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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 645/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca
ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 645/2025 promossa con atto di citazione depositato telematicamente in data 04.02.2025 avente ad oggetto “azione revocatoria fallimentare” da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. (autorizzato a stare in giudizio in virtù del Parte_2 decreto del G.D. datato 15.04.2024) rappresentato e difeso dall'avv. Dario Moresco del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bergamo in via Verdi n. 7
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale a Roma in viale Ciamarra n. Controparte_1 P.IVA_2
259, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(C.F. ): Parte_1 P.IVA_1
• In via principale: accertare e dichiarare nei confronti della società
l'inefficacia dei pagamenti loro pervenuti come in premessa a sensi dell'art. 64 LF e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme acquisite con gli interessi dal dovuto al saldo;
Pagina 1 • in via subordinata disporre la revocatoria ex art. 67 LF dei medesimi pagamenti per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme acquisite con gli interessi dal dovuto al saldo;
• con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 04.02.2025, il , in Parte_1 persona del Curatore, chiedeva a questo Tribunale in via principale di dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare e in via subordinata di disporre la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare dei versamenti effettuati nei due mesi antecedenti alla declaratoria di fallimento dalla società in favore Parte_1 della società e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla Controparte_1 restituzione delle somme acquisite con gli interessi dal dovuto al saldo. Il
, a sostegno delle proprie richieste, deduceva che in data 31.03.2022 la Parte_1 società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo e che, Parte_1 nel bimestre precedente alla declaratoria di fallimento, la società aveva eseguito pagamenti a favore della società senza alcuna causale per un Controparte_1 importo pari ad € 44.000,00. Il Incemento chiedeva la declaratoria di Parte_1 inefficacia di tali pagamenti ex art. 64 l. fall. in quanto intervenuti a titolo gratuito, poiché nelle scritture contabili della società non si rintracciava alcuna causa degli stessi, né esisteva alcun documento contrattuale a loro supporto, né per altro verso la società nonostante i ripetuti solleciti, aveva fornito alcuna Controparte_1 giustificazione in merito. In subordine chiedeva la revocatoria ex art. 67 l. fall. dei pagamenti, poiché effettuati da una società in stato di palese insolvenza
( aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2020 e da tale bilancio Parte_1 emergeva un indice di liquidità negativo).
All'udienza di prima comparizione dell'08.07.2025 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 2 L'azione proposta dal Fallimento attore in via principale ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 64 l. fall. prevede, infatti, una peculiare fattispecie di revocatoria che può essere spiegata dalla Curatela fallimentare nell'interesse dei creditori ammessi allo stato passivo e che richiede l'accertamento di due elementi costitutivi: la gratuità sostanziale degli atti posti in essere dalla società fallita ed il fatto che essi si situino cronologicamente nel biennio che precede la dichiarazione di fallimento.
Con esclusione delle ipotesi derogatorie di regali d'uso e di atti compiuti per ragioni di pubblica utilità o in adempimento di doveri morali, laddove la liberalità sia pur sempre proporzionata al patrimonio del donante, l'articolo 64 l. fall. non richiede la sussistenza di ulteriori presupposti oggettivi o soggettivi, in quanto la gratuità degli atti di disposizione e la loro anteriorità in un momento prossimo al fallimento risultano assorbenti e indicatori di un sicuro pregiudizio per i creditori.
Orbene, la documentazione depositata in giudizio dal attore è Parte_1 adeguata a fornire la dimostrazione dei descritti elementi costituitivi della fattispecie azionata.
Dall'estratto conto della società fallita (cfr. doc. 3 allegato ad atto di citazione), si evince invero che, con cinque spostamenti patrimoniali avvenuti nel periodo compreso tra il 10.02.2022 e il 10.03.2022, sono stati effettuati versamenti dalla in favore della società convenuta per l'importo complessivo di € Parte_1
44.000,00.
Quanto al requisito della gratuità, dalla mancanza di idonea documentazione a supporto dell'avvenuta esecuzione di una controprestazione che giustifichi il versamento dell'importo di € 44.000,00, può validamente desumersi che il pagamento da parte della società fallita in favore della convenuta sia avvenuto a titolo gratuito.
Sul punto, si precisa che la giurisprudenza di legittimità afferma che un atto può definirsi a titolo gratuito quando ricorra il presupposto, ad un tempo necessario e sufficiente, della disposizione di parte del patrimonio, da parte dell'imprenditore, senza alcun corrispettivo (ex multis, Cass. n. 22898/2019). La Suprema Corte ha inoltre evidenziato, a più riprese (cfr. SS.UU. n. 6538/2010 e Cass. n.
19150/2022) , che ai fini della valutazione della inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 l.fall. deve essere privilegiata la prospettiva del soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito;
di talché l'atto
Pagina 3 deve qualificarsi a titolo gratuito quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo
(nella fattispecie, la società fallita) non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio a cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege.
Quanto, poi, all'onere della prova della gratuità dell'atto, essa va data dal curatore che, in quanto terzo rispetto al patrimonio della società fallita, può servirsi, al riguardo, anche di presunzioni;
al contrario la prova della corrispettività deve necessariamente ricadere sulla parte convenuta, non potendo la curatela dimostrare un fatto negativo quale l'assenza di corrispettivo rispetto a una prestazione. Di conseguenza, spetta al creditore beneficiario, al fine di evitare la sua dichiarazione di inefficacia, la prova dell'onerosità dell'atto intervenuto e cioè di aver ricevuto un guadagno in seguito a tale atto (ex multis, Cass. n. 4454/2016, secondo cui sussiste una presunzione di gratuità dell'attribuzione, con conseguente onere per l'accipiens di dimostrare il vantaggio economico realizzato dal solvens).
Nel caso di specie, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. risulta assolto dalla curatela che – nell'adempimento del compito di ricostruire il patrimonio della società fallita - non ha rinvenuto alcun elemento giustificativo nella contabilità, neppure di segno meramente indiziario, che costituisca un valido corrispettivo dei versamenti per cui è causa o che faccia in qualche modo dubitare della loro natura gratuita.
Di contro la società convenuta non ha fornito alcuna prova della controprestazione fornita né prima dell'instaurazione del presente procedimento
(parte attrice ha dichiarato di aver chiesto di fornire spiegazioni sulle ragioni dei pagamenti senza ottenere risposta), né in sede di giudizio, ove la stessa è rimasta, significativamente, contumace.
D'altro canto, il fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nella camera di consiglio del 31 marzo 2022, prova il richiesto elemento cronologico e cioè che i summenzionati pagamenti si collocano nel biennio antecedente alla declaratoria di fallimento.
Pagina 4 In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, dev'essere accolta la domanda principale e devono pertanto dichiararsi inefficaci i versamenti effettuati dalla società a favore della società con Parte_1 Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di €
44.000,00.
Quanto agli interessi, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale l'obbligazione restitutoria nascente dalla revocatoria non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (ex multis, Cass.
6991/2007), gli interessi sulla somma restitenda decorrono dalla domanda giudiziale e quindi, nel caso di specie, dal 04.02.2025, data della notifica dell'atto di citazione a parte convenuta.
La riscontrata esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal Fallimento attore ex art. 64 l. fall. rende superflua ogni valutazione sulla domanda subordinata ex art. 67 l. fall., assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Infine, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non essendo stata svolta attività istruttoria), applicabili in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione depositato in data 04.02.2025 da
[...] nei confronti della società ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione respinta:
- in accoglimento della domanda, dichiara inefficaci i versamenti effettuati dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
per un importo complessivo di € 44.000,00 e, per l'effetto, CP_1 condanna la società a pagare in favore del Controparte_1 la somma di € 44.000,00, oltre Parte_1 interessi come specificati in parte motiva;
- condanna la società a rifondere al CP_1 [...] le spese processuali, liquidate in € 5.810,00 per Parte_1 compensi (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204 per la fase introduttiva
Pagina 5 ed € 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Luca ZI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del dott. Luca
ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. 645/2025 promossa con atto di citazione depositato telematicamente in data 04.02.2025 avente ad oggetto “azione revocatoria fallimentare” da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. (autorizzato a stare in giudizio in virtù del Parte_2 decreto del G.D. datato 15.04.2024) rappresentato e difeso dall'avv. Dario Moresco del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bergamo in via Verdi n. 7
ATTORE contro
(C.F. ), con sede legale a Roma in viale Ciamarra n. Controparte_1 P.IVA_2
259, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(C.F. ): Parte_1 P.IVA_1
• In via principale: accertare e dichiarare nei confronti della società
l'inefficacia dei pagamenti loro pervenuti come in premessa a sensi dell'art. 64 LF e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme acquisite con gli interessi dal dovuto al saldo;
Pagina 1 • in via subordinata disporre la revocatoria ex art. 67 LF dei medesimi pagamenti per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la stessa alla restituzione delle somme acquisite con gli interessi dal dovuto al saldo;
• con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 04.02.2025, il , in Parte_1 persona del Curatore, chiedeva a questo Tribunale in via principale di dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 legge fallimentare e in via subordinata di disporre la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare dei versamenti effettuati nei due mesi antecedenti alla declaratoria di fallimento dalla società in favore Parte_1 della società e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla Controparte_1 restituzione delle somme acquisite con gli interessi dal dovuto al saldo. Il
, a sostegno delle proprie richieste, deduceva che in data 31.03.2022 la Parte_1 società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo e che, Parte_1 nel bimestre precedente alla declaratoria di fallimento, la società aveva eseguito pagamenti a favore della società senza alcuna causale per un Controparte_1 importo pari ad € 44.000,00. Il Incemento chiedeva la declaratoria di Parte_1 inefficacia di tali pagamenti ex art. 64 l. fall. in quanto intervenuti a titolo gratuito, poiché nelle scritture contabili della società non si rintracciava alcuna causa degli stessi, né esisteva alcun documento contrattuale a loro supporto, né per altro verso la società nonostante i ripetuti solleciti, aveva fornito alcuna Controparte_1 giustificazione in merito. In subordine chiedeva la revocatoria ex art. 67 l. fall. dei pagamenti, poiché effettuati da una società in stato di palese insolvenza
( aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2020 e da tale bilancio Parte_1 emergeva un indice di liquidità negativo).
All'udienza di prima comparizione dell'08.07.2025 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta e rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.09.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 2 L'azione proposta dal Fallimento attore in via principale ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 64 l. fall. prevede, infatti, una peculiare fattispecie di revocatoria che può essere spiegata dalla Curatela fallimentare nell'interesse dei creditori ammessi allo stato passivo e che richiede l'accertamento di due elementi costitutivi: la gratuità sostanziale degli atti posti in essere dalla società fallita ed il fatto che essi si situino cronologicamente nel biennio che precede la dichiarazione di fallimento.
Con esclusione delle ipotesi derogatorie di regali d'uso e di atti compiuti per ragioni di pubblica utilità o in adempimento di doveri morali, laddove la liberalità sia pur sempre proporzionata al patrimonio del donante, l'articolo 64 l. fall. non richiede la sussistenza di ulteriori presupposti oggettivi o soggettivi, in quanto la gratuità degli atti di disposizione e la loro anteriorità in un momento prossimo al fallimento risultano assorbenti e indicatori di un sicuro pregiudizio per i creditori.
Orbene, la documentazione depositata in giudizio dal attore è Parte_1 adeguata a fornire la dimostrazione dei descritti elementi costituitivi della fattispecie azionata.
Dall'estratto conto della società fallita (cfr. doc. 3 allegato ad atto di citazione), si evince invero che, con cinque spostamenti patrimoniali avvenuti nel periodo compreso tra il 10.02.2022 e il 10.03.2022, sono stati effettuati versamenti dalla in favore della società convenuta per l'importo complessivo di € Parte_1
44.000,00.
Quanto al requisito della gratuità, dalla mancanza di idonea documentazione a supporto dell'avvenuta esecuzione di una controprestazione che giustifichi il versamento dell'importo di € 44.000,00, può validamente desumersi che il pagamento da parte della società fallita in favore della convenuta sia avvenuto a titolo gratuito.
Sul punto, si precisa che la giurisprudenza di legittimità afferma che un atto può definirsi a titolo gratuito quando ricorra il presupposto, ad un tempo necessario e sufficiente, della disposizione di parte del patrimonio, da parte dell'imprenditore, senza alcun corrispettivo (ex multis, Cass. n. 22898/2019). La Suprema Corte ha inoltre evidenziato, a più riprese (cfr. SS.UU. n. 6538/2010 e Cass. n.
19150/2022) , che ai fini della valutazione della inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 l.fall. deve essere privilegiata la prospettiva del soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito;
di talché l'atto
Pagina 3 deve qualificarsi a titolo gratuito quando dall'operazione che esso conclude - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo
(nella fattispecie, la società fallita) non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio a cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege.
Quanto, poi, all'onere della prova della gratuità dell'atto, essa va data dal curatore che, in quanto terzo rispetto al patrimonio della società fallita, può servirsi, al riguardo, anche di presunzioni;
al contrario la prova della corrispettività deve necessariamente ricadere sulla parte convenuta, non potendo la curatela dimostrare un fatto negativo quale l'assenza di corrispettivo rispetto a una prestazione. Di conseguenza, spetta al creditore beneficiario, al fine di evitare la sua dichiarazione di inefficacia, la prova dell'onerosità dell'atto intervenuto e cioè di aver ricevuto un guadagno in seguito a tale atto (ex multis, Cass. n. 4454/2016, secondo cui sussiste una presunzione di gratuità dell'attribuzione, con conseguente onere per l'accipiens di dimostrare il vantaggio economico realizzato dal solvens).
Nel caso di specie, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. risulta assolto dalla curatela che – nell'adempimento del compito di ricostruire il patrimonio della società fallita - non ha rinvenuto alcun elemento giustificativo nella contabilità, neppure di segno meramente indiziario, che costituisca un valido corrispettivo dei versamenti per cui è causa o che faccia in qualche modo dubitare della loro natura gratuita.
Di contro la società convenuta non ha fornito alcuna prova della controprestazione fornita né prima dell'instaurazione del presente procedimento
(parte attrice ha dichiarato di aver chiesto di fornire spiegazioni sulle ragioni dei pagamenti senza ottenere risposta), né in sede di giudizio, ove la stessa è rimasta, significativamente, contumace.
D'altro canto, il fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nella camera di consiglio del 31 marzo 2022, prova il richiesto elemento cronologico e cioè che i summenzionati pagamenti si collocano nel biennio antecedente alla declaratoria di fallimento.
Pagina 4 In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, dev'essere accolta la domanda principale e devono pertanto dichiararsi inefficaci i versamenti effettuati dalla società a favore della società con Parte_1 Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione dell'importo di €
44.000,00.
Quanto agli interessi, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale l'obbligazione restitutoria nascente dalla revocatoria non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (ex multis, Cass.
6991/2007), gli interessi sulla somma restitenda decorrono dalla domanda giudiziale e quindi, nel caso di specie, dal 04.02.2025, data della notifica dell'atto di citazione a parte convenuta.
La riscontrata esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dal Fallimento attore ex art. 64 l. fall. rende superflua ogni valutazione sulla domanda subordinata ex art. 67 l. fall., assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
Infine, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n.
147/2022), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non essendo stata svolta attività istruttoria), applicabili in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione depositato in data 04.02.2025 da
[...] nei confronti della società ogni altra Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione respinta:
- in accoglimento della domanda, dichiara inefficaci i versamenti effettuati dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
per un importo complessivo di € 44.000,00 e, per l'effetto, CP_1 condanna la società a pagare in favore del Controparte_1 la somma di € 44.000,00, oltre Parte_1 interessi come specificati in parte motiva;
- condanna la società a rifondere al CP_1 [...] le spese processuali, liquidate in € 5.810,00 per Parte_1 compensi (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204 per la fase introduttiva
Pagina 5 ed € 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Luca ZI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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