Sentenza 27 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 22 novembre 2023
Parere definitivo 8 aprile 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Decreto decisorio 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04571/2025REG.PROV.COLL.
N. 00985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2025, proposto dal signor RC TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 9996/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il Cons. Cecilia Altavista e udito per la parte resistente l’avvocato Piera Messina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 9996 del 22 novembre 2023, la Sezione ha accolto l’appello del signor RC TI per l’accertamento del proprio diritto rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Con il ricorso in ottemperanza, notificato il 5 febbraio 2025, il signor TI ha esposto che, successivamente alla notifica della sentenza, avvenuta il 22 novembre 2023, l’INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, ma non alla rifusione del contributo unificato comunque dovuto dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione delle spese. Ha chiesto quindi la condanna dell’INPS al pagamento di tale somma pari a € 487,50 quanto al giudizio di appello e € 325,00 per il giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio l’INPS deducendo di avere corrisposto la somma di 812,50 euro (depositando la relativa documentazione) sostenendo che fino alla circolare del Segretario generale della giustizia amministrativa del 17 ottobre 2024 vi sarebbe stata incertezza circa la misura del contributo su tali controversie, se rientranti nella materia di pubblico impiego o in quella previdenziale; ha chiesto quindi la compensazione delle spese.
Il ricorrente ha presentato memoria dando atto dell’avvenuto pagamento e quindi della cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna alle spese del giudizio in relazione al tardivo pagamento, intervenuto dopo l’invio all’INPS di vari solleciti e la proposizione del ricorso in ottemperanza, mentre la circolare del Segretario generale sarebbe irrilevante riguardando solo la quantificazione del contributo da parte degli uffici di Segreteria, non il rimborso della somma effettivamente pagata.
La parte ricorrente ha poi presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso in ottemperanza, essendo nelle more della decisione intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, che ha integralmente soddisfatto la domanda proposta.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II 12 maggio 2021, n. 3739; Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767), nel caso di specie quindi al pagamento della somma oggetto del ricorso in ottemperanza.
Ritiene il Collegio che le spese debbano seguire il criterio della soccombenza, in relazione alle modalità temporali dell’adempimento da parte dell’INPS, intervenuto il 20 febbraio 2025, successivamente alla notifica del ricorso di ottemperanza (il 5 febbraio 2025) e comunque dopo vari solleciti del ricorrente a seguito della notifica della sentenza (il 22 novembre 2023). Né può rilevare quanto sostenuto dall’INPS in ordine alla circolare del Segretario generale della giustizia amministrativa, trattandosi di indicazioni rese agli uffici, mentre la presente controversia riguarda l’obbligo di restituzione della somma concretamente pagata dal ricorrente al momento della proposizione dei giudizi.
Deve essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In base alla soccombenza l’INPS deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate in complessive euro 600,00 (seicento,00) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dichiara la cessazione della materia del contendere del giudizio in ottemperanza.
Condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali quantificate nella misura di euro 600,00 (seicento,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO