto di costituzione delle parti resistenti).
A prescindere dalle contestazioni mosse da parte ricorrente circa l'autenticità della pattuizione, atteso che parte ricorrente ha disconosciuto la propria pag. 4/8 sottoscrizione e i resistenti hanno domandato la verificazione della scrittura, assume rilevanza assorbente,
ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione delle somme, la nullità di cui sarebbe comunque “affetto”
l'ipotizzato atto di donazione;
eccezione, quest'ultima,
rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.), avendo peraltro parte ricorrente chiesto che, laddove il Tribunale
accertasse l'autenticità della sottoscrizione asseritamente apposta dal ricorrente alla scrittura del 1.10.2021, l'atto di donazione cristallizzato in tale scrittura venisse dichiarato nullo per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c. .
Il contratto di donazione, infatti, richiede, ai fini di validità, la forma scritta per atto pubblico (art. 782,
c.1) e la presenza di due testimoni (art. 48, l. n.
89/1913); schema formativo che, nel caso concreto, non risulta essere stato rispettato dalle parti contraenti, con conseguente nullità della relativa pattuizione. La
predisposizione di una scrittura privata non risulta,
invero, sufficiente a soddisfare i requisiti di forma solenne imposti dal legislatore con riferimento al contratto di donazione.
Sul punto va aggiunto che il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, esclude la ricorrenza di una pag. 5/8 donazione di modico valore (valida anche in mancanza di atto pubblico).
Pertanto, anche volendo accedere alla tesi difensiva proposta dai resistenti, vale a dire che il titolo a fondamento della corresponsione della somma di denaro oggetto di causa era costituito da un atto donativo e non da un mutuo infruttifero, deriverebbe la caducazione di tale atto per nullità della pattuizione, con conseguente diritto del ricorrente alla ripetizione della prestazione eseguita ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Invero, secondo quanto espresso da pacifica giurisprudenza di legittimità, “qualora venga acclarata la
mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di
nullità, annullamento, risoluzione, o rescissione di un
contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che
faccia venir meno il vincolo originariamente esistente –
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione
di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è
quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass.,
sent. n. 9052/2010); ed in tal senso, quindi, dovrà essere qualificata l'azione di condanna proposta da parte ricorrente, data la natura di indebito oggettivo del pagamento effettuato in esecuzione del negozio nullo intervenuto tra le parti.
3. Conclusivamente, sia che il titolo posto a fondamento della corresponsione della somma di euro 102.000,00 sia pag. 6/8 costituito da un contratto di mutuo infruttifero, sia che sia costituito da un contratto di donazione non di modico valore, nullo per difetto della forma prescritta dalla legge, deve ritenersi fondata la domanda di restituzione della somma di denaro formulata da parte ricorrente.
Conseguentemente, non necessaria e contraria a principi di economia processuale è la richiesta di parte resistente di procedere alla verificazione della scrittura privata con cui – nella prospettazione di parte resistente – sarebbe stato formalizzato l'atto di donazione.
4. Le spese seguono la soccombenza delle parti resistenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4937 del 2023 sul ricorso proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: CP_2
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna e in Controparte_1 CP_2
solido tra loro, alla restituzione della somma di euro
102.000,00 in favore di oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna e in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, a corrispondere ad a titolo Parte_1
di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7.052,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al pag. 7/8 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 20.6.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4937 del Ruolo civile dell'anno 2023 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Annarita Guerri;
attore contro
e rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Angela Aversa;
convenuti
OGGETTO: MUTUO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva ricorso, ex art. 281-undecies c.p.c., Parte_1
al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1 [...]
alla restituzione dell'importo di euro 102.000,00, CP_2
concesso loro a titolo di mutuo.
1.2. A fondamento della domanda proposta parte attrice esponeva: - che, in data 10.11.2021, aveva Parte_1
reso, a titolo di mutuo infruttifero, al proprio figlio e alla moglie di quest'ultimo, Controparte_1 [...]
, la somma di euro 102.000,00, allo scopo di CP_2
consentire alla coppia di acquistare una casa da adibire ad abitazione;
- che, a distanza di due anni dall'elargizione della somma, nonostante plurime richieste, i mutuatari non procedevano alla restituzione dell'importo ricevuto,
negando addirittura l'avvenuta percezione della somma in oggetto;
- che, pertanto, sussisteva il diritto del ricorrente alla restituzione della somma mutuata.
1.2. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
, i quali chiedevano il rigetto del ricorso, CP_2
eccependo:
- che, contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente, la somma in questione era stata corrisposta loro in ragione di un contratto di donazione, come desumibile dalla scrittura privata stipulata in data
1.10.2021 dalle medesime parti in causa;
- che, di conseguenza, nessun diritto alla restituzione della somma in questione era sussistente in capo a parte ricorrente.
1.3. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
pag. 2/8 1.4. Le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 18.6.2025, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'art.281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
2. La domanda formulata da parte ricorrente merita accoglimento.
2.1. L'azione di restituzione proposta da parte attrice ha ad oggetto la somma di euro 102.000,00, che
[...]
ha corrisposto in favore di e Parte_1 Controparte_1
di . CP_2
Tale atto di disposizione patrimoniale deve ritenersi fatto pacifico, non essendo stato oggetto di contestazione tra le parti, le cui posizioni, al contrario, differiscono quanto al titolo in base al quale il trasferimento di denaro è avvenuto.
Nella specie, secondo la tesi offerta dalla difesa di parte ricorrente, l'elargizione della somma sarebbe avvenuta a titolo di mutuo infruttifero, così come indicato nella causale del bonifico effettuato da Parte_1
in favore dei resistenti.
[...]
Al contrario, i resistenti sostengono come il pagamento sarebbe stato eseguito per mero spirito di liberalità, in forza di contratto di donazione intervenuto tra le parti in causa.
pag. 3/8 Ricostruite in tali termini le differenti posizioni assunte delle parti, si evidenzia quanto segue.
Quanto al compendio probatorio versato in atti, risulta dimostrato che la dazione di denaro veniva disposta da mediante bonifico bancario, datato Parte_1
10.11.2021 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente).
La causale di tale metodo di pagamento riporta la seguente dicitura: “prestito personale infruttifero”; causale che,
quindi, formalmente richiama un preteso rapporto di mutuo intervenuto tra le parti in forma orale (non essendovi prova di alcun documento scritto al riguardo) e a titolo gratuito.
Sul punto, la difesa di parte resistente contesta la circostanza, rappresentando come la causale riportata all'interno del bonifico fosse stata concordata dalle parti, al solo scopo di escludere la tassabilità di una somma in realtà ceduta a titolo donativo. Tanto sarebbe dimostrato dalla scrittura privata, stipulata dalle parti in data 1.10.2021 (dunque, in data precedente all'avvenuto pagamento), in base alla quale veniva disposta la donazione della somma in questione da parte di in Parte_1
favore del figlio e della nuora (cfr. allegato all'atto di costituzione delle parti resistenti).
A prescindere dalle contestazioni mosse da parte ricorrente circa l'autenticità della pattuizione, atteso che parte ricorrente ha disconosciuto la propria pag. 4/8 sottoscrizione e i resistenti hanno domandato la verificazione della scrittura, assume rilevanza assorbente,
ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione delle somme, la nullità di cui sarebbe comunque “affetto”
l'ipotizzato atto di donazione;
eccezione, quest'ultima,
rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.), avendo peraltro parte ricorrente chiesto che, laddove il Tribunale
accertasse l'autenticità della sottoscrizione asseritamente apposta dal ricorrente alla scrittura del 1.10.2021, l'atto di donazione cristallizzato in tale scrittura venisse dichiarato nullo per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c. .
Il contratto di donazione, infatti, richiede, ai fini di validità, la forma scritta per atto pubblico (art. 782,
c.1) e la presenza di due testimoni (art. 48, l. n.
89/1913); schema formativo che, nel caso concreto, non risulta essere stato rispettato dalle parti contraenti, con conseguente nullità della relativa pattuizione. La
predisposizione di una scrittura privata non risulta,
invero, sufficiente a soddisfare i requisiti di forma solenne imposti dal legislatore con riferimento al contratto di donazione.
Sul punto va aggiunto che il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, esclude la ricorrenza di una pag. 5/8 donazione di modico valore (valida anche in mancanza di atto pubblico).
Pertanto, anche volendo accedere alla tesi difensiva proposta dai resistenti, vale a dire che il titolo a fondamento della corresponsione della somma di denaro oggetto di causa era costituito da un atto donativo e non da un mutuo infruttifero, deriverebbe la caducazione di tale atto per nullità della pattuizione, con conseguente diritto del ricorrente alla ripetizione della prestazione eseguita ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Invero, secondo quanto espresso da pacifica giurisprudenza di legittimità, “qualora venga acclarata la
mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di
nullità, annullamento, risoluzione, o rescissione di un
contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che
faccia venir meno il vincolo originariamente esistente –
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione
di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è
quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass.,
sent. n. 9052/2010); ed in tal senso, quindi, dovrà essere qualificata l'azione di condanna proposta da parte ricorrente, data la natura di indebito oggettivo del pagamento effettuato in esecuzione del negozio nullo intervenuto tra le parti.
3. Conclusivamente, sia che il titolo posto a fondamento della corresponsione della somma di euro 102.000,00 sia pag. 6/8 costituito da un contratto di mutuo infruttifero, sia che sia costituito da un contratto di donazione non di modico valore, nullo per difetto della forma prescritta dalla legge, deve ritenersi fondata la domanda di restituzione della somma di denaro formulata da parte ricorrente.
Conseguentemente, non necessaria e contraria a principi di economia processuale è la richiesta di parte resistente di procedere alla verificazione della scrittura privata con cui – nella prospettazione di parte resistente – sarebbe stato formalizzato l'atto di donazione.
4. Le spese seguono la soccombenza delle parti resistenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4937 del 2023 sul ricorso proposto da contro e Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: CP_2
- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna e in Controparte_1 CP_2
solido tra loro, alla restituzione della somma di euro
102.000,00 in favore di oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna e in solido Controparte_1 CP_2
tra loro, a corrispondere ad a titolo Parte_1
di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 7.052,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al pag. 7/8 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 20.6.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 8/8