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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SISTI LORENZO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato PROVITERA GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 612/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SISTI LORENZO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. PROVITERA GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Condannare in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 5.861,82, o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, per differenze provvigionali non pagate,
pagina 2 di 6 oltre accessori di legge, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle provvigioni non pagate sul cliente , nella misura accertata in corso di rapporto, anche a seguito di CTU CP_2
contabile, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 886,97, o nella diversa somma (anche maggiore in conseguenza dell'accertamento di mancate provvigioni) ritenuta di giustizia e di equità, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, anche previo accertamento della nullità della clausola contrattuale n. 14, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento dell'importo di € 4.342,40, o nella diversa somma (anche maggiore in conseguenza dell'accertamento di mancate provvigioni) ritenuta di giustizia e di equità,
a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o - in subordine e con riserva di impugnazione al pagamento – di € 767,75 a titolo di FIRR e di € 619,88 a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra”. resisteva al ricorso. CP_1
La causa attiene alle spettanze all'agente ricorrente in base al contratto agenzia del
28.2.2018 sottoscritto con la resistente e relativo al settore delle calzature ortopediche.
La preponente, nel giugno 2022, recedeva con preavviso di 2 mesi.
La causa veniva istruita esclusivamente con C.T.U. contabile, oltre che con l'ordine di esibizione alla preponente di tutte le scritture contabili necessarie ad evadere l'incarico peritale.
Si pongono una serie di questioni nella presente causa.
La preponente, infatti, in corso di rapporto decideva: a) di ridurre di fatto le provvigioni dal 10 al 7 % per il cliente;
b) di non pagare comunque parte delle provvigioni CP_2
sul cliente . CP_2
Innanzi tutto, va esclusa qualunque efficacia alla riduzione di fatto dell'aliquota provvigionale operata unilateralmente dalla preponente con passaggio dal 10 % al 7 %; non vi è pacificamente alcuna formalizzazione di tale riduzione, né può darsi la prova di pagina 3 di 6 una riduzione per fatti concludenti sul punto (perché, evidentemente, nulla nel comportamento dell'agente – se non il mero pati, che non è mai manifestazione negoziale in ambito lavorativo o paralavorativo, altrimenti non esisterebbero cause di lavoro, visto che di norma il contraente debole spesso accetta pendente il rapporto gli altrui soprusi – va in questo senso).
In secondo luogo si ritiene che anche le vendite relative al cliente vadano CP_2
pienamente ricomprese nel fatturato da sottoporre a provvigioni, nulla prevedendo il contratto in senso contrario (ed anzi, in base a questo, spettavano all'agente le
“…provvigioni su tutte le trattative andate a buon fine, sia dirette che indirette, della vs zona….”), avendo peraltro la stessa preponente riconosciuto parte di tali provvigioni in corso di rapporto.
Nemmeno può applicarsi ad la riduzione provvigionale del 50 % prevista dal CP_2
contratto per i clienti grossisti (“Per le vendite effettuate a grossisti le provvigioni di cui sopra, verranno ridotte del 50%”) posto che il concetto di grossista è quello di un commerciante che acquista in grande quantità per poi a sua volta rivendere (secondo l'enciclopedia Treccani, testualmente, “Persona fisica o giuridica che acquista e vende prodotti traendo profitto dall'intermediazione. Nel commercio, colui che fa da intermediario tra il produttore e il venditore al dettaglio”), concetto nel quale non può rientrare che non si occupa di alcuna vendita a terzi, bensì è sostanzialmente il CP_2
cliente finale (che provvede poi a dispensare le protesi ai propri assicurati).
Dunque, nessuno spazio, come già detto, ad una ritenuta convergenza per fatti concludenti tra le parti – o per altra ragione – su una provvigione mediana del 7 %.
In conclusione, in relazione al cliente , come ricostruito dal C.T.U.: CP_2
“Riepilogando, a fronte di un fatturato nei confronti del cliente di complessivi di CP_2
euro 308.481,00 risultano dovute in favore dell'agente provvigioni per complessivi euro
30.848,10 di cui euro 17.181,43 già fatturate e liquidate in favore dell'agente mentre euro 13.666,67 ancora da liquidare alle quali si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria per euro 2.901,17 giugendo a complessivi euro 16.568,27”, somma pagina 4 di 6 comprensiva di accessori.
Vi sono poi le questioni relative alle indennità connesse alla cessazione del rapporto.
La prima riguarda l'entità del preavviso, che è stato concesso nella misura di 2 mesi, ma che l'agente rivendica nella misura di 5 (essendosi il rapporto svolto per oltre 4 anni)
La resistente non si difende sul punto.
In effetti l'A.E.C. prevede che il termine sia di “cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto” e, in questo caso, si era entrati nel quinto anno.
Il C.T.U. ha individuato la somma in € 1.647,94 (ricalcolando e ricomprendendo anche le provvigioni dovute e non liquidate durante il rapporto nei termini appena sopra esaminati).
Relativamente all'indennità ex art. 1751 c.c., la stessa non appare dovuta, posto che il principale fatturato aziendale riguarda il cliente , in relazione al quale non risulta CP_2
alcuna attività di procacciamento compiuta dal ricorrente ed anzi essendo stata CP_2
contrattualizzata in seguito allo svolgimento di una gara d'appalto.
Dunque, non sussistono i presupposti di meritevolezza per l'accoglimento di tale domanda, non risultando lo sviluppo da parte dell'agente di alcuna clientela (v. C.T.U.).
Venendo alle indennità di fonte contrattuale, risulta dovuto il FIRR, nella misura del
1.142,99 e quindi sul totale delle provvigioni spettanti come emerse all'esito della
C.T.U., nonché risulta dovuta l'indennità supplettiva di clientela nella misura di
1.030,25 (per tali indennità non sono rilevanti elementi ulteriori di sviluppo di clientela).
Da tale somma andrà detratto quanto ricevuto dal ricorrente da parte di _3
(posto che la difesa resistente allegava l'esistenza di un pagamento dilazionato sul punto, non ancora scaduto).
L'indennità meritocratica non è dovuta per la stessa ragione per cui non è dovuta l'indennità ex art. 1751 c.c., ossia perché essenzialmente il ricorrente non ha sviluppato alcuna clientela (in disparte , non sviluppata dal ricorrente). CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (4 fasi, valori tra il minimo e il medio considerata la semplicità – anche istruttoria – della controversia, essenzialmente decisa a pagina 5 di 6 livello contabile dai calcoli del C.T.U.), dovendo tuttavia essere compensate nella misura della metà atteso il rigetto di alcune rilevanti domande attoree.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la preponente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
20.389,45 oltre interessi legali dalla data odierna e sino al saldo;
conseguentemente dichiara assorbita e revoca l'ordinanza 9.3.2024 (comunque inadempiuta) relativa al pagamento della minor somma di € 5.861,82; da detrarsi quanto dal ricorrente ricevuto da a titolo di FIRR;
_3
2) condanna la resistente a rimborsare – previa compensazione nella misura della metà – al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 259,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SISTI LORENZO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato PROVITERA GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 612/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SISTI LORENZO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. PROVITERA GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Condannare in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 5.861,82, o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, per differenze provvigionali non pagate,
pagina 2 di 6 oltre accessori di legge, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle provvigioni non pagate sul cliente , nella misura accertata in corso di rapporto, anche a seguito di CTU CP_2
contabile, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 886,97, o nella diversa somma (anche maggiore in conseguenza dell'accertamento di mancate provvigioni) ritenuta di giustizia e di equità, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, anche previo accertamento della nullità della clausola contrattuale n. 14, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento dell'importo di € 4.342,40, o nella diversa somma (anche maggiore in conseguenza dell'accertamento di mancate provvigioni) ritenuta di giustizia e di equità,
a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o - in subordine e con riserva di impugnazione al pagamento – di € 767,75 a titolo di FIRR e di € 619,88 a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra”. resisteva al ricorso. CP_1
La causa attiene alle spettanze all'agente ricorrente in base al contratto agenzia del
28.2.2018 sottoscritto con la resistente e relativo al settore delle calzature ortopediche.
La preponente, nel giugno 2022, recedeva con preavviso di 2 mesi.
La causa veniva istruita esclusivamente con C.T.U. contabile, oltre che con l'ordine di esibizione alla preponente di tutte le scritture contabili necessarie ad evadere l'incarico peritale.
Si pongono una serie di questioni nella presente causa.
La preponente, infatti, in corso di rapporto decideva: a) di ridurre di fatto le provvigioni dal 10 al 7 % per il cliente;
b) di non pagare comunque parte delle provvigioni CP_2
sul cliente . CP_2
Innanzi tutto, va esclusa qualunque efficacia alla riduzione di fatto dell'aliquota provvigionale operata unilateralmente dalla preponente con passaggio dal 10 % al 7 %; non vi è pacificamente alcuna formalizzazione di tale riduzione, né può darsi la prova di pagina 3 di 6 una riduzione per fatti concludenti sul punto (perché, evidentemente, nulla nel comportamento dell'agente – se non il mero pati, che non è mai manifestazione negoziale in ambito lavorativo o paralavorativo, altrimenti non esisterebbero cause di lavoro, visto che di norma il contraente debole spesso accetta pendente il rapporto gli altrui soprusi – va in questo senso).
In secondo luogo si ritiene che anche le vendite relative al cliente vadano CP_2
pienamente ricomprese nel fatturato da sottoporre a provvigioni, nulla prevedendo il contratto in senso contrario (ed anzi, in base a questo, spettavano all'agente le
“…provvigioni su tutte le trattative andate a buon fine, sia dirette che indirette, della vs zona….”), avendo peraltro la stessa preponente riconosciuto parte di tali provvigioni in corso di rapporto.
Nemmeno può applicarsi ad la riduzione provvigionale del 50 % prevista dal CP_2
contratto per i clienti grossisti (“Per le vendite effettuate a grossisti le provvigioni di cui sopra, verranno ridotte del 50%”) posto che il concetto di grossista è quello di un commerciante che acquista in grande quantità per poi a sua volta rivendere (secondo l'enciclopedia Treccani, testualmente, “Persona fisica o giuridica che acquista e vende prodotti traendo profitto dall'intermediazione. Nel commercio, colui che fa da intermediario tra il produttore e il venditore al dettaglio”), concetto nel quale non può rientrare che non si occupa di alcuna vendita a terzi, bensì è sostanzialmente il CP_2
cliente finale (che provvede poi a dispensare le protesi ai propri assicurati).
Dunque, nessuno spazio, come già detto, ad una ritenuta convergenza per fatti concludenti tra le parti – o per altra ragione – su una provvigione mediana del 7 %.
In conclusione, in relazione al cliente , come ricostruito dal C.T.U.: CP_2
“Riepilogando, a fronte di un fatturato nei confronti del cliente di complessivi di CP_2
euro 308.481,00 risultano dovute in favore dell'agente provvigioni per complessivi euro
30.848,10 di cui euro 17.181,43 già fatturate e liquidate in favore dell'agente mentre euro 13.666,67 ancora da liquidare alle quali si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria per euro 2.901,17 giugendo a complessivi euro 16.568,27”, somma pagina 4 di 6 comprensiva di accessori.
Vi sono poi le questioni relative alle indennità connesse alla cessazione del rapporto.
La prima riguarda l'entità del preavviso, che è stato concesso nella misura di 2 mesi, ma che l'agente rivendica nella misura di 5 (essendosi il rapporto svolto per oltre 4 anni)
La resistente non si difende sul punto.
In effetti l'A.E.C. prevede che il termine sia di “cinque mesi nel quinto anno iniziato del rapporto” e, in questo caso, si era entrati nel quinto anno.
Il C.T.U. ha individuato la somma in € 1.647,94 (ricalcolando e ricomprendendo anche le provvigioni dovute e non liquidate durante il rapporto nei termini appena sopra esaminati).
Relativamente all'indennità ex art. 1751 c.c., la stessa non appare dovuta, posto che il principale fatturato aziendale riguarda il cliente , in relazione al quale non risulta CP_2
alcuna attività di procacciamento compiuta dal ricorrente ed anzi essendo stata CP_2
contrattualizzata in seguito allo svolgimento di una gara d'appalto.
Dunque, non sussistono i presupposti di meritevolezza per l'accoglimento di tale domanda, non risultando lo sviluppo da parte dell'agente di alcuna clientela (v. C.T.U.).
Venendo alle indennità di fonte contrattuale, risulta dovuto il FIRR, nella misura del
1.142,99 e quindi sul totale delle provvigioni spettanti come emerse all'esito della
C.T.U., nonché risulta dovuta l'indennità supplettiva di clientela nella misura di
1.030,25 (per tali indennità non sono rilevanti elementi ulteriori di sviluppo di clientela).
Da tale somma andrà detratto quanto ricevuto dal ricorrente da parte di _3
(posto che la difesa resistente allegava l'esistenza di un pagamento dilazionato sul punto, non ancora scaduto).
L'indennità meritocratica non è dovuta per la stessa ragione per cui non è dovuta l'indennità ex art. 1751 c.c., ossia perché essenzialmente il ricorrente non ha sviluppato alcuna clientela (in disparte , non sviluppata dal ricorrente). CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (4 fasi, valori tra il minimo e il medio considerata la semplicità – anche istruttoria – della controversia, essenzialmente decisa a pagina 5 di 6 livello contabile dai calcoli del C.T.U.), dovendo tuttavia essere compensate nella misura della metà atteso il rigetto di alcune rilevanti domande attoree.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la preponente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
20.389,45 oltre interessi legali dalla data odierna e sino al saldo;
conseguentemente dichiara assorbita e revoca l'ordinanza 9.3.2024 (comunque inadempiuta) relativa al pagamento della minor somma di € 5.861,82; da detrarsi quanto dal ricorrente ricevuto da a titolo di FIRR;
_3
2) condanna la resistente a rimborsare – previa compensazione nella misura della metà – al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 259,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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