Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1057 / 2024 R.G. promossa da e rapp. e difesi dall'Avv.to Lorenzo Barabino Parte_1 Parte_2 unitamente all'Avv.to DOTTORI FEDERICO MARIA del foro di Genova presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to BOZZINI ANDREA unitamente all'Avv.to Controparte_1
Leonardo Castagnoli presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“ 1) in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la Sentenza impugnata, e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima per carenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto per le ragioni di cui alle premesse;
2) in via di mero subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non vengano accolte le domande come sopra formulate, contenere la sanzione pecuniaria nel minimo edittale previsto.
Con vittoria di spese.”
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, per tutte le ragioni di cui alle premesse, respingere l'appello ed ogni e qualsiasi domanda proposta da e dall'Ing. e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Spezia n. 744/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre oneri accessori ex lege ( e per gli avvocati dell'ente CP_2 CP_3 pubblico)”.
1
L'odierna appellante, e , proponeva opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza ingiunzione con cui la aveva ingiunto loro in solido il pagamento di Controparte_1 sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 124 e 133 comma 2, decreto legislativo 152/
2006 (Testo unico sull'ambiente. n. 77/2018) per un importo di € 6.009,50.
La Polizia municipale Di La Spezia, in località Carrozzo, aveva verificato che in prossimità dei civici da 79 a 81 della via privata da Passano, gestiva lo scarico di una canalizzazione diversa dalla rete Pt_1 fognaria convogliate le acque reflue asservite ad utenze domestiche private ubicate lungo tale percorso, in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'articolo 124 testo unico ambientale.
Il Tribunale della Spezia respingeva l'opposizione rilevando la sussistenza dell'obbligo di autorizzazione e l'omissione dell'incombente.
Tale sentenza era impugnata dalla attuale parte appellante deducendo:
1. “ la sostanziale difformità tra la violazione contestata con il verbale n. 2582/2019/N e l'ordinanza- ingiunzione n. 6436/2023, in quanto “il primo atto (verbale presupposto) censurava la violazione dell'art. 124 D.lgs n. 152/2006 per asserito difetto di autorizzazione allo scarico, mentre l'ordinanza opposta in primo grado sanziona l'aver “emesso fattura con la quale è stato richiesto anche il pagamento del servizio di fognatura” (cfr. doc.1, considerando n.3) ( ricorso in appello);
2. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le norme vigenti atteso che il regolamento locale Contr costituisce norma speciale rispetto alle previsioni di carattere nazionale del , ove non si rinviene alcuna regolamentazione delle “canalizzazioni diverse dalle condotte della rete fognaria”.
Detti manufatti sarebbero quindi esclusivamente disciplinati dal Regolamento locale, conformemente all'art.124 c.3 TUA che individua la competenza delle Regioni a definire “il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane” e senza che si possa rinvenire alcun contrasto tra le due fonti” ( ricorso in appello). Resisteva parte appellata, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 26.02.2025 la causa era trattenuta in decisione.
.*.*.
1. sui motivi di appello
I motivi sono infondati e devono essere respinti.
1.1. Sul primo motivo- sostanziale difformità tra la violazione contestata con il verbale n. 2582/2019/N e
l'ordinanza-ingiunzione n. 6436/2023
E' sufficiente la lettura dell'ingiunzione per il rigetto del motivo in quanto ivi si legge :
“In esito a verifiche eseguite a seguito di reclamo, in data 30 gennaio 2019 a seguito di una nota Pt_1 si è accertato che a La Spezia in località Carozzo, in prossimità dei civici 79,80 e 81 della Via
[...]
Privata Da Passano, era mantenuto in esercizio lo scarico di una canalizzazione diversa dalle reti fognarie gestita dalla società convogliante le acque reflue asservite ad utenze Parte_1 domestiche ubicate lungo il percorso del collettore, sfociante nel rivo San Domenico in assenza della prevista autorizzazione” e solo nei “considerando” in risposta alle deduzioni della parti è dato atto che “quanto alla nullità del verbale per travisamento dei fatti, sebbene abbia Parte_1 sostenuto che la canalizzazione oggetto della contestazione non costituisce una rete fognaria nera, ma una canalizzazione diversa dalle reti fognarie, così come definita dal Regolamento di fognatura e depurazione, è emerso ed è stato anche confermato dal trasgressore in sede di audizione che per alcune unità residenziali, i cui scarichi sono collegati al collettore, la società ha emesso fattura con la quale è stato richiesto anche il pagamento del servizio di fognatura”.
Non si tratta quindi di una diversa qualificazione della fattispecie contestata, ma solo una valutazione delle difese della parte nel corso del procedimento sanzionatorio svolto dal CP_5
2
2. Sul secondo motivo erronea interpretazione delle norme
L'appellante sostiene che il Tribunale abbia fatto malgoverno delle regole di interpretazione delle norme applicabili sostenendo che regolamento locale “costituisce norma speciale rispetto alle previsioni di Cont carattere nazionale del ove non si rinviene alcuna regolamentazione delle “canalizzazioni diverse dalle condotte della rete fognaria”. Detti manufatti sono quindi disciplinati ad hoc dal Regolamento locale, conformemente all'art. 124 c.3 TUA che individua la competenza delle Regioni a definire “il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane” e senza che si possa rinvenire alcun contrasto tra le due fonti, come sostenuto dalla ed erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, ma ci si CP_1 trova di fronte ad una norma (di livello subordinato) che interviene a disciplinare una situazione non presa in considerazione dalla norma di livello superiore.
Inoltre, la tesi del Tribunale della Spezia, se applicata, condurrebbe a stralciare la norma speciale (il regolamento locale) dal sistema normativo in analisi, con la conseguenza – non accettabile - di privare la disciplina settoriale di una specifica disposizione non in contrasto con quella di livello nazionale.
Il primo Giudice ha inoltre errato nell'interpretazione dell'art.5 regolamento che, in tesi, “non esclude invece le canalizzazioni stesse tra i manufatti di proprietà e gestiti da ”: in primo la questione Pt_1 afferente alla proprietà delle canalizzazioni è irrilevante ai fini del relativo regime autorizzatorio.
Inoltre, l'art.5 cit. nulla stabilisce circa il rilascio della autorizzazioni, dovendosi rinvenire la sua ratio nella necessità che per quanto concerne le “opere di allacciamento alle canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie” siano gli utenti che se ne servono a provvedere alla relativa manutenzione.
Invero, gli “interventi di tipo strutturale e di pulizia o stasamento” sono realizzati dal Gestore sulle sole “canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie” e non anche sulle “opere di allacciamento alle canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie”, dovendosi escludere ogni altra diversa interpretazione” ( ricorso in appello).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, come già osservato dalla è la stessa che ritiene l'attività sanzionata CP_1 Pt_1 come relativa al servizio “fognario” avendo così motivato le richieste di pagamento ai privati. Peraltro come già indicato nel provvedimento impugnato la difesa di che sostiene si tratti di una Pt_1 mera “canalizzazione diversa dalle reti fognarie” risulta irrilevante.
Infatti “ Tale tipologia d'infrastruttura è prevista dal Regolamento fognatura e depurazione, approvato con delibera dell'ATO 4 Spezzino n. 2 del 10 luglio 2009, all'art. 2 lett. “x” ove è così descritta:
“canalizzazioni su suolo pubblico, costituite da strutture destinate originariamente a convogliare le sole acque sorgive e meteoriche ed utilizzate, nel tempo, per accogliere e convogliare anche acque di scarico”. Il privato deve “convogliare reflui fino ad un punto concordato con ” ( art. 5). Pt_1
Il medesimo regolamento all'art. 7, comma 5 prevede che “l'ammissione degli scarichi di acque reflue domestiche, è subordinata all'interposizione a carico del richiedente, di trattamento Imhoff o di superiore efficacia, nel caso in cui essi recapitino, tra l'altro nelle canalizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera x) del sopracitato Regolamento.
Tale normativa attiene agli obblighi dei privati che devono collegare i loro scarichi ( già depurati) al collettore e non attengono agli obblighi di , salvo quello del collettore. Pt_1 Pt_1
La contestazione attiene allo scarico delle acque nel rivo S. Domenico, senza alcuna autorizzazione ( verbale di accertamento dell'08.03.2019) e ciò non è contestato. gestisce, per sua stessa Pt_1 ammissione ( nota del 30/01/2019 (All. 2, doc. 2 della parte appellata), il collettore principale e Pt_1 quindi necessita della preventiva autorizzazione per lo scarico di acque reflue urbane quale gestore unico del servizio idrico integrato.
3 Si tratta dell'applicazione delle norme stabile dall'art. 124 TUA che all'art. 1 dispone “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” e al comma 3 prevede:” 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1
e 2.”
La con la legge L.R. 12/2017 art. 19 ha disposto che spetta ai Comuni “ CP_1 CP_1
c) autorizzazione e controllo degli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 comma tre del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni”.
“L'art. 23 della Costituzione, contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa” ( Sez. U, Sentenza n. 18262 del 10/09/2004 ).
Nel caso in esame l'obbligo di autorizzazione allo scarico è previsto dalla normativa primaria (TUA) e deriva direttamente dalla citata norma di legge, la quale detta, poi rinvii per l'esercizio della potestà regolamentare.
E' pacifico che fosse priva della richiesta autorizzazione e quindi il ha provveduto di Pt_1 CP_5 conseguenza.
La sentenza impugnata deve essere quindi confermata.
2 . sulle spese
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014
(scaglione inferiore ad €26.000,01) con valori medi, ovvero:
1.Studio controversia: € 1134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00= 3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 3.966,00=
Si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato integralmente rigettato
P.Q.M.
La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione,:
1) respinge l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 3.966,00; per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 - che l'appello è stato integralmente rigettato;
Così deciso in camera di consiglio alli 26/02/2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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