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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
A seguito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
(P.IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RIZZO MARCO e dell'avv. CANTONE
FRANCESCA ANDREA, con domicilio eletto presso i difensori;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO CP_2 C.F._1
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO
opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
IN OGNI CASO,
pagina 2 di 5 • con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta:
“CHIEDE
Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni
di cui in premessa.
b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico
fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del
presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto n. 164/2024 emesso dal
Tribunale di Novara su istanza di , con cui è stato ingiunto ad CP_2 Controparte_1
di consegnare “copia del contratto di credito revolving”, oltre che di pagare le spese di
[...]
procedura.
L'opposizione si fonda sul presupposto dell'intervenuto completo e puntuale riscontro, prima del deposito del ricorso monitorio, dell'istanza svolta ex art. 119 T.U.B. per la consegna della predetta documentazione, nonché degli estratti conto degli ultimi dieci anni.
si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il CP_2
rigetto, sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto la consegna della documentazione era avvenuta in maniera incompleta, essendo stato trasmesso esclusivamente un modulo di richiesta, con rinvio ad una pagina web contenente le condizioni generali del contratto e non l'intero contratto, come richiesto.
pagina 3 di 5 ***
L'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta, dal Controparte_1
momento che parte attrice ha trasmesso, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, tutta la documentazione contrattuale e contabile richiesta da ai sensi CP_2
dell'art. 119 co. 4 T.U.B. in data 09.06.2023.
infatti, ha riscontrato la richiesta della ricorrente tramite Controparte_1
corrispondenza elettronica, avendo inviato copia del modulo di richiesta e degli estratti conto inerenti al rapporto di credito in oggetto ed avendo invitato l'istante a consultare sul sito www.americanexpress.it – nella Sezione Termini e Condizioni – il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta.
In difetto di specifiche indicazioni fornite dall'art. 119 T.U.B. circa le concrete modalità di riscontro dell'istanza, deve ritenersi che l'attrice, correttamente osservando il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., abbia consegnato documentazione satisfattiva della richiesta inoltrata. Infatti, il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e, tramite l'indirizzo
web indicato, risulta consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia contrattuale,
sicché l'interesse della parte all'ottenimento della documentazione risulta pienamente soddisfatto.
Per tali ragioni l'opposizione al decreto ingiuntivo merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale svolta.
Non si reputano sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte opponente, non ravvisandosi la colpa grave o la mala fede della parte opposta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 164/2024 emesso dal Tribunale di Novara;
2) condanna al pagamento, in favore di delle CP_2 Controparte_1
spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 3.809,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
A seguito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
(P.IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RIZZO MARCO e dell'avv. CANTONE
FRANCESCA ANDREA, con domicilio eletto presso i difensori;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO CP_2 C.F._1
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporti bancari
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del DECRETO
opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, revocarlo;
IN OGNI CASO,
pagina 2 di 5 • con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni di parte convenuta:
“CHIEDE
Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni
di cui in premessa.
b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico
fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del
presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto n. 164/2024 emesso dal
Tribunale di Novara su istanza di , con cui è stato ingiunto ad CP_2 Controparte_1
di consegnare “copia del contratto di credito revolving”, oltre che di pagare le spese di
[...]
procedura.
L'opposizione si fonda sul presupposto dell'intervenuto completo e puntuale riscontro, prima del deposito del ricorso monitorio, dell'istanza svolta ex art. 119 T.U.B. per la consegna della predetta documentazione, nonché degli estratti conto degli ultimi dieci anni.
si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il CP_2
rigetto, sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto la consegna della documentazione era avvenuta in maniera incompleta, essendo stato trasmesso esclusivamente un modulo di richiesta, con rinvio ad una pagina web contenente le condizioni generali del contratto e non l'intero contratto, come richiesto.
pagina 3 di 5 ***
L'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta, dal Controparte_1
momento che parte attrice ha trasmesso, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, tutta la documentazione contrattuale e contabile richiesta da ai sensi CP_2
dell'art. 119 co. 4 T.U.B. in data 09.06.2023.
infatti, ha riscontrato la richiesta della ricorrente tramite Controparte_1
corrispondenza elettronica, avendo inviato copia del modulo di richiesta e degli estratti conto inerenti al rapporto di credito in oggetto ed avendo invitato l'istante a consultare sul sito www.americanexpress.it – nella Sezione Termini e Condizioni – il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta.
In difetto di specifiche indicazioni fornite dall'art. 119 T.U.B. circa le concrete modalità di riscontro dell'istanza, deve ritenersi che l'attrice, correttamente osservando il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., abbia consegnato documentazione satisfattiva della richiesta inoltrata. Infatti, il documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e, tramite l'indirizzo
web indicato, risulta consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia contrattuale,
sicché l'interesse della parte all'ottenimento della documentazione risulta pienamente soddisfatto.
Per tali ragioni l'opposizione al decreto ingiuntivo merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale svolta.
Non si reputano sussistenti i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte opponente, non ravvisandosi la colpa grave o la mala fede della parte opposta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 164/2024 emesso dal Tribunale di Novara;
2) condanna al pagamento, in favore di delle CP_2 Controparte_1
spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 3.809,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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