CA
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. LO NI Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa AL IS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNOLO
ER, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
TRIVULZIO 14 20146 MILANO presso lo studio dell'Avv. GRAMEGNA DANIELA
EL ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, in via principale e nel merito in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 1218/24 del Tribunale di Milano, così disporre:
In via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità della divisione ereditaria e la conseguente inammissibilità della domanda proposta dal signor stante gli abusi edilizi non sanati nel corso del giudizio CP_1 di primo grado;
Ulteriormente in via preliminare: 1) rimettere la causa in istruttoria al fine di ordinare l'esibizione in originale del documento n. 15 prodotto dal signor nel giudizio di primo grado, relativo CP_1 alla contabilità della de cuius, in quanto mancante di alcune pagine e di disporre una c.t.u. contabile avente ad oggetto il documento n. 15 prodotto dalla controparte, al fine di ricostruire l'asse ereditario e verificare l'effettiva lesione delle quote di legittima;
nella denegata ipotesi in cui la causa non venisse rimessa in istruttoria, nel merito 2) accertare e dichiarare le avvenute donazioni di denaro effettuate da nel corso degli anni a Parte_2 favore del figlio per Euro 110.723,41; accertare e dichiarare l'avvenuto incasso in CP_1 data 19.10.2020 da parte di della somma di oltre 2.000 Euro quale ricavato dalla CP_1 vendita del diamante di 0,99 carati lasciato in eredità da 4) accertare e dichiarare Parte_2
l'avvenuto incasso da parte di della somma di 1.210 Euro a seguito di operazioni CP_1 bancarie compiute sul conto corrente intestato alla madre successivamente al suo decesso;
5) disporre la collazione delle donazioni di denaro disposte da a favore di 6) Parte_2 CP_1 accertare e dichiarare il credito di 23.722,07 Euro di nei confronti dell'eredità; 7) Parte_1 accertare e dichiarare il credito di 5.810 Euro di nei confronti del fratello Parte_1 CP_1 per somme indebitamente percepite dall'attore nell'anno 2020; 8) accertata la reale
[...] consistenza dell'asse ereditario, determinare l'ammontare delle quote ereditarie e ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione a norma di legge delle rispettive quote ai singoli condividenti;
In via istruttoria
9) disporre c.t.u. contabile al fine di stabilire i rapporti economici di dare e avere tra e i Parte_2 figli e nonché al fine di fornire una corretta interpretazione delle Parte_1 CP_1 cifre esposte nel documento n. 15 prodotto da controparte con delle pagine mancanti;
10) ordinare ai pagina 2 di 18 sensi dell'art. 210 c.p.c. a di produrre: (i) le contabili di tutti i bonifici Controparte_2 bancari effettuati da a favore di dal 2011 al 2020; (ii) le contabili di tutti i Parte_2 CP_1 bonifici bancari ricevuti da da dal 2015 al 2017; (iii) la contabile del Parte_2 Parte_1 bonifico bancario di 31.825,04 Euro del 23.10.2012 effettuato da 8853 s.p.a. a favore di Parte_2
(iv) la contabile del bonifico bancario di 34.693,80 Euro del 14.11.2012 effettuato da 8853 s.p.a. a favore di (v) la contabile del bonifico bancario del 22.11.2012 di 7.505,71 Euro effettuato Parte_2 da a favore di;
(vi) la contabile del bonifico banca- rio dell'11.12.2012 di Parte_2 CP_3
7.680,95 Euro effettuato da favore di Bplus;
(vii) la contabile del bonifico bancario del Parte_2
24.12.2012 di 7.915,35 Euro effettuato da a favore di;
(viii) copia Parte_2 CP_3 dell'assegno bancario n. 899765667 del 15.5.2017 di 4.000 Euro;
(ix) copia dell'assegno bancario n.
899765668 del 17.5.2017 di 3.859,28 Euro;
copia degli assegni circolari in data 29.7.2011 per complessivi 74.314,66 Euro;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile.
Per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per manifesta infondatezza e Parte_1 per genericità nell'indicazione dei capi della sentenza da impugnare;
NEL MERITO
Rigettare il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e tutte le Parte_1 domande ed eccezioni, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1218/2024, emessa dal
Tribunale di Milano il 01.02.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di remissione della causa a ruolo, ci si oppone a tutte le istanze istruttorie della controparte, perché irrilevanti ininfluenti e inammissibili anche perché decaduta e nel caso si chiede di essere ammessi a prova contraria e si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
Cap. 1) “Vero che il signor dopo la separazione dalla moglie si è trasferito presso Parte_1 la casa materna in Trezzano S/N (MI), via Benedetto Croce 15, dove è rimasto sino al 02/05/2017, data in cui, dopo la vendita di detto immobile, si è trasferito con la madre presso la residenza del fratello qui attore, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852, via Grazia Deledda 18.” Cap. 2) CP_1
“Vero che, dopo la separazione, il signor si recava presso l'abitazione della madre, Parte_1
pagina 3 di 18 ove risiedeva, tutti i giorni sia per il pranzo sia per la cena;
e che tutti i venerdì la signora si Pt_2 recava a prelevare il nipote allora minorenne figlio di che in quel tempo Per_1 Parte_1 abitava in zona Loreto, per portarlo presso la sua abitazione in Trezzano S/N, ove incontrava il padre e lì entrambi vi rimanevano sino alla domenica sera, allorquando la signora Parte_1 riaccompagnava alla di lui abitazione il nipote ” Cap. 3) “Vero che il signor Pt_2 Per_1 Parte_1 nella casa materna ha svolto la sua attività lavorativa, in particolare dal 04/02/1987 al
[...]
22/07/1996, come risulta dalla visura camerale, che mi si rammostra (doc. 10), ove si evince alla voce
“attività esercitata nella sede: produzione lampadari, lampade e articoli da regalo”. Cap. 4) “Vero che la sede della ditta , oltre ad essere luogo di produzione, fungeva anche da sede Parte_1 commerciale, come risulta dalla cartolina pubblicitaria predisposta ad hoc che mi si rammostra (doc.
11)”. Cap. 5) “Vero che il signor anche quando ha svolto un'altra attività Parte_1 lavorativa, come la riparazione di gioielli e orologi, dal 21/03/2001 al 27/02/2003, dichiarava il proprio indirizzo di residenza presso la casa materna, come risulta dalla visura camerale che mi si rammostra (doc. 12)”. Cap. 6) “Vero che la signora il 25/07/2011, in forza di un contratto Parte_2 di prestito vitalizio ipotecario redatto dal Notaio di Milano , atto rep.1063, con la Persona_2
JPMorgan Chase Bank National Association, ha ottenuto la somma di € 78.000,00 come risulta dal documento che mi si rammostra (doc.5)”. Cap. 7) “Vero che il finanziamento di € 78.000,00, che la signora ha richiesto alla banca dando a garanzia un'ipoteca sull'immobile di sua proprietà Pt_2 sito in Trezzano S/N via Benedetto Croce 15, è stato interamente utilizzato dal signor Parte_1
che intendeva ultimare, rendendoli abitabili, due appartamenti che stava costruendo, dopo
[...] aver acquistato il terreno in Borgo San Siro, Pavia, facenti parte di una trivilla, interamente di sua proprietà (doc. 13)”. Cap. 8) “Vero che il Sig. era rimasto completamente all'oscuro CP_1 della circostanza che la madre avesse richiesto e ottenuto un prestito vitalizio sino a quando ha ricevuto, nella sua qualità di erede, da parte della finanziaria la richiesta di rinnovo della garanzia, in quanto non aveva mai sottoscritto la richiesta, all'atto della stipula del prestito, la sua firma era stata posta da un altro soggetto.” Cap. 9) “Vero che il signor dopo aver avuto la Parte_1 disponibilità dei soldi del finanziamento, ha consegnato alla madre un foglio da lui stesso sottoscritto il 19/04/2013, che mi si rammostra (doc.14), con ricognizione di debito, nel quale riconosce che il finanziamento di € 78.000,00 ottenuto dalla madre, avente garanzia ipotecaria sulla casa di Trezzano, successivamente venduta, era stato chiesto al solo scopo di aiutarlo, in quanto l'intera somma era stata messa a sua disposizione.” Cap. 10) “Vero che la casa di proprietà della de cuius, signora
[...]
è stata venduta unitamente al box, il 28.04.2017, come risulta dal preliminare di vendita del Pt_2
16.03.2017, che mi si rammostra (doc.3) per la somma di € 200.000,00 e dalla certificazione del notaio pagina 4 di 18 che mi si rammostra (doc.4) in data 28.04.2017, principalmente per estinguere il Persona_3 finanziamento di € 78.000,00 di cui ai capitoli precedenti e che per tale motivo la signora ha Pt_2 dovuto pagare l'importo di €126.875,16, come risulta dalla richiesta conteggi-estinzione del CAF in data 23.03.2017 documento che mi si rammostra (doc.6)” Cap. 11) “Vero che il signor CP_1
mentre metteva ordine nella taverna della sua abitazione, ha trovato una valigia tra gli effetti
[...] personali della madre, contenente la documentazione costituita dai conteggi che sistematicamente la madre teneva aggiornati, comprovanti le situazioni di dare e avere tra lei ed i propri figli e CP_1
, come risulta dai documenti che mi si rammostrano (dal doc.15. al doc 15/h)”. Cap. 12) Parte_1
“Vero che il libro delle note che mi si rammostra (dal doc.15. al doc 15/h), nel quale segnava sistematicamente le somme date ai figli e quelle di volta in volta ricevute, apparteneva alla de cuius signora e che detto libro era tenuto dalla signora sopra il frigorifero della cucina Parte_2 Pt_2 della sua abitazione di Trezzano S/N (MI).” Cap. 13) “Vero che dai conteggi ritrovati nel block notes della signora come risulta dai documenti che mi si rammostrano (dal doc.15. al doc 15/h)” il Pt_2 saldo ancora dovuto alla madre dal signor qui attore, è di €8.031,00”. Cap. 14) “Vero CP_1 che dall'esame di questa prima nota - libro delle note - (dal doc.15. al doc 15/h) della signora Pt_2 si evince che il figlio ha ricevuto dalla madre, oltre alla somma di €78.000,00, di Parte_1 cui al prestito ipotecario, vari altri prestiti nel periodo dal 2001 al 2016 per la somma di €96.795,00, costituita dalla differenza tra l'importo di €135.493,00 ricevuto e quello di €38.698 restituito”. Cap.
15) “Vero che il signor di suo pugno, ha predisposto su due fogli i conteggi relativi Parte_1 al dare e avere tra i due eredi, ove riconosce un debito, se pur non corretto nel quantum, nei confronti del proprio fratello come risulta dal documento che mi si rammostra (doc.16)”. Cap. 16) “Vero che la signora , oltre a provvedere al mantenimento e alla cura del figlio che Parte_2 Parte_1 abitava e risiedeva presso di lei, si occupava anche della cura e delle proprietà del figlio, finanziandone i lavori di ristrutturazione e/o di manutenzione, in particolare ha pagato €240,00 per i lavori effettuati nel giardino nella casa di proprietà di in località Borgo San Siro, Parte_1
Pavia, inoltre ha seguito i lavori che il figlio aveva disposto presso le case di sua proprietà Parte_1 in Dorno, Pavia, (doc.17) accompagnando, con la propria auto e sempre a totali sue spese, l'operaio, signor , che si occupava di detti lavori, prelevandolo dalla sua abitazione, riaccompagnandolo Per_4 alla fine dei lavori;
inoltre lo accompagnava per l'acquisto dei materiali e barattava, facendo le pulizie nell'abitazione di detto operaio, il costo dei lavori da lui eseguiti nella casa di Dorno, di proprietà del figlio .” Cap. 17) “Vero che nell'atto di citazione, per un errore materiale, Parte_1
l'importo di € 17.000,00 rectius €8.031,00 che l'attore ha ricevuto dalla madre, è erroneamente indicato nel periodo di tempo dal 2004 al 2009, quando invece detto importo è stato ricevuto dal pagina 5 di 18 signor nel periodo dal 2011 al 2012, e corrisponde al saldo ancora dovuto alla madre, CP_1 come risulta dalle annotazioni scritte personalmente dalla signora nel block notes, che prova Pt_2 che il debito residuo al 2014 è €8.031,00 e non €17.000,00 come risulta dai documenti che mi si rammostrano (dal docc.15. al doc 15/h)”. Cap. 18) “Vero che l'importo di € 5.810,00, che Parte_1 dichiara di aver versato tramite i bonifici, dal marzo all'ottobre del 2020, sono già stati
[...] conteggiati dal signor nell'atto di citazione”. Cap. 19) “Vero che il signor CP_1 CP_1
, dopo il decesso della madre, si è occupato di ogni cosa conseguente sostenendone i relativi
[...] costi, in particolare alle spese funerarie per €2.500,00 con l'impresa BO AS (doc.18), della fornitura lastrina da ossario di €200,00 più iva (doc.19), il pagamento al comune di Trezzano di €
312,00 per la celletta (doc.20), il contratto di allacciamento lampade votive per € 15,00 (doc.21) ha provveduto inoltre alla compilazione e al pagamento della dichiarazione di successione per €1.213,98 come risulta dal documento che mi si rammostra (docc. 2, 2A, 2B) munendosi di tutta la documentazione necessaria: la dichiarazione di destinazione urbanistica e titoli di proprietà come risulta dai documenti che mi si rammostrano (docc. 22, 22/a, 22/b, 22/c, 23, 23/a, 23/b, 24)” Cap. 20)
“Vero che l'immobile acquistato dal signor con rogito del 29/02/2008, n. 3091 di Parte_1 repertorio, del notaio come risulta dal documento che mi si rammostra (doc. 25) Persona_5 in località Dorno, è stato pagato tramite assegno postale n. 6520742310-04, di €58.000,00, tratto il
22/02/2008 sulla filiale di Roma, Viale Europa 175, dalle , proveniente dal conto postale CP_4 intestato alla signora e dalla stessa sottoscritto, come risulta dal documento che mi si Parte_2 rammostra (doc. 25/b)”. Cap. 21) “Vero che l'immobile acquistato dal signor con Parte_1 rogito del 29/06/2009, n. 48587 di repertorio, del notaio come risulta dal Persona_6 documento che mi si rammostra (doc. 26) in località Borgo San Siro, è stato pagato con un assegno di
€55.000,00 tramite assegno postale n. 6528636530-00, tratto il 23/06/2009 sulla filiale di Trezzano
S/N dalle Italiane, proveniente dal conto postale intestato alla signora ”. Cap. 22) CP_4 Parte_2
“Vero che la signora dopo la separazione personale del figlio avvenuta Pt_2 Parte_1 nel 06/11/2007, ha provveduto personalmente a proprie spese a pagare l'assegno di mantenimento per il nipote figlio di per un totale di €27.000,00”. Si chiede che il CP_5 Parte_1
Giudice voglia ordinare alle ex art. 210 cpc che depositino gli estratti conto del Controparte_6 conto corrente BancoPosta n.25380254 dal 23/01/2001 al 24/02/2011, intestati alla signoria Pt_2 in quanto nonostante i numerosi solleciti non hanno provveduto (doc. 27, 27/a). Si chiede inoltre, che il
Giudice voglia ordinare al notaio piazza Silvabella 12, 27036 Mortara (PV), il Persona_6 deposito della copia dell'assegno circolare postale n. 6528636530-00 di €55.000,00 tratto il
23/06/2009, consegnato dall'acquirente per il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile, con pagina 6 di 18 riferimento all'atto repertorio n. 48587 del 29/06/2009. Ci si oppone alla richiesta CTU Si indicano i seguenti testi: 1) Via Grazia Deledda 18, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852 2) Testimone_1 [...]
Via Grazia Deledda 18, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852 3) Via Grazia Tes_2 Tes_3
Deledda 18, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852 4) Via Teodosio 44, Milano (MI) 5) CP_5
di Cisliano 6) di Garlasco. Per_4 Tes_4
Con ogni più ampia riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2020, conveniva in giudizio il CP_1
fratello ed esponeva quanto segue. Parte_1
In data 30.11.2017 era deceduta la madre, senza lasciare testamento. La Parte_2
de cuius era divorziata dal marito, suoi eredi legittimi erano quindi i figli e , CP_1 Parte_1 con quote uguali del 50% ciascuno. Gli unici beni relitti che dovevano ancora essere divisi erano tre immobili ubicati in OC PI (BL), segnatamente un fabbricato in piena proprietà
e la quota di 1/20 di due terreni, dei quali chiedeva l'assegnazione in suo favore. L'attore deduceva poi che la madre aveva effettuato varie donazioni in favore suo (per 68 mila euro) e del fratello e, previa collazione delle stesse, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria con conguaglio in suo favore di 131.800,50 euro e condanna del fratello anche al pagamento di un residuo da credito personale di euro 1493,00 e della quota di spettanza delle spese funerarie ed imposta di successione.
Si costituiva sostenendo che l'importo delle donazioni in denaro effettuate Parte_1
da in favore del figlio ammontassero a 110.723,41 euro (e non a soli Parte_2 CP_1
68.000,00 come ammesso dall'attore) e svolgendo pertanto a sua volta domanda di collazione, oltre che di accertamento taluni crediti suoi nei confronti dell'eredità e dell'attore, per indebite percezioni.
La causa veniva istruita con una CTU finalizzata all'identificazione, alla descrizione e alla valorizzazione degli immobili caduti in comunione.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Milano:
pagina 7 di 18 - ha accertato e dichiarato le donazioni pecuniarie ricevute dalla madre per l'importo complessivo di euro 68.000,00 da parte di e di euro 184.625,00 da parte di CP_1
Parte_1
- ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e CP_1
avente ad oggetto: (i) l'unità immobiliare ubicata in OC PI (BL), Parte_1
individuata al Catasto del predetto Comune al foglio 37, particella 278, subalterno 1, categoria
A/4, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 71 mq, rendita catastale 271,14 Euro;
(ii) la somma di denaro complessiva di 249.000 Euro, per effetto della collazione mediante conferimento alla massa ereditaria delle donazioni pecuniarie predette, al netto delle spese documentate gravanti sull'eredità;
- previo accertamento della non comoda divisibilità secondo le rispettive quote dell'immobile di OC PI, lo ha assegnato ad CP_1
- ha determinato l'importo a conguaglio da versarsi da parte di in favore di Parte_1 nella misura di 28.625,00 Euro;
CP_1
- ha condannato al pagamento in favore dell'attore dell'importo di 606,99 Parte_1
Euro, oltre interessi, a titolo di restituzione pro quota di quanto versato da questi all'Erario per l'imposta di successione, respingendo tutte le ulteriori domande delle parti;
- ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 8.050,00 oltre accessori, al netto delle spese di CTU, già poste a carico solidale delle parti in corso di causa.
Con atto di citazione del 6 marzo 2024, ha appellato tale sentenza per i Parte_1
quattro motivi di cui in seguito, chiedendo in via preliminare di accertare la nullità della divisione e della conseguente assegnazione dell'immobile al fratello, stanti gli abusi edilizi non sanati, nonché la rimessione in istruttoria con ordine di esibizione del doc. 15 dell'appellato e
CTU contabile in relazione a questo;
e nel merito la riforma comunque della sentenza in relazione agli accertamenti dei rapporti di credito fra le parti, anche in conseguenza delle donazioni della de cuius. si è costituito, chiedendo invece la conferma integrale della sentenza di primo CP_1
grado.
pagina 8 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato il tema dell'inammissibilità che parte appellata solleva con riferimento all'interezza dell'appello.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 36481/2022, hanno osservato che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tali coordinate al caso di specie (e pur ricordando che la valutazione nel merito dell'appello implica d'altronde l'implicito rigetto della declaratoria di inammissibilità: Cass.
n.29191 del 6.12.2017), la doglianza di inammissibilità deve ritenersi superata, risultando i motivi di appello sufficientemente delineati, come di seguito partitamente si va esponendo.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 40 comma 2, nella parte in cui la sentenza ha disposto l'assegnazione dell'immobile di OC PI ad CP_1 nonostante le irregolarità edilizie riscontrate con la CTU ed a prescindere da ogni regolarizzazione.
L'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985 ha stabilito, quanto alle sanzioni civili, che «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo
13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali pagina 9 di 18 di garanzia o di servitù». Il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto - con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - che «Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 10settembre 1967». Com'è noto, il menzionato art. 17 della legge n. 47 del 1985 è stato abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo d.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù».
Osserva l'appellante che tale disciplina include l'atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità: il disposto di legge non distingue infatti in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria, sicché nel caso di specie doveva trovare applicazione,
pagina 10 di 18 e sarebbe nulla l'assegnazione dell'immobile ad previo scioglimento della CP_1
comunione in assenza della regolarizzazione.
Sostiene per contro l'appellato – citando giurisprudenza invero anteriore a Cass. S.U.
25021/2019 – come non siano assoggettabili alla disciplina degli atti mortis causa le divisioni ereditarie, che rappresentano l'atto conclusivo della vicenda successoria ed, in quanto tali, rispondono alla medesima ratio di esclusione dalla normativa urbanistica (in tali atti, funzionali alla disciplina dell'attribuzione del patrimonio con effetto dalla morte del disponente, non è ravvisabile l'intento speculativo degli atti inter vivos). Pertanto, nella disciplina della nullità degli atti in conseguenza dell'abuso edilizio (rectius, della mancanza di produzione del titolo abilitativo) rientra solo lo scioglimento di comunioni immobiliari che non abbiano origine in una vicenda successoria, mentre, al contrario, sarebbe sempre possibile disporre la divisione della comunione ereditaria.
Riguardo all'immobile di OC PI caduto in successione (e non frazionabile in due unità abitative, secondo conclusione condivisa dalle parti) la CTU, in effetti, alle pagg. 8 e ss. rilevava abusi edilizi nei seguenti termini: “Durante la verifica delle planimetrie allegate alla
Pratica Edilizia n. 10/76 (e sua successiva variante) e' risultata mancante quella relativa al piano seminterrato, che apparirebbe quindi escluso dalla licenza di abitabilita'/agibilita' ottenuta il 03.08.1980, per cui privo del titolo abilitativo. Oggi sarebbe impossibile sanare l'abuso del piano seminterrato prevedendo la realizzazione di due camere da letto, poiche' il
Regolamento Edilizio locale (vedi all. 18) stabilisce per le stanze da letto (spazi abitativi) altezza media minima 2.55 m, mentre il piano seminterrato dei ha altezza 2.30m. Pt_1
Parimenti non risulterebbe segnalato nelle planimetrie allegate alla Pratica Edilizia n. 76/10 nemmeno l'esistente collegamento interno, tramite una rampa di scala, tra piano seminterrato e piano mezzanino ove e' sito il bagno. Sentito telefonicamente e via email, piu' volte, il tecnico comunale, il perito , dell'Edilizia Privata, la scrivente ha fatto accertare, Testimone_5
inizialmente, che la Pratica Edilizia n.10/76 le fosse stata inviata effettivamente completa di tutte le planimetrie e, confermatole il fatto, ha richiesto di controllare che successivamente al
1976 la defunta Sig.ra non avesse predisposto sanatorie per il piano seminterrato. Parte_2
Anche questo accertamento non ha condotto ad alcun esito positivo. Così che la Ctu si è accordata con il perito di svolgere un ulteriore accertamento sull'esistenza di un Tes_5
pagina 11 di 18 eventuale accatastamento del piano seminterrato, antecedente al 1976, presso il Catasto
Terreni ed il Catasto Fabbricati di Belluno, richiedendone preventivamente autorizzazione all' Il 09.09.2022 il GU. Dott. concedeva alla scrivente di Controparte_7 CP_7
avvalersi della visurista SE . Gli accertamenti svolti non permettevano Persona_7 di constatare l'originaria consistenza abitativa censita anteriormente al 1976. Appariva quindi di tutta evidenza che, in fase di accatastamento, l'ufficio in allora preposto si era limitato a guardare la scheda catastale ove, in assenza di destinazione dei due vani individuati al piano seminterrato ( S1), li aveva considerati come vani utili, pur senza averne il Titolo abilitativo.
Oggi il piano seminterrato dell'appartamento potrà essere configurabile solo come Pt_1 superficie accessoria diretta, senza permanenza continuativa di persone (ossia solo temporanea) e ciò esclusivamente mediante il deposito di una SCIA IN SANATORIA che ne confermi la doppia conformità, sia rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente in allora che a quella vigente al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/01. Sentito il perito del Comune di OC PI sul merito Tes_5 ed un tecnico locale, il perito di cui si allega il preventivo (vedi all.21), attraverso Tes_6
la medesima , sarà possibile rimediare anche all'abuso dell'esistente Parte_3 rampa di scale di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano mezzanino, sempre che verificato il rispetto dei requisiti minimi previsto dal Regolamento Edilizio locale per le scale interne, ossia larghezza minima della rampa 80 cm, altezza corrimano non inferiore a 90 cm ed esistenza di un rapporto pedata /alzata pari a 2 alzate + 1 pedata = 60/62 cm misurato al centro di ogni gradino (vedi all.18). Contestualmente al deposito della SCIA IN SANATORIA si dovrà provvedere al versamento degli oneri e sanzioni al ”. Controparte_8
Il Tribunale ha però ritenuto le segnalate irregolarità edilizie (a fronte peraltro di piena conformità catastale) non di gravità tale “da precludere in modo radicale la commerciabilità del bene, tanto è vero che il c.t.u. ha già puntualmente individuato e descritto le procedure utili al ripristino di uno stato di piena legittimità”. Ha sottolineato inoltre che nel caso di specie non era necessario procedere alla divisione mediante vendita, ma si poteva direttamente attribuire l'immobile a domanda ad un coerede.
L'appellante, come in parte già esposto, sostiene invece che il Tribunale non avrebbe potuto a quel punto procedere alla divisione senza prima verificare – all'uopo anche concedendo pagina 12 di 18 apposito termine – l'avvenuta sanatoria: ciò perché, come pure già esposto, lo scioglimento di comunione ereditaria rientra a pieno titolo negli atti inter vivos di cui viene dalla legge citata comminata la nullità ove riguardino edifici abusivi.
Invero, che la divisione ereditaria rientri nel novero degli atti così sanzionati è stato chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 25021 del 2019 che ha dettato il seguente principio di diritto: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. In sostanza, la S.C. ha escluso, alla luce anche della ritenuta funzione costitutiva di diritti reali della divisione, che possa farsi luogo a scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ad immobili di cui non risulti documentata (o dichiarata) la concessione edilizia o gli atti ad essa equipollenti (ha per converso riconosciuto la possibilità di procedere allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, su domanda e con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti).
Ciò posto, occorre esaminare funditus ai nostri fini il dettato legislativo, ed in ciò soccorre la pronuncia n. 8230/19 della S.C., sempre a Sezioni Unite e consapevolmente coeva a quella appena citata.
Con tale ulteriore fondamentale arresto – nella sostanza, un contrappeso all'interpretazione estensiva fornita dalla sentenza n. 25021 circa il novero degli atti in ipotesi affetti da nullità ricollegabili ai titoli edilizi – la S.C. ha ascritto la nullità di cui all'art. 46 T.U. edil. (prima artt.
17 e 40 L. 47/85) al novero delle nullità c.d. testuali, contemplate in generale dall'art. 1418 comma terzo c.c. ed operanti solo in relazione agli atti dallo stesso art. 46 specificamente pagina 13 di 18 menzionati, non ravvisando invece un divieto generale - riconducibile alla categoria della nullità c.d. virtuale di cui all'art. 1418 comma primo c.c. - di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi (tanto che, appunto, diverse categorie di atti sono espressamente escluse dalla sanzione). Come evidenziato dalla S.C., d'altronde, la lettera della legge ha specifico riguardo non all'abusivismo edilizio di per sé – a fronte del quale l'interesse pubblico
è primariamente tutelato dai distinti presìdi amministrativistici e penalistici – ma alla ricavabilità o meno dall'atto, per dichiarazione dell'alienante, degli estremi del titolo edilizio abilitativo. Ancora, chiarisce la S.C., la sanzione della nullità civilistica si arresta a tale verifica documentale: se è richiesta la genuinità della dichiarazione, ovverosia l'esistenza effettiva del titolo dichiarato, non è poi richiesta anche l'effettiva conformità dell'immobile ai contenuti autorizzativi del titolo;
in altri termini ancora, la difformità sostanziale fra titolo abilitativo enunciato e costruzione non espone l'acquirente all'azione di nullità.
E ancora, come è la Corte stessa a chiarire anche nella sentenza n. 25021/2019, quando in tema parla di edifici "abusivi" la giurisprudenza di legittimità intende per brevità riferirsi, conformemente alla configurazione della fattispecie giuridica appena illustrata, a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi;
e non agli edifici “abusivi” in senso sostanziale.
Facendo applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie – ed evidenziando ancora che nel dettato legislativo la dizione “parti” di edificio è riferita all'oggetto dell'atto negoziale e non a quello del titolo abilitativo, che è richiesto per l'edificio principale – è possibile pervenire da un lato, in via sostanzialistica e di bilanciamento di interessi, alle stesse conclusioni del Tribunale;
d'altro lato, è possibile comunque superare positivamente il vaglio di validità della divisione anche alla luce della lettera legislativa e delle precisazioni delle
Sezioni Unite 25021/19.
Il titolo abilitativo di interesse, infatti, nella specie sussiste e va ravvisato nella licenza di abitabilità ottenuta con la pratica edilizia n. 10/76 del 3 agosto 1980. Le irregolarità rilevate dal
CTU – a prescindere dal fatto che non ne è chiara la datazione e quindi il regime sanzionatorio applicabile – appaiono invece di natura sostanziale, in quanto attengono a difformità (di parti non autonome dell'edificio) rispetto ai contenuti della licenza. E', d'altro canto, anche evidente che il giudice di primo grado, seppur pervenendo a motivazione più snella e appunto pagina 14 di 18 “sostanzialistica”, ha esaminato, anche tramite la disposta CTU e come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la documentazione d'interesse, sicché anche per tale via la sentenza non appare censurabile e deve essere confermata.
Con il secondo motivo (integrato da plurime ed eterogenee deduzioni) l'appellante lamenta in sostanza l'omessa od errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, contestando in specie la sentenza laddove ha affermato che “non può essere attribuita alcuna rilevanza probatoria alle annotazioni contenute nel quaderno depositato dall'attore sub doc. n. 15 e ss. e attribuite alla mano della de cuius, poiché si tratta di semplici conteggi che dovrebbero essere puntualmente verificati alla luce di riscontri estrinseci ulteriori, invero del tutto assenti e non riversati in causa dalle parti”. L'appellante sostiene invece di non aver mai contestato provenienza e contenuto di tale documento, che pertanto avrebbe dovuto e potuto essere valutato, previo ordine di esibizione dell'originale e relativa ctu contabile, che avrebbe ricostruito le dazioni della madre ai due fratelli.
Contesta comunque la ricostruzione effettuata delle dazioni da lui ricevute: quella di 78.000,00 euro non sarebbe provata, poiché in tal senso inidoneo sarebbe il testamento richiamato dal
Tribunale; quella di 58.000,00 euro per l'acquisto di immobile sarebbe riferibile ad una mera delega di pagamento;
quelle minori (per il totale di 48.625,00 euro) andrebbero ricondotte all'istituto dell'obbligazione naturale non ripetibile ex art. 2034 c.c., trattandosi di elargizioni del genitore (per lo più di modesta entità, ove partitamente considerate) in favore del figlio in difficoltà economica ed affetto da grave disabilità fisica. Vi sarebbero inoltre somme per contro percepite dal fratello , che questi non ha disconosciuto ma che il Tribunale non ha Parte_1
ritenuto provate.
Pienamente corrette risultano invece la valutazione e la correlativa motivazione del Tribunale.
A fronte di deduzioni delle parti spesso confuse, generiche e, di fatto, talora neppure contrapposte (come è lo stesso appellante a riconoscere) ed escluso che mere annotazioni attribuite a persona defunta, in assenza di riscontri di sorta, possano integrare prova in tal senso
(e meramente esplorativa, indi, una eventuale CTU sulle stesse), il giudicante si è correttamente limitato a fondare il proprio convincimento sulle uniche e non contestate fonti documentali compiute dei pagamenti che sono state riversate in giudizio.
pagina 15 di 18 In particolare poi, quanto all'importo di euro 78.000,00, il Tribunale non ha certamente valorizzato il documento d'interesse quale lascito testamentario, ma solo quale sostanziale riconoscimento di debito nei confronti della madre. Quanto all'importo di 58.000,00 euro, la versione difensiva dell'appellante circa la mera delega di pagamento per ragioni contingenti risulta completamente sguarnita di prova, peraltro in evidente contrasto – appunto – con la fonte documentale.
Quanto infine alla tesi dell'obbligazione naturale, anch'essa risulta sguarnita di idonei elementi probatori tali da fornire positivo riscontro alla duplice indagine richiesta dalla fattispecie di irripetibilità (cfr., per tutte, Cass. 19578/2016), finalizzata da un lato ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e d'altro lato se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso: indagine che, nel caso di specie, non potrebbe d'altronde che rispondere a canoni di estremo rigore, considerato trattarsi di pacifiche elargizioni al figlio (di per sé sempre rispondenti a principi solidaristici in ambito familiare) che – di regola – debbono ricadere in collazione, vanificandosi – ove si riconosca in via generalizzata l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. – il fondamento stesso dell'istituto per cui è causa. Le elargizioni in questione, peraltro, anche partitamente considerate non risultano per lo più irrisorie e sono in ogni caso tali da determinare importo complessivo grandemente incidente sull'entità dell'asse ereditario.
Con il terzo motivo, in parte ripetitivo del secondo, si lamenta la carente valutazione probatoria e si insiste per la rimessione della causa in istruttoria, nei sensi già più sopra evidenziati.
Merita invero sottolineare, come fatto dall'appellato, che non ha svolto Parte_1 istanze istruttorie in primo grado, non depositando alcuna memoria ex art. 183 c.p.c. e non comparendo neanche in udienza. A tale deduzione l'appellante non ha mai replicato, peraltro limitandosi a reiterare sempre le stesse difese lungo tutto l'arco del giudizio di secondo grado.
Anche il terzo motivo – richiamandosi comunque quanto già esposto circa il secondo – risulta pertanto infondato e la correlata domanda, anzi, inammissibile.
pagina 16 di 18 Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di divisione, alla stregua dei quali – non applicandosi il criterio della soccombenza se non in caso di condotte ingiustificate, eccessive pretese o inutili resistenze (che nel caso di specie il Tribunale ha espressamente escluso) - le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Anche tale motivo risulta infondato. Il Tribunale ha invero, da un lato, posto le spese della
CTU finalizzata alla divisione a carico di entrambe le parti;
e, d'altro lato, ha correttamente rilevato la prevalente soccombenza dell'odierno appellante.
Atteso l'esito del gravame, le spese del presente giudizio di appello si liquidano sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa indeterminabile come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, ed alla media complessità, secondo valori medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 754/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1218/2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a rifondere alla parte appellata le spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado, che liquida in € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva ed € 4.287,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di €
8.470,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 17 di 18 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
LO NI
Il Consigliere est.
AL IS
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. LO NI Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa AL IS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA QUADRONNO 4 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNOLO
ER, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
TRIVULZIO 14 20146 MILANO presso lo studio dell'Avv. GRAMEGNA DANIELA
EL ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente gravame, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, in via principale e nel merito in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 1218/24 del Tribunale di Milano, così disporre:
In via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità della divisione ereditaria e la conseguente inammissibilità della domanda proposta dal signor stante gli abusi edilizi non sanati nel corso del giudizio CP_1 di primo grado;
Ulteriormente in via preliminare: 1) rimettere la causa in istruttoria al fine di ordinare l'esibizione in originale del documento n. 15 prodotto dal signor nel giudizio di primo grado, relativo CP_1 alla contabilità della de cuius, in quanto mancante di alcune pagine e di disporre una c.t.u. contabile avente ad oggetto il documento n. 15 prodotto dalla controparte, al fine di ricostruire l'asse ereditario e verificare l'effettiva lesione delle quote di legittima;
nella denegata ipotesi in cui la causa non venisse rimessa in istruttoria, nel merito 2) accertare e dichiarare le avvenute donazioni di denaro effettuate da nel corso degli anni a Parte_2 favore del figlio per Euro 110.723,41; accertare e dichiarare l'avvenuto incasso in CP_1 data 19.10.2020 da parte di della somma di oltre 2.000 Euro quale ricavato dalla CP_1 vendita del diamante di 0,99 carati lasciato in eredità da 4) accertare e dichiarare Parte_2
l'avvenuto incasso da parte di della somma di 1.210 Euro a seguito di operazioni CP_1 bancarie compiute sul conto corrente intestato alla madre successivamente al suo decesso;
5) disporre la collazione delle donazioni di denaro disposte da a favore di 6) Parte_2 CP_1 accertare e dichiarare il credito di 23.722,07 Euro di nei confronti dell'eredità; 7) Parte_1 accertare e dichiarare il credito di 5.810 Euro di nei confronti del fratello Parte_1 CP_1 per somme indebitamente percepite dall'attore nell'anno 2020; 8) accertata la reale
[...] consistenza dell'asse ereditario, determinare l'ammontare delle quote ereditarie e ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione a norma di legge delle rispettive quote ai singoli condividenti;
In via istruttoria
9) disporre c.t.u. contabile al fine di stabilire i rapporti economici di dare e avere tra e i Parte_2 figli e nonché al fine di fornire una corretta interpretazione delle Parte_1 CP_1 cifre esposte nel documento n. 15 prodotto da controparte con delle pagine mancanti;
10) ordinare ai pagina 2 di 18 sensi dell'art. 210 c.p.c. a di produrre: (i) le contabili di tutti i bonifici Controparte_2 bancari effettuati da a favore di dal 2011 al 2020; (ii) le contabili di tutti i Parte_2 CP_1 bonifici bancari ricevuti da da dal 2015 al 2017; (iii) la contabile del Parte_2 Parte_1 bonifico bancario di 31.825,04 Euro del 23.10.2012 effettuato da 8853 s.p.a. a favore di Parte_2
(iv) la contabile del bonifico bancario di 34.693,80 Euro del 14.11.2012 effettuato da 8853 s.p.a. a favore di (v) la contabile del bonifico bancario del 22.11.2012 di 7.505,71 Euro effettuato Parte_2 da a favore di;
(vi) la contabile del bonifico banca- rio dell'11.12.2012 di Parte_2 CP_3
7.680,95 Euro effettuato da favore di Bplus;
(vii) la contabile del bonifico bancario del Parte_2
24.12.2012 di 7.915,35 Euro effettuato da a favore di;
(viii) copia Parte_2 CP_3 dell'assegno bancario n. 899765667 del 15.5.2017 di 4.000 Euro;
(ix) copia dell'assegno bancario n.
899765668 del 17.5.2017 di 3.859,28 Euro;
copia degli assegni circolari in data 29.7.2011 per complessivi 74.314,66 Euro;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile.
Per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per manifesta infondatezza e Parte_1 per genericità nell'indicazione dei capi della sentenza da impugnare;
NEL MERITO
Rigettare il gravame proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto e tutte le Parte_1 domande ed eccezioni, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1218/2024, emessa dal
Tribunale di Milano il 01.02.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di remissione della causa a ruolo, ci si oppone a tutte le istanze istruttorie della controparte, perché irrilevanti ininfluenti e inammissibili anche perché decaduta e nel caso si chiede di essere ammessi a prova contraria e si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle seguenti circostanze: Parte_1
Cap. 1) “Vero che il signor dopo la separazione dalla moglie si è trasferito presso Parte_1 la casa materna in Trezzano S/N (MI), via Benedetto Croce 15, dove è rimasto sino al 02/05/2017, data in cui, dopo la vendita di detto immobile, si è trasferito con la madre presso la residenza del fratello qui attore, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852, via Grazia Deledda 18.” Cap. 2) CP_1
“Vero che, dopo la separazione, il signor si recava presso l'abitazione della madre, Parte_1
pagina 3 di 18 ove risiedeva, tutti i giorni sia per il pranzo sia per la cena;
e che tutti i venerdì la signora si Pt_2 recava a prelevare il nipote allora minorenne figlio di che in quel tempo Per_1 Parte_1 abitava in zona Loreto, per portarlo presso la sua abitazione in Trezzano S/N, ove incontrava il padre e lì entrambi vi rimanevano sino alla domenica sera, allorquando la signora Parte_1 riaccompagnava alla di lui abitazione il nipote ” Cap. 3) “Vero che il signor Pt_2 Per_1 Parte_1 nella casa materna ha svolto la sua attività lavorativa, in particolare dal 04/02/1987 al
[...]
22/07/1996, come risulta dalla visura camerale, che mi si rammostra (doc. 10), ove si evince alla voce
“attività esercitata nella sede: produzione lampadari, lampade e articoli da regalo”. Cap. 4) “Vero che la sede della ditta , oltre ad essere luogo di produzione, fungeva anche da sede Parte_1 commerciale, come risulta dalla cartolina pubblicitaria predisposta ad hoc che mi si rammostra (doc.
11)”. Cap. 5) “Vero che il signor anche quando ha svolto un'altra attività Parte_1 lavorativa, come la riparazione di gioielli e orologi, dal 21/03/2001 al 27/02/2003, dichiarava il proprio indirizzo di residenza presso la casa materna, come risulta dalla visura camerale che mi si rammostra (doc. 12)”. Cap. 6) “Vero che la signora il 25/07/2011, in forza di un contratto Parte_2 di prestito vitalizio ipotecario redatto dal Notaio di Milano , atto rep.1063, con la Persona_2
JPMorgan Chase Bank National Association, ha ottenuto la somma di € 78.000,00 come risulta dal documento che mi si rammostra (doc.5)”. Cap. 7) “Vero che il finanziamento di € 78.000,00, che la signora ha richiesto alla banca dando a garanzia un'ipoteca sull'immobile di sua proprietà Pt_2 sito in Trezzano S/N via Benedetto Croce 15, è stato interamente utilizzato dal signor Parte_1
che intendeva ultimare, rendendoli abitabili, due appartamenti che stava costruendo, dopo
[...] aver acquistato il terreno in Borgo San Siro, Pavia, facenti parte di una trivilla, interamente di sua proprietà (doc. 13)”. Cap. 8) “Vero che il Sig. era rimasto completamente all'oscuro CP_1 della circostanza che la madre avesse richiesto e ottenuto un prestito vitalizio sino a quando ha ricevuto, nella sua qualità di erede, da parte della finanziaria la richiesta di rinnovo della garanzia, in quanto non aveva mai sottoscritto la richiesta, all'atto della stipula del prestito, la sua firma era stata posta da un altro soggetto.” Cap. 9) “Vero che il signor dopo aver avuto la Parte_1 disponibilità dei soldi del finanziamento, ha consegnato alla madre un foglio da lui stesso sottoscritto il 19/04/2013, che mi si rammostra (doc.14), con ricognizione di debito, nel quale riconosce che il finanziamento di € 78.000,00 ottenuto dalla madre, avente garanzia ipotecaria sulla casa di Trezzano, successivamente venduta, era stato chiesto al solo scopo di aiutarlo, in quanto l'intera somma era stata messa a sua disposizione.” Cap. 10) “Vero che la casa di proprietà della de cuius, signora
[...]
è stata venduta unitamente al box, il 28.04.2017, come risulta dal preliminare di vendita del Pt_2
16.03.2017, che mi si rammostra (doc.3) per la somma di € 200.000,00 e dalla certificazione del notaio pagina 4 di 18 che mi si rammostra (doc.4) in data 28.04.2017, principalmente per estinguere il Persona_3 finanziamento di € 78.000,00 di cui ai capitoli precedenti e che per tale motivo la signora ha Pt_2 dovuto pagare l'importo di €126.875,16, come risulta dalla richiesta conteggi-estinzione del CAF in data 23.03.2017 documento che mi si rammostra (doc.6)” Cap. 11) “Vero che il signor CP_1
mentre metteva ordine nella taverna della sua abitazione, ha trovato una valigia tra gli effetti
[...] personali della madre, contenente la documentazione costituita dai conteggi che sistematicamente la madre teneva aggiornati, comprovanti le situazioni di dare e avere tra lei ed i propri figli e CP_1
, come risulta dai documenti che mi si rammostrano (dal doc.15. al doc 15/h)”. Cap. 12) Parte_1
“Vero che il libro delle note che mi si rammostra (dal doc.15. al doc 15/h), nel quale segnava sistematicamente le somme date ai figli e quelle di volta in volta ricevute, apparteneva alla de cuius signora e che detto libro era tenuto dalla signora sopra il frigorifero della cucina Parte_2 Pt_2 della sua abitazione di Trezzano S/N (MI).” Cap. 13) “Vero che dai conteggi ritrovati nel block notes della signora come risulta dai documenti che mi si rammostrano (dal doc.15. al doc 15/h)” il Pt_2 saldo ancora dovuto alla madre dal signor qui attore, è di €8.031,00”. Cap. 14) “Vero CP_1 che dall'esame di questa prima nota - libro delle note - (dal doc.15. al doc 15/h) della signora Pt_2 si evince che il figlio ha ricevuto dalla madre, oltre alla somma di €78.000,00, di Parte_1 cui al prestito ipotecario, vari altri prestiti nel periodo dal 2001 al 2016 per la somma di €96.795,00, costituita dalla differenza tra l'importo di €135.493,00 ricevuto e quello di €38.698 restituito”. Cap.
15) “Vero che il signor di suo pugno, ha predisposto su due fogli i conteggi relativi Parte_1 al dare e avere tra i due eredi, ove riconosce un debito, se pur non corretto nel quantum, nei confronti del proprio fratello come risulta dal documento che mi si rammostra (doc.16)”. Cap. 16) “Vero che la signora , oltre a provvedere al mantenimento e alla cura del figlio che Parte_2 Parte_1 abitava e risiedeva presso di lei, si occupava anche della cura e delle proprietà del figlio, finanziandone i lavori di ristrutturazione e/o di manutenzione, in particolare ha pagato €240,00 per i lavori effettuati nel giardino nella casa di proprietà di in località Borgo San Siro, Parte_1
Pavia, inoltre ha seguito i lavori che il figlio aveva disposto presso le case di sua proprietà Parte_1 in Dorno, Pavia, (doc.17) accompagnando, con la propria auto e sempre a totali sue spese, l'operaio, signor , che si occupava di detti lavori, prelevandolo dalla sua abitazione, riaccompagnandolo Per_4 alla fine dei lavori;
inoltre lo accompagnava per l'acquisto dei materiali e barattava, facendo le pulizie nell'abitazione di detto operaio, il costo dei lavori da lui eseguiti nella casa di Dorno, di proprietà del figlio .” Cap. 17) “Vero che nell'atto di citazione, per un errore materiale, Parte_1
l'importo di € 17.000,00 rectius €8.031,00 che l'attore ha ricevuto dalla madre, è erroneamente indicato nel periodo di tempo dal 2004 al 2009, quando invece detto importo è stato ricevuto dal pagina 5 di 18 signor nel periodo dal 2011 al 2012, e corrisponde al saldo ancora dovuto alla madre, CP_1 come risulta dalle annotazioni scritte personalmente dalla signora nel block notes, che prova Pt_2 che il debito residuo al 2014 è €8.031,00 e non €17.000,00 come risulta dai documenti che mi si rammostrano (dal docc.15. al doc 15/h)”. Cap. 18) “Vero che l'importo di € 5.810,00, che Parte_1 dichiara di aver versato tramite i bonifici, dal marzo all'ottobre del 2020, sono già stati
[...] conteggiati dal signor nell'atto di citazione”. Cap. 19) “Vero che il signor CP_1 CP_1
, dopo il decesso della madre, si è occupato di ogni cosa conseguente sostenendone i relativi
[...] costi, in particolare alle spese funerarie per €2.500,00 con l'impresa BO AS (doc.18), della fornitura lastrina da ossario di €200,00 più iva (doc.19), il pagamento al comune di Trezzano di €
312,00 per la celletta (doc.20), il contratto di allacciamento lampade votive per € 15,00 (doc.21) ha provveduto inoltre alla compilazione e al pagamento della dichiarazione di successione per €1.213,98 come risulta dal documento che mi si rammostra (docc. 2, 2A, 2B) munendosi di tutta la documentazione necessaria: la dichiarazione di destinazione urbanistica e titoli di proprietà come risulta dai documenti che mi si rammostrano (docc. 22, 22/a, 22/b, 22/c, 23, 23/a, 23/b, 24)” Cap. 20)
“Vero che l'immobile acquistato dal signor con rogito del 29/02/2008, n. 3091 di Parte_1 repertorio, del notaio come risulta dal documento che mi si rammostra (doc. 25) Persona_5 in località Dorno, è stato pagato tramite assegno postale n. 6520742310-04, di €58.000,00, tratto il
22/02/2008 sulla filiale di Roma, Viale Europa 175, dalle , proveniente dal conto postale CP_4 intestato alla signora e dalla stessa sottoscritto, come risulta dal documento che mi si Parte_2 rammostra (doc. 25/b)”. Cap. 21) “Vero che l'immobile acquistato dal signor con Parte_1 rogito del 29/06/2009, n. 48587 di repertorio, del notaio come risulta dal Persona_6 documento che mi si rammostra (doc. 26) in località Borgo San Siro, è stato pagato con un assegno di
€55.000,00 tramite assegno postale n. 6528636530-00, tratto il 23/06/2009 sulla filiale di Trezzano
S/N dalle Italiane, proveniente dal conto postale intestato alla signora ”. Cap. 22) CP_4 Parte_2
“Vero che la signora dopo la separazione personale del figlio avvenuta Pt_2 Parte_1 nel 06/11/2007, ha provveduto personalmente a proprie spese a pagare l'assegno di mantenimento per il nipote figlio di per un totale di €27.000,00”. Si chiede che il CP_5 Parte_1
Giudice voglia ordinare alle ex art. 210 cpc che depositino gli estratti conto del Controparte_6 conto corrente BancoPosta n.25380254 dal 23/01/2001 al 24/02/2011, intestati alla signoria Pt_2 in quanto nonostante i numerosi solleciti non hanno provveduto (doc. 27, 27/a). Si chiede inoltre, che il
Giudice voglia ordinare al notaio piazza Silvabella 12, 27036 Mortara (PV), il Persona_6 deposito della copia dell'assegno circolare postale n. 6528636530-00 di €55.000,00 tratto il
23/06/2009, consegnato dall'acquirente per il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile, con pagina 6 di 18 riferimento all'atto repertorio n. 48587 del 29/06/2009. Ci si oppone alla richiesta CTU Si indicano i seguenti testi: 1) Via Grazia Deledda 18, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852 2) Testimone_1 [...]
Via Grazia Deledda 18, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852 3) Via Grazia Tes_2 Tes_3
Deledda 18, in Casaletto Lodigiano (LO) 26852 4) Via Teodosio 44, Milano (MI) 5) CP_5
di Cisliano 6) di Garlasco. Per_4 Tes_4
Con ogni più ampia riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2020, conveniva in giudizio il CP_1
fratello ed esponeva quanto segue. Parte_1
In data 30.11.2017 era deceduta la madre, senza lasciare testamento. La Parte_2
de cuius era divorziata dal marito, suoi eredi legittimi erano quindi i figli e , CP_1 Parte_1 con quote uguali del 50% ciascuno. Gli unici beni relitti che dovevano ancora essere divisi erano tre immobili ubicati in OC PI (BL), segnatamente un fabbricato in piena proprietà
e la quota di 1/20 di due terreni, dei quali chiedeva l'assegnazione in suo favore. L'attore deduceva poi che la madre aveva effettuato varie donazioni in favore suo (per 68 mila euro) e del fratello e, previa collazione delle stesse, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria con conguaglio in suo favore di 131.800,50 euro e condanna del fratello anche al pagamento di un residuo da credito personale di euro 1493,00 e della quota di spettanza delle spese funerarie ed imposta di successione.
Si costituiva sostenendo che l'importo delle donazioni in denaro effettuate Parte_1
da in favore del figlio ammontassero a 110.723,41 euro (e non a soli Parte_2 CP_1
68.000,00 come ammesso dall'attore) e svolgendo pertanto a sua volta domanda di collazione, oltre che di accertamento taluni crediti suoi nei confronti dell'eredità e dell'attore, per indebite percezioni.
La causa veniva istruita con una CTU finalizzata all'identificazione, alla descrizione e alla valorizzazione degli immobili caduti in comunione.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Milano:
pagina 7 di 18 - ha accertato e dichiarato le donazioni pecuniarie ricevute dalla madre per l'importo complessivo di euro 68.000,00 da parte di e di euro 184.625,00 da parte di CP_1
Parte_1
- ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e CP_1
avente ad oggetto: (i) l'unità immobiliare ubicata in OC PI (BL), Parte_1
individuata al Catasto del predetto Comune al foglio 37, particella 278, subalterno 1, categoria
A/4, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 71 mq, rendita catastale 271,14 Euro;
(ii) la somma di denaro complessiva di 249.000 Euro, per effetto della collazione mediante conferimento alla massa ereditaria delle donazioni pecuniarie predette, al netto delle spese documentate gravanti sull'eredità;
- previo accertamento della non comoda divisibilità secondo le rispettive quote dell'immobile di OC PI, lo ha assegnato ad CP_1
- ha determinato l'importo a conguaglio da versarsi da parte di in favore di Parte_1 nella misura di 28.625,00 Euro;
CP_1
- ha condannato al pagamento in favore dell'attore dell'importo di 606,99 Parte_1
Euro, oltre interessi, a titolo di restituzione pro quota di quanto versato da questi all'Erario per l'imposta di successione, respingendo tutte le ulteriori domande delle parti;
- ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 8.050,00 oltre accessori, al netto delle spese di CTU, già poste a carico solidale delle parti in corso di causa.
Con atto di citazione del 6 marzo 2024, ha appellato tale sentenza per i Parte_1
quattro motivi di cui in seguito, chiedendo in via preliminare di accertare la nullità della divisione e della conseguente assegnazione dell'immobile al fratello, stanti gli abusi edilizi non sanati, nonché la rimessione in istruttoria con ordine di esibizione del doc. 15 dell'appellato e
CTU contabile in relazione a questo;
e nel merito la riforma comunque della sentenza in relazione agli accertamenti dei rapporti di credito fra le parti, anche in conseguenza delle donazioni della de cuius. si è costituito, chiedendo invece la conferma integrale della sentenza di primo CP_1
grado.
pagina 8 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato il tema dell'inammissibilità che parte appellata solleva con riferimento all'interezza dell'appello.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 36481/2022, hanno osservato che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tali coordinate al caso di specie (e pur ricordando che la valutazione nel merito dell'appello implica d'altronde l'implicito rigetto della declaratoria di inammissibilità: Cass.
n.29191 del 6.12.2017), la doglianza di inammissibilità deve ritenersi superata, risultando i motivi di appello sufficientemente delineati, come di seguito partitamente si va esponendo.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 40 comma 2, nella parte in cui la sentenza ha disposto l'assegnazione dell'immobile di OC PI ad CP_1 nonostante le irregolarità edilizie riscontrate con la CTU ed a prescindere da ogni regolarizzazione.
L'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985 ha stabilito, quanto alle sanzioni civili, che «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo
13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali pagina 9 di 18 di garanzia o di servitù». Il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto - con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - che «Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 10settembre 1967». Com'è noto, il menzionato art. 17 della legge n. 47 del 1985 è stato abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo d.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone: «Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù».
Osserva l'appellante che tale disciplina include l'atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità: il disposto di legge non distingue infatti in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria, sicché nel caso di specie doveva trovare applicazione,
pagina 10 di 18 e sarebbe nulla l'assegnazione dell'immobile ad previo scioglimento della CP_1
comunione in assenza della regolarizzazione.
Sostiene per contro l'appellato – citando giurisprudenza invero anteriore a Cass. S.U.
25021/2019 – come non siano assoggettabili alla disciplina degli atti mortis causa le divisioni ereditarie, che rappresentano l'atto conclusivo della vicenda successoria ed, in quanto tali, rispondono alla medesima ratio di esclusione dalla normativa urbanistica (in tali atti, funzionali alla disciplina dell'attribuzione del patrimonio con effetto dalla morte del disponente, non è ravvisabile l'intento speculativo degli atti inter vivos). Pertanto, nella disciplina della nullità degli atti in conseguenza dell'abuso edilizio (rectius, della mancanza di produzione del titolo abilitativo) rientra solo lo scioglimento di comunioni immobiliari che non abbiano origine in una vicenda successoria, mentre, al contrario, sarebbe sempre possibile disporre la divisione della comunione ereditaria.
Riguardo all'immobile di OC PI caduto in successione (e non frazionabile in due unità abitative, secondo conclusione condivisa dalle parti) la CTU, in effetti, alle pagg. 8 e ss. rilevava abusi edilizi nei seguenti termini: “Durante la verifica delle planimetrie allegate alla
Pratica Edilizia n. 10/76 (e sua successiva variante) e' risultata mancante quella relativa al piano seminterrato, che apparirebbe quindi escluso dalla licenza di abitabilita'/agibilita' ottenuta il 03.08.1980, per cui privo del titolo abilitativo. Oggi sarebbe impossibile sanare l'abuso del piano seminterrato prevedendo la realizzazione di due camere da letto, poiche' il
Regolamento Edilizio locale (vedi all. 18) stabilisce per le stanze da letto (spazi abitativi) altezza media minima 2.55 m, mentre il piano seminterrato dei ha altezza 2.30m. Pt_1
Parimenti non risulterebbe segnalato nelle planimetrie allegate alla Pratica Edilizia n. 76/10 nemmeno l'esistente collegamento interno, tramite una rampa di scala, tra piano seminterrato e piano mezzanino ove e' sito il bagno. Sentito telefonicamente e via email, piu' volte, il tecnico comunale, il perito , dell'Edilizia Privata, la scrivente ha fatto accertare, Testimone_5
inizialmente, che la Pratica Edilizia n.10/76 le fosse stata inviata effettivamente completa di tutte le planimetrie e, confermatole il fatto, ha richiesto di controllare che successivamente al
1976 la defunta Sig.ra non avesse predisposto sanatorie per il piano seminterrato. Parte_2
Anche questo accertamento non ha condotto ad alcun esito positivo. Così che la Ctu si è accordata con il perito di svolgere un ulteriore accertamento sull'esistenza di un Tes_5
pagina 11 di 18 eventuale accatastamento del piano seminterrato, antecedente al 1976, presso il Catasto
Terreni ed il Catasto Fabbricati di Belluno, richiedendone preventivamente autorizzazione all' Il 09.09.2022 il GU. Dott. concedeva alla scrivente di Controparte_7 CP_7
avvalersi della visurista SE . Gli accertamenti svolti non permettevano Persona_7 di constatare l'originaria consistenza abitativa censita anteriormente al 1976. Appariva quindi di tutta evidenza che, in fase di accatastamento, l'ufficio in allora preposto si era limitato a guardare la scheda catastale ove, in assenza di destinazione dei due vani individuati al piano seminterrato ( S1), li aveva considerati come vani utili, pur senza averne il Titolo abilitativo.
Oggi il piano seminterrato dell'appartamento potrà essere configurabile solo come Pt_1 superficie accessoria diretta, senza permanenza continuativa di persone (ossia solo temporanea) e ciò esclusivamente mediante il deposito di una SCIA IN SANATORIA che ne confermi la doppia conformità, sia rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente in allora che a quella vigente al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/01. Sentito il perito del Comune di OC PI sul merito Tes_5 ed un tecnico locale, il perito di cui si allega il preventivo (vedi all.21), attraverso Tes_6
la medesima , sarà possibile rimediare anche all'abuso dell'esistente Parte_3 rampa di scale di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano mezzanino, sempre che verificato il rispetto dei requisiti minimi previsto dal Regolamento Edilizio locale per le scale interne, ossia larghezza minima della rampa 80 cm, altezza corrimano non inferiore a 90 cm ed esistenza di un rapporto pedata /alzata pari a 2 alzate + 1 pedata = 60/62 cm misurato al centro di ogni gradino (vedi all.18). Contestualmente al deposito della SCIA IN SANATORIA si dovrà provvedere al versamento degli oneri e sanzioni al ”. Controparte_8
Il Tribunale ha però ritenuto le segnalate irregolarità edilizie (a fronte peraltro di piena conformità catastale) non di gravità tale “da precludere in modo radicale la commerciabilità del bene, tanto è vero che il c.t.u. ha già puntualmente individuato e descritto le procedure utili al ripristino di uno stato di piena legittimità”. Ha sottolineato inoltre che nel caso di specie non era necessario procedere alla divisione mediante vendita, ma si poteva direttamente attribuire l'immobile a domanda ad un coerede.
L'appellante, come in parte già esposto, sostiene invece che il Tribunale non avrebbe potuto a quel punto procedere alla divisione senza prima verificare – all'uopo anche concedendo pagina 12 di 18 apposito termine – l'avvenuta sanatoria: ciò perché, come pure già esposto, lo scioglimento di comunione ereditaria rientra a pieno titolo negli atti inter vivos di cui viene dalla legge citata comminata la nullità ove riguardino edifici abusivi.
Invero, che la divisione ereditaria rientri nel novero degli atti così sanzionati è stato chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 25021 del 2019 che ha dettato il seguente principio di diritto: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. In sostanza, la S.C. ha escluso, alla luce anche della ritenuta funzione costitutiva di diritti reali della divisione, che possa farsi luogo a scioglimento della comunione ereditaria con riferimento ad immobili di cui non risulti documentata (o dichiarata) la concessione edilizia o gli atti ad essa equipollenti (ha per converso riconosciuto la possibilità di procedere allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, su domanda e con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti).
Ciò posto, occorre esaminare funditus ai nostri fini il dettato legislativo, ed in ciò soccorre la pronuncia n. 8230/19 della S.C., sempre a Sezioni Unite e consapevolmente coeva a quella appena citata.
Con tale ulteriore fondamentale arresto – nella sostanza, un contrappeso all'interpretazione estensiva fornita dalla sentenza n. 25021 circa il novero degli atti in ipotesi affetti da nullità ricollegabili ai titoli edilizi – la S.C. ha ascritto la nullità di cui all'art. 46 T.U. edil. (prima artt.
17 e 40 L. 47/85) al novero delle nullità c.d. testuali, contemplate in generale dall'art. 1418 comma terzo c.c. ed operanti solo in relazione agli atti dallo stesso art. 46 specificamente pagina 13 di 18 menzionati, non ravvisando invece un divieto generale - riconducibile alla categoria della nullità c.d. virtuale di cui all'art. 1418 comma primo c.c. - di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi (tanto che, appunto, diverse categorie di atti sono espressamente escluse dalla sanzione). Come evidenziato dalla S.C., d'altronde, la lettera della legge ha specifico riguardo non all'abusivismo edilizio di per sé – a fronte del quale l'interesse pubblico
è primariamente tutelato dai distinti presìdi amministrativistici e penalistici – ma alla ricavabilità o meno dall'atto, per dichiarazione dell'alienante, degli estremi del titolo edilizio abilitativo. Ancora, chiarisce la S.C., la sanzione della nullità civilistica si arresta a tale verifica documentale: se è richiesta la genuinità della dichiarazione, ovverosia l'esistenza effettiva del titolo dichiarato, non è poi richiesta anche l'effettiva conformità dell'immobile ai contenuti autorizzativi del titolo;
in altri termini ancora, la difformità sostanziale fra titolo abilitativo enunciato e costruzione non espone l'acquirente all'azione di nullità.
E ancora, come è la Corte stessa a chiarire anche nella sentenza n. 25021/2019, quando in tema parla di edifici "abusivi" la giurisprudenza di legittimità intende per brevità riferirsi, conformemente alla configurazione della fattispecie giuridica appena illustrata, a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi;
e non agli edifici “abusivi” in senso sostanziale.
Facendo applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie – ed evidenziando ancora che nel dettato legislativo la dizione “parti” di edificio è riferita all'oggetto dell'atto negoziale e non a quello del titolo abilitativo, che è richiesto per l'edificio principale – è possibile pervenire da un lato, in via sostanzialistica e di bilanciamento di interessi, alle stesse conclusioni del Tribunale;
d'altro lato, è possibile comunque superare positivamente il vaglio di validità della divisione anche alla luce della lettera legislativa e delle precisazioni delle
Sezioni Unite 25021/19.
Il titolo abilitativo di interesse, infatti, nella specie sussiste e va ravvisato nella licenza di abitabilità ottenuta con la pratica edilizia n. 10/76 del 3 agosto 1980. Le irregolarità rilevate dal
CTU – a prescindere dal fatto che non ne è chiara la datazione e quindi il regime sanzionatorio applicabile – appaiono invece di natura sostanziale, in quanto attengono a difformità (di parti non autonome dell'edificio) rispetto ai contenuti della licenza. E', d'altro canto, anche evidente che il giudice di primo grado, seppur pervenendo a motivazione più snella e appunto pagina 14 di 18 “sostanzialistica”, ha esaminato, anche tramite la disposta CTU e come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la documentazione d'interesse, sicché anche per tale via la sentenza non appare censurabile e deve essere confermata.
Con il secondo motivo (integrato da plurime ed eterogenee deduzioni) l'appellante lamenta in sostanza l'omessa od errata valutazione delle prove da parte del Tribunale, contestando in specie la sentenza laddove ha affermato che “non può essere attribuita alcuna rilevanza probatoria alle annotazioni contenute nel quaderno depositato dall'attore sub doc. n. 15 e ss. e attribuite alla mano della de cuius, poiché si tratta di semplici conteggi che dovrebbero essere puntualmente verificati alla luce di riscontri estrinseci ulteriori, invero del tutto assenti e non riversati in causa dalle parti”. L'appellante sostiene invece di non aver mai contestato provenienza e contenuto di tale documento, che pertanto avrebbe dovuto e potuto essere valutato, previo ordine di esibizione dell'originale e relativa ctu contabile, che avrebbe ricostruito le dazioni della madre ai due fratelli.
Contesta comunque la ricostruzione effettuata delle dazioni da lui ricevute: quella di 78.000,00 euro non sarebbe provata, poiché in tal senso inidoneo sarebbe il testamento richiamato dal
Tribunale; quella di 58.000,00 euro per l'acquisto di immobile sarebbe riferibile ad una mera delega di pagamento;
quelle minori (per il totale di 48.625,00 euro) andrebbero ricondotte all'istituto dell'obbligazione naturale non ripetibile ex art. 2034 c.c., trattandosi di elargizioni del genitore (per lo più di modesta entità, ove partitamente considerate) in favore del figlio in difficoltà economica ed affetto da grave disabilità fisica. Vi sarebbero inoltre somme per contro percepite dal fratello , che questi non ha disconosciuto ma che il Tribunale non ha Parte_1
ritenuto provate.
Pienamente corrette risultano invece la valutazione e la correlativa motivazione del Tribunale.
A fronte di deduzioni delle parti spesso confuse, generiche e, di fatto, talora neppure contrapposte (come è lo stesso appellante a riconoscere) ed escluso che mere annotazioni attribuite a persona defunta, in assenza di riscontri di sorta, possano integrare prova in tal senso
(e meramente esplorativa, indi, una eventuale CTU sulle stesse), il giudicante si è correttamente limitato a fondare il proprio convincimento sulle uniche e non contestate fonti documentali compiute dei pagamenti che sono state riversate in giudizio.
pagina 15 di 18 In particolare poi, quanto all'importo di euro 78.000,00, il Tribunale non ha certamente valorizzato il documento d'interesse quale lascito testamentario, ma solo quale sostanziale riconoscimento di debito nei confronti della madre. Quanto all'importo di 58.000,00 euro, la versione difensiva dell'appellante circa la mera delega di pagamento per ragioni contingenti risulta completamente sguarnita di prova, peraltro in evidente contrasto – appunto – con la fonte documentale.
Quanto infine alla tesi dell'obbligazione naturale, anch'essa risulta sguarnita di idonei elementi probatori tali da fornire positivo riscontro alla duplice indagine richiesta dalla fattispecie di irripetibilità (cfr., per tutte, Cass. 19578/2016), finalizzata da un lato ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e d'altro lato se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso: indagine che, nel caso di specie, non potrebbe d'altronde che rispondere a canoni di estremo rigore, considerato trattarsi di pacifiche elargizioni al figlio (di per sé sempre rispondenti a principi solidaristici in ambito familiare) che – di regola – debbono ricadere in collazione, vanificandosi – ove si riconosca in via generalizzata l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. – il fondamento stesso dell'istituto per cui è causa. Le elargizioni in questione, peraltro, anche partitamente considerate non risultano per lo più irrisorie e sono in ogni caso tali da determinare importo complessivo grandemente incidente sull'entità dell'asse ereditario.
Con il terzo motivo, in parte ripetitivo del secondo, si lamenta la carente valutazione probatoria e si insiste per la rimessione della causa in istruttoria, nei sensi già più sopra evidenziati.
Merita invero sottolineare, come fatto dall'appellato, che non ha svolto Parte_1 istanze istruttorie in primo grado, non depositando alcuna memoria ex art. 183 c.p.c. e non comparendo neanche in udienza. A tale deduzione l'appellante non ha mai replicato, peraltro limitandosi a reiterare sempre le stesse difese lungo tutto l'arco del giudizio di secondo grado.
Anche il terzo motivo – richiamandosi comunque quanto già esposto circa il secondo – risulta pertanto infondato e la correlata domanda, anzi, inammissibile.
pagina 16 di 18 Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di divisione, alla stregua dei quali – non applicandosi il criterio della soccombenza se non in caso di condotte ingiustificate, eccessive pretese o inutili resistenze (che nel caso di specie il Tribunale ha espressamente escluso) - le spese avrebbero dovuto essere compensate.
Anche tale motivo risulta infondato. Il Tribunale ha invero, da un lato, posto le spese della
CTU finalizzata alla divisione a carico di entrambe le parti;
e, d'altro lato, ha correttamente rilevato la prevalente soccombenza dell'odierno appellante.
Atteso l'esito del gravame, le spese del presente giudizio di appello si liquidano sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa indeterminabile come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, ed alla media complessità, secondo valori medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 754/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1218/2024, che per l'effetto conferma;
2. Condanna a rifondere alla parte appellata le spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado, che liquida in € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva ed € 4.287,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di €
8.470,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 17 di 18 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
LO NI
Il Consigliere est.
AL IS
pagina 18 di 18