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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9696 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra
TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 22055/2024 promossa da
(già Parte_1 Parte_2
[...]
(P.IVA ) P.IVA_1
Attrice opponente con l'avv.to Enrico Valentini contro
Controparte_1
(P.IVA ) P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di gas naturale
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza in data 18.11.2025:
Per Parte_1
“Insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e delle istanze istruttorie formulate, con il rigetto integrale di tutte le avversarie pretese, soprattutto in relazione al rigetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, difettando, nel caso di specie, i requisiti di legge richiesti.
Con vittoria di spese e compensi professionali “,
pagina 1 di 5 Per Controparte_2
“1) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione“.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di Controparte_2 Parte_2
(ora ), ingiunzione di pagamento n°
[...] Parte_1
5718/2024 per € 16.149,520=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito di forniture di gas naturale.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'intervenuto pagamento della fattura ingiunta n° M226375102 emessa il 31.01.2023 per l'importo di € 20.828,06=, a mezzo di n° 2 versamenti in data 31.01.2023, dell'importo di € 11.892,35= e di € 8.928,09= e la loro omessa contabilizzazione.
La società opposta si è costituita, evidenziando l'infondatezza in fatto e l'inattendibilità in fatto ed in diritto dell'opposizione; nello specifico ha eccepito: in via preliminare
1) l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento da parte dell'opponente del tentativo obbligatorio di conciliazione TICO, nel merito
2) che l'importo di € 11.889,85= è stato versato in data 31.01.2023, a saldo della fattura n° M236038533 emessa il 14.01.2023, con scadenza 04.02.2023,
3) che l'importo di € 8.923,72= è stato versato in data 02.02.2023, su richiesta dell'utente a saldo della fattura n° M236112558 di € 4.259,35= e soltanto l'importo di € 4.664,37= imputato a parziale pagamento della fattura ingiunta n° M226375102,
4) la mancata contestazione specifica dei consumi fatturati.
pagina 2 di 5 Essendo l'opposizione fondata su prova scritta, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito da parte della convenuta opposta, su invito rivolto dal giudicante, il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal Decreto Legislativo 28/2010, come modificato dalla riforma BI (D.lgs. 149/2022), ritenuta inammissibile l'istanza di ammissione di CTU formulata da parte attrice opponente in quanto esplorativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Il Tribunale dapprima osserva che parte convenuta opposta ha rinunciato alla domanda proposta in via preliminare di improcedibilità della domanda avversa per mancata proposizione della procedura conciliativa TICO, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Andando ad analizzare il merito della controversia, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., in forza del quale si determina l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato in modo specifico da controparte (Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009 n. 18399;
Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008 n. 13079).
Orbene, a supporto della pretesa creditoria derivante dalla somministrazione di gas naturale in favore del PDR 00880001028242, di via Umberto 171 a Blera (VT), ha CP_2
versato in atti la fattura n° M226375102 del 15.03.2022 (doc. 4 del fascicolo monitorio), rimasta insoluta per il minor importo di € 16.149,20=, come da estratto autentico notarile (doc.
5 del fascicolo monitorio) e diffida di pagamento in data 08.08.2023 (doc. 6 del fascicolo monitorio).
La società ha fondato il proprio atto di citazione in opposizione, sulla sola Parte_1
eccezione di intervenuto integrale pagamento del credito vantato da parte convenuta opposta: “La IG.ra , tuttavia, provvedeva al pagamento della contestata fattura Parte_1
pagina 3 di 5 a mezzo di n. 2 bonifici alla data del 31.01.2023 rispettivamente per l'importo di euro
11.892,35 ed euro 8.928,09 (all.2). È evidente che la fattura a fondamento della pretesa creditoria è stata saldata nella sua interezza è pertanto nulla è dovuto all' odierna opposta”
(vedasi all'uopo pagina 2 dell'atto introduttivo).
Dall'esame della documentazione prodotta (doc. 2 del fascicolo di parte attrice opponente) emerge che parte attrice opponente ha pagato ad , in data 31.01.2023, l'importo CP_2 di € 11.889,85= attraverso la piattaforma PagoPA e, in pari data con valuta 02.02.2023,
l'importo di € 8.923,72= attraverso bonifico bancario;
mentre il pagamento con PagoPA risulta versato a saldo dell'”avviso di pagamento 300230300101558851”, il pagamento a mezzo bonifico bancario appare eseguito per “morosità ”. Parte_1
I chiarimenti dedotti in comparsa di risposta dalla convenuta opposta, secondo cui l'importo di
€ 11.889,85= sarebbe stato pagato a saldo della fattura n° M236038533 del 14.01.2023, mentre l'importo di € 8.923,72= a saldo della fattura n° M236112558 di € 4.259,35= e quale acconto di € 4.664,37= della fattura ingiunta n° M226375102, non risultano contestati ex art. 115 c.p.c. da parte attrice opponente, che ha omesso il deposito della prima difesa utile ovvero della memoria integrativa n° 1; per l'effetto, i fatti circostanziati da vanno CP_2
considerati ammessi e provati
Le circostanze risultano peraltro, ad abundantiam, anche confermate per tabulas, attraverso i dati riportati nell'estratto autentico delle scritture contabili di del 20.02.2024, a CP_2
cura del Notaio in data 20.02.2024. Persona_1
L'allegazione attorea volta a contestare il quantum dei consumi esposti nella fattura ingiunta n° M226375102 è tardiva (e dunque inammissibile), in quanto la contestazione è stata svolta per la prima volta nella memoria integrativa n° 2.
Va comunque rilevato ad abudantiam, che la correttezza dei consumi risulta provata attraverso la produzione del prospetto delle letture del PDR 00880001028242, rilevate dal distributore locale IT ET (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta opposta), il cui contenuto non risulta contestato in modo specifico dall'opponente . Parte_1
Alla luce di quanto sopra, ha raggiunto la prova dell'an e del quantum della CP_2
pretesa monitoria.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale prestata da parte vittoriosa: fase di studio € 919,00=
pagina 4 di 5 fase introduttiva € 777,00= fase istruttoria/trattazione € 840,00= fase decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 5718/2024, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta che liquida in complessivi € 3.387,00= per onorari, oltre contr. forf.
15%, IVA e CPA di legge e successive occorrende.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 15 dicembre 2025
ll giudice onorario
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra
TERRERI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 22055/2024 promossa da
(già Parte_1 Parte_2
[...]
(P.IVA ) P.IVA_1
Attrice opponente con l'avv.to Enrico Valentini contro
Controparte_1
(P.IVA ) P.IVA_2
Convenuta opposta con gli avv.ti Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione di gas naturale
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza in data 18.11.2025:
Per Parte_1
“Insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e delle istanze istruttorie formulate, con il rigetto integrale di tutte le avversarie pretese, soprattutto in relazione al rigetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, difettando, nel caso di specie, i requisiti di legge richiesti.
Con vittoria di spese e compensi professionali “,
pagina 1 di 5 Per Controparte_2
“1) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi.
Salvo ogni altro diritto, ragione e azione“.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di Controparte_2 Parte_2
(ora ), ingiunzione di pagamento n°
[...] Parte_1
5718/2024 per € 16.149,520=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito di forniture di gas naturale.
L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'intervenuto pagamento della fattura ingiunta n° M226375102 emessa il 31.01.2023 per l'importo di € 20.828,06=, a mezzo di n° 2 versamenti in data 31.01.2023, dell'importo di € 11.892,35= e di € 8.928,09= e la loro omessa contabilizzazione.
La società opposta si è costituita, evidenziando l'infondatezza in fatto e l'inattendibilità in fatto ed in diritto dell'opposizione; nello specifico ha eccepito: in via preliminare
1) l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento da parte dell'opponente del tentativo obbligatorio di conciliazione TICO, nel merito
2) che l'importo di € 11.889,85= è stato versato in data 31.01.2023, a saldo della fattura n° M236038533 emessa il 14.01.2023, con scadenza 04.02.2023,
3) che l'importo di € 8.923,72= è stato versato in data 02.02.2023, su richiesta dell'utente a saldo della fattura n° M236112558 di € 4.259,35= e soltanto l'importo di € 4.664,37= imputato a parziale pagamento della fattura ingiunta n° M226375102,
4) la mancata contestazione specifica dei consumi fatturati.
pagina 2 di 5 Essendo l'opposizione fondata su prova scritta, non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito da parte della convenuta opposta, su invito rivolto dal giudicante, il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal Decreto Legislativo 28/2010, come modificato dalla riforma BI (D.lgs. 149/2022), ritenuta inammissibile l'istanza di ammissione di CTU formulata da parte attrice opponente in quanto esplorativa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Il Tribunale dapprima osserva che parte convenuta opposta ha rinunciato alla domanda proposta in via preliminare di improcedibilità della domanda avversa per mancata proposizione della procedura conciliativa TICO, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Andando ad analizzare il merito della controversia, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., in forza del quale si determina l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato in modo specifico da controparte (Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009 n. 18399;
Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008 n. 13079).
Orbene, a supporto della pretesa creditoria derivante dalla somministrazione di gas naturale in favore del PDR 00880001028242, di via Umberto 171 a Blera (VT), ha CP_2
versato in atti la fattura n° M226375102 del 15.03.2022 (doc. 4 del fascicolo monitorio), rimasta insoluta per il minor importo di € 16.149,20=, come da estratto autentico notarile (doc.
5 del fascicolo monitorio) e diffida di pagamento in data 08.08.2023 (doc. 6 del fascicolo monitorio).
La società ha fondato il proprio atto di citazione in opposizione, sulla sola Parte_1
eccezione di intervenuto integrale pagamento del credito vantato da parte convenuta opposta: “La IG.ra , tuttavia, provvedeva al pagamento della contestata fattura Parte_1
pagina 3 di 5 a mezzo di n. 2 bonifici alla data del 31.01.2023 rispettivamente per l'importo di euro
11.892,35 ed euro 8.928,09 (all.2). È evidente che la fattura a fondamento della pretesa creditoria è stata saldata nella sua interezza è pertanto nulla è dovuto all' odierna opposta”
(vedasi all'uopo pagina 2 dell'atto introduttivo).
Dall'esame della documentazione prodotta (doc. 2 del fascicolo di parte attrice opponente) emerge che parte attrice opponente ha pagato ad , in data 31.01.2023, l'importo CP_2 di € 11.889,85= attraverso la piattaforma PagoPA e, in pari data con valuta 02.02.2023,
l'importo di € 8.923,72= attraverso bonifico bancario;
mentre il pagamento con PagoPA risulta versato a saldo dell'”avviso di pagamento 300230300101558851”, il pagamento a mezzo bonifico bancario appare eseguito per “morosità ”. Parte_1
I chiarimenti dedotti in comparsa di risposta dalla convenuta opposta, secondo cui l'importo di
€ 11.889,85= sarebbe stato pagato a saldo della fattura n° M236038533 del 14.01.2023, mentre l'importo di € 8.923,72= a saldo della fattura n° M236112558 di € 4.259,35= e quale acconto di € 4.664,37= della fattura ingiunta n° M226375102, non risultano contestati ex art. 115 c.p.c. da parte attrice opponente, che ha omesso il deposito della prima difesa utile ovvero della memoria integrativa n° 1; per l'effetto, i fatti circostanziati da vanno CP_2
considerati ammessi e provati
Le circostanze risultano peraltro, ad abundantiam, anche confermate per tabulas, attraverso i dati riportati nell'estratto autentico delle scritture contabili di del 20.02.2024, a CP_2
cura del Notaio in data 20.02.2024. Persona_1
L'allegazione attorea volta a contestare il quantum dei consumi esposti nella fattura ingiunta n° M226375102 è tardiva (e dunque inammissibile), in quanto la contestazione è stata svolta per la prima volta nella memoria integrativa n° 2.
Va comunque rilevato ad abudantiam, che la correttezza dei consumi risulta provata attraverso la produzione del prospetto delle letture del PDR 00880001028242, rilevate dal distributore locale IT ET (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta opposta), il cui contenuto non risulta contestato in modo specifico dall'opponente . Parte_1
Alla luce di quanto sopra, ha raggiunto la prova dell'an e del quantum della CP_2
pretesa monitoria.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale prestata da parte vittoriosa: fase di studio € 919,00=
pagina 4 di 5 fase introduttiva € 777,00= fase istruttoria/trattazione € 840,00= fase decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 5718/2024, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta che liquida in complessivi € 3.387,00= per onorari, oltre contr. forf.
15%, IVA e CPA di legge e successive occorrende.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Milano, lì 15 dicembre 2025
ll giudice onorario
dott.ssa Alessandra Terreri
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